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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3658 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8416/2024 R.G. promossa da
, difesa dall'avv. BORDONI Parte_1
TT C.F. ; C.F._1
contro
, C.F. , difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. SARTORI ANTONIO C.F. e dall'avv. C.F._2
PE UC ); C.F._3
e
C.F. difesa dall'avv. Monica Controparte_2 P.IVA_2
AC e dall'avv. Massimo Baroni;
e
C.F. , difesa dall'avv. Maurizio Controparte_3 P.IVA_3
Nucci;
pagina 1 di 10 e
, Controparte_4
CP_5
Contumaci.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 3 dicembre 2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione all'esecuzione Parte_2
promossa da e sulla Controparte_1 Controparte_2
scorta del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Roma in data 16/10/2023, ordinanza posta a base della conversione del sequestro conservativo già ottenuto dalle esecutanti in data
18/10/2023 ed attuato sui crediti della nei Parte_2
confronti del Controparte_4
In particolare, eccepiva: Parte_2
- la necessità di integrare il contraddittorio con il terzo pignorato CP_4
[...]
- la carenza di legittimazione attiva di per Controparte_1
aver ella ceduto il credito a terzi;
- l'inammissibilità della domanda di assegnazione in ragione dell'esistenza di un credito litigioso dichiarato dal terzo pignorato;
- l'inesistenza nel merito del credito delle esecutanti;
- l'erronea quantificazione degli importi ingiunti.
In conclusione, chiedeva la sospensione Parte_2
dell'esecuzione.
pagina 2 di 10 Si costituivano nel giudizio di sospensiva le esecutanti Controparte_1
e contestando ogni argomentazione
[...] Controparte_2
avversaria e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva nella fase sommaria cessionaria del credito Controparte_3
di e intervenuta nell'esecuzione in qualità di Controparte_1
successore a titolo particolare di questi, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva.
Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensiva e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente introduceva dunque il presente giudizio di merito eccependo la cessazione della materia del contendere, in ragione della revoca in data
2/12/2024 dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del Tribunale di Roma;
eccepita l'inidoneità ab origine di tale ordinanza a costituire titolo esecutivo per la conversione del sequestro in pignoramento e ribadite tutte le argomentazioni già
spese, l'opponente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna delle altre parti al pagamento delle sue spese processuali, in via subordinata insistendo comunque per l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituivano e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in caso di Controparte_3
declaratoria di cessazione della materia del contendere, la liquidazione in loro favore delle spese processuali.
Non si costituivano il terzo pignorato, e ulteriore Controparte_4 CP_5
creditore intervenuto nell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le parti costituite hanno infatti dato atto della revoca, da parte del Tribunale di
Roma in data 2/12/2024, dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. che aveva costituito pagina 3 di 10 il titolo dell'esecuzione promossa dalle convenute Controparte_1
e mediante conversione in
[...] Controparte_2 Controparte_3
pignoramento del sequestro conservativo da esse ottenuto sul patrimonio dell'odierna opponente.
La piana lettura dell'ordinanza di revoca in data 2/12/2024 consente di ritenere che la revoca abbia riguardato l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. nella sua interezza, non costituendo essa, come sostenuto dalla convenuta
[...]
una sorta di revoca parziale nei soli confronti di Controparte_2 [...]
non esplicitata in alcun modo dall'ordinanza di Controparte_1
revoca, né invero implicitamente desumibile.
Posta dunque la revoca del titolo esecutivo, deve prendersi atto che l'esecuzione non può proseguire.
Ciò comporta declaratoria di cessazione della materia del contendere con applicazione del principio di soccombenza virtuale quanto alla liquidazione delle spese (“in caso di esecuzione forzata basata su un titolo giudiziale non
definitivo, al decadere di questo a causa di una decisione del giudice della
cognizione, l'opposizione all'esecuzione per altri motivi dovrebbe essere risolta
con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non con
l'accoglimento dell'opposizione e le spese processuali dovrebbero essere
regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutato solo in relazione ai motivi originali di opposizione” Cass. 21264/2024).
*
Fatta questa premessa, va innanzitutto dato atto che il motivo di opposizione relativo all'inidoneità dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. a costituire valido titolo per la conversione del sequestro conservativo in pignoramento è
inammissibile, poiché introdotto per la prima volta in sede di citazione, cioè
successivamente all'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione dei termini per l'introduzione del giudizio di merito.
pagina 4 di 10 Si richiama sul punto, per condividerlo, l'orientamento di legittimità secondo cui
“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha
veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui
sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione
forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in
opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda.
Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le
eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere
l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel
ricorso introduttivo” (Cass. 17441/2019).
Nel caso di specie, il motivo di opposizione di cui sopra è stato introdotto per la prima volta in citazione.
Sul punto, va evidenziato che il riferimento operato oggi dall'opponente alla pagina 5 del ricorso in opposizione presentato al G.E. e alle conclusioni del medesimo ricorso, al fine di dimostrare la tempestività del motivo di opposizione, è infondato, tenuto conto che la piana lettura del ricorso consente di comprendere come la contestazione fosse riferita al difetto di titolarità attiva del credito e non già all'inidoneità intrinseca dall'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. a costituire provvedimento utile per la conversione del sequestro in pignoramento,
anzi affermata dallo stesso opponente nel dire che “Nel caso di specie è evidente che l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. ha valenza esecutiva in quanto determina la conversione del sequestro in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c.”
(ricorso in opposizione pag. 5).
Medesime argomentazioni valgono anche per le conclusioni spiegate dall'opponente nel ricorso in opposizione, evidentemente formulate con riferimento ai motivi di opposizione, tra cui non era compresa l'inidoneità dell'ordinanza ex art. 186 ter a costituire provvedimento utile per la conversione del sequestro in pignoramento.
pagina 5 di 10 Data la novità del motivo di opposizione, esso è dunque inammissibile.
*
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, introdotti già in sede di ricorso al
G.E., essi risultano, nella valutazione propria della soccombenza virtuale,
infondati.
*
È infondata in primo luogo l'eccezione di incompetenza territoriale.
Si richiamano, per condividerle, le osservazioni del G.E. e del Collegio in sede di reclamo.
Innanzitutto, va evidenziato che l'art. 678 c.p.c. prevede un criterio di deroga all'ordinario regime di competenza delle esecuzioni e sancisce che, in materia di esecuzione del sequestro conservativo su beni mobili, è competente il Tribunale
del luogo di residenza del terzo, nel caso di specie il Controparte_4
Vero è che la formulazione dell'art. 26 bis c.p.c., successiva alla modifica operata dal d.l. 132/2014 prevede per le esecuzioni presso terzi la competenza del Tribunale di residenza del debitore, ma tale norma non ha abrogato l'art. 678
c.p.c., tuttora vigente, che richiama le norme sul pignoramento presso terzi in relazione alle sole modalità di esecuzione, prevedendo poi uno specifico criterio di individuazione della competenza riservato al solo sequestro conservativo.
Va poi condiviso quanto sostenuto sia dal G.E. che dal Collegio nell'affermare che, nel caso di specie, la competenza è comunque individuabile solo alla luce della residenza del terzo, avendo la debitrice sede negli Stati Uniti e non essendo dunque individuabile alcuna competenza del giudice italiano ai sensi dell'art. 26
bis c.p.c.
*
È poi infondata anche la contestazione in punto ad inammissibilità dell'esecuzione per esistenza di un credito pignorato oggetto di un contenzioso già avviato, dunque di un credito litigioso.
pagina 6 di 10 Sul punto, è sufficiente richiamare, per condividerlo, il consolidato orientamento di legittimità secondo cui: “L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi
può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche
eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico
identificato e già esistente” (Cass. 31844/2022).
