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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2024, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott.Vincenza Totaro Consigliere
Dott. Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 12.09.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2388/2020 r. g. sez. lav., vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
VESCI GERARDO e VESCI LEONARDO e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall' Avv.to DI GIOVANNI ANTONIO, Controparte_1
elettivamente domiciliato in CASERTA via S. Agostino n. 33
Appellato nonchè
Controparte_2
Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.10.2020, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 2378/2020, resa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere in data 23 settembre 2020, con la quale si
1 condannava la convenuta (Già Parte_1 CP_3
al
[...]
pagamento in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di Euro
2875,42, oltre accessori, a titolo di differenze retributive derivanti dal mancato computo, nelle retribuzioni differite ed indirette, dell'indennità di turno e del compenso per lavoro straordinario percepiti negli anni dal 2010 al dicembre
2014.
Con il primo motivo di gravame, la società si doleva per la mancata pronunzia sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Con il secondo motivo, la rilevava l'errore nel merito della decisione, Pt_1
per aver incluso il Tribunale nella retribuzione globale di fatto le somme percepite per lavoro straordinario e lavoro a turni, non avendo il primo giudice valutato l'occasionalità dei relativi compensi.
Con il terzo, l'appellante eccepiva l'errore di valutazione commesso dal giudicante nel considerare tardiva la produzione dell'accordo del 09.04.1992 siglato dalla e dalle OO.SS., in quanto a torto ritenuto CP_3
depositato solo in sede di deposito di note illustrative nonché nel non averne tratto la prova della corresponsione da parte della società di una maggiorazione aggiuntiva, rispetto a quella applicata dalla contrattazione collettiva di categoria, per le ore di effettiva prestazione lavorativa a turni.
Con il quarto e quinto motivo l'appellante si doleva dell'omessa pronuncia del
Tribunale sull'eccezione di prescrizione dei crediti sino al mese di magio 2010 e sull'eccezione di compensazione;
infine, con il sesto motivo lamentava l'erronea quantificazione delle spettanze, avendo il giudice ritenuto, a torto, i conteggi non contestati, nonostante che invece la società ne avesse eccepito la genericità oltreché l'erroneità in quanto presumibilmente indicati al lordo delle ritenute fiscali.
L'appellante concludeva per la riforma della sentenza.
Si costituiva l'appellato che, contrastando gli argomenti in fatto ed in diritto ex adverso affermati, chiedeva il rigetto dell'appello.
2 Non si costituiva la interventore in primo grado Controparte_2 quale successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., della convenuta in virtù di cessione del ramo d'azienda Parte_1
costituito dallo stabilimento di Marcianise.
L'appello è stato deciso come da dispositivo in atti.
Alcuna cessazione della materia del contendere può essere dichiarata nei confronti dell'attuale appellante ai sensi dell'art.1304 co.1 C.C., atteso che la transazione fatta dal creditore con uno di debitori in solido giova agli altri solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore, contenuta nella transazione stessa.
Ciò è avvenuto nella fattispecie e dunque alcuna cessazione può affermarsi in favore dell'attuale appellante.
Essa poteva riguardare solo la non costituita, per cui sul punto deve CP_2
ritenersi intervenuto il giudicato.
Va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla in I grado e reiterata in appello per i crediti insorti prima del 27/5/2010: Pt_1
è vero che l'unico atto interruttivo è costituito dalla notifica del ricorso di I grado in data 27/5/2015; nel verbale di prima udienza, a fronte dell'eccezione, il ricorrente non prendeva posizione e nel ricorso neppure erano dedotti nè allegati atti interruttivi.
In appello, del pari il non si è difeso sul punto. Tuttavia, si potrebbe CP_1
dichiarare la prescrizione delle differenze maturate fino al maggio 2010 solo accertando che il dies a quo del diritto fosse inscritto nel dato intervallo temporale, come nel caso in cui si trattasse di retribuzioni (rectius differenze su retribuzioni) esigibili nei singoli mesi inclusi nell'intervallo suddetto;
invece, le retribuzioni indirette (13^) sono esigibili solo a dicembre dell'anno di riferimento e, quindi, non è maturata la prescrizione per le differenze che dalla 13^ dipendono. Per le differenze sulle somme spettanti per ferie e festività godute, la società, essendo onerata di provare l'eccezione, avrebbe dovuto dedurre quando erano state godute le ferie e le festività e, dunque, individuare il dies a quo. In mancanza, difetta il termine iniziale per la decorrenza della prescrizione.
