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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1318/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 866/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez.
1 e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000280014000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320150016389565000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento “n.13320229000280014000, notificata in data 20/05/2022, con la qualeADER intima il pagamento di euro 476,03. Avverso la cartella di pagamento n.13320150016389565000, atttinente a “Diritti camerali comprensiva di interessi e sanzioni” per l'anno
2013,”
ha eccepito:
- “I -Illegittimità dell'intimazione di pagamento per inesistenza/nullità della notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento e/o liquidazione, quali atti prodromici”.
II – Prescrizione del credito azionato.
Il primo Giudice ha accertato l'infondatezza del ricorso
Rispetto alla decisione ha proposto appello il contribuente con il quale assume:
“I – Inesistenza/nullità della notifica della cartella di pagamento impugnata e sottesa all'intimazione di pagamento, altrettanto impugnata”
II – Prescrizione del credito azionato”
Si è costituita ADER
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato .
Nel caso di specie il messo notificatore, accertata l'irreperibilità relativa, ha depositato l'atto nella casa comunale e ha inviato allo stesso regolare raccomandata a.r. n. Numero_1, ritornata al mittente per compiuta giacenza. La notificazione della cartella di pagamento è stata, pertanto, legittimamente eseguita nei confronti del destinatario.
I tre adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c., quali a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito, sono stati tutti documentati dall'esponente.
Va ricordato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. si è tenuto distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adem-pimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto (Cass. 11 maggio 2012, n. 7324); ne consegue che la notifica,
a mezzo posta, dell'avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'a- gente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass., sez. 5, n. 27666 del 2019).
L'appellante evidenzia che: “contrariamente a quanto ex adverso dedotto dal Concessionario, si rileva l'inesistenza/nullità della notifica delle sotto elencate intimazioni di pagamento che avrebbero interrotto la prescrizione della cartella impugnata:
Intimazione di pagamento n.13320199004183540000: della stessa si rileva la nullità della notifica che il Concessionario af-ferma di aver consegnato l'atto a Nominativo_1, indicata quale sorella. Nel caso di specie, il Concessionario avrebbe do-vuto e non l'ha fatto fornire prova non solo della CAN ma so- prattutto della sua spedizione e ricezione da parte del destinata-rio (Corte Cost. sentenza n.3/2010).
Intimazione di pagamento n.13320189001083324000: della stessa si rileva l'inesistenza della notifica in quanto a dire del Concessionario consegnata a mezzo posta privata Società_1”
Orbene,
in relazione alla notifica della “Intimazione di pagamento n.13320199004183540000” , A MANI DELLA SORELLA DEL DESTINATARIO, QUALE FAMIGLIARE, è Nominativo_2: “corretta la notificazione della cartella esattoriale effettuata a mani del famigliare convivente e accompagnata dal prospetto riepilogativo compilato da Banca_1, a conferma della consegna del primo plico, da cui risulti la spedizione della raccomandata informativa” Comm. trib. reg. , Milano , sez. VI , 30/04/2018 , n. Numero_1
in relazione alla notifica della “Intimazione di pagamento n.13320189001083324000 consegnata a mezzo posta privata Società_1” si richiama la pronuncia della Suprema Corte di Cas-sazione - Ordinanza 8/7/2024 n. 18541:
« ... come affermato dalle S.U. ( S.U. n. 8416/2019 e 299 e 300 del 2020) ( confermata da Cass., Sez. 5,
12.11.2020, n. 25521, Rv. 659646-01; Cass., Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369, Rv. 661878-
pag. 9 (data di emissione)
01), nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l'operatore postale privato in possesso di titolo abi-litativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari - quale, nella specie, la notifica dell'av-viso di accertamento (arg. da Cass., Sez, U, 18.9.2014 n. 19667, Rv. 632587-01); nel lasso temporale in questione, - il possesso della "licenza individuale" costituiva condizione necessaria, per l'operatore postale privato, onde procedere alle notifiche pre-dette in alternativa al gestore del servizio postale universale: sic-ché la sua mancanza rende la notifica dell'atto, ciononostante eseguita, non nulla, ma effettivamente inesistente;
nel caso di specie, si tratta di notifica di atto impositivo successivo all'en-trata in vigore della legge 124/2017, ma relativa ad atto imposi-tivo; l'art. 1 della legge n. 124/17 presuppone, invece, il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei ser-vizi già oggetto di riserva
(notificazione atti giudiziari), sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'autorità per le ga-ranzie nelle comunicazioni (Cass. 11 ottobre 2017, n. 23887; 3 aprile 2018, n. 8089; 31 maggio 2018, n. 13855;
7 settembre 2018, n. 21884; S.U. n. 299/2020); le stesse sezioni unite di que-sta Corte (con la sentenza n. 8416/19, cit.) hanno riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta pri-vata dei soli atti di natura amministrativa”;
Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente propone la questione relativa al possesso delle relativa licenza abilitativa da parte della Società_1, non chiarendo, se la Società_1 fosse dotata, al momento della notifica dell'avviso, di tale licenza individuale (minore) né tantomeno su quali documenti sia basata detta allegazione.
pag. 10 (data di emissione)
Dunque anche sotto questo profilo appare evidente la legittimità della sentenza n. 866/2023 depositata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Crotone – Sez. 1 in data 28/12/2023, nell'ambito del procedimento R.G. 925/2022, meritevole di conferma.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.233,00 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1318/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 866/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez.
