Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1912 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 1.4.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
8 Aprile 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 09/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1912/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione a cartella di pagamento;
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso dell'Avv. Filippo Iaria;
Parte_1 CodiceFiscale_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- in persona del suo legale rappresentante p.t. - (C.F. c.f. rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Stefano Ponzo;
resistente nonché CONTRO
in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Spanò; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 28/4/2023, il ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09420200015183540000, notificata in data 23.03.2023 per omesso pagamento di contributi previdenziali all' per l'importo di € 4.821,88, Controparte_3 relativi all'anno 2019.
In particolare ha eccepito che la pretesa contributiva per l'anno 2019 non fosse dovuta, avendo cessato l'attività in data 30.12.2018, come dimostrato dall'istanza di rinuncia all'iscrizione ai fini della cancellazione dall'albo avanzata a mezzo pec in data 30.12.2018.
Ha concluso chiedendo la dichiarazione di illegittimità della cartella di pagamento impugnata, con conseguente revoca della stessa.
Si è costituito in giudizio l' che ha dedotto Controparte_1 come lo Statuto dell'Ente previdenziale preveda che la cancellazione dall'albo professionale abbia effetto dalla relativa deliberazione da parte degli organi professionali e, nel caso di specie, l'Ordine dei farmacisti di Reggio Calabria aveva adottato tale delibera il 22 ottobre 2019.
Tale delibera – ha ancora sostenuto – era stato l'unico provvedimento di cancellazione pervenuto all'Ente riguardante il ricorrente previdenziale, sicché i contributi previdenziali ed assistenziali erano dovuti per l'intera annualità 2019, in disparte la data dell'iscrizione o della cancellazione.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio che evidenziando come Controparte_4
i vizi denunciati da parte ricorrente attengano tutti all'operato della , ha Controparte_5
sottolineato la legittimità del proprio operato e chiesto il rigetto del ricorso.
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1. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti. Va innanzitutto osservato che non sono rinvenibili nelle fonti normative indicate da parte ricorrente le disposizioni citate in materia di rinuncia all'iscrizione con indicazione della decorrenza ai fini della cancellazione.
Specificamente non si rinviene tale norma né nel Decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 233 del 1946, né nel Regolamento di esecuzione di tale atto normativo adottato con DPR n.
221 del 1950.
Nondimeno risulta che il ricorrente abbia avanzato in data 30 dicembre 2018, a mezzo pec regolarmente ricevuta dall'Ordine professionale di Reggio Calabria, domanda di rinuncia all'iscrizione ai fini della cancellazione con decorrenza indicata nel medesimo giorno, su un modulo prestampato messo a disposizione dell'Ordine.
Tanto premesso, può tuttavia affermarsi come sia emerso che la facoltà di rinuncia ai fini della cancellazione con indicazione della decorrenza sia riconosciuta, per prassi, dall'Ordine dei farmacisti di Reggio Calabria e, più in generale, dagli Ordini professionali dei Farmacisti.
Ciò non solo si evince dalla predisposizione del modulo standard ad opera dei vari Ordini provinciali, ma è altresì esplicitamente riconosciuto dal documento predisposto a cura della
Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani (cfr. allegato al ricorso, indicato come “Statuto
Ordine Farmacisti”), che ne indica gli effetti: “La cancellazione avrà effetto dalla data della relativa deliberazione. L'interessato può, tuttavia, ove lo desideri, indicare, nell'atto, che rinuncia all'iscrizione a decorrere da una determinata data (naturalmente successiva all'atto stesso) che dovrà ricadere nel medesimo anno solare in cui è presentata l'istanza; in tal caso il Consiglio
Direttivo procederà alla cancellazione con decorrenza dalla data indicata dall'interessato”.
