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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/11/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 04/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1633 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alfredo Arcorace, con il quale è elettivamente domiciliato in
MO MA (RC), Via Nazionale s.n.c.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, con il quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Via Del Plebiscito n. 15
Resistente
OGGETTO: depennamento dalle graduatorie
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.05.2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che è stato inserito negli elenchi provinciali per le supplenze del personale A.T.A della Provincia di Reggio Calabria, nella posizione n. 261, con punti 10.16;
- che, in data 29.10.2019, è stato assunto con contratto a tempo determinato, presso l'I.I.S. “RC” di Siderno, in qualità di assistente amministrativo, per 36 ore settimanali, con scadenza al 30.06.2020;
- che, in data 06.10.2021, è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto di supplenza breve “Covid”, presso l'I.I.S. “Oliveti Panetta di LO” con mansioni di assistente amministrativo, sino al 30.12.2021, con successiva proroga fino al 31.03.2022;
-che la normativa statale aveva previsto il rinnovo dei contratti “Covid” fino al 30.06.2022, che non è mai stata concessa, poiché, in data 04.01.2022,
l' ha notificato l'avvio del Controparte_2
procedimento amministrativo avente ad oggetto l'esclusione sia dagli elenchi provinciali per le supplenze del personale A.T.A che da tutte le graduatorie d'istituto del personale A.T.A. delle scuole statali della provincia di Reggio
Calabria, a causa della dichiarazione di nullità dei servizi svolti alle dipendenze del;
Controparte_1
- che la P.A. ha richiamato la carenza dei requisiti morali necessari per l'iscrizione e la permanenza negli elenchi provinciali per le supplenze del personale A.T.A., poiché, dall'esame del certificato del casellario giudiziale n.
16182/2021/R, è emerso che, in data 14.12.2010 è stata pronunciata nei confronti del ricorrente, una sentenza di condanna per reati in materia di sostanze stupefacenti, divenuta irrevocabile in data 27.09.2011; 3
- che, pertanto, ha proposto ricorso ex art 669 bis e 700 c.p.c., avverso il depennamento e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato alle dipendenze dell' di LO;
Controparte_3
- che, unitamente all'esclusione dagli elenchi provinciali per le supplenze del personale A.T.A., e dalle graduatorie d'Istituto del personale A.T.A. delle scuole statali della Provincia di Reggio Calabria, è stata dichiarata la nullità di tutti i servizi svolti alle dipendenze del;
Controparte_1
- che, con ricorso cautelare, che è stato rigettato, ha richiesto di essere reinserito nelle g.p.s. con riconoscimento del punteggio conseguito per il servizio prestato dal 22.11.2019 al 30.06.2020, con risarcimento del danno per le mancate retribuzioni corrisposte a seguito del licenziamento anticipato;
- che, nelle more della definizione del giudizio cautelare, in data
04.03.2022, gli è stato comunicato che, a conclusione del procedimento disciplinare avviato dall , è stata irrogata la sanzione del Parte_2
licenziamento senza preavviso;
- che il recesso datoriale è illegittimo poiché disposto dal Dirigente
Scolastico dell' di LO e non dall' per i Controparte_3 CP_2
procedimenti disciplinari, in violazione quindi dell'art. 55 D.lgs n. 165/2001;
- che l ha avviato il procedimento Controparte_2
amministrativo per l'esclusione dalle graduatorie e per il licenziamento, convocando il docente affinché esponesse le proprie argomentazioni difensive ma, successivamente, l'amministrazione procedente ha concluso il procedimento senza attendere il completamento dell'iter amministrativo;
- che il Dirigente dell' ha demandato al Controparte_2
Dirigente Scolastico dell' di LO l'adozione del Controparte_3
provvedimento di licenziamento, delegando una funzione di sua esclusiva competenza;
- che, inoltre, l ha concluso il procedimento Controparte_2
avviato nei confronti del ricorrente per il depennamento dalle graduatorie 4
provinciali del personale A.T.A. senza attendere l'esito dell'audizione personale fissata per il 15 febbraio 2022, in violazione dell'art. 7 della legge 241/90;
- che la sentenza penale di condanna per i reati che determinano la destituzione di diritto dal pubblico impiego, intervenuta anteriormente all'assunzione dell'impiego stesso, non può considerarsi ostativa alla instaurazione del rapporto di lavoro, essendo necessaria un'autonoma valutazione dell'amministrazione sulla gravità dei reati;
- che il ha ribadito il principio di diritto secondo il CP_4 Controparte_2
quale il mero accertamento di una condanna, per taluno dei reati contemplati dall'art. 85 del D.P.R. 3/1957, intervenuta anteriormente all'assunzione dell'impiego, non può condurre di per sé all'inibizione all'ingresso in servizio del lavoratore;
- che, infatti, occorre che l'amministrazione accerti autonomamente e specificatamente la gravità dei fatti compiuti dall'interessato, ai fini del giudizio sull'esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine a svolgere attività di pubblico impiego;
- che l'amministrazione procedente non ha accertato, nel caso in esame, in modo specifico ed autonomo se i fatti per i quali è stata emessa la condanna siano in concreto ostativi all'espletamento dell'attività di assistente amministrativo, dal momento che si riferisce a fatti avvenuti venti anni prima dell'inserimento nelle graduatorie provinciali A.T.A., con pena in parte condonata, in seguito all'applicazione dell'indulto;
- che, inoltre, la sentenza penale di condanna non prevedeva l'interdizione dai pubblici uffici;
- che lo stesso, nel corso degli ultimi venti anni non ha commesso altri reati, mantenendo una condotta di vita regolare ed irreprensibile;
- che i provvedimenti adottati dalla P.A. sono nulli per mancata audizione dell'interessato; 5
- che, nelle note depositate a seguito della notifica di comunicazione di avvio del procedimento, ha chiesto di essere sentito in merito ai fatti oggetto di contestazione;
- che il Dirigente dell'Ufficio Scolastico ha rigettato la richiesta, ritenendo di non essere obbligato all'audizione del lavoratore, in quanto l'esclusione dagli elenchi provinciali e il licenziamento non sono avvenuti per motivi disciplinari, ma per l'assenza dei requisiti morali previsti dalla legge;
- che quanto affermato dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico non corrisponde al vero, poiché lo stesso Dirigente ha convocato il ricorrente per l'audizione personale prevista per la data del 15.02.2022, salvo poi concludere il procedimento amministrativo senza attendere l'audizione;
- che, in tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, ove quest'ultimo eserciti il proprio diritto di difesa chiedendo espressamente di essere sentito nei termini di legge, il datore di lavoro ha l'obbligo di sentirlo;
