Art. 3.
Il contributo di cui all'articolo 1 viene versato alla regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo di imposte di fabbricazione.
Il contributo di cui all'articolo 1 viene versato alla regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo di imposte di fabbricazione.