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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/12/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1774 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 1774 /2025 R.G. promosso da:
, ) elettivamente domiciliato in VIA TROTTI 46 Parte_1 C.F._1
15100 ALESSANDRIA presso e nello studio dell'Avv. GRATTAROLA MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
-PARTE RICORRENTE- contro
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato, l'Avv. chiede la condanna Pt_1 di al pagamento in proprio favore della somma di Euro 12.451,70 oltre interessi Controparte_1 moratori maturati e maturanti ex art. 1224 comma I c.c. dalla data di invio della parcella alla data di introduzione della domanda, ed interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. maturati e maturandi dal giorno della domanda fino al saldo effettivo, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento penale rubricato al n. RGNR 2021/3525, RG.GIP 2022/2353 e RGT
1053/2024 instauratosi avanti il Tribunale di Alessandria.
Parte ricorrente deduce che l'Avv. è stato nominato difensore d'ufficio del sig. Parte_1
indagato e poi imputato del reato di cui all'art. 314 c.p. nel procedimento rubricato Controparte_1
1 al n. RGNR 2021/3525, RG.GIP 2022/2353 e RGT 1053/2024 instauratosi avanti il Tribunale di
Alessandria perché in qualità di sindaco del dal 14.06.2004 al Controparte_2
6.12.2018 e quindi di pubblico ufficiale, si sarebbe appropriato dell'importo di € 1.038,00 e di €
14.578,17 pari al versamento del tributo rifiuti da effettuarsi alla per gli anni Controparte_3
2015-2018 risultati omessi nonostante i diversi solleciti ricevuti in tal senso, somme di cui aveva il possesso o comunque la disponibilità per ragioni del suo ufficio;
che l'Avv. ha prestato le Pt_1 seguenti attività difensive a favore del sig. CP_1
- studio della controversia con consultazioni dirette con il cliente;
- in fase di indagini preliminari ha assistito l' nell'interrogatorio avanti il PM svoltosi in data CP_1
14/10/2021 (doc. 1);
- a seguito dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari del 25/02/2022 (doc. 2) ha esaminato gli atti e ha discusso l'udienza preliminare del 1/03/2023 (docc. 3, 4);
- una volta rinviato a giudizio l'imputato, ha depositato in data 7/06/2024 la lista testimoniale ex art. 468 c.p.p. (doc. 5) e ha assistito il cliente all'udienza del 19/06/2024 (doc. 6);
- ha difeso l' alle udienze dell'1/10/2024 e del 29/10/2024 per l'esame e il controesame dei CP_1 testi del p.m. e dei testi della difesa citati (docc. 7, 8, 9);
- ha discusso la causa avanti il Collegio all'udienza del 10/12/2024 (doc. 10), a seguito della quale il sig. con sentenza n. 1774/2024 (doc. 11) è stato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto CP_1 non sussiste.
Parte ricorrente indica ancora che l'Avv. ha tentato di comunicare al sig. in via Pt_1 CP_1 telefonica e via mail lo stato del giudizio, e poi il suo esito, senza alcun successo da giugno 2024; che in data 23/12/2024, l'Avv. ha comunicato l'esito all'indirizzo email fornitogli dal sig. Pt_1 con allegata la parcella dovuta per l'attività professionale prestata per la somma di € CP_1
12.451,70; che non ottenendo alcun riscontro, l'Avv. ha inviato lettera raccomandata in data Pt_1
2/05/2025 all'ultima residenza del sig. che tuttavia non è stata ritirata (doc. 14); che ad oggi, CP_1 la parcella del ricorrente non è ancora stata onorata e che nessun acconto è mai stato versato nonostante le richieste ripetute del legale, formulate spesso in via scritta.
Parte resistente non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del
16.12.2025.
2 Alla stessa udienza, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve essere accolta in ragione delle motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si deve evidenziare come in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha fornito la prova della fonte costitutiva del diritto al compenso fatto valere.
Invero, nello specifico, parte ricorrente ha allegato gli atti, i verbali di udienza e i provvedimenti del procedimento penale nel quale è stata svolta l'attività professionale in oggetto: atti e provvedimenti delle indagini preliminari (cfr. doc. 1, 2, 3); decreto di fissazione udienza e verbale dell'udienza preliminare (cfr. doc. 4); atti verbali e sentenza relativi alla fase dibattimentale svolta davanti al
Tribunale in composizione collegiale (cfr. doc.ti da 5 a 11).
Dalla documentazione prodotta si evince l'attività professionale prestata dal difensore in favore del resistente.
Di contro, a fronte della prova di tale attività professionale svolta dall'Avv. parte convenuta, Pt_1 non essendosi costituita nel presente giudizio, non ha invece fornito prova di alcun fatto modificativo, estintivo ovvero impeditivo dell'obbligazione azionata dal ricorrente, con la conseguenza che deve ritenersi accertato l'inadempimento per l'importo del compenso professionale indicato dal ricorrente.
Quanto poi al compenso richiesto dal legale pari a complessivi Euro 12.451,70, comprensivo degli oneri di legge, relativo all'assistenza prestata nell'ambito del procedimento penale in oggetto, si ritiene che lo stesso sia congruo rispetto all'attività svolta.
3 Possono, invero, essere riconosciute alla luce di quanto sopra le fasi di studio e istruttoria nell'ambito delle indagini preliminari, per un totale quindi in base ai compensi medi previsti dal D.M. 55 del
2014, come modificato dal D.M. 147/2022, di € 1891,00; ancora vanno riconosciute le fasi di studio, introduttiva e decisionale davanti al GUP per un totale di € 3.025,00 quali compensi medi previsti dallo stesso D.M. appena citato per tale attività e ancora le fasi introduttiva, istruttoria, decisionale davanti al Tribunale collegiale, per un totale di € 3.592 quali compensi medi previsti per tali fasi dal
D.M. di cui sopra, per un totale complessivo quindi di € 8.508,00, oltre agli accessori come per legge.
Ne consegue, pertanto, come l'importo totale richiesto pari ad € 12451,70 (comprensivo degli oneri di legge), di cui alla parcella azionata (cfr. doc. 14 ricorso), calcolato sui compensi nella varie fasi del procedimento corrispondenti a quelli sopra indicati, possa ritenersi congruo e proporzionato rispetto all'attività professionale prestata.
Dovranno poi essere riconosciuti gli interessi legali ex art 1224 co. 1 dalla messa in mora (quindi dal recapito al resistente in data 7 maggio 2025 della raccomandata A.R. prodotta al doc. 14 del ricorso) fino alla domanda giudiziale e gli interessi ex art 1284 co. 4 dalla domanda giudiziale fino al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della domanda (scaglione da € 5.201 a € 26.000), esclusa la fase istruttoria non svolta e compensi minimi per le altre fasi attesa la non complessità delle questioni trattate e così per le seguenti somme:
fase di studio Euro 460,00
fase introduttiva Euro 389,00
fase decisoria Euro 851,00
così per complessivi Euro 1.700,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario.
I.V.A. se non detraibile e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. CONDANNA parte resistente, al pagamento, per le ragioni Controparte_1 di cui in motivazione, in favore di parte ricorrente, della somma di € 12.451,70, oltre interessi ex art 1224 co. 1 c.c. dalla messa in mora (7 maggio 2025) fino alla domanda giudiziale e
4 interessi ex art 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al saldo;
2. CONDANNA parte resistente, a rifondere in favore di parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre 15% sui compensi per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 1774 /2025 R.G. promosso da:
, ) elettivamente domiciliato in VIA TROTTI 46 Parte_1 C.F._1
15100 ALESSANDRIA presso e nello studio dell'Avv. GRATTAROLA MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
-PARTE RICORRENTE- contro
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato, l'Avv. chiede la condanna Pt_1 di al pagamento in proprio favore della somma di Euro 12.451,70 oltre interessi Controparte_1 moratori maturati e maturanti ex art. 1224 comma I c.c. dalla data di invio della parcella alla data di introduzione della domanda, ed interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. maturati e maturandi dal giorno della domanda fino al saldo effettivo, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento penale rubricato al n. RGNR 2021/3525, RG.GIP 2022/2353 e RGT
1053/2024 instauratosi avanti il Tribunale di Alessandria.
Parte ricorrente deduce che l'Avv. è stato nominato difensore d'ufficio del sig. Parte_1
indagato e poi imputato del reato di cui all'art. 314 c.p. nel procedimento rubricato Controparte_1
1 al n. RGNR 2021/3525, RG.GIP 2022/2353 e RGT 1053/2024 instauratosi avanti il Tribunale di
Alessandria perché in qualità di sindaco del dal 14.06.2004 al Controparte_2
6.12.2018 e quindi di pubblico ufficiale, si sarebbe appropriato dell'importo di € 1.038,00 e di €
14.578,17 pari al versamento del tributo rifiuti da effettuarsi alla per gli anni Controparte_3
2015-2018 risultati omessi nonostante i diversi solleciti ricevuti in tal senso, somme di cui aveva il possesso o comunque la disponibilità per ragioni del suo ufficio;
che l'Avv. ha prestato le Pt_1 seguenti attività difensive a favore del sig. CP_1
- studio della controversia con consultazioni dirette con il cliente;
- in fase di indagini preliminari ha assistito l' nell'interrogatorio avanti il PM svoltosi in data CP_1
14/10/2021 (doc. 1);
- a seguito dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari del 25/02/2022 (doc. 2) ha esaminato gli atti e ha discusso l'udienza preliminare del 1/03/2023 (docc. 3, 4);
- una volta rinviato a giudizio l'imputato, ha depositato in data 7/06/2024 la lista testimoniale ex art. 468 c.p.p. (doc. 5) e ha assistito il cliente all'udienza del 19/06/2024 (doc. 6);
- ha difeso l' alle udienze dell'1/10/2024 e del 29/10/2024 per l'esame e il controesame dei CP_1 testi del p.m. e dei testi della difesa citati (docc. 7, 8, 9);
- ha discusso la causa avanti il Collegio all'udienza del 10/12/2024 (doc. 10), a seguito della quale il sig. con sentenza n. 1774/2024 (doc. 11) è stato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto CP_1 non sussiste.
Parte ricorrente indica ancora che l'Avv. ha tentato di comunicare al sig. in via Pt_1 CP_1 telefonica e via mail lo stato del giudizio, e poi il suo esito, senza alcun successo da giugno 2024; che in data 23/12/2024, l'Avv. ha comunicato l'esito all'indirizzo email fornitogli dal sig. Pt_1 con allegata la parcella dovuta per l'attività professionale prestata per la somma di € CP_1
12.451,70; che non ottenendo alcun riscontro, l'Avv. ha inviato lettera raccomandata in data Pt_1
2/05/2025 all'ultima residenza del sig. che tuttavia non è stata ritirata (doc. 14); che ad oggi, CP_1 la parcella del ricorrente non è ancora stata onorata e che nessun acconto è mai stato versato nonostante le richieste ripetute del legale, formulate spesso in via scritta.
Parte resistente non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del
16.12.2025.
2 Alla stessa udienza, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve essere accolta in ragione delle motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si deve evidenziare come in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha fornito la prova della fonte costitutiva del diritto al compenso fatto valere.
Invero, nello specifico, parte ricorrente ha allegato gli atti, i verbali di udienza e i provvedimenti del procedimento penale nel quale è stata svolta l'attività professionale in oggetto: atti e provvedimenti delle indagini preliminari (cfr. doc. 1, 2, 3); decreto di fissazione udienza e verbale dell'udienza preliminare (cfr. doc. 4); atti verbali e sentenza relativi alla fase dibattimentale svolta davanti al
Tribunale in composizione collegiale (cfr. doc.ti da 5 a 11).
Dalla documentazione prodotta si evince l'attività professionale prestata dal difensore in favore del resistente.
Di contro, a fronte della prova di tale attività professionale svolta dall'Avv. parte convenuta, Pt_1 non essendosi costituita nel presente giudizio, non ha invece fornito prova di alcun fatto modificativo, estintivo ovvero impeditivo dell'obbligazione azionata dal ricorrente, con la conseguenza che deve ritenersi accertato l'inadempimento per l'importo del compenso professionale indicato dal ricorrente.
Quanto poi al compenso richiesto dal legale pari a complessivi Euro 12.451,70, comprensivo degli oneri di legge, relativo all'assistenza prestata nell'ambito del procedimento penale in oggetto, si ritiene che lo stesso sia congruo rispetto all'attività svolta.
3 Possono, invero, essere riconosciute alla luce di quanto sopra le fasi di studio e istruttoria nell'ambito delle indagini preliminari, per un totale quindi in base ai compensi medi previsti dal D.M. 55 del
2014, come modificato dal D.M. 147/2022, di € 1891,00; ancora vanno riconosciute le fasi di studio, introduttiva e decisionale davanti al GUP per un totale di € 3.025,00 quali compensi medi previsti dallo stesso D.M. appena citato per tale attività e ancora le fasi introduttiva, istruttoria, decisionale davanti al Tribunale collegiale, per un totale di € 3.592 quali compensi medi previsti per tali fasi dal
D.M. di cui sopra, per un totale complessivo quindi di € 8.508,00, oltre agli accessori come per legge.
Ne consegue, pertanto, come l'importo totale richiesto pari ad € 12451,70 (comprensivo degli oneri di legge), di cui alla parcella azionata (cfr. doc. 14 ricorso), calcolato sui compensi nella varie fasi del procedimento corrispondenti a quelli sopra indicati, possa ritenersi congruo e proporzionato rispetto all'attività professionale prestata.
Dovranno poi essere riconosciuti gli interessi legali ex art 1224 co. 1 dalla messa in mora (quindi dal recapito al resistente in data 7 maggio 2025 della raccomandata A.R. prodotta al doc. 14 del ricorso) fino alla domanda giudiziale e gli interessi ex art 1284 co. 4 dalla domanda giudiziale fino al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della domanda (scaglione da € 5.201 a € 26.000), esclusa la fase istruttoria non svolta e compensi minimi per le altre fasi attesa la non complessità delle questioni trattate e così per le seguenti somme:
fase di studio Euro 460,00
fase introduttiva Euro 389,00
fase decisoria Euro 851,00
così per complessivi Euro 1.700,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario.
I.V.A. se non detraibile e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. CONDANNA parte resistente, al pagamento, per le ragioni Controparte_1 di cui in motivazione, in favore di parte ricorrente, della somma di € 12.451,70, oltre interessi ex art 1224 co. 1 c.c. dalla messa in mora (7 maggio 2025) fino alla domanda giudiziale e
4 interessi ex art 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al saldo;
2. CONDANNA parte resistente, a rifondere in favore di parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre 15% sui compensi per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 22/12/2025
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Dott.ssa Margherita Pastorino
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