Nel senso dell'esistenza dell'esposta prassi depone inoltre la mancata contestazione sul punto della parte resistente CP_1
Deve pertanto ritenersi che agli appartenenti all'Ordine dei farmacisti è riconosciuta la facoltà di rinunciare all'iscrizione all'albo ai fini della relativa cancellazione, indicando anche la decorrenza del termine, che – in linea con quanto prevede il citato documento e affinché l'indicazione abbia logicamente un senso – diventa vincolante per l'organo competente, ossia il Consiglio direttivo, al momento della delibera di formale cancellazione.
Pur essendo previsto nel menzionato documento elaborato dalla che “La cancellazione CP_6 dall' in base allo statuto di tale Ente, avrà comunque decorrenza dalla data di adozione della CP_1
relativa deliberazione da parte dell'Ordine”, risulterebbe privo di significato attribuire all'iscritto all'albo la facoltà di indicazione della data di cancellazione allorchè, in concreto, non consegua alcun vantaggio dall'esercizio delle stessa, rimanendo rimessa alle scelte e alle tempistiche dell'Ordine di appartenenza la detta cancellazione che rientrerebbe, incomprensibilmente, in due binari temporalmente distinti: l'uno riguardante l'albo e l'altro riguardante l'ente di previdenza.
Né convince l'assunto dell secondo cui troverebbe in ogni caso applicazione la norma CP_1 dell'art. 3 dello Statuto dell'Ordine dei farmacisti adottato con Decreto interministeriale del
7.11.2000, così come modificato dal Decreto interministeriale del 30.5.2016, a mente della quale:
“L'iscrizione all'Albo professionale o la cancellazione da esso, producono effetto di decorrenza ai fini della iscrizione o della cancellazione dall'Ente, dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte degli organi professionali. I contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti per l'intera annualità, quale sia la data dell'iscrizione o della cancellazione”.
Si tratta di una norma che disciplina la cancellazione dell'albo in ipotesi diverse da quella ricorrente nel caso in esame, in cui il professionista si è avvalso della facoltà di indicare la data di decorrenza della rinuncia.
Inoltre - lo si ribadisce - non avrebbe senso logico consentire al professionista di poter determinare la data di decorrenza della rinuncia all'iscrizione e poi obbligarlo a versare la contribuzione per l'annualità in cui era inibito anche solo per un giorno, in carenza di iscrizione all'albo, l'esercizio dell'attività professionale.
D'altronde, se l'art. 5 decreto legislativo 233 del 1946 dispone che “Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo”, a sua volta l'art. 13 del Regolamento di esecuzione citato stabilisce: “L'iscrizione all'albo da diritto al libero esercizio della professione”
In altri termini deve ritenersi che, nell'ipotesi in cui il professionista eserciti la predetta facoltà, la conseguente delibera di cancellazione dall'albo non assuma efficacia costitutiva, bensì meramente dichiarativa.
Ciò posto, atteso che nel caso in esame il ricorrente si è avvalso di questa facoltà e la cancellazione dall'albo va ancorata alla data del 30 dicembre 2018, lo stesso non può essere tenuto a versare la contribuzione per l'annualità successiva caratterizzata dall'inibizione allo svolgimento di attività professionale.
Ancorchè, nella specie, la delibera dichiarativa del Consiglio direttivo dell'Ordine di Reggio
Calabria, conseguenziale all'atto di rinuncia, non sia stata mai adottata, si osserva come tale omissione non possa addebitarsi al ricorrente che ha fornito prova di aver correttamente proposto la domanda e di aver fatto legittimamente riposto affidamento sulla cancellazione dall'albo con decorrenza dalla data da egli stesso indicata.
Per tali ragioni il ricorso merita accoglimento. 3. In punto di spese di lite ne va disposta la compensazione, considerato che l' ha agito CP_7
in forza della comunicazione della delibera di cancellazione dall'albo per morosità del ricorrente adottata il 22 ottobre 2019, ignara dell'istanza di rinuncia all'iscrizione del ricorrente, nonché in ragione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma richiesta al ricorrente e portata nella cartella di pagamento n. 09420200015183540000, di cui si dispone la revoca.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 09/04/2025.
Il Giudice
Dott. Francesco De Leo