- che il decreto di depennamento ed il conseguente decreto di risoluzione del rapporto di lavoro sono illegittimi per violazione dei principi di cui all'art. 55 D.lgs 165/2001 e dell'art. 7 della legge 241/90;
- che la legge non attribuisce al Dirigente Scolastico il potere di disporre la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro, essendo tale competenza riservata all' ; Controparte_2
- che l'amministrazione non poteva procedere al depennamento dalla graduatoria, in quanto avrebbe prima dovuto azionare il soccorso istruttorio ex art. 10 bis L. n. 241/90;
- che il decreto di depennamento e il decreto di risoluzione del rapporto di lavoro sono nulli, poiché adottati in violazione dell'art. 7 D.M. 717/2014, che prevede, in capo ai Dirigenti Scolastici, l'obbligo di procedere, contestualmente all'instaurazione del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale A.T.A.; 6
-che i controlli devono essere effettuati nell'immediatezza, ovvero all'atto di instaurazione del rapporto di lavoro, dal Dirigente Scolastico che attribuisce la nomina, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 DPR 445/2000 all'atto della costituzione delle graduatorie di supplenza, entro 30 giorni, garantendo la massima trasparenza;
- che, nel caso in esame, l'esclusione dalle graduatorie è avvenuta su segnalazione del Dirigente Scolastico dell' di LO a Controparte_3
distanza di oltre due anni dal primo rapporto di lavoro;
- che, nella domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali, ha comunicato di avere riportato una sentenza penale di condanna e, malgrado ciò, all'esito dei controlli effettuati, tutti i titoli gli sono stati convalidati, ai sensi del
D.M. 640/2017;
- che i vari Dirigenti Scolastici sono venuti meno all'onere imposto dal
D.M. 717/2014, di verificare tempestivamente i dati contenuti nella domanda di inserimento nelle graduatorie;
- che le autorità scolastiche hanno tenuto un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede;
- che il decorso del tempo ha determinato nel ricorrente il consolidamento di un interesse privato, sicché tale affidamento deve essere ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento;
- che si è licenziato dalla cooperativa alle cui dipendenze lavorava, confidando nella legittimità del suo inserimento nelle graduatorie A.T.A., per svolgere le funzioni di assistente amministrativo;
- che, in sede di presentazione della domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali del personale A.T.A., non si è reso responsabile di alcuna dichiarazione mendace, avendo dichiarato di avere riportato una sentenza penale di condanna;
7
- che ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, dal quale è stato illegittimamente licenziato e ha diritto al pagamento di una indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione percepita, nonché al versamento dei contributi previdenziali maturati sino alla scadenza del contratto;
- che ha diritto alla reintegrazione, intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione, al momento in cui questa ha avuto luogo;
- che ha diritto ad essere reinserito nelle graduatorie provinciali del personale A.T.A., con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro e contestuale riconoscimento giuridico del servizio prestato, ai fini del punteggio maturato dell'anzianità di, servizio e della progressione di carriera, nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni spettanti dalla data di risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali;
- che ha diritto risarcimento dei danni per l'errore commesso dall'amministrazione scolastica, come stabilito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale la responsabilità della P.A. è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico, nelle trattative e nella relazione con i terzi, abbia compiuto azioni o omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la
P.A.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e inefficacia del licenziamento comunicato al ricorrente nonché la nullità l'inefficacia del decreto di depennamento delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale
A.T.A.; - Accertare e dichiarare la nullità del decreto del Dirigente Scolastico di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere inserito e/o 8
ricollocata nelle graduatorie provinciali del personale A.T.A. nel profilo di assistente amministrativo, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione anticipata del contratto di lavoro impugnato;
-
Condannare l'istituto Scolastico resistente all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e quindi condannarlo al reinserimento e/o alla ricollocazione del ricorrente nelle graduatorie provinciali del personale A.T.A. nella posizione spettante in base al punteggio maturato in seguito al servizio prestato e a quello da maturarsi fino alla data della scadenza naturale dell'ultimo contratto di lavoro stipulato, nonché condannare l'istituto resistente alla reintegra del ricorrente nel rapporto di lavoro intercorrente con l'
[...]
di LO;
- Condannare le amministrazioni resistenti Controparte_3
all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e quindi condannarli al reinserimento e/o ricollocazione del ricorrente nelle graduatorie provinciali del personale A.T.A. nella posizione spettante in base al punteggio maturato in seguito al servizio prestato e a quello da maturarsi fino alla data di scadenza dell'ultimo contratto stipulato. - Adottare ogni altro provvedimento consequenziale e necessario compreso il risarcimento del danno richiesto, alla condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria, come prevista dalla legge;
-
Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il
[...]
, eccependo: Controparte_1
- che, in sede di verifica della posizione del ricorrente, al momento dell'assunzione dal 08.10.2021 al 28.01.2022, dall'esame del certificato del casellario giudiziale prot.n. 16182/2021/R, è emersa l'esistenza di condanne definitive per reati concernenti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, per i quali il sig. è stato Parte_1
condannato ad anni 3 mesi 2 e giorni 6 di reclusione e al pagamento della multa di 10.000,00; 9
- che, pertanto, il ricorrente è stato escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale per la formazione degli elenchi provinciali per le supplenze relativa alla provincia di Reggio Calabria, per il profilo professionale di Assistente Amministrativo ed è stato dichiarato decaduto dagli elenchi provinciali per le supplenze e da tutte le graduatorie d'istituto in cui era stato incluso in qualità di assistente amministrativo;
- che gli istituti di LO e G. RC di Siderno, nonché Controparte_3
l' di Reggio Calabria, hanno Controparte_5
scrupolosamente eseguito tutti gli adempimenti di propria competenza;
- che, dopo aver effettuato gli opportuni controlli in merito alle dichiarazioni del ricorrente, è emerso che il sig. non aveva dichiarato Parte_1
l'esistenza a suo carico di una condanna per delitti commessi, per cui è stato chiesto supporto giuridico all Controparte_6
, al fine di appurare se la condanna per i
[...]