1 e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320229000280014000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320150016389565000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento “n.13320229000280014000, notificata in data 20/05/2022, con la qualeADER intima il pagamento di euro 476,03. Avverso la cartella di pagamento n.13320150016389565000, atttinente a “Diritti camerali comprensiva di interessi e sanzioni” per l'anno
2013,”
ha eccepito:
- “I -Illegittimità dell'intimazione di pagamento per inesistenza/nullità della notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento e/o liquidazione, quali atti prodromici”.
II – Prescrizione del credito azionato.
Il primo Giudice ha accertato l'infondatezza del ricorso
Rispetto alla decisione ha proposto appello il contribuente con il quale assume:
“I – Inesistenza/nullità della notifica della cartella di pagamento impugnata e sottesa all'intimazione di pagamento, altrettanto impugnata”
II – Prescrizione del credito azionato”
Si è costituita ADER
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato .
Nel caso di specie il messo notificatore, accertata l'irreperibilità relativa, ha depositato l'atto nella casa comunale e ha inviato allo stesso regolare raccomandata a.r. n. Numero_1, ritornata al mittente per compiuta giacenza. La notificazione della cartella di pagamento è stata, pertanto, legittimamente eseguita nei confronti del destinatario.
I tre adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c., quali a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito, sono stati tutti documentati dall'esponente.
Va ricordato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. si è tenuto distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adem-pimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto (Cass. 11 maggio 2012, n. 7324); ne consegue che la notifica,
a mezzo posta, dell'avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'a- gente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass., sez. 5, n. 27666 del 2019).
L'appellante evidenzia che: “contrariamente a quanto ex adverso dedotto dal Concessionario, si rileva l'inesistenza/nullità della notifica delle sotto elencate intimazioni di pagamento che avrebbero interrotto la prescrizione della cartella impugnata:
Intimazione di pagamento n.13320199004183540000: della stessa si rileva la nullità della notifica che il Concessionario af-ferma di aver consegnato l'atto a Nominativo_1, indicata quale sorella. Nel caso di specie, il Concessionario avrebbe do-vuto e non l'ha fatto fornire prova non solo della CAN ma so- prattutto della sua spedizione e ricezione da parte del destinata-rio (Corte Cost. sentenza n.3/2010).
Intimazione di pagamento n.13320189001083324000: della stessa si rileva l'inesistenza della notifica in quanto a dire del Concessionario consegnata a mezzo posta privata Società_1”
Orbene,
in relazione alla notifica della “Intimazione di pagamento n.13320199004183540000” , A MANI DELLA SORELLA DEL DESTINATARIO, QUALE FAMIGLIARE, è Nominativo_2: “corretta la notificazione della cartella esattoriale effettuata a mani del famigliare convivente e accompagnata dal prospetto riepilogativo compilato da Banca_1, a conferma della consegna del primo plico, da cui risulti la spedizione della raccomandata informativa” Comm. trib. reg. , Milano , sez. VI , 30/04/2018 , n. Numero_1
in relazione alla notifica della “Intimazione di pagamento n.13320189001083324000 consegnata a mezzo posta privata Società_1” si richiama la pronuncia della Suprema Corte di Cas-sazione - Ordinanza 8/7/2024 n. 18541:
« ... come affermato dalle S.U. ( S.U. n. 8416/2019 e 299 e 300 del 2020) ( confermata da Cass., Sez. 5,
12.11.2020, n. 25521, Rv. 659646-01; Cass., Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369, Rv. 661878-
pag. 9 (data di emissione)
01), nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l'operatore postale privato in possesso di titolo abi-litativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari - quale, nella specie, la notifica dell'av-viso di accertamento (arg. da Cass., Sez, U, 18.9.2014 n. 19667, Rv. 632587-01); nel lasso temporale in questione, - il possesso della "licenza individuale" costituiva condizione necessaria, per l'operatore postale privato, onde procedere alle notifiche pre-dette in alternativa al gestore del servizio postale universale: sic-ché la sua mancanza rende la notifica dell'atto, ciononostante eseguita, non nulla, ma effettivamente inesistente;
nel caso di specie, si tratta di notifica di atto impositivo successivo all'en-trata in vigore della legge 124/2017, ma relativa ad atto imposi-tivo; l'art. 1 della legge n. 124/17 presuppone, invece, il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei ser-vizi già oggetto di riserva
(notificazione atti giudiziari), sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'autorità per le ga-ranzie nelle comunicazioni (Cass. 11 ottobre 2017, n. 23887; 3 aprile 2018, n. 8089; 31 maggio 2018, n. 13855;
7 settembre 2018, n. 21884; S.U. n. 299/2020); le stesse sezioni unite di que-sta Corte (con la sentenza n. 8416/19, cit.) hanno riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta pri-vata dei soli atti di natura amministrativa”;
Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente propone la questione relativa al possesso delle relativa licenza abilitativa da parte della Società_1, non chiarendo, se la Società_1 fosse dotata, al momento della notifica dell'avviso, di tale licenza individuale (minore) né tantomeno su quali documenti sia basata detta allegazione.
pag. 10 (data di emissione)
Dunque anche sotto questo profilo appare evidente la legittimità della sentenza n. 866/2023 depositata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Crotone – Sez. 1 in data 28/12/2023, nell'ambito del procedimento R.G. 925/2022, meritevole di conferma.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.233,00 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta.