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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/07/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 77/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 77/2024 promossa da
(c.f. , difeso dall'avv. Grazia Porta, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, in Moncalieri, via Alfieri, n. 25 appellante contro
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, difeso dagli avv.ti Tommaso Tiseo e Carlotta Benna, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, in Torino, via G. Casalis, n. 52 appellato
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Le conclusioni si precisano come Parte_1 in primo grado, ovvero:
1 nell'atto di citazione:
“ Voglia il Giudicante Illustrissimo, contrariis rejectis, annullare tutte le delibere impugnate, approvate dal convenuto nell'assemblea del 7-8/06/2022 per i CP_1 motivi di cui sopra, già esposti nell'istanza di mediazione, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e della precedente fase di mediazione obbligatoria”.
Nell'atto di citazione in rinnovazione si precisava ulteriormente
:” Che l'oggetto della presente causa è l'impugnazione delle delibere prese dall'assemblea condominiale del 7/8 giugno 2022 relative all'approvazione del bilancio consuntivo 2021 e di quello preventivo 2022 nonché del bilancio consuntivo del riscaldamento per gli anni 2019/20 e 2020/2021 nonché del preventivo 2021/2022, così come risultano dal verbale della suddetta assemblea che si produce al n. 4 delle produzioni;
Che le ragioni dell'impugnazione sono quelle già dedotte in sede di mediazione ai punti nn.
1.2.3.4.5.6 dell'esposizione dei motivi della stessa, come sopra riportati”».
ha precisato queste conclusioni: «IN VIA PRELIMINARE Controparte_1 dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal signor e Pt_1 confermare integralmente il provvedimento di primo grado;
NEL MERITO rigettare integralmente l'appello proposto dal signor in quanto inammissibile Pt_1
e/o infondato in fatto ed in diritto e confermare il provvedimento di primo grado;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di lite, eventualmente maggiorate ex art. 96 c.p.c., ivi comprese quelle relative ad eventuale CTU e CTP, diritti ed onorari di lite, oltre IVA, CPA, spese generali, contributo unificato e successive occorrende come per legge».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto il innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Torino, chiedendo di annullare le delibere adottate nell'assemblea del 7 e 8 giugno 2022 per i medesimi motivi illustrati nella domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione della controversia.
2. non si era costituito in giudizio. Controparte_1
2 3. Con ordinanza del 26-27 giugno 2023, il Tribunale di Torino ha dichiarato estinto il processo, ritenuta la nullità della citazione per vizi inerenti alla c.d. “editio actionis”, non sanati a seguito della rinnovazione dell'atto, ordinata ex art. 164, co. 5, parte prima,
c.p.c. in data 21 febbraio 2023.
4. Avverso l'ordinanza, ha proposto appello con un unico motivo e Parte_1 ha chiesto la rimessione degli atti al giudice di primo grado.
ha chiesto il rigetto, anche in rito, dell'appello. Controparte_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. L'appello è inammissibile.
L'appello è privo di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.).
Considerato che l'interesse è condizione dell'azione, la sua carenza è rilevabile anche d'ufficio, purché ex actis, senza necessità di provocare apposito contraddittorio (art. 101, co. 2, parte seconda, c.p.c.), perché questione di mero diritto (per tutte, v. Cass. civ., sez. lav., ord. 19 luglio 2023, n. 21314), tra l'altro di natura processuale, rispetto alla quale il confronto delle parti è, per definizione, attivo in modo permanente per tutta la durata del processo.
I casi di rimessione della causa al primo grado sono tassativi (per tutte Cass. civ., sez. III^, ord. 7 luglio 2023, n. 19265) e tra questi l'art. 354 c.p.c. non annovera l'erronea declaratoria di nullità della citazione per vizio inerente all'editio actionis, sottesa, nel caso in esame, alla dichiarata estinzione del processo;
l'abrogato art. 353 c.p.c. prevedeva la rimessione per sole ragioni di giurisdizione.
L'appellante ha preteso un'utilità non prevista dall'ordinamento, rispetto alla quale non può logicamente ravvisarsi alcun interesse.