In ogni caso si osserva che la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto
è, secondo l'orientamento di questa Corte, esclusa alla luce del novellato quadro normativo a partire dalla L. 92/2012: il nuovo art. 18 conserva la tutela
3 reale soltanto nei casi tassativi di ingiustificatezza qualificata e pertanto non è più sostenibile il decorso della prescrizione dei crediti retributivi durante il rapporto, poiché non è più garantita la stabilità di questo;
la permanenza nell'ordinamento giuridico di un diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro per licenziamento illegittimo è da considerarsi del tutto residuale e non significativa ai fini del nuovo riassetto della disciplina del regime di prescrizione dei crediti di lavoro.
Nel merito, correttamente il primo giudice ha ritenuto che le prestazioni per lavoro a turni e straordinario rese dal , per le concrete modalità con cui CP_1
le stesse risultavano espletate, non potevano affatto considerarsi sporadiche ed occasionali, ma anzi connotate da intrinseca sistematicità. Gli elementi fattuali valorizzati per giungere a tale conclusione sono rilevanti e decisivi: per un verso, l'arco temporale esteso (quattro anni) nel corso del quale è stato costantemente richiesto dall'azienda lavoro straordinario ed a turni, per altro, in relazione alle singole annualità la misura stessa delle prestazioni eccedenti il normale orario contrattuale, effettuate, secondo le risultanze delle buste paga versate in atti.
Né rileva in contrario, come eccepito dall'appellante, che i compensi per lavoro straordinario ed a turno siano “pressochè irrilevanti” o pari a zero in alcuni mesi, ne rileva che in molti dei mesi in cui, invece, è stato corrisposto è stato di importo “variabile e, dunque, non omogeneo.”
La mancanza totale in alcuni mesi di somme erogate per lavoro straordinario e a turni è inidonea ad escludere l'abitualità della voce retributiva in questione, se si considera che si tratta di una percentuale minima (pochi mesi su 4 anni) sull'intero periodo considerato, sicchè è la non erogazione ad assumere carattere di eccezionalità; che gli importi siano irrisori e non uguali in ciascuna busta paga è un dato irrilevante, perchè il quantum nulla ha a che vedere con i caratteri dell'abitualità e continuatività dell'erogazione della maggiorazione.
In conclusione, corretto è il giudizio del Tribunale che tali maggiorazioni hanno assunto la natura di componente normale della retribuzione e come tale computabile ai fini della determinazione della base di calcolo sia degli istituti differiti ( TFR), che indiretti (ferie, 13", etc).
In ordine agli accordi sindacali invocati dall'appellante emerge ictu oculi
l'infondatezza del motivo di gravame, siccome inconferenti con l'oggetto del
4 giudizio come rilevato proprio nel I motivo d'appello. L'invocato accordo, come affermato anche dalla società appellante, attiene ad un indennizzo per compensare la maggiore penosità del lavoro in turno e del lavoro notturno, mentre oggetto di causa, come detto sopra, è l'inclusione nella retribuzione globale di fatto delle sole differenze da lavoro straordinario.
A ciò si aggiunga l'inopponibilità di tale accordo al . CP_4
Il punto 4) dell'accordo così recita: “Le parti si danno atto che il presente accordo avrà validità ed efficacia soltanto con l'adesione espressa dai singoli lavoratori mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi della Legge 11.08.1973 n. 533, nel testo allegato al presente accordo”;
non ha né dedotto né provato che l'allora ricorrente avesse CP_5
sottoscritto il predetto accordo di conciliazione in sede sindacale, sicchè difetta la condizione espressa di efficacia soggettiva. Mai si potrebbe ritenere, come vorrebbe l'appellante, che tale condizione fosse necessaria solo per applicare l'art. 3 dell'accordo del 1992: il tenore letterale dell'art. 4 (“il presente accordo”) non lascia adito a dubbi interpretativi. Solo ad abundantiam, si osserva che la società non ha neppure provato che le somme corrisposte in busta paga a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario siano state determinate in una maggior misura rispetto a quelle previste dal CCNL e che , quindi, possano ritenersi comprensive anche delle reclamate differenze. Tale aspetto consente, altresì, di respingere il gravame relativo alla mancata valutazione dell'eccezione di compensazione che va, inoltre, rigettata per assoluta genericità del presunto controcredito da compensare, qualificato addirittura dalla stessa società come
“eventuale”, così palesando il carattere esplorativo dell'eccezione ed il difetto di allegazione degli essenziali elementi costitutivi della stessa.