reati ascritti al ricorrente fosse causa ostativa all'instaurazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
- che, di conseguenza, è stato avviato un procedimento disciplinare ex art. 55 bis e ss. del d. Lgs. 165/2001;
- che, successivamente, lo stesso Controparte_6
ha trasmesso una comunicazione riservata, avente ad oggetto la l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/90, riguardante l'esclusione del ricorrente dagli elenchi provinciali per le supplenze del personale A.T.A. e da tutte le graduatorie d'istituto del personale A.T.A. delle scuole statali della provincia di Reggio Calabria;
- che, in attesa delle determinazioni dei due procedimenti avviati, è stato prorogato il contratto di lavoro fino al 31.03.2022, come consentito dalla normativa allora vigente per i c.d. “contratti covid” di cui all'art. 58, comma 4- ter d.l. 73/2021; 10
- che, in data 28.01.2022, l' ha comunicato la Controparte_6
conclusione del procedimento amministrativo, che ha disposto la cancellazione del lavoratore dagli elenchi provinciali per le supplenze, con conseguente depennamento dalle graduatorie e risoluzione del contratto a tempo determinato;
- che, in data 24.02.2022, l' ha provveduto a Controparte_6
comunicare l'esito del procedimento disciplinare;
- che la vicenda oggetto di causa è l'effetto di due distinti ed autonomi procedimenti: un procedimento amministrativo, relativo alla gestione delle graduatorie del personale ATA, in cui il sig. risultava utilmente iscritto Parte_1
e per il cui scorrimento veniva individuato quale destinatario del contratto di supplenza, successivamente risolto;
un procedimento privatistico-gestionale, concernente la valutazione di responsabilità disciplinare – ex art. 55 bis del D.
Lgs. 165/2001 e CCNL del Comparto Scuola – nei confronti del dipendente, esitata con l'irrogazione di una sanzione espulsiva;
- che controparte, nel proprio ricorso, confonde i diversi procedimenti che, invece, sono caratterizzati da una evidente e necessaria autonomia;
- che l ha avviato due distinti Controparte_6
procedimenti, funzionalmente preordinati alla valutazione di altrettanto distinte fattispecie di responsabilità;
- che sono nulli i servizi svolti dal ricorrente alle dipendenze del
[...]
, in qualità di personale AT.A., profilo di assistente Controparte_1
amministrativo, in quanto prestati in virtù di un collocamento in graduatoria illegittimamente conseguito;
- che il signor è stato formalmente convocato dall'Ufficio Parte_1
Contr Competente per i Procedimenti Disciplinari dell di Reggio Calabria in data
15.02.2022 nell'ambito del procedimento disciplinare contrassegnato dal prot. n.
15514 del 28/12/2021, ma non si è presentato, né ha prodotto una memoria scritta in sostituzione dell'audizione; 11
- che il sig. con nota del 07.01.2022, per il tramite del proprio Parte_1
legale, ha prodotto delle memorie rubricate “ex art. 10, comma 1, lettera b),
Legge 241/90”, relative al diverso procedimento contrassegnato dal prot. n.
15657 del 30.12.2021, chiedendone l'archiviazione;
- che, pertanto, con atto prot. n. 2233 del 24.02.2022 il procedimento disciplinare nei confronti del signor è stato definito con l'accertamento Parte_1
della responsabilità per i fatti formalmente contestati e, per l'effetto, con le motivazioni evidenziate nell'atto, è stata irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso;
- che la domanda risarcitoria risulta non adeguatamente articolata.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 28/05/2024, è stata rigettata la richiesta di prova per testi, come articolata nel ricorso introduttivo, in quanto vertente su circostanze in parte non contestate e in parte valutative o da provarsi documentalmente
All'udienza odierna, nessuno è comparso per il resistente. CP_1
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di erronea individuazione del soggetto nei cui confronti doveva essere proposta la domanda ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958, come formulata dal in quanto il ricorrente CP_1
avrebbe erroneamente agito nei confronti dei due istituti scolastici invece che nei confronti del , ai sensi dell'art. 1 del r.d.r. n. 1611 Controparte_1
del 1933, in quanto, con provvedimento del 14/06/2023, è stata ordinata la notifica al che, in ogni caso, ha esercitato il proprio Controparte_1
diritto di difesa.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato. 12
Con un primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l'illegittimità del licenziamento in quanto disposto dal Dirigente scolastico.
Ed invero, parte ricorrente, che agisce per accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia del licenziamento comunicato al ricorrente e per accertare la nullità e l'inefficacia del decreto di depennamento delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale A.T.A., sovrappone i due procedimenti a carico del ossia il procedimento amministrativo Parte_1
prot. 15657 del 30/12/2021, che ha portato al depennamento dalle graduatorie, in ragione della condanna penale non dichiarata al momento della partecipazione al concorso per l'iscrizione nelle graduatorie (che ha avuto, quale conseguenza del depennamento dalla graduatoria e dalle singole graduatorie di istituto, la risoluzione del contratto per difetto del presupposto dell'iscrizione in graduatoria in virtù di provvedimento emesso dal dirigente scolastico, non qualificabile come procedimento disciplinare, ma quale conseguenza della carenza dei requisiti per la stipula del contratto a monte) e il procedimento disciplinare prot n. 15514 del 28/12/2021, che ha seguito il proprio iter, come allegato dal resistente, all'esito del quale è stata emessa la sanzione CP_1
del licenziamento, correttamente irrogata dal soggetto legittimato, ossia dal
Dirigente dell . Controparte_2
Pertanto, il primo motivo di ricorso, riferito esclusivamente al provvedimento disciplinare, è infondato.
Con un secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'art. 85 del TU 10.01.1957 applicato dall'ufficio scolastico regionale della
Calabria, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 971/1988 sul presupposto che la sentenza di condanna per reati che determinano la destituzione dal pubblico impiego, intervenuta anteriormente all'assunzione, non può considerarsi di per sé ostativa all'instaurazione del rapporto di lavoro, essendo necessaria un'autonoma valutazione da parte dell'amministrazione in 13
ordine alla gravità dei reati, al fine di verificare l'esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare l'attività di pubblico impiego.
In particolare, rileva il ricorrente che il è stato condannato per Parte_1
reati in materia di stupefacenti, in virtù di fatti risalenti a vent'anni prima rispetto all'assunzione e che, negli anni successivi, non ha commesso altri reati.
Anche con riferimento a tale motivo di ricorso, occorre operare un distinguo tra il procedimento amministrativo, che ha disposto la risoluzione del contratto quale effetto dal depennamento dalle graduatorie, per difetto di un requisito di legge e il procedimento di stampo privatistico, culminato nel licenziamento, in relazione al quale il datore di lavoro ha l'onere di operare un'autonoma valutazione.
Sotto tale ultimo profilo, emerge dagli atti che il datore di lavoro ha svolto un'attività istruttoria, nel corso della quale ha anche provveduto alla convocazione del lavoratore il quale, però, non è comparso e, dunque, all'esito di un'autonoma valutazione, volta anche a vagliare la lesione del rapporto fiduciario che deve connotare il rapporto di lavoro, ha concluso per l'irrogazione della sanzione del licenziamento.
In merito, ritiene il giudicante che, dinanzi ad una condotta omissiva relativamente alla presenza di una sentenza di condanna, il vincolo fiduciario che deve connotare il rapporto di lavoro può considerarsi irrimediabilmente reciso, anche in considerazione della natura pubblica del datore di lavoro, che impone una salvaguardia dell'immagine e in considerazione della natura del rapporto stesso, trattandosi di un servizio reso nell'ambito di un istituto scolastico, sebbene non in veste di docente, ma pur sempre svolto in un contesto educativo.
Con un terzo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la nullità dei provvedimenti adottati per mancata audizione del ricorrente.
Anche tale doglianza appare infondata in ragione della sovrapposizione operata tra il procedimento disciplinare e il procedimento amministrativo. 14
Ed infatti, emerge dalla produzione allegata dal resistente che il CP_1
ricorrente, nell'ambito del procedimento recante prot. N. prot n. 15514 del
28/12/2021, era stato convocato e, come si evince dal verbale di audizione redatto nella data della convocazione, non era comparso.
Nondimeno, nell'ambito del procedimento amministrativo, il ricorrente aveva trasmesso memorie ai sensi della legge 241 del 1990: tale procedimento si
è concluso prima dell'audizione mentre il procedimento di matrice privatistica, culminato nel licenziamento, risulta essersi concluso successivamente alla data in cui il ricorrente era stato convocato per l'audizione e non è comparso e, dunque, nel rispetto delle garanzie procedimentali.
Né può parte ricorrente dolersi per la confusione eventualmente ingenerata dalla pendenza di due distinti procedimenti – quello amministrativo e quello disciplinare - relativi alla medesima vicenda in quanto si trattava di due distinti procedimenti, autonomamente avviati dai soggetti legittimati e aventi scopo e funzioni diverse, l'uno di natura pubblicistica e l'altro di natura privatistica.
Con un quarto motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del decreto di depennamento dalle graduatorie per eccesso di potere e per violazione dell'art. 55 del D.lgs. n. 165/2001, a mente del quale: “Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e
1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2” che sarebbe pacificamente applicabile anche al personale docente.
Orbene anche tale doglianza sconta la sovrapposizione operata dal ricorrente tra il procedimento che si è concluso con provvedimento di licenziamento dell'ufficio regionale e il procedimento amministrativo, all'esito del quale il DS di LO ha emesso il provvedimento di recesso dal contratto, in 15
seguito al depennamento del ricorrente delle graduatorie, per il sopravvenuto difetto dei requisiti di legge, accertato nell'ambito di un procedimento amministrativo.
Per le medesime ragioni, è parimenti infondato il quinto motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per non avere l'amministrazione atteso l'audizione del ricorrente, pur avendo avviato il procedimento, in quanto nessun onere in capo all'amministrazione incombeva di attendere l'audizione dell'interessato nell'ambito del procedimento amministrativo, il cui avvio era stato comunicato all'interessato e che si è concluso con il depennamento dalle graduatorie e nel cui ambito lo stesso aveva trasmesso memorie difensive;
invece, l'audizione dell'interessato era stata fissata nell'ambito del procedimento disciplinare, che è andata deserta e, successivamente alla data fissata per l'audizione alla quale il ricorrente non si è presentato, è stato irrogato il diverso provvedimento (frutto di un autonomo procedimento di carattere privatistico) del licenziamento disciplinare.
Con un sesto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la nullità del decreto di depennamento e del decreto di risoluzione del rapporto di lavoro con riferimento a quanto previsto dall'art. 7 del D.M. n. 717/2014, che impone ai dirigenti scolastici di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro dopo la costituzione delle graduatorie, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e ai titoli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA.
Nello specifico, parte ricorrente assume che il primo rapporto di lavoro intercorso tra le parti risalirebbe al 22 novembre 2019: tuttavia, non vi è in atti sufficiente documentazione comprovante l'instaurazione del rapporto di lavoro in questione.
In particolare, il documento di cui all'allegato n. 1 al ricorso introduttivo, denominato “ dichiarazione sostitutiva per iscrizione elenchi ata” sulla cui scorta, secondo la ricostruzione attorea, il datore di lavoro avrebbe dovuto 16
operare i controlli in ordine alla veridicità di quanto dichiarato, a ben guardare reca la data del 17/10/2021 e, tra l'altro, dalla consultazione dello stesso, non può ricavarsi la prova che sia stato effettivamente inviato né della data certa o la circostanza in cui sarebbe stato trasmesso.
Nondimeno, anche volendo considerare tale atto validamente inviato, farebbe comunque fere l'unica data riportata, ossia la data del 17/10/2021 (non essendo presente alcun riferimento al 2019), sicché la verifica effettuata dall'amministrazione resistente sarebbe tempestiva atteso che il DS di LO, previa verifica del casellario giudiziale (sulla base della dichiarazione), alla fine del 2021, ha allertato l'ufficio regionale, segnalando la presenza di una condanna penale non dichiarata e chiedendo indicazioni sul da farsi.
Pertanto, dalla consultazione della documentazione allegata dallo stesso ricorrente, non si evince alcuna prova del lungo lasso di tempo che, secondo la ricostruzione attorea, sarebbe intercorso dalla dichiarazione al controllo eseguito dall'amministrazione ma, al contrario, volendo considerare la data riportata sul documento di cui all'allegato n. 2 al ricorso introduttivo, pur in difetto di prova circa il momento dell'effettiva trasmissione, il controllo risulterebbe tempestivo.
Tale circostanza rende non configurabile alcun legittimo affidamento in capo al ricorrente, che assume di essersi licenziato da un altro impiego confidando nell'iscrizione nelle graduatorie, non avendo peraltro provato né di aver dichiarato la condanna né quando l'avrebbe dichiarata e non assumendo carattere dirimente, a tal fine, il documento di cui all'allegato n. 1 che, in ogni caso, reca la data del 17/10/2021.
Ciò rende infondato anche il settimo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente lamenta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del d.lgs n. 297/1994 e del DM 717/2014 e del DM 640/2017, sull'assunto che non si sarebbe reso responsabile di nessuna violazione in quanto, nella domanda di inserimento, aveva dichiarato di aver riportato la condanna penale. 17
Ed infatti, tale circostanza non è suffragata da prove documentali recanti data e riferimenti certi, che non possono ricavarsi dal documento di cui all'allegato n. 1 recante la data del 17/10/2021.
Essendo, dunque, infondati tutti i motivi di ricorso, lo stesso va rigettato, il che rende superfluo esaminare la domanda risarcitoria formulata, non ravvisandosi alcuna illegittimità nel contegno tenuto dall'amministrazione resistente nei confronti del ricorrente.
Le spese di lite, in considerazione del concreto dispiegarsi del giudizio e delle condizioni delle parti, restano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di LO, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 1633/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LO, 04/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 04/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1633 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alfredo Arcorace, con il quale è elettivamente domiciliato in
MO MA (RC), Via Nazionale s.n.c.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, con il quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Via Del Plebiscito n. 15
Resistente
OGGETTO: depennamento dalle graduatorie
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.05.2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che è stato inserito negli elenchi provinciali per le supplenze del personale A.T.A della Provincia di Reggio Calabria, nella posizione n. 261, con punti 10.16;
- che, in data 29.10.2019, è stato assunto con contratto a tempo determinato, presso l'I.I.S. “RC” di Siderno, in qualità di assistente amministrativo, per 36 ore settimanali, con scadenza al 30.06.2020;
- che, in data 06.10.2021, è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto di supplenza breve “Covid”, presso l'I.I.S. “Oliveti Panetta di LO” con mansioni di assistente amministrativo, sino al 30.12.2021, con successiva proroga fino al 31.03.2022;
-che la normativa statale aveva previsto il rinnovo dei contratti “Covid” fino al 30.06.2022, che non è mai stata concessa, poiché, in data 04.01.2022,
l' ha notificato l'avvio del Controparte_2
procedimento amministrativo avente ad oggetto l'esclusione sia dagli elenchi provinciali per le supplenze del personale A.T.A che da tutte le graduatorie d'istituto del personale A.T.A. delle scuole statali della provincia di Reggio
Calabria, a causa della dichiarazione di nullità dei servizi svolti alle dipendenze del;
Controparte_1
- che la P.A. ha richiamato la carenza dei requisiti morali necessari per l'iscrizione e la permanenza negli elenchi provinciali per le supplenze del personale A.T.A., poiché, dall'esame del certificato del casellario giudiziale n.
16182/2021/R, è emerso che, in data 14.12.2010 è stata pronunciata nei confronti del ricorrente, una sentenza di condanna per reati in materia di sostanze stupefacenti, divenuta irrevocabile in data 27.09.2011; 3
- che, pertanto, ha proposto ricorso ex art 669 bis e 700 c.p.c., avverso il depennamento e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato alle dipendenze dell' di LO;
Controparte_3
- che, unitamente all'esclusione dagli elenchi provinciali per le supplenze del personale A.T.A., e dalle graduatorie d'Istituto del personale A.T.A. delle scuole statali della Provincia di Reggio Calabria, è stata dichiarata la nullità di tutti i servizi svolti alle dipendenze del;
Controparte_1
- che, con ricorso cautelare, che è stato rigettato, ha richiesto di essere reinserito nelle g.p.s. con riconoscimento del punteggio conseguito per il servizio prestato dal 22.11.2019 al 30.06.2020, con risarcimento del danno per le mancate retribuzioni corrisposte a seguito del licenziamento anticipato;
- che, nelle more della definizione del giudizio cautelare, in data
04.03.2022, gli è stato comunicato che, a conclusione del procedimento disciplinare avviato dall , è stata irrogata la sanzione del Parte_2
licenziamento senza preavviso;
- che il recesso datoriale è illegittimo poiché disposto dal Dirigente
Scolastico dell' di LO e non dall' per i Controparte_3 CP_2
procedimenti disciplinari, in violazione quindi dell'art. 55 D.lgs n. 165/2001;
- che l ha avviato il procedimento Controparte_2
amministrativo per l'esclusione dalle graduatorie e per il licenziamento, convocando il docente affinché esponesse le proprie argomentazioni difensive ma, successivamente, l'amministrazione procedente ha concluso il procedimento senza attendere il completamento dell'iter amministrativo;
- che il Dirigente dell' ha demandato al Controparte_2
Dirigente Scolastico dell' di LO l'adozione del Controparte_3
provvedimento di licenziamento, delegando una funzione di sua esclusiva competenza;
- che, inoltre, l ha concluso il procedimento Controparte_2
avviato nei confronti del ricorrente per il depennamento dalle graduatorie 4
provinciali del personale A.T.A. senza attendere l'esito dell'audizione personale fissata per il 15 febbraio 2022, in violazione dell'art. 7 della legge 241/90;
- che la sentenza penale di condanna per i reati che determinano la destituzione di diritto dal pubblico impiego, intervenuta anteriormente all'assunzione dell'impiego stesso, non può considerarsi ostativa alla instaurazione del rapporto di lavoro, essendo necessaria un'autonoma valutazione dell'amministrazione sulla gravità dei reati;
- che il ha ribadito il principio di diritto secondo il CP_4 Controparte_2
quale il mero accertamento di una condanna, per taluno dei reati contemplati dall'art. 85 del D.P.R. 3/1957, intervenuta anteriormente all'assunzione dell'impiego, non può condurre di per sé all'inibizione all'ingresso in servizio del lavoratore;
- che, infatti, occorre che l'amministrazione accerti autonomamente e specificatamente la gravità dei fatti compiuti dall'interessato, ai fini del giudizio sull'esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine a svolgere attività di pubblico impiego;
- che l'amministrazione procedente non ha accertato, nel caso in esame, in modo specifico ed autonomo se i fatti per i quali è stata emessa la condanna siano in concreto ostativi all'espletamento dell'attività di assistente amministrativo, dal momento che si riferisce a fatti avvenuti venti anni prima dell'inserimento nelle graduatorie provinciali A.T.A., con pena in parte condonata, in seguito all'applicazione dell'indulto;
- che, inoltre, la sentenza penale di condanna non prevedeva l'interdizione dai pubblici uffici;
- che lo stesso, nel corso degli ultimi venti anni non ha commesso altri reati, mantenendo una condotta di vita regolare ed irreprensibile;
- che i provvedimenti adottati dalla P.A. sono nulli per mancata audizione dell'interessato; 5
- che, nelle note depositate a seguito della notifica di comunicazione di avvio del procedimento, ha chiesto di essere sentito in merito ai fatti oggetto di contestazione;
- che il Dirigente dell'Ufficio Scolastico ha rigettato la richiesta, ritenendo di non essere obbligato all'audizione del lavoratore, in quanto l'esclusione dagli elenchi provinciali e il licenziamento non sono avvenuti per motivi disciplinari, ma per l'assenza dei requisiti morali previsti dalla legge;
- che quanto affermato dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico non corrisponde al vero, poiché lo stesso Dirigente ha convocato il ricorrente per l'audizione personale prevista per la data del 15.02.2022, salvo poi concludere il procedimento amministrativo senza attendere l'audizione;
- che, in tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, ove quest'ultimo eserciti il proprio diritto di difesa chiedendo espressamente di essere sentito nei termini di legge, il datore di lavoro ha l'obbligo di sentirlo;