La conclusione non muta a ritenere che la pretesa ultima non sia in realtà quella di rimessione al giudice di primo grado, ma l'accertamento del vizio di nullità della sentenza, che è il presupposto della (comunque richiesta) rimessione.
Gli oneri dell'appellante, in caso di impugnazione di sentenza di mero rito, variano a seconda che il vizio dedotto implichi o meno la rimessione della causa al giudice di primo grado (art. 354 c.p.c.).
3 Nella prima ipotesi, all'appellante basta denunciare la nullità della sentenza;
invero,
è superflua la trattazione del merito della causa, che è riservata al giudice di primo grado, in caso di accoglimento dell'appello.
Nella seconda ipotesi, che è quella di specie, la cognizione della fase di appello non è circoscritta al vizio di rito della sentenza gravata, bensì comprende anche il merito della causa per l'effetto devolutivo dell'appello.
L'appellante deve allora manifestare in maniera inequivoca la volontà di riproporre la cognizione delle questioni di merito, anche mediante il mero richiamo alle domande proposte nella fase di primo grado (tra le tante, Cass. civ., sez. III^, sent. 17 marzo 2010,
n. 6481, Cass. civ., sez. II^, sent. 4 novembre 2011, n. 22954), come ribadito ancora in una recente pronuncia della Corte di cassazione: «Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l'insegnamento per cui “L'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c. Al di fuori di tali casi,
l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito. (In applicazione del predetto principio, la S. C. ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello che, a fronte della deduzione da parte degli appellanti del solo vizio della nullità della citazione, anziché sanzionare
d'inammissibilità l'appello, aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di primo grado e affermato la competenza di altro ufficio)” (ex multis, Cass. n. 402/2019). ||
Vero è che, nella specie, […], il Tribunale non aveva pronunciato sul merito, ma aveva statuito solo in rito, con la declaratoria di improponibilità delle domande attoree. Ma la questione non è dirimente, perché ciò non toglie che l'appellante aveva limitato la domanda alla sola rimozione della pronuncia in rito, senza che però da tanto potesse discendere un effetto a sé favorevole in ordine al “bene della vita” oggetto della domanda originariamente proposta (come, ad esempio, nel caso in cui l'opponente ex art. 645 c.p.c. si dolga con
l'appello della declaratoria di improcedibilità dell'opposizione a d.i. - v. Cass. 42040/2021), non potendo ipotizzarsi un processo che si definisca con una mera pronuncia circa la procedibilità di una domanda (come nella sostanza pretende il […]). || Insomma, se anche il vizio denunciato dal […] fosse stato ritenuto sussistente, la Corte d'Appello si sarebbe trovata in una situazione di stallo non ipotizzabile, giacché la sua funzione istituzionale
4 avrebbe dovuto condurla verso una delibazione del merito, tuttavia impossibile a cagione della mancata proposizione della relativa domanda, secondo l'inequivoca scelta processuale dello stesso […] e stante il vincolo del principio dispositivo. || In definitiva, la decisione impugnata si rivela sul punto del tutto corretta, giacché l'ordinamento non può offrire tutela a chi manifesti interesse ad una pronuncia di mero rito (quand'anche collegata al capo sulle spese, certamente da quello dipendente), se scollegata dalla domanda sul merito e da un effetto a sé favorevole sulla questione dedotta in giudizio, per difetto dell'interesse ex art. 100 c.p.c.» (Cass. civ., sez. III^, ord. 13 dicembre 2024, n. 32447).
Non si riscontra la volontà dell'appellante di ottenere una pronuncia sulle domande di primo grado.
La citazione consta di un unico motivo, avente esclusivo contenuto processuale (pp.
4 ss.), in quanto volto a criticare una sentenza di mero rito, anche laddove è stato trattato in modo per la verità solo incidentale il tema dell'interesse ad agire [la ratio decidendi è la nullità della citazione per vizi inerenti all'editio actionis, come correttamente l'appellante ha colto: «Le violazioni di legge che si denunciano sono relative agli artt. 164, 183 (vigente ratione temporis) e 307 c.p.c.», p. 6 cit. app.].
La citazione non contiene alcun riferimento alla fondatezza della domanda di merito.
Anche le conclusioni sono mute circa il merito della lite: «L'appellante, rilevando che la decisione impugnata è stata emessa dal Giudice monocratico senza alcuna istruttoria della causa, chiede a codesta Ecc. ma Corte d'Appello di rimettere gli atti al Giudice di primo grado perché si pronunci sulla stessa (Cass. n. 13508/2022; ead. N. 40831/2021) con vittoria delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio finora esperiti» (p. 7 cit. app.).
Le conclusioni rassegnate sono chiaramente orientate a sostituire una sentenza in rito esclusivamente attraverso un'altra decisione in rito.
Una lettura diversa degli enunciati non è possibile perché ingiustificata: il significato oggettivo delle parole riprodotte non può essere sovvertito, a maggior ragione se espresse dopo il filtro di un soggetto qualificato, quale è l'avvocato.
L'appellante ha dunque aspirato ad una pronuncia in rito, volta all'accertamento del vizio in procedendo della sentenza.
L'appello difetta di interesse, in quanto inidoneo ad attribuire all'appellante il bene della vita atteso dal processo da lui avviato: l'annullamento delle delibere assembleari.
5 Va soggiunto che la pronuncia di merito è impedita altresì dal principio dispositivo in senso sostanziale (c.d. “Dispositionsmaxime”), di cui il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ne è corollario (art. 112 c.p.c.), non soltanto perché si darebbe all'appellante un'utilità attualmente non richiesta, ma prima ancora perché si dovrebbe individuarla, mediante una selezione delle domande che si rivelerebbe arbitraria.
In sede di precisazione delle conclusioni, verosimilmente presa contezza di quanto esposto, l'appellante ha chiesto una pronuncia di merito.
L'appellante ha per la verità precisato le conclusioni con due atti distinti.
Nel primo, le conclusioni corrispondono a quelle riprodotte in epigrafe.
Con il secondo atto, l'appellante ha chiesto: «In prima istanza || Dichiarare nulla
l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 307, III comma c.p.c. in quanto la citazione in rinnovazione di primo grado è stata notificata nel termine indicato dal Tribunale. || Nel merito || Annullare tutte le delibere impugnate, approvate dal convenuto CP_1 nell'assemblea del 7-8/06/2022 per i motivi di cui sopra, già esposti nell'istanza di mediazione, con la precisazione, contenuta nell'atto di citazione in rinnovazione di primo grado, che l'oggetto della presente causa è l'impugnazione delle delibere prese dall'assemblea condominiale del 7/8 giugno 2022 relative all'approvazione del bilancio consuntivo 2021 e di quello preventivo 2022 nonché del bilancio consuntivo del riscaldamento per gli anni 2019/20 e 2020/2021 nonché del preventivo 2021/2022, così come risultano dal verbale della suddetta assemblea che si produce al n. 4 delle produzioni, con la precisazione che le ragioni dell'impugnazione sono quelle già dedotte in sede di mediazione ai punti nn.
1.2.3.4.5.6 dell'esposizione dei motivi della stessa, come sopra riportati. || Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado, della precedente fase di mediazione obbligatoria, e del presente giudizio».
Si consideri ancora le conclusioni rassegnate con la citazione di primo grado, poi riprese nella citazione in rinnovazione (p. 4): «Voglia il Giudicante Illustrissimo, contrariis rejectis, annullare tutte le delibere prese dal convenuto nell'assemblea del 7- CP_1
8/06/2022 per i motivi di cui sopra, già esposti nell'istanza di mediazione, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e della precedente fase di mediazione obbligatoria» (p. 3).
Il confronto tra le conclusioni serve a spiegare perché, senza il preciso richiamo o la riproduzione della domanda o delle domande di primo grado, che possono anche essere
6 rinunciate in parte o mutate nel contenuto (nei limiti ammessi) nel passaggio alla fase in appello, la loro individuazione su iniziativa del giudice è arbitraria.
Le conclusioni precisate dall'appellante, e nella prima e nella seconda versione, sono una novità.
Le intere difese finali dell'appellante, a partire dalla precisazione delle conclusioni, in realtà conferiscono all'appello una veste radicalmente diversa.
L'appellante ha riconosciuto l'impossibilità della rimessione dalla causa al primo giudice (difesa che è indice della correttezza dell'esito interpretativo della domanda), ha richiamato le questioni di merito, le ha notevolmente approfondite rispetto alla fase di primo grado, ha chiesto una pronuncia di merito.
Sennonché, ogni novità riscontrata corrisponde ad attività inammissibile.
Le conclusioni vanno precisate in conformità all'atto introduttivo per stretto diritto positivo [artt. 352, co. 1, n. 1), 359, 189, co. 1, n. 1), c.p.c.], sicché, entro precisi limiti, le parti possono modificare le domande (oltre che rinunciare ad alcune di esse), ma è assolutamente vietata loro la proposizione di domande diverse, quindi nuove.
Il divieto è anche un dato di sistema, perché esprime la logica delle preclusioni nel processo, che consta di plurime e precise fasi, scandite da un ordine di atti, di modo che non è consentita né la confusione tra attività ascrivibili a fasi processuali diverse, né di regola la regressione alla fase precedente.
Non è consentito pertanto fare della fase decisionale una nuova fase introduttiva del processo.
L'appello è rigettato (in rito).
2. In difetto di mala fede o colpa grave, non può essere pronunciata condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., come sollecitato dall'appellato (p. 5 mem. rep. app.).
3. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Sul giudizio di soccombenza non rileva la mancata condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., perché la richiesta di parte non ha valore di domanda, bensì di mera sollecitazione (infatti la condanna può prescindere dall'iniziativa di parte).
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La controversia per come introdotta ha valore indeterminabile.
7 Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (sono state trattate solo questioni di rito, la cui soluzione non ha chiesto peculiari accertamenti), trovano applicazione i parametri forensi minimi per tutte le fasi.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.996,00 per compensi
(euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
4. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna al rimborso a favore di 40 Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.996,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 77/2024 promossa da
(c.f. , difeso dall'avv. Grazia Porta, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, in Moncalieri, via Alfieri, n. 25 appellante contro
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, difeso dagli avv.ti Tommaso Tiseo e Carlotta Benna, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, in Torino, via G. Casalis, n. 52 appellato
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Le conclusioni si precisano come Parte_1 in primo grado, ovvero:
1 nell'atto di citazione:
“ Voglia il Giudicante Illustrissimo, contrariis rejectis, annullare tutte le delibere impugnate, approvate dal convenuto nell'assemblea del 7-8/06/2022 per i CP_1 motivi di cui sopra, già esposti nell'istanza di mediazione, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e della precedente fase di mediazione obbligatoria”.
Nell'atto di citazione in rinnovazione si precisava ulteriormente
:” Che l'oggetto della presente causa è l'impugnazione delle delibere prese dall'assemblea condominiale del 7/8 giugno 2022 relative all'approvazione del bilancio consuntivo 2021 e di quello preventivo 2022 nonché del bilancio consuntivo del riscaldamento per gli anni 2019/20 e 2020/2021 nonché del preventivo 2021/2022, così come risultano dal verbale della suddetta assemblea che si produce al n. 4 delle produzioni;
Che le ragioni dell'impugnazione sono quelle già dedotte in sede di mediazione ai punti nn.
1.2.3.4.5.6 dell'esposizione dei motivi della stessa, come sopra riportati”».
ha precisato queste conclusioni: «IN VIA PRELIMINARE Controparte_1 dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal signor e Pt_1 confermare integralmente il provvedimento di primo grado;
NEL MERITO rigettare integralmente l'appello proposto dal signor in quanto inammissibile Pt_1
e/o infondato in fatto ed in diritto e confermare il provvedimento di primo grado;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di lite, eventualmente maggiorate ex art. 96 c.p.c., ivi comprese quelle relative ad eventuale CTU e CTP, diritti ed onorari di lite, oltre IVA, CPA, spese generali, contributo unificato e successive occorrende come per legge».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto il innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Torino, chiedendo di annullare le delibere adottate nell'assemblea del 7 e 8 giugno 2022 per i medesimi motivi illustrati nella domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione della controversia.
2. non si era costituito in giudizio. Controparte_1
2 3. Con ordinanza del 26-27 giugno 2023, il Tribunale di Torino ha dichiarato estinto il processo, ritenuta la nullità della citazione per vizi inerenti alla c.d. “editio actionis”, non sanati a seguito della rinnovazione dell'atto, ordinata ex art. 164, co. 5, parte prima,
c.p.c. in data 21 febbraio 2023.
4. Avverso l'ordinanza, ha proposto appello con un unico motivo e Parte_1 ha chiesto la rimessione degli atti al giudice di primo grado.
ha chiesto il rigetto, anche in rito, dell'appello. Controparte_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. L'appello è inammissibile.
L'appello è privo di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.).
Considerato che l'interesse è condizione dell'azione, la sua carenza è rilevabile anche d'ufficio, purché ex actis, senza necessità di provocare apposito contraddittorio (art. 101, co. 2, parte seconda, c.p.c.), perché questione di mero diritto (per tutte, v. Cass. civ., sez. lav., ord. 19 luglio 2023, n. 21314), tra l'altro di natura processuale, rispetto alla quale il confronto delle parti è, per definizione, attivo in modo permanente per tutta la durata del processo.
I casi di rimessione della causa al primo grado sono tassativi (per tutte Cass. civ., sez. III^, ord. 7 luglio 2023, n. 19265) e tra questi l'art. 354 c.p.c. non annovera l'erronea declaratoria di nullità della citazione per vizio inerente all'editio actionis, sottesa, nel caso in esame, alla dichiarata estinzione del processo;
l'abrogato art. 353 c.p.c. prevedeva la rimessione per sole ragioni di giurisdizione.
L'appellante ha preteso un'utilità non prevista dall'ordinamento, rispetto alla quale non può logicamente ravvisarsi alcun interesse.
La conclusione non muta a ritenere che la pretesa ultima non sia in realtà quella di rimessione al giudice di primo grado, ma l'accertamento del vizio di nullità della sentenza, che è il presupposto della (comunque richiesta) rimessione.
Gli oneri dell'appellante, in caso di impugnazione di sentenza di mero rito, variano a seconda che il vizio dedotto implichi o meno la rimessione della causa al giudice di primo grado (art. 354 c.p.c.).
3 Nella prima ipotesi, all'appellante basta denunciare la nullità della sentenza;
invero,
è superflua la trattazione del merito della causa, che è riservata al giudice di primo grado, in caso di accoglimento dell'appello.
Nella seconda ipotesi, che è quella di specie, la cognizione della fase di appello non è circoscritta al vizio di rito della sentenza gravata, bensì comprende anche il merito della causa per l'effetto devolutivo dell'appello.
L'appellante deve allora manifestare in maniera inequivoca la volontà di riproporre la cognizione delle questioni di merito, anche mediante il mero richiamo alle domande proposte nella fase di primo grado (tra le tante, Cass. civ., sez. III^, sent. 17 marzo 2010,
n. 6481, Cass. civ., sez. II^, sent. 4 novembre 2011, n. 22954), come ribadito ancora in una recente pronuncia della Corte di cassazione: «Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l'insegnamento per cui “L'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c. Al di fuori di tali casi,
l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito. (In applicazione del predetto principio, la S. C. ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello che, a fronte della deduzione da parte degli appellanti del solo vizio della nullità della citazione, anziché sanzionare
d'inammissibilità l'appello, aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di primo grado e affermato la competenza di altro ufficio)” (ex multis, Cass. n. 402/2019). ||
Vero è che, nella specie, […], il Tribunale non aveva pronunciato sul merito, ma aveva statuito solo in rito, con la declaratoria di improponibilità delle domande attoree. Ma la questione non è dirimente, perché ciò non toglie che l'appellante aveva limitato la domanda alla sola rimozione della pronuncia in rito, senza che però da tanto potesse discendere un effetto a sé favorevole in ordine al “bene della vita” oggetto della domanda originariamente proposta (come, ad esempio, nel caso in cui l'opponente ex art. 645 c.p.c. si dolga con
l'appello della declaratoria di improcedibilità dell'opposizione a d.i. - v. Cass. 42040/2021), non potendo ipotizzarsi un processo che si definisca con una mera pronuncia circa la procedibilità di una domanda (come nella sostanza pretende il […]). || Insomma, se anche il vizio denunciato dal […] fosse stato ritenuto sussistente, la Corte d'Appello si sarebbe trovata in una situazione di stallo non ipotizzabile, giacché la sua funzione istituzionale
4 avrebbe dovuto condurla verso una delibazione del merito, tuttavia impossibile a cagione della mancata proposizione della relativa domanda, secondo l'inequivoca scelta processuale dello stesso […] e stante il vincolo del principio dispositivo. || In definitiva, la decisione impugnata si rivela sul punto del tutto corretta, giacché l'ordinamento non può offrire tutela a chi manifesti interesse ad una pronuncia di mero rito (quand'anche collegata al capo sulle spese, certamente da quello dipendente), se scollegata dalla domanda sul merito e da un effetto a sé favorevole sulla questione dedotta in giudizio, per difetto dell'interesse ex art. 100 c.p.c.» (Cass. civ., sez. III^, ord. 13 dicembre 2024, n. 32447).
Non si riscontra la volontà dell'appellante di ottenere una pronuncia sulle domande di primo grado.
La citazione consta di un unico motivo, avente esclusivo contenuto processuale (pp.
4 ss.), in quanto volto a criticare una sentenza di mero rito, anche laddove è stato trattato in modo per la verità solo incidentale il tema dell'interesse ad agire [la ratio decidendi è la nullità della citazione per vizi inerenti all'editio actionis, come correttamente l'appellante ha colto: «Le violazioni di legge che si denunciano sono relative agli artt. 164, 183 (vigente ratione temporis) e 307 c.p.c.», p. 6 cit. app.].
La citazione non contiene alcun riferimento alla fondatezza della domanda di merito.
Anche le conclusioni sono mute circa il merito della lite: «L'appellante, rilevando che la decisione impugnata è stata emessa dal Giudice monocratico senza alcuna istruttoria della causa, chiede a codesta Ecc. ma Corte d'Appello di rimettere gli atti al Giudice di primo grado perché si pronunci sulla stessa (Cass. n. 13508/2022; ead. N. 40831/2021) con vittoria delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio finora esperiti» (p. 7 cit. app.).
Le conclusioni rassegnate sono chiaramente orientate a sostituire una sentenza in rito esclusivamente attraverso un'altra decisione in rito.
Una lettura diversa degli enunciati non è possibile perché ingiustificata: il significato oggettivo delle parole riprodotte non può essere sovvertito, a maggior ragione se espresse dopo il filtro di un soggetto qualificato, quale è l'avvocato.
L'appellante ha dunque aspirato ad una pronuncia in rito, volta all'accertamento del vizio in procedendo della sentenza.
L'appello difetta di interesse, in quanto inidoneo ad attribuire all'appellante il bene della vita atteso dal processo da lui avviato: l'annullamento delle delibere assembleari.
5 Va soggiunto che la pronuncia di merito è impedita altresì dal principio dispositivo in senso sostanziale (c.d. “Dispositionsmaxime”), di cui il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ne è corollario (art. 112 c.p.c.), non soltanto perché si darebbe all'appellante un'utilità attualmente non richiesta, ma prima ancora perché si dovrebbe individuarla, mediante una selezione delle domande che si rivelerebbe arbitraria.
In sede di precisazione delle conclusioni, verosimilmente presa contezza di quanto esposto, l'appellante ha chiesto una pronuncia di merito.
L'appellante ha per la verità precisato le conclusioni con due atti distinti.
Nel primo, le conclusioni corrispondono a quelle riprodotte in epigrafe.