Infine, non merita accoglimento nemmeno il motivo di gravame relativo alla quantificazione delle spettanze, sulle stesse è stata effettuata CTU, che ha concluso per la spettanza di una somma pari ad euro 3.824,78, che tuttavia è superiore a quella riconosciuta in sentenza appellata, somma esattamente richiesta in primo grado dal in euro 2.875,42. CP_1
Sul punto, pertanto, la sentenza va confermata, dovendosi tuttavia leggere in tal senso la somma erroneamente scritta in dispositivo
Conclusivamente, la sentenza appellata va confermata.
5 Le spese tra la e seguono la soccombenza e si liquidano in Pt_1 CP_1
dispositivo secondo i valori medi del DM 55/2014, avuto riguardo al valore della causa ed alle fasi di giudizio effettivamente espletate.
Nulla nei confronti della contumace. Controparte_6
PQM
La Corte così decide:
Dichiara cessata la materia del contendere tra;
Controparte_7
compensa interamente tra dette parti le spese del doppio grado del giudizio;
accoglie in parte l'appello della e per Parte_1
l'effetto in riforma parziale dell'impugnata sentenza condanna la società appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di euro CP_1
2087,48, in luogo di quella già riconosciuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
conferma il governo delle spese di primo grado e condanna parte appellata al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in euro 2.000,00, Pt_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
-pone le spese di CTU liquidate con separato decreto, a carico della
[...]
Parte_1
Napoli, 12/9/2024
Il Presidente Est.
Dott. Raffaella Genovese
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott.Vincenza Totaro Consigliere
Dott. Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 12.09.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2388/2020 r. g. sez. lav., vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
VESCI GERARDO e VESCI LEONARDO e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall' Avv.to DI GIOVANNI ANTONIO, Controparte_1
elettivamente domiciliato in CASERTA via S. Agostino n. 33
Appellato nonchè
Controparte_2
Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.10.2020, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 2378/2020, resa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere in data 23 settembre 2020, con la quale si
1 condannava la convenuta (Già Parte_1 CP_3
al
[...]
pagamento in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di Euro
2875,42, oltre accessori, a titolo di differenze retributive derivanti dal mancato computo, nelle retribuzioni differite ed indirette, dell'indennità di turno e del compenso per lavoro straordinario percepiti negli anni dal 2010 al dicembre
2014.
Con il primo motivo di gravame, la società si doleva per la mancata pronunzia sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Con il secondo motivo, la rilevava l'errore nel merito della decisione, Pt_1
per aver incluso il Tribunale nella retribuzione globale di fatto le somme percepite per lavoro straordinario e lavoro a turni, non avendo il primo giudice valutato l'occasionalità dei relativi compensi.
Con il terzo, l'appellante eccepiva l'errore di valutazione commesso dal giudicante nel considerare tardiva la produzione dell'accordo del 09.04.1992 siglato dalla e dalle OO.SS., in quanto a torto ritenuto CP_3
depositato solo in sede di deposito di note illustrative nonché nel non averne tratto la prova della corresponsione da parte della società di una maggiorazione aggiuntiva, rispetto a quella applicata dalla contrattazione collettiva di categoria, per le ore di effettiva prestazione lavorativa a turni.
Con il quarto e quinto motivo l'appellante si doleva dell'omessa pronuncia del
Tribunale sull'eccezione di prescrizione dei crediti sino al mese di magio 2010 e sull'eccezione di compensazione;
infine, con il sesto motivo lamentava l'erronea quantificazione delle spettanze, avendo il giudice ritenuto, a torto, i conteggi non contestati, nonostante che invece la società ne avesse eccepito la genericità oltreché l'erroneità in quanto presumibilmente indicati al lordo delle ritenute fiscali.