Trattasi di principi applicabili al caso di specie, nella misura in cui il terzo ha ben chiarito l'origine del credito nella propria Controparte_4
dichiarazione, individuando con esattezza un rapporto giuridico già esistente.
Ne discende che il mero carattere litigioso del credito non ne impedisce il
pignoramento.
*
Da ultimo, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in relazione all'intervento da questi spiegato ai sensi Controparte_3
dell'art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare nell'esecuzione intrapresa da Controparte_1
Sul punto, va dato atto che ha depositato sin dalla propria Controparte_3
costituzione il contratto di cessione di crediti stipulato in data 19/12/2019 con avente ad oggetto esattamente il credito di Controparte_1
nei confronti dell'odierna opponente, specificamente individuato sia nelle CP_1
premesse, sia all'art. 2 del contratto, sia nell'allegato 1 al contratto stesso (doc. 1
atto di intervento . Controparte_3
Quanto poi all'asserita “retrocessione” di tale credito da in Controparte_3
favore di essa non trovo supporto alcuno dal Controparte_1
punto di vista probatorio.
Dato atto infatti che non è stato prodotto né invero citato specificamente il contratto di cessione in forza di cui sarebbe avvenuta tale retrocessione, va evidenziato che l'unico elemento portato dall'opponente è costituito dal bilancio di esercizio 2020 di , da cui si evincerebbe l'incasso nel 2020 di CP_3
pagina 7 di 10 crediti per 4.383.268,00, derivanti dalla retrocessione di crediti in favore di
. CP_1
Tale elemento risulta tuttavia insufficiente e mal interpretato dall'opponente.
In primo luogo, nel bilancio non si parla di retrocessione e non vi è, dunque,
elemento alcuno per sostenere che proprio il credito oggetto di cessione in data
19/12/2019 sia stato retrocesso in favore di . CP_1
In secondo luogo, l'unico dato evincibile dal bilancio è anzi contrario alla prospettazione dell'opponente, nella misura in cui a pagina 16 del bilancio 2020
di è descritta la cessione in suo favore del credito HDI di titolarità di CP_3
, con espressa affermazione che “l'operazione procede regolarmente”. CP_1
Gli elementi agli atti depongono dunque in senso contrario a quanto affermato dall'opponente: non vi è stata retrocessione del credito ceduto.
Ne discende l'irrilevanza delle argomentazioni dell'opponente in punto ad ulteriore cessione sempre del medesimo credito da in favore di tale CP_1
tenuto conto che se non vi è stata retrocessione da Controparte_6
a , nemmeno può esservi stata successiva cessione da in CP_3 CP_1 CP_1
favore di Controparte_6
Quanto infine alle argomentazioni dell'opponente in punto a difetto di titolarità
del credito in capo a per ragioni già trattate nel giudizio avanti al giudice CP_1
del merito, è sufficiente evidenziarne qui l'inammissibilità in quanto afferenti a questioni antecedenti alla formazione del titolo.
Medesime considerazioni valgono per le contestazioni sul quantum del credito azionato riportate nel ricorso introduttivo, in quanto afferenti a questione di merito.
*
In definitiva, l'applicazione del principio di soccombenza virtuale vede come soccombente l'opponente.
pagina 8 di 10 Le spese di lite vengono dunque poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi previsti per lo scaglione fino a euro 8.000.000,00 quanto ad e e fino CP_1 CP_3
ad euro 2.000.000,00 quanto a sulla base dei rispettivi Controparte_2
crediti.