- che il decreto di depennamento ed il conseguente decreto di risoluzione del rapporto di lavoro sono illegittimi per violazione dei principi di cui all'art. 55 D.lgs 165/2001 e dell'art. 7 della legge 241/90;
- che la legge non attribuisce al Dirigente Scolastico il potere di disporre la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro, essendo tale competenza riservata all' ; Controparte_2
- che l'amministrazione non poteva procedere al depennamento dalla graduatoria, in quanto avrebbe prima dovuto azionare il soccorso istruttorio ex art. 10 bis L. n. 241/90;
- che il decreto di depennamento e il decreto di risoluzione del rapporto di lavoro sono nulli, poiché adottati in violazione dell'art. 7 D.M. 717/2014, che prevede, in capo ai Dirigenti Scolastici, l'obbligo di procedere, contestualmente all'instaurazione del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale A.T.A.; 6
-che i controlli devono essere effettuati nell'immediatezza, ovvero all'atto di instaurazione del rapporto di lavoro, dal Dirigente Scolastico che attribuisce la nomina, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 DPR 445/2000 all'atto della costituzione delle graduatorie di supplenza, entro 30 giorni, garantendo la massima trasparenza;
- che, nel caso in esame, l'esclusione dalle graduatorie è avvenuta su segnalazione del Dirigente Scolastico dell' di LO a Controparte_3
distanza di oltre due anni dal primo rapporto di lavoro;
- che, nella domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali, ha comunicato di avere riportato una sentenza penale di condanna e, malgrado ciò, all'esito dei controlli effettuati, tutti i titoli gli sono stati convalidati, ai sensi del
D.M. 640/2017;
- che i vari Dirigenti Scolastici sono venuti meno all'onere imposto dal
D.M. 717/2014, di verificare tempestivamente i dati contenuti nella domanda di inserimento nelle graduatorie;
- che le autorità scolastiche hanno tenuto un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede;
- che il decorso del tempo ha determinato nel ricorrente il consolidamento di un interesse privato, sicché tale affidamento deve essere ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento;
- che si è licenziato dalla cooperativa alle cui dipendenze lavorava, confidando nella legittimità del suo inserimento nelle graduatorie A.T.A., per svolgere le funzioni di assistente amministrativo;
- che, in sede di presentazione della domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali del personale A.T.A., non si è reso responsabile di alcuna dichiarazione mendace, avendo dichiarato di avere riportato una sentenza penale di condanna;
7
- che ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, dal quale è stato illegittimamente licenziato e ha diritto al pagamento di una indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione percepita, nonché al versamento dei contributi previdenziali maturati sino alla scadenza del contratto;
- che ha diritto alla reintegrazione, intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione, al momento in cui questa ha avuto luogo;
- che ha diritto ad essere reinserito nelle graduatorie provinciali del personale A.T.A., con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro e contestuale riconoscimento giuridico del servizio prestato, ai fini del punteggio maturato dell'anzianità di, servizio e della progressione di carriera, nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni spettanti dalla data di risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali;
- che ha diritto risarcimento dei danni per l'errore commesso dall'amministrazione scolastica, come stabilito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale la responsabilità della P.A. è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico, nelle trattative e nella relazione con i terzi, abbia compiuto azioni o omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la
P.A.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e inefficacia del licenziamento comunicato al ricorrente nonché la nullità l'inefficacia del decreto di depennamento delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale
A.T.A.; - Accertare e dichiarare la nullità del decreto del Dirigente Scolastico di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere inserito e/o 8
ricollocata nelle graduatorie provinciali del personale A.T.A. nel profilo di assistente amministrativo, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione anticipata del contratto di lavoro impugnato;
-
Condannare l'istituto Scolastico resistente all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e quindi condannarlo al reinserimento e/o alla ricollocazione del ricorrente nelle graduatorie provinciali del personale A.T.A. nella posizione spettante in base al punteggio maturato in seguito al servizio prestato e a quello da maturarsi fino alla data della scadenza naturale dell'ultimo contratto di lavoro stipulato, nonché condannare l'istituto resistente alla reintegra del ricorrente nel rapporto di lavoro intercorrente con l'
[...]
di LO;
- Condannare le amministrazioni resistenti Controparte_3
all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e quindi condannarli al reinserimento e/o ricollocazione del ricorrente nelle graduatorie provinciali del personale A.T.A. nella posizione spettante in base al punteggio maturato in seguito al servizio prestato e a quello da maturarsi fino alla data di scadenza dell'ultimo contratto stipulato. - Adottare ogni altro provvedimento consequenziale e necessario compreso il risarcimento del danno richiesto, alla condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria, come prevista dalla legge;
-
Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il
[...]
, eccependo: Controparte_1
- che, in sede di verifica della posizione del ricorrente, al momento dell'assunzione dal 08.10.2021 al 28.01.2022, dall'esame del certificato del casellario giudiziale prot.n. 16182/2021/R, è emersa l'esistenza di condanne definitive per reati concernenti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, per i quali il sig. è stato Parte_1
condannato ad anni 3 mesi 2 e giorni 6 di reclusione e al pagamento della multa di 10.000,00; 9
- che, pertanto, il ricorrente è stato escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale per la formazione degli elenchi provinciali per le supplenze relativa alla provincia di Reggio Calabria, per il profilo professionale di Assistente Amministrativo ed è stato dichiarato decaduto dagli elenchi provinciali per le supplenze e da tutte le graduatorie d'istituto in cui era stato incluso in qualità di assistente amministrativo;
- che gli istituti di LO e G. RC di Siderno, nonché Controparte_3
l' di Reggio Calabria, hanno Controparte_5
scrupolosamente eseguito tutti gli adempimenti di propria competenza;
- che, dopo aver effettuato gli opportuni controlli in merito alle dichiarazioni del ricorrente, è emerso che il sig. non aveva dichiarato Parte_1
l'esistenza a suo carico di una condanna per delitti commessi, per cui è stato chiesto supporto giuridico all Controparte_6
, al fine di appurare se la condanna per i
[...]