L'appellante concludeva per la riforma della sentenza.
Si costituiva l'appellato che, contrastando gli argomenti in fatto ed in diritto ex adverso affermati, chiedeva il rigetto dell'appello.
2 Non si costituiva la interventore in primo grado Controparte_2 quale successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., della convenuta in virtù di cessione del ramo d'azienda Parte_1
costituito dallo stabilimento di Marcianise.
L'appello è stato deciso come da dispositivo in atti.
Alcuna cessazione della materia del contendere può essere dichiarata nei confronti dell'attuale appellante ai sensi dell'art.1304 co.1 C.C., atteso che la transazione fatta dal creditore con uno di debitori in solido giova agli altri solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore, contenuta nella transazione stessa.
Ciò è avvenuto nella fattispecie e dunque alcuna cessazione può affermarsi in favore dell'attuale appellante.
Essa poteva riguardare solo la non costituita, per cui sul punto deve CP_2
ritenersi intervenuto il giudicato.
Va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla in I grado e reiterata in appello per i crediti insorti prima del 27/5/2010: Pt_1
è vero che l'unico atto interruttivo è costituito dalla notifica del ricorso di I grado in data 27/5/2015; nel verbale di prima udienza, a fronte dell'eccezione, il ricorrente non prendeva posizione e nel ricorso neppure erano dedotti nè allegati atti interruttivi.
In appello, del pari il non si è difeso sul punto. Tuttavia, si potrebbe CP_1
dichiarare la prescrizione delle differenze maturate fino al maggio 2010 solo accertando che il dies a quo del diritto fosse inscritto nel dato intervallo temporale, come nel caso in cui si trattasse di retribuzioni (rectius differenze su retribuzioni) esigibili nei singoli mesi inclusi nell'intervallo suddetto;
invece, le retribuzioni indirette (13^) sono esigibili solo a dicembre dell'anno di riferimento e, quindi, non è maturata la prescrizione per le differenze che dalla 13^ dipendono. Per le differenze sulle somme spettanti per ferie e festività godute, la società, essendo onerata di provare l'eccezione, avrebbe dovuto dedurre quando erano state godute le ferie e le festività e, dunque, individuare il dies a quo. In mancanza, difetta il termine iniziale per la decorrenza della prescrizione.
In ogni caso si osserva che la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto
è, secondo l'orientamento di questa Corte, esclusa alla luce del novellato quadro normativo a partire dalla L. 92/2012: il nuovo art. 18 conserva la tutela
3 reale soltanto nei casi tassativi di ingiustificatezza qualificata e pertanto non è più sostenibile il decorso della prescrizione dei crediti retributivi durante il rapporto, poiché non è più garantita la stabilità di questo;
la permanenza nell'ordinamento giuridico di un diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro per licenziamento illegittimo è da considerarsi del tutto residuale e non significativa ai fini del nuovo riassetto della disciplina del regime di prescrizione dei crediti di lavoro.
Nel merito, correttamente il primo giudice ha ritenuto che le prestazioni per lavoro a turni e straordinario rese dal , per le concrete modalità con cui CP_1
le stesse risultavano espletate, non potevano affatto considerarsi sporadiche ed occasionali, ma anzi connotate da intrinseca sistematicità. Gli elementi fattuali valorizzati per giungere a tale conclusione sono rilevanti e decisivi: per un verso, l'arco temporale esteso (quattro anni) nel corso del quale è stato costantemente richiesto dall'azienda lavoro straordinario ed a turni, per altro, in relazione alle singole annualità la misura stessa delle prestazioni eccedenti il normale orario contrattuale, effettuate, secondo le risultanze delle buste paga versate in atti.
Né rileva in contrario, come eccepito dall'appellante, che i compensi per lavoro straordinario ed a turno siano “pressochè irrilevanti” o pari a zero in alcuni mesi, ne rileva che in molti dei mesi in cui, invece, è stato corrisposto è stato di importo “variabile e, dunque, non omogeneo.”
La mancanza totale in alcuni mesi di somme erogate per lavoro straordinario e a turni è inidonea ad escludere l'abitualità della voce retributiva in questione, se si considera che si tratta di una percentuale minima (pochi mesi su 4 anni) sull'intero periodo considerato, sicchè è la non erogazione ad assumere carattere di eccezionalità; che gli importi siano irrisori e non uguali in ciascuna busta paga è un dato irrilevante, perchè il quantum nulla ha a che vedere con i caratteri dell'abitualità e continuatività dell'erogazione della maggiorazione.
In conclusione, corretto è il giudizio del Tribunale che tali maggiorazioni hanno assunto la natura di componente normale della retribuzione e come tale computabile ai fini della determinazione della base di calcolo sia degli istituti differiti ( TFR), che indiretti (ferie, 13", etc).
In ordine agli accordi sindacali invocati dall'appellante emerge ictu oculi
l'infondatezza del motivo di gravame, siccome inconferenti con l'oggetto del
4 giudizio come rilevato proprio nel I motivo d'appello. L'invocato accordo, come affermato anche dalla società appellante, attiene ad un indennizzo per compensare la maggiore penosità del lavoro in turno e del lavoro notturno, mentre oggetto di causa, come detto sopra, è l'inclusione nella retribuzione globale di fatto delle sole differenze da lavoro straordinario.
A ciò si aggiunga l'inopponibilità di tale accordo al . CP_4
Il punto 4) dell'accordo così recita: “Le parti si danno atto che il presente accordo avrà validità ed efficacia soltanto con l'adesione espressa dai singoli lavoratori mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi della Legge 11.08.1973 n. 533, nel testo allegato al presente accordo”;
non ha né dedotto né provato che l'allora ricorrente avesse CP_5
sottoscritto il predetto accordo di conciliazione in sede sindacale, sicchè difetta la condizione espressa di efficacia soggettiva. Mai si potrebbe ritenere, come vorrebbe l'appellante, che tale condizione fosse necessaria solo per applicare l'art. 3 dell'accordo del 1992: il tenore letterale dell'art. 4 (“il presente accordo”) non lascia adito a dubbi interpretativi. Solo ad abundantiam, si osserva che la società non ha neppure provato che le somme corrisposte in busta paga a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario siano state determinate in una maggior misura rispetto a quelle previste dal CCNL e che , quindi, possano ritenersi comprensive anche delle reclamate differenze. Tale aspetto consente, altresì, di respingere il gravame relativo alla mancata valutazione dell'eccezione di compensazione che va, inoltre, rigettata per assoluta genericità del presunto controcredito da compensare, qualificato addirittura dalla stessa società come
“eventuale”, così palesando il carattere esplorativo dell'eccezione ed il difetto di allegazione degli essenziali elementi costitutivi della stessa.
Infine, non merita accoglimento nemmeno il motivo di gravame relativo alla quantificazione delle spettanze, sulle stesse è stata effettuata CTU, che ha concluso per la spettanza di una somma pari ad euro 3.824,78, che tuttavia è superiore a quella riconosciuta in sentenza appellata, somma esattamente richiesta in primo grado dal in euro 2.875,42. CP_1
Sul punto, pertanto, la sentenza va confermata, dovendosi tuttavia leggere in tal senso la somma erroneamente scritta in dispositivo
Conclusivamente, la sentenza appellata va confermata.
5 Le spese tra la e seguono la soccombenza e si liquidano in Pt_1 CP_1
dispositivo secondo i valori medi del DM 55/2014, avuto riguardo al valore della causa ed alle fasi di giudizio effettivamente espletate.
Nulla nei confronti della contumace. Controparte_6
PQM
La Corte così decide:
Dichiara cessata la materia del contendere tra;
Controparte_7
compensa interamente tra dette parti le spese del doppio grado del giudizio;
accoglie in parte l'appello della e per Parte_1
l'effetto in riforma parziale dell'impugnata sentenza condanna la società appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di euro CP_1
2087,48, in luogo di quella già riconosciuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
conferma il governo delle spese di primo grado e condanna parte appellata al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in euro 2.000,00, Pt_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
-pone le spese di CTU liquidate con separato decreto, a carico della
[...]
Parte_1
Napoli, 12/9/2024
Il Presidente Est.
Dott. Raffaella Genovese
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