Il ricorso ai valori minimi è giustificato dalla ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
8416/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 32.000,00 per
[...]
compensi; oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
3. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti di Controparte_3
delle spese di lite che si liquidano in euro 32.000,00 per compensi;
oltre il
15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
4. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti di Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in euro 19.000,00 per compensi;
oltre il
15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
5. Nulla quanto alle spese del rapporto processuale attrice opponente/convenuti contumaci.
pagina 9 di 10 Lecce, 9 dicembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8416/2024 R.G. promossa da
, difesa dall'avv. BORDONI Parte_1
TT C.F. ; C.F._1
contro
, C.F. , difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. SARTORI ANTONIO C.F. e dall'avv. C.F._2
PE UC ); C.F._3
e
C.F. difesa dall'avv. Monica Controparte_2 P.IVA_2
AC e dall'avv. Massimo Baroni;
e
C.F. , difesa dall'avv. Maurizio Controparte_3 P.IVA_3
Nucci;
pagina 1 di 10 e
, Controparte_4
CP_5
Contumaci.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 3 dicembre 2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione all'esecuzione Parte_2
promossa da e sulla Controparte_1 Controparte_2
scorta del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Roma in data 16/10/2023, ordinanza posta a base della conversione del sequestro conservativo già ottenuto dalle esecutanti in data
18/10/2023 ed attuato sui crediti della nei Parte_2
confronti del Controparte_4
In particolare, eccepiva: Parte_2
- la necessità di integrare il contraddittorio con il terzo pignorato CP_4
[...]
- la carenza di legittimazione attiva di per Controparte_1
aver ella ceduto il credito a terzi;
- l'inammissibilità della domanda di assegnazione in ragione dell'esistenza di un credito litigioso dichiarato dal terzo pignorato;
- l'inesistenza nel merito del credito delle esecutanti;
- l'erronea quantificazione degli importi ingiunti.
In conclusione, chiedeva la sospensione Parte_2
dell'esecuzione.
pagina 2 di 10 Si costituivano nel giudizio di sospensiva le esecutanti Controparte_1
e contestando ogni argomentazione
[...] Controparte_2
avversaria e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva nella fase sommaria cessionaria del credito Controparte_3
di e intervenuta nell'esecuzione in qualità di Controparte_1
successore a titolo particolare di questi, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva.
Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensiva e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente introduceva dunque il presente giudizio di merito eccependo la cessazione della materia del contendere, in ragione della revoca in data
2/12/2024 dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del Tribunale di Roma;
eccepita l'inidoneità ab origine di tale ordinanza a costituire titolo esecutivo per la conversione del sequestro in pignoramento e ribadite tutte le argomentazioni già
spese, l'opponente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna delle altre parti al pagamento delle sue spese processuali, in via subordinata insistendo comunque per l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituivano e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in caso di Controparte_3
declaratoria di cessazione della materia del contendere, la liquidazione in loro favore delle spese processuali.
Non si costituivano il terzo pignorato, e ulteriore Controparte_4 CP_5
creditore intervenuto nell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le parti costituite hanno infatti dato atto della revoca, da parte del Tribunale di
Roma in data 2/12/2024, dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. che aveva costituito pagina 3 di 10 il titolo dell'esecuzione promossa dalle convenute Controparte_1
e mediante conversione in
[...] Controparte_2 Controparte_3
pignoramento del sequestro conservativo da esse ottenuto sul patrimonio dell'odierna opponente.
La piana lettura dell'ordinanza di revoca in data 2/12/2024 consente di ritenere che la revoca abbia riguardato l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. nella sua interezza, non costituendo essa, come sostenuto dalla convenuta
[...]
una sorta di revoca parziale nei soli confronti di Controparte_2 [...]
non esplicitata in alcun modo dall'ordinanza di Controparte_1
revoca, né invero implicitamente desumibile.
Posta dunque la revoca del titolo esecutivo, deve prendersi atto che l'esecuzione non può proseguire.
Ciò comporta declaratoria di cessazione della materia del contendere con applicazione del principio di soccombenza virtuale quanto alla liquidazione delle spese (“in caso di esecuzione forzata basata su un titolo giudiziale non
definitivo, al decadere di questo a causa di una decisione del giudice della
cognizione, l'opposizione all'esecuzione per altri motivi dovrebbe essere risolta
con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non con
l'accoglimento dell'opposizione e le spese processuali dovrebbero essere
regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutato solo in relazione ai motivi originali di opposizione” Cass. 21264/2024).
*
Fatta questa premessa, va innanzitutto dato atto che il motivo di opposizione relativo all'inidoneità dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. a costituire valido titolo per la conversione del sequestro conservativo in pignoramento è
inammissibile, poiché introdotto per la prima volta in sede di citazione, cioè
successivamente all'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione dei termini per l'introduzione del giudizio di merito.
pagina 4 di 10 Si richiama sul punto, per condividerlo, l'orientamento di legittimità secondo cui
“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha
veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui
sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione
forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in
opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda.
Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le
eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere
l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel
ricorso introduttivo” (Cass. 17441/2019).
Nel caso di specie, il motivo di opposizione di cui sopra è stato introdotto per la prima volta in citazione.
Sul punto, va evidenziato che il riferimento operato oggi dall'opponente alla pagina 5 del ricorso in opposizione presentato al G.E. e alle conclusioni del medesimo ricorso, al fine di dimostrare la tempestività del motivo di opposizione, è infondato, tenuto conto che la piana lettura del ricorso consente di comprendere come la contestazione fosse riferita al difetto di titolarità attiva del credito e non già all'inidoneità intrinseca dall'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. a costituire provvedimento utile per la conversione del sequestro in pignoramento,
anzi affermata dallo stesso opponente nel dire che “Nel caso di specie è evidente che l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. ha valenza esecutiva in quanto determina la conversione del sequestro in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c.”
(ricorso in opposizione pag. 5).
Medesime argomentazioni valgono anche per le conclusioni spiegate dall'opponente nel ricorso in opposizione, evidentemente formulate con riferimento ai motivi di opposizione, tra cui non era compresa l'inidoneità dell'ordinanza ex art. 186 ter a costituire provvedimento utile per la conversione del sequestro in pignoramento.
pagina 5 di 10 Data la novità del motivo di opposizione, esso è dunque inammissibile.
*
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, introdotti già in sede di ricorso al
G.E., essi risultano, nella valutazione propria della soccombenza virtuale,
infondati.
*
È infondata in primo luogo l'eccezione di incompetenza territoriale.
Si richiamano, per condividerle, le osservazioni del G.E. e del Collegio in sede di reclamo.
Innanzitutto, va evidenziato che l'art. 678 c.p.c. prevede un criterio di deroga all'ordinario regime di competenza delle esecuzioni e sancisce che, in materia di esecuzione del sequestro conservativo su beni mobili, è competente il Tribunale
del luogo di residenza del terzo, nel caso di specie il Controparte_4
Vero è che la formulazione dell'art. 26 bis c.p.c., successiva alla modifica operata dal d.l. 132/2014 prevede per le esecuzioni presso terzi la competenza del Tribunale di residenza del debitore, ma tale norma non ha abrogato l'art. 678
c.p.c., tuttora vigente, che richiama le norme sul pignoramento presso terzi in relazione alle sole modalità di esecuzione, prevedendo poi uno specifico criterio di individuazione della competenza riservato al solo sequestro conservativo.
Va poi condiviso quanto sostenuto sia dal G.E. che dal Collegio nell'affermare che, nel caso di specie, la competenza è comunque individuabile solo alla luce della residenza del terzo, avendo la debitrice sede negli Stati Uniti e non essendo dunque individuabile alcuna competenza del giudice italiano ai sensi dell'art. 26
bis c.p.c.
*
È poi infondata anche la contestazione in punto ad inammissibilità dell'esecuzione per esistenza di un credito pignorato oggetto di un contenzioso già avviato, dunque di un credito litigioso.
pagina 6 di 10 Sul punto, è sufficiente richiamare, per condividerlo, il consolidato orientamento di legittimità secondo cui: “L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi
può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche
eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico
identificato e già esistente” (Cass. 31844/2022).
Trattasi di principi applicabili al caso di specie, nella misura in cui il terzo ha ben chiarito l'origine del credito nella propria Controparte_4
dichiarazione, individuando con esattezza un rapporto giuridico già esistente.
Ne discende che il mero carattere litigioso del credito non ne impedisce il
pignoramento.
*
Da ultimo, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in relazione all'intervento da questi spiegato ai sensi Controparte_3
dell'art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare nell'esecuzione intrapresa da Controparte_1
Sul punto, va dato atto che ha depositato sin dalla propria Controparte_3
costituzione il contratto di cessione di crediti stipulato in data 19/12/2019 con avente ad oggetto esattamente il credito di Controparte_1
nei confronti dell'odierna opponente, specificamente individuato sia nelle CP_1
premesse, sia all'art. 2 del contratto, sia nell'allegato 1 al contratto stesso (doc. 1
atto di intervento . Controparte_3
Quanto poi all'asserita “retrocessione” di tale credito da in Controparte_3
favore di essa non trovo supporto alcuno dal Controparte_1
punto di vista probatorio.
Dato atto infatti che non è stato prodotto né invero citato specificamente il contratto di cessione in forza di cui sarebbe avvenuta tale retrocessione, va evidenziato che l'unico elemento portato dall'opponente è costituito dal bilancio di esercizio 2020 di , da cui si evincerebbe l'incasso nel 2020 di CP_3
pagina 7 di 10 crediti per 4.383.268,00, derivanti dalla retrocessione di crediti in favore di
. CP_1
Tale elemento risulta tuttavia insufficiente e mal interpretato dall'opponente.
In primo luogo, nel bilancio non si parla di retrocessione e non vi è, dunque,
elemento alcuno per sostenere che proprio il credito oggetto di cessione in data
19/12/2019 sia stato retrocesso in favore di . CP_1
In secondo luogo, l'unico dato evincibile dal bilancio è anzi contrario alla prospettazione dell'opponente, nella misura in cui a pagina 16 del bilancio 2020
di è descritta la cessione in suo favore del credito HDI di titolarità di CP_3
, con espressa affermazione che “l'operazione procede regolarmente”. CP_1
Gli elementi agli atti depongono dunque in senso contrario a quanto affermato dall'opponente: non vi è stata retrocessione del credito ceduto.
Ne discende l'irrilevanza delle argomentazioni dell'opponente in punto ad ulteriore cessione sempre del medesimo credito da in favore di tale CP_1
tenuto conto che se non vi è stata retrocessione da Controparte_6
a , nemmeno può esservi stata successiva cessione da in CP_3 CP_1 CP_1
favore di Controparte_6
Quanto infine alle argomentazioni dell'opponente in punto a difetto di titolarità
del credito in capo a per ragioni già trattate nel giudizio avanti al giudice CP_1
del merito, è sufficiente evidenziarne qui l'inammissibilità in quanto afferenti a questioni antecedenti alla formazione del titolo.
Medesime considerazioni valgono per le contestazioni sul quantum del credito azionato riportate nel ricorso introduttivo, in quanto afferenti a questione di merito.
*
In definitiva, l'applicazione del principio di soccombenza virtuale vede come soccombente l'opponente.
pagina 8 di 10 Le spese di lite vengono dunque poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi previsti per lo scaglione fino a euro 8.000.000,00 quanto ad e e fino CP_1 CP_3
ad euro 2.000.000,00 quanto a sulla base dei rispettivi Controparte_2
crediti.
Il ricorso ai valori minimi è giustificato dalla ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
8416/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 32.000,00 per
[...]
compensi; oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
3. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti di Controparte_3
delle spese di lite che si liquidano in euro 32.000,00 per compensi;
oltre il
15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
4. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti di Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in euro 19.000,00 per compensi;
oltre il
15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
5. Nulla quanto alle spese del rapporto processuale attrice opponente/convenuti contumaci.
pagina 9 di 10 Lecce, 9 dicembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
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