reati ascritti al ricorrente fosse causa ostativa all'instaurazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
- che, di conseguenza, è stato avviato un procedimento disciplinare ex art. 55 bis e ss. del d. Lgs. 165/2001;
- che, successivamente, lo stesso Controparte_6
ha trasmesso una comunicazione riservata, avente ad oggetto la l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/90, riguardante l'esclusione del ricorrente dagli elenchi provinciali per le supplenze del personale A.T.A. e da tutte le graduatorie d'istituto del personale A.T.A. delle scuole statali della provincia di Reggio Calabria;
- che, in attesa delle determinazioni dei due procedimenti avviati, è stato prorogato il contratto di lavoro fino al 31.03.2022, come consentito dalla normativa allora vigente per i c.d. “contratti covid” di cui all'art. 58, comma 4- ter d.l. 73/2021; 10
- che, in data 28.01.2022, l' ha comunicato la Controparte_6
conclusione del procedimento amministrativo, che ha disposto la cancellazione del lavoratore dagli elenchi provinciali per le supplenze, con conseguente depennamento dalle graduatorie e risoluzione del contratto a tempo determinato;
- che, in data 24.02.2022, l' ha provveduto a Controparte_6
comunicare l'esito del procedimento disciplinare;
- che la vicenda oggetto di causa è l'effetto di due distinti ed autonomi procedimenti: un procedimento amministrativo, relativo alla gestione delle graduatorie del personale ATA, in cui il sig. risultava utilmente iscritto Parte_1
e per il cui scorrimento veniva individuato quale destinatario del contratto di supplenza, successivamente risolto;
un procedimento privatistico-gestionale, concernente la valutazione di responsabilità disciplinare – ex art. 55 bis del D.
Lgs. 165/2001 e CCNL del Comparto Scuola – nei confronti del dipendente, esitata con l'irrogazione di una sanzione espulsiva;
- che controparte, nel proprio ricorso, confonde i diversi procedimenti che, invece, sono caratterizzati da una evidente e necessaria autonomia;
- che l ha avviato due distinti Controparte_6
procedimenti, funzionalmente preordinati alla valutazione di altrettanto distinte fattispecie di responsabilità;
- che sono nulli i servizi svolti dal ricorrente alle dipendenze del
[...]
, in qualità di personale AT.A., profilo di assistente Controparte_1
amministrativo, in quanto prestati in virtù di un collocamento in graduatoria illegittimamente conseguito;
- che il signor è stato formalmente convocato dall'Ufficio Parte_1
Contr Competente per i Procedimenti Disciplinari dell di Reggio Calabria in data
15.02.2022 nell'ambito del procedimento disciplinare contrassegnato dal prot. n.
15514 del 28/12/2021, ma non si è presentato, né ha prodotto una memoria scritta in sostituzione dell'audizione; 11
- che il sig. con nota del 07.01.2022, per il tramite del proprio Parte_1
legale, ha prodotto delle memorie rubricate “ex art. 10, comma 1, lettera b),
Legge 241/90”, relative al diverso procedimento contrassegnato dal prot. n.
15657 del 30.12.2021, chiedendone l'archiviazione;
- che, pertanto, con atto prot. n. 2233 del 24.02.2022 il procedimento disciplinare nei confronti del signor è stato definito con l'accertamento Parte_1
della responsabilità per i fatti formalmente contestati e, per l'effetto, con le motivazioni evidenziate nell'atto, è stata irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso;
- che la domanda risarcitoria risulta non adeguatamente articolata.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 28/05/2024, è stata rigettata la richiesta di prova per testi, come articolata nel ricorso introduttivo, in quanto vertente su circostanze in parte non contestate e in parte valutative o da provarsi documentalmente
All'udienza odierna, nessuno è comparso per il resistente. CP_1
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di erronea individuazione del soggetto nei cui confronti doveva essere proposta la domanda ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958, come formulata dal in quanto il ricorrente CP_1
avrebbe erroneamente agito nei confronti dei due istituti scolastici invece che nei confronti del , ai sensi dell'art. 1 del r.d.r. n. 1611 Controparte_1
del 1933, in quanto, con provvedimento del 14/06/2023, è stata ordinata la notifica al che, in ogni caso, ha esercitato il proprio Controparte_1
diritto di difesa.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato. 12
Con un primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l'illegittimità del licenziamento in quanto disposto dal Dirigente scolastico.
Ed invero, parte ricorrente, che agisce per accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia del licenziamento comunicato al ricorrente e per accertare la nullità e l'inefficacia del decreto di depennamento delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale A.T.A., sovrappone i due procedimenti a carico del ossia il procedimento amministrativo Parte_1
prot. 15657 del 30/12/2021, che ha portato al depennamento dalle graduatorie, in ragione della condanna penale non dichiarata al momento della partecipazione al concorso per l'iscrizione nelle graduatorie (che ha avuto, quale conseguenza del depennamento dalla graduatoria e dalle singole graduatorie di istituto, la risoluzione del contratto per difetto del presupposto dell'iscrizione in graduatoria in virtù di provvedimento emesso dal dirigente scolastico, non qualificabile come procedimento disciplinare, ma quale conseguenza della carenza dei requisiti per la stipula del contratto a monte) e il procedimento disciplinare prot n. 15514 del 28/12/2021, che ha seguito il proprio iter, come allegato dal resistente, all'esito del quale è stata emessa la sanzione CP_1
del licenziamento, correttamente irrogata dal soggetto legittimato, ossia dal
Dirigente dell . Controparte_2
Pertanto, il primo motivo di ricorso, riferito esclusivamente al provvedimento disciplinare, è infondato.
Con un secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'art. 85 del TU 10.01.1957 applicato dall'ufficio scolastico regionale della
Calabria, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 971/1988 sul presupposto che la sentenza di condanna per reati che determinano la destituzione dal pubblico impiego, intervenuta anteriormente all'assunzione, non può considerarsi di per sé ostativa all'instaurazione del rapporto di lavoro, essendo necessaria un'autonoma valutazione da parte dell'amministrazione in 13
ordine alla gravità dei reati, al fine di verificare l'esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare l'attività di pubblico impiego.
In particolare, rileva il ricorrente che il è stato condannato per Parte_1
reati in materia di stupefacenti, in virtù di fatti risalenti a vent'anni prima rispetto all'assunzione e che, negli anni successivi, non ha commesso altri reati.
Anche con riferimento a tale motivo di ricorso, occorre operare un distinguo tra il procedimento amministrativo, che ha disposto la risoluzione del contratto quale effetto dal depennamento dalle graduatorie, per difetto di un requisito di legge e il procedimento di stampo privatistico, culminato nel licenziamento, in relazione al quale il datore di lavoro ha l'onere di operare un'autonoma valutazione.
Sotto tale ultimo profilo, emerge dagli atti che il datore di lavoro ha svolto un'attività istruttoria, nel corso della quale ha anche provveduto alla convocazione del lavoratore il quale, però, non è comparso e, dunque, all'esito di un'autonoma valutazione, volta anche a vagliare la lesione del rapporto fiduciario che deve connotare il rapporto di lavoro, ha concluso per l'irrogazione della sanzione del licenziamento.