Con il secondo atto, l'appellante ha chiesto: «In prima istanza || Dichiarare nulla
l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 307, III comma c.p.c. in quanto la citazione in rinnovazione di primo grado è stata notificata nel termine indicato dal Tribunale. || Nel merito || Annullare tutte le delibere impugnate, approvate dal convenuto CP_1 nell'assemblea del 7-8/06/2022 per i motivi di cui sopra, già esposti nell'istanza di mediazione, con la precisazione, contenuta nell'atto di citazione in rinnovazione di primo grado, che l'oggetto della presente causa è l'impugnazione delle delibere prese dall'assemblea condominiale del 7/8 giugno 2022 relative all'approvazione del bilancio consuntivo 2021 e di quello preventivo 2022 nonché del bilancio consuntivo del riscaldamento per gli anni 2019/20 e 2020/2021 nonché del preventivo 2021/2022, così come risultano dal verbale della suddetta assemblea che si produce al n. 4 delle produzioni, con la precisazione che le ragioni dell'impugnazione sono quelle già dedotte in sede di mediazione ai punti nn.
1.2.3.4.5.6 dell'esposizione dei motivi della stessa, come sopra riportati. || Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado, della precedente fase di mediazione obbligatoria, e del presente giudizio».
Si consideri ancora le conclusioni rassegnate con la citazione di primo grado, poi riprese nella citazione in rinnovazione (p. 4): «Voglia il Giudicante Illustrissimo, contrariis rejectis, annullare tutte le delibere prese dal convenuto nell'assemblea del 7- CP_1
8/06/2022 per i motivi di cui sopra, già esposti nell'istanza di mediazione, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e della precedente fase di mediazione obbligatoria» (p. 3).
Il confronto tra le conclusioni serve a spiegare perché, senza il preciso richiamo o la riproduzione della domanda o delle domande di primo grado, che possono anche essere
6 rinunciate in parte o mutate nel contenuto (nei limiti ammessi) nel passaggio alla fase in appello, la loro individuazione su iniziativa del giudice è arbitraria.
Le conclusioni precisate dall'appellante, e nella prima e nella seconda versione, sono una novità.
Le intere difese finali dell'appellante, a partire dalla precisazione delle conclusioni, in realtà conferiscono all'appello una veste radicalmente diversa.
L'appellante ha riconosciuto l'impossibilità della rimessione dalla causa al primo giudice (difesa che è indice della correttezza dell'esito interpretativo della domanda), ha richiamato le questioni di merito, le ha notevolmente approfondite rispetto alla fase di primo grado, ha chiesto una pronuncia di merito.
Sennonché, ogni novità riscontrata corrisponde ad attività inammissibile.
Le conclusioni vanno precisate in conformità all'atto introduttivo per stretto diritto positivo [artt. 352, co. 1, n. 1), 359, 189, co. 1, n. 1), c.p.c.], sicché, entro precisi limiti, le parti possono modificare le domande (oltre che rinunciare ad alcune di esse), ma è assolutamente vietata loro la proposizione di domande diverse, quindi nuove.
Il divieto è anche un dato di sistema, perché esprime la logica delle preclusioni nel processo, che consta di plurime e precise fasi, scandite da un ordine di atti, di modo che non è consentita né la confusione tra attività ascrivibili a fasi processuali diverse, né di regola la regressione alla fase precedente.
Non è consentito pertanto fare della fase decisionale una nuova fase introduttiva del processo.
L'appello è rigettato (in rito).
2. In difetto di mala fede o colpa grave, non può essere pronunciata condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., come sollecitato dall'appellato (p. 5 mem. rep. app.).
3. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Sul giudizio di soccombenza non rileva la mancata condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., perché la richiesta di parte non ha valore di domanda, bensì di mera sollecitazione (infatti la condanna può prescindere dall'iniziativa di parte).
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La controversia per come introdotta ha valore indeterminabile.
7 Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (sono state trattate solo questioni di rito, la cui soluzione non ha chiesto peculiari accertamenti), trovano applicazione i parametri forensi minimi per tutte le fasi.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.996,00 per compensi
(euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
4. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna al rimborso a favore di 40 Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.996,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
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