Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 74
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza/nullità della notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento sia stata legittimamente eseguita secondo le procedure previste dall'art. 140 c.p.c., dato che sono stati documentati tutti gli adempimenti necessari in caso di irreperibilità relativa del destinatario, inclusa la notifica dell'avviso informativo tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

  • Rigettato
    Inesistenza/nullità della notifica delle intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione

    La Corte ha ritenuto corretta la notifica effettuata a mani della sorella del destinatario, qualificata come familiare convivente, richiamando la giurisprudenza in materia. Per quanto riguarda la notifica a mezzo posta privata, la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione in tema di notifica di atti amministrativi e tributari da parte di operatori postali privati, sottolineando la necessità di verificare il possesso della licenza abilitativa da parte dell'operatore.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, implicitamente ritenendo che le notifiche degli atti interruttivi della prescrizione fossero valide o che comunque il credito non fosse prescritto, confermando la sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 74
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 74
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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