In merito, ritiene il giudicante che, dinanzi ad una condotta omissiva relativamente alla presenza di una sentenza di condanna, il vincolo fiduciario che deve connotare il rapporto di lavoro può considerarsi irrimediabilmente reciso, anche in considerazione della natura pubblica del datore di lavoro, che impone una salvaguardia dell'immagine e in considerazione della natura del rapporto stesso, trattandosi di un servizio reso nell'ambito di un istituto scolastico, sebbene non in veste di docente, ma pur sempre svolto in un contesto educativo.
Con un terzo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la nullità dei provvedimenti adottati per mancata audizione del ricorrente.
Anche tale doglianza appare infondata in ragione della sovrapposizione operata tra il procedimento disciplinare e il procedimento amministrativo. 14
Ed infatti, emerge dalla produzione allegata dal resistente che il CP_1
ricorrente, nell'ambito del procedimento recante prot. N. prot n. 15514 del
28/12/2021, era stato convocato e, come si evince dal verbale di audizione redatto nella data della convocazione, non era comparso.
Nondimeno, nell'ambito del procedimento amministrativo, il ricorrente aveva trasmesso memorie ai sensi della legge 241 del 1990: tale procedimento si
è concluso prima dell'audizione mentre il procedimento di matrice privatistica, culminato nel licenziamento, risulta essersi concluso successivamente alla data in cui il ricorrente era stato convocato per l'audizione e non è comparso e, dunque, nel rispetto delle garanzie procedimentali.
Né può parte ricorrente dolersi per la confusione eventualmente ingenerata dalla pendenza di due distinti procedimenti – quello amministrativo e quello disciplinare - relativi alla medesima vicenda in quanto si trattava di due distinti procedimenti, autonomamente avviati dai soggetti legittimati e aventi scopo e funzioni diverse, l'uno di natura pubblicistica e l'altro di natura privatistica.
Con un quarto motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del decreto di depennamento dalle graduatorie per eccesso di potere e per violazione dell'art. 55 del D.lgs. n. 165/2001, a mente del quale: “Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e
1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2” che sarebbe pacificamente applicabile anche al personale docente.
Orbene anche tale doglianza sconta la sovrapposizione operata dal ricorrente tra il procedimento che si è concluso con provvedimento di licenziamento dell'ufficio regionale e il procedimento amministrativo, all'esito del quale il DS di LO ha emesso il provvedimento di recesso dal contratto, in 15
seguito al depennamento del ricorrente delle graduatorie, per il sopravvenuto difetto dei requisiti di legge, accertato nell'ambito di un procedimento amministrativo.
Per le medesime ragioni, è parimenti infondato il quinto motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per non avere l'amministrazione atteso l'audizione del ricorrente, pur avendo avviato il procedimento, in quanto nessun onere in capo all'amministrazione incombeva di attendere l'audizione dell'interessato nell'ambito del procedimento amministrativo, il cui avvio era stato comunicato all'interessato e che si è concluso con il depennamento dalle graduatorie e nel cui ambito lo stesso aveva trasmesso memorie difensive;
invece, l'audizione dell'interessato era stata fissata nell'ambito del procedimento disciplinare, che è andata deserta e, successivamente alla data fissata per l'audizione alla quale il ricorrente non si è presentato, è stato irrogato il diverso provvedimento (frutto di un autonomo procedimento di carattere privatistico) del licenziamento disciplinare.
Con un sesto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la nullità del decreto di depennamento e del decreto di risoluzione del rapporto di lavoro con riferimento a quanto previsto dall'art. 7 del D.M. n. 717/2014, che impone ai dirigenti scolastici di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro dopo la costituzione delle graduatorie, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e ai titoli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA.
Nello specifico, parte ricorrente assume che il primo rapporto di lavoro intercorso tra le parti risalirebbe al 22 novembre 2019: tuttavia, non vi è in atti sufficiente documentazione comprovante l'instaurazione del rapporto di lavoro in questione.
In particolare, il documento di cui all'allegato n. 1 al ricorso introduttivo, denominato “ dichiarazione sostitutiva per iscrizione elenchi ata” sulla cui scorta, secondo la ricostruzione attorea, il datore di lavoro avrebbe dovuto 16
operare i controlli in ordine alla veridicità di quanto dichiarato, a ben guardare reca la data del 17/10/2021 e, tra l'altro, dalla consultazione dello stesso, non può ricavarsi la prova che sia stato effettivamente inviato né della data certa o la circostanza in cui sarebbe stato trasmesso.
Nondimeno, anche volendo considerare tale atto validamente inviato, farebbe comunque fere l'unica data riportata, ossia la data del 17/10/2021 (non essendo presente alcun riferimento al 2019), sicché la verifica effettuata dall'amministrazione resistente sarebbe tempestiva atteso che il DS di LO, previa verifica del casellario giudiziale (sulla base della dichiarazione), alla fine del 2021, ha allertato l'ufficio regionale, segnalando la presenza di una condanna penale non dichiarata e chiedendo indicazioni sul da farsi.
Pertanto, dalla consultazione della documentazione allegata dallo stesso ricorrente, non si evince alcuna prova del lungo lasso di tempo che, secondo la ricostruzione attorea, sarebbe intercorso dalla dichiarazione al controllo eseguito dall'amministrazione ma, al contrario, volendo considerare la data riportata sul documento di cui all'allegato n. 2 al ricorso introduttivo, pur in difetto di prova circa il momento dell'effettiva trasmissione, il controllo risulterebbe tempestivo.
Tale circostanza rende non configurabile alcun legittimo affidamento in capo al ricorrente, che assume di essersi licenziato da un altro impiego confidando nell'iscrizione nelle graduatorie, non avendo peraltro provato né di aver dichiarato la condanna né quando l'avrebbe dichiarata e non assumendo carattere dirimente, a tal fine, il documento di cui all'allegato n. 1 che, in ogni caso, reca la data del 17/10/2021.
Ciò rende infondato anche il settimo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente lamenta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del d.lgs n. 297/1994 e del DM 717/2014 e del DM 640/2017, sull'assunto che non si sarebbe reso responsabile di nessuna violazione in quanto, nella domanda di inserimento, aveva dichiarato di aver riportato la condanna penale. 17
Ed infatti, tale circostanza non è suffragata da prove documentali recanti data e riferimenti certi, che non possono ricavarsi dal documento di cui all'allegato n. 1 recante la data del 17/10/2021.
Essendo, dunque, infondati tutti i motivi di ricorso, lo stesso va rigettato, il che rende superfluo esaminare la domanda risarcitoria formulata, non ravvisandosi alcuna illegittimità nel contegno tenuto dall'amministrazione resistente nei confronti del ricorrente.
Le spese di lite, in considerazione del concreto dispiegarsi del giudizio e delle condizioni delle parti, restano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di LO, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 1633/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LO, 04/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci