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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/10/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2981/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'avv. AZZARELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Corso Fratelli
Rosselli n.8 60041 SASSOFERRATO presso il difensore avv. AZZARELLO GIUSEPPE
nata a [...] il [...], (Cod. Fisc. ), con Parte_2 CodiceFiscale_2 il patrocinio dell'avv. AZZARELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Corso Fratelli Rosselli
n.8 60041 SASSOFERRATO presso il difensore avv. AZZARELLO GIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
NA RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TI RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._5 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
IA RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._6 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
IV RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._7 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
pagina 1 di 8 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Parte_3 C.F._8 domiciliato in presso il difensore avv.
DA RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._9 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_2 C.F._10 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
NA ST (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._11 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TE ST (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._12 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
MA GR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Pt_4 C.F._13 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
EL DI IO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._14 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_3 C.F._15 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TA FI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._16 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_4 C.F._17 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_5 C.F._18 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_6 C.F._19 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
NA LU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente C.F._20 domiciliato in presso il difensore avv.
NO LU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente C.F._21 domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente CP_7 C.F._22 domiciliato in presso il difensore avv.
ES LU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._23 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
pagina 2 di 8 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Parte_5 C.F._24 domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente CP_8 C.F._25 domiciliato in presso il difensore avv.
NO LU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente C.F._26 domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_9 C.F._27 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente CP_10 C.F._28 domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_11 C.F._29 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_12 C.F._30 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente CP_13 C.F._31 domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_14 C.F._32 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_15 C.F._33 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_16 C.F._34 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_17 C.F._35 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, NEL MERITO: dichiarare gli attori proprietari assoluti ed esclusivi degli immobili siti nel Comune di Sassoferrato ed iscritti al: 1) Catasto
Fabbricati, foglio 130, particella n. 494 (già 338), cat. Unità collabente indirizzo: Fraz. S. Felice snc, piano T-1-2; 2) Catasto Terreni, foglio 130, particelle nn. 171-204-369-370- 386, Sup. Tot. Ha
pagina 3 di 8 01.91.10, R.D. € 12,88, R.A. € 3,44; 3) Catasto Terreni, foglio 129, particelle nn. 23-25, foglio 130, particelle nn. 212-213; Foglio 138 particelle 2-23, Sup. Tot. Ha. 03.24.22, R.D. € 16,97, R.A. € 4,36; come meglio specificati e descritti nella premessa della citazione, per intervenuta usucapione ultraventennale ed avverso gli intestatari e/o loro eredi tutti. Con condanna alla refusione delle spese e compensi di lite in caso di opposizione”.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione regolarmente notificato , nato a [...] il Parte_1
17.01.1955 (Cod. Fisc. ), e , nata a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
04.06.1952, (Cod. Fisc. ), coniugi in regime di comunione legale dei beni, CodiceFiscale_2 entrambi residenti a [...], affermavano che, con atto Notaio
del 10.04.2001, Rep. 13755, Rogito 3894, registrato il 30.04.2001 (cfr.. doc.n.1 atto di Per_1 citazione), avevano acquistato dai GG.ri Persona_2 CP_14 Controparte_14
e tutti i diritti di piena proprietà, pari a 13/15, e di usufrutto, pari Parte_6 Parte_7
a 1/15, del fabbricato rurale con corte annessa sita in Comune di Sassoferrato, Loc. S. Felice, contraddistinta al Catasto Terreni alla partita n. 21261, foglio 130, particella n. 20 (seminativo), particella n. 50 (fabbricato rurale – ora al Catasto Fabbricati particella n. 484), e particella n. 452
(incolto sterpaglia).
Gli stessi, con pari atto, avevano altresì acquistato dai GG.ri Persona_2 CP_14 [...]
, , , e CP_14 Parte_6 Persona_3 Controparte_16 Controparte_17 [...]
, ciascuno per i propri diritti e complessivamente per l'intero, un appezzamento di terreno sito in Per_4
Comune di Sassoferrato, Loc. S. Felice, contraddistinto al Catasto Terreni, foglio 121, particella n. 138:
I venditori avevano garantito in tale atto, in ragione delle rispettive quote, la piena legittima titolarità.
Con il medesimo atto, i GG.ri , Persona_2 CP_14 Controparte_14 Parte_6
, , e , trasferivano altresì agli Persona_3 Controparte_16 Controparte_17 Persona_4 odierni attori, che accettavano, il possesso continuato acquistato in modo non violento o clandestino, e tutte le ragioni, le azioni ed i diritti loro spettanti sia in virtù delle successioni di e Persona_5 del rogito relativo a sui seguenti appezzamenti di terreno contraddistinti al: 1) Catasto Parte_6
Terreni, Partita n. 3135, foglio 130, particelle nn. 171- 204-369-370-386, della superficie complessiva di Ha. 1.91.10; 2) Catasto Terreni, Partita n. 15411, Foglio 129, particelle nn. 23- 25;
Foglio 130 particelle 212-213-338, foglio 138, particelle nn. 2-23, della superficie complessiva di Ha.
3.24.42;
pagina 4 di 8 A seguito di aggiornamento catastale, l'originaria particella n. 338 del Catasto Terreni è divenuta la n.
494 al Catasto Fabbricati, come dimostra il Tipo Mappale Prot. 2012/160398 del 12/10/ 2012 prodotto in atti.
I medesimi dichiaravano, altresì, che le dette partite erano intestate anche a di CP_18 Per_6 emigrato nella prima metà del ventesimo secolo in America e che il defunto e Persona_5 successivamente i suoi eredi, avevano da oltre venti anni posseduto e goduto gli immobili stessi animo domini.
Posto che sono trascorsi oltre ventuno anni dalla stipulazione dell'atto di compravendita e della concreta immissione nel possesso dei beni usucapiendi, gli attori affermavano di godere da oltre venti anni in modo pubblico, pacifico, ininterrotto, uti dominus, i beni immobili come meglio appresso descritti:
1) Catasto Fabbricati, foglio 130, particella n. 494 (già 338 C.T.), cat. Unità collabenti, indirizzo:
Fraz. S. Felice snc, piano T-1-2, i cui formali proprietari, catastalmente individuati, sono:
[...]
per 36/180; per 24/180; Persona_7 Controparte_19 Parte_8 per 39/180; er 39/180; er 39/180; Parte_9 Parte_10 [...] per 1/180; per 1/180; Parte_11 Parte_12 [...] er 1/180; Parte_13
2) Catasto Terreni, foglio 130, particelle nn. 171-204-369-370-386, Sup. Tot. Ha 01.91.10, R.D. €
12,88, R.A. € 3,44, i cui formali proprietari, catastalmente individuati, sono:
[...]
per 36/180; per 24/180; Persona_7 Controparte_19 Parte_8 per 39/180; er 39/180; er 39/180; Parte_9 Parte_10 [...] per 1/180; per 1/180; Parte_11 Parte_12 [...] er 1/180; Parte_13
3) Catasto Terreni, Foglio 129, particelle nn. 23-25, Foglio 130, particelle nn. 212-213 Foglio 138 particelle 2-23, Sup. Tot. Ha. 03.24.22, R.D. € 16,97, R.A. € 4,36, i cui formali proprietari, catastalmente individuati, sono: per 36/180; Persona_7 [...] er 24/180; er 39/180; er CP_19 Parte_8 Parte_9
39/180; per 39/180; per Parte_10 Parte_11
1/180; er 1/180; per 1/180. Parte_12 Parte_13
Citati tutti i formali intestatari, i loro eredi ed aventi causa, venivano escussi i testimoni indicati nell'atto di citazione.
Avendo parte attrice precisato le conclusioni, con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali, la causa veniva posta in decisione. pagina 5 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si osserva che dall'esame dei documenti in atti, della certificazione acquisita presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari e Catasto, è risultato come nel ventennio antecedente la presentazione della domanda, non risultava trascritta alcuna domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sugli immobili indicati nell'atto di citazione, né tantomeno iscrizioni pregiudizievoli.
Parte attrice, dopo aver inutilmente espletato il procedimento obbligatorio di mediazione, ha provato i requisiti oggettivi “cd. corpus” e soggettivi “cd. animus” affinché venga dichiarato l'acquisto delle proprietà oggetto di causa per intervenuta usucapione, dimostrando, attraverso l'istruttoria espletata, un possesso continuo, pacifico, esclusivo ed incontestato, da oltre venti anni dei beni immobili, così come sopra meglio identificati.
Gli attori, coniugi in comunione dei beni, hanno esercitato, pro indiviso, un potere di fatto sugli immobili de quibus, manifestandovi un'attività corrispondente al diritto di proprietà in modo pubblico
(non clandestino), pacifico (non violento), incontestato, continuativo ed ininterrotto, così come richiesto ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione.
Non vi è dubbio che la condotta degli attori è stata da oltre venti anni contraddistinta dal cd “animus possidendi” attraverso l'esercizio di tutte le facoltà tipiche e corrispondenti alla titolarità del diritto di proprietà e con la piena convinzione di essere legittimi proprietari esclusivi dei beni oggetto di causa.
Detto possesso ultraventennale, poi, si è manifestato senza che nessun soggetto controinteressato abbia mai rivendicato e/o contestato alcun diritto e/o pretesa sugli stessi.
Si osserva che gli stessi numerosi formali proprietari si sono anch'essi astenuti dall'esercitare le loro potestà e non hanno mai reagito al potere di fatto esercitato dal possessore (cfr. Cass. Civ.
n°19196/2005; Cass. Civ. n°9325/2011), anzi oltre venti anni fa (2001) diversi formali proprietari hanno ceduto agli attuali attori i loro rispettivi diritti gli immobili per cui è giudizio nonché hanno trasferito agli stessi il loro possesso ultraventennale, sicché gli attori sono già proprietari di quote sugli stessi.
Quanto sopra riferito, è stato confermato da tutti i convenuti i quali, pur regolarmente citati, hanno riconosciuto tale situazione manifestando di fatto la propria acquiescenza e non opponibilità alla domanda, confermando la destinazione da oltre venti anni data agli immobili oggetto di causa ed il loro completo disinteresse dei propri diritti.
I testimoni assunti, perfettamente a conoscenza dei luoghi per averli frequentati da oltre venti anni, inoltre, hanno confermato tutte le circostanze indicate da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio, nonché dalla documentazione e planimetrie depositate in atti. pagina 6 di 8 Ritenuto provato anche l'elemento della continuità, così come confermato dai testi escussi, non vi sono dubbi che il presente procedimento è basato su di un solido supporto probatorio, anche e soprattutto di natura documentale, indiscutibilmente corroborato da una prova testimoniale esente da dubbi e/o interpretazioni contrarie alle ragioni attoree, il quale dimostra come si sia ampiamente verificata e perfezionata la prescrizione acquisitiva, laddove l'odierna parte istante, nel pieno ed esclusivo possesso degli immobili oggetto di causa, ha usucapito gli stessi, poiché ha dimostrato di aver goduto esclusivamente gli stessi animo domini per oltre un ventennio.
Tutti gli elementi indicati, previsti e richiesti dalla giurisprudenza, dalla legge e dalla dottrina in materia sono quindi rinvenibili e riscontrabili negli atti di causa e nell'istruttoria svolta con la conseguenza che la domanda non può che essere accolta.
Pur prendendo atto, infine, che la contumacia dei numerosi convenuti è una condotta processuale neutra e priva di rilevanza probatoria, la stessa, unitamente agli altri elementi sopra illustrati, ivi compresa l'ubicazione dell'immobile, ben visibile a tutti e la sua libertà da eventuali pesi o formalità, non può che confermare l'assoluto disinteresse per l'immobile oggetto di usucapione da parte dei numerosi e diversi formali cointestatari e dei loro eventuali eredi e/o aventi causa, poiché gli stessi da oltre venti anni non lo hanno certamente mai utilizzato e/o posseduto.
Posto quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, provato il possesso ultraventennale esercitato dagli attori, pro indiviso, sugli immobili oggetto di causa ed il loro conseguente acquisto, a titolo originario, del diritto di piena proprietà dello stesso, diritto giunto per l'esercizio sullo stesso uti domini per oltre un ventennio.
Le spese, stante la mancata opposizione, debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e Dichiara che gli attori nato a [...] il [...] (Cod. Parte_1
Fisc. ) e nata a [...] il [...], (Cod. CodiceFiscale_1 Parte_2
Fisc. sono divenuti proprietari assoluti ed esclusivi, pro indiviso, degli CodiceFiscale_2 immobili siti nel Comune di Sassoferrato ed iscritti al:
1) Catasto Fabbricati, foglio 130, particella n. 494 (già 338), cat. Unità collabente indirizzo: Fraz. S.
Felice snc, piano T-1-2;
2) Catasto Terreni, foglio 130, particelle nn. 171-204-369-370- 386, Sup. Tot. Ha 01.91.10, R.D. €
12,88, R.A. € 3,44;
pagina 7 di 8 3) Catasto Terreni, foglio 129, particelle nn. 23-25, foglio 130, particelle nn. 212-213; Foglio 138 particelle 2-23, Sup. Tot. Ha. 03.24.22, R.D. € 16,97, R.A. € 4,36; per intervenuta usucapione ultraventennale.
- Ordina, conseguentemente, al competente ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di Ancona, di provvedere alle consequenziali e necessarie annotazioni, trascrizioni e volture dei suddetti beni in favore dell'attore, per quanto attiene il diritto di proprietà, ed ogni ulteriore adempimento conseguente, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
- Compensa integralmente tra le parti le spese e compensi di lite.
Ancona, 22 ottobre 2025
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2981/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'avv. AZZARELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Corso Fratelli
Rosselli n.8 60041 SASSOFERRATO presso il difensore avv. AZZARELLO GIUSEPPE
nata a [...] il [...], (Cod. Fisc. ), con Parte_2 CodiceFiscale_2 il patrocinio dell'avv. AZZARELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Corso Fratelli Rosselli
n.8 60041 SASSOFERRATO presso il difensore avv. AZZARELLO GIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
NA RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TI RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._5 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
IA RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._6 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
IV RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._7 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
pagina 1 di 8 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Parte_3 C.F._8 domiciliato in presso il difensore avv.
DA RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._9 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_2 C.F._10 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
NA ST (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._11 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TE ST (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._12 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
MA GR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Pt_4 C.F._13 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
EL DI IO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._14 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_3 C.F._15 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TA FI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._16 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_4 C.F._17 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_5 C.F._18 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_6 C.F._19 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
NA LU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente C.F._20 domiciliato in presso il difensore avv.
NO LU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente C.F._21 domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente CP_7 C.F._22 domiciliato in presso il difensore avv.
ES LU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._23 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
pagina 2 di 8 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Parte_5 C.F._24 domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente CP_8 C.F._25 domiciliato in presso il difensore avv.
NO LU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente C.F._26 domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_9 C.F._27 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente CP_10 C.F._28 domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_11 C.F._29 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_12 C.F._30 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente CP_13 C.F._31 domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_14 C.F._32 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_15 C.F._33 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_16 C.F._34 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_17 C.F._35 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, NEL MERITO: dichiarare gli attori proprietari assoluti ed esclusivi degli immobili siti nel Comune di Sassoferrato ed iscritti al: 1) Catasto
Fabbricati, foglio 130, particella n. 494 (già 338), cat. Unità collabente indirizzo: Fraz. S. Felice snc, piano T-1-2; 2) Catasto Terreni, foglio 130, particelle nn. 171-204-369-370- 386, Sup. Tot. Ha
pagina 3 di 8 01.91.10, R.D. € 12,88, R.A. € 3,44; 3) Catasto Terreni, foglio 129, particelle nn. 23-25, foglio 130, particelle nn. 212-213; Foglio 138 particelle 2-23, Sup. Tot. Ha. 03.24.22, R.D. € 16,97, R.A. € 4,36; come meglio specificati e descritti nella premessa della citazione, per intervenuta usucapione ultraventennale ed avverso gli intestatari e/o loro eredi tutti. Con condanna alla refusione delle spese e compensi di lite in caso di opposizione”.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione regolarmente notificato , nato a [...] il Parte_1
17.01.1955 (Cod. Fisc. ), e , nata a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
04.06.1952, (Cod. Fisc. ), coniugi in regime di comunione legale dei beni, CodiceFiscale_2 entrambi residenti a [...], affermavano che, con atto Notaio
del 10.04.2001, Rep. 13755, Rogito 3894, registrato il 30.04.2001 (cfr.. doc.n.1 atto di Per_1 citazione), avevano acquistato dai GG.ri Persona_2 CP_14 Controparte_14
e tutti i diritti di piena proprietà, pari a 13/15, e di usufrutto, pari Parte_6 Parte_7
a 1/15, del fabbricato rurale con corte annessa sita in Comune di Sassoferrato, Loc. S. Felice, contraddistinta al Catasto Terreni alla partita n. 21261, foglio 130, particella n. 20 (seminativo), particella n. 50 (fabbricato rurale – ora al Catasto Fabbricati particella n. 484), e particella n. 452
(incolto sterpaglia).
Gli stessi, con pari atto, avevano altresì acquistato dai GG.ri Persona_2 CP_14 [...]
, , , e CP_14 Parte_6 Persona_3 Controparte_16 Controparte_17 [...]
, ciascuno per i propri diritti e complessivamente per l'intero, un appezzamento di terreno sito in Per_4
Comune di Sassoferrato, Loc. S. Felice, contraddistinto al Catasto Terreni, foglio 121, particella n. 138:
I venditori avevano garantito in tale atto, in ragione delle rispettive quote, la piena legittima titolarità.
Con il medesimo atto, i GG.ri , Persona_2 CP_14 Controparte_14 Parte_6
, , e , trasferivano altresì agli Persona_3 Controparte_16 Controparte_17 Persona_4 odierni attori, che accettavano, il possesso continuato acquistato in modo non violento o clandestino, e tutte le ragioni, le azioni ed i diritti loro spettanti sia in virtù delle successioni di e Persona_5 del rogito relativo a sui seguenti appezzamenti di terreno contraddistinti al: 1) Catasto Parte_6
Terreni, Partita n. 3135, foglio 130, particelle nn. 171- 204-369-370-386, della superficie complessiva di Ha. 1.91.10; 2) Catasto Terreni, Partita n. 15411, Foglio 129, particelle nn. 23- 25;
Foglio 130 particelle 212-213-338, foglio 138, particelle nn. 2-23, della superficie complessiva di Ha.
3.24.42;
pagina 4 di 8 A seguito di aggiornamento catastale, l'originaria particella n. 338 del Catasto Terreni è divenuta la n.
494 al Catasto Fabbricati, come dimostra il Tipo Mappale Prot. 2012/160398 del 12/10/ 2012 prodotto in atti.
I medesimi dichiaravano, altresì, che le dette partite erano intestate anche a di CP_18 Per_6 emigrato nella prima metà del ventesimo secolo in America e che il defunto e Persona_5 successivamente i suoi eredi, avevano da oltre venti anni posseduto e goduto gli immobili stessi animo domini.
Posto che sono trascorsi oltre ventuno anni dalla stipulazione dell'atto di compravendita e della concreta immissione nel possesso dei beni usucapiendi, gli attori affermavano di godere da oltre venti anni in modo pubblico, pacifico, ininterrotto, uti dominus, i beni immobili come meglio appresso descritti:
1) Catasto Fabbricati, foglio 130, particella n. 494 (già 338 C.T.), cat. Unità collabenti, indirizzo:
Fraz. S. Felice snc, piano T-1-2, i cui formali proprietari, catastalmente individuati, sono:
[...]
per 36/180; per 24/180; Persona_7 Controparte_19 Parte_8 per 39/180; er 39/180; er 39/180; Parte_9 Parte_10 [...] per 1/180; per 1/180; Parte_11 Parte_12 [...] er 1/180; Parte_13
2) Catasto Terreni, foglio 130, particelle nn. 171-204-369-370-386, Sup. Tot. Ha 01.91.10, R.D. €
12,88, R.A. € 3,44, i cui formali proprietari, catastalmente individuati, sono:
[...]
per 36/180; per 24/180; Persona_7 Controparte_19 Parte_8 per 39/180; er 39/180; er 39/180; Parte_9 Parte_10 [...] per 1/180; per 1/180; Parte_11 Parte_12 [...] er 1/180; Parte_13
3) Catasto Terreni, Foglio 129, particelle nn. 23-25, Foglio 130, particelle nn. 212-213 Foglio 138 particelle 2-23, Sup. Tot. Ha. 03.24.22, R.D. € 16,97, R.A. € 4,36, i cui formali proprietari, catastalmente individuati, sono: per 36/180; Persona_7 [...] er 24/180; er 39/180; er CP_19 Parte_8 Parte_9
39/180; per 39/180; per Parte_10 Parte_11
1/180; er 1/180; per 1/180. Parte_12 Parte_13
Citati tutti i formali intestatari, i loro eredi ed aventi causa, venivano escussi i testimoni indicati nell'atto di citazione.
Avendo parte attrice precisato le conclusioni, con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali, la causa veniva posta in decisione. pagina 5 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si osserva che dall'esame dei documenti in atti, della certificazione acquisita presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari e Catasto, è risultato come nel ventennio antecedente la presentazione della domanda, non risultava trascritta alcuna domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sugli immobili indicati nell'atto di citazione, né tantomeno iscrizioni pregiudizievoli.
Parte attrice, dopo aver inutilmente espletato il procedimento obbligatorio di mediazione, ha provato i requisiti oggettivi “cd. corpus” e soggettivi “cd. animus” affinché venga dichiarato l'acquisto delle proprietà oggetto di causa per intervenuta usucapione, dimostrando, attraverso l'istruttoria espletata, un possesso continuo, pacifico, esclusivo ed incontestato, da oltre venti anni dei beni immobili, così come sopra meglio identificati.
Gli attori, coniugi in comunione dei beni, hanno esercitato, pro indiviso, un potere di fatto sugli immobili de quibus, manifestandovi un'attività corrispondente al diritto di proprietà in modo pubblico
(non clandestino), pacifico (non violento), incontestato, continuativo ed ininterrotto, così come richiesto ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione.
Non vi è dubbio che la condotta degli attori è stata da oltre venti anni contraddistinta dal cd “animus possidendi” attraverso l'esercizio di tutte le facoltà tipiche e corrispondenti alla titolarità del diritto di proprietà e con la piena convinzione di essere legittimi proprietari esclusivi dei beni oggetto di causa.
Detto possesso ultraventennale, poi, si è manifestato senza che nessun soggetto controinteressato abbia mai rivendicato e/o contestato alcun diritto e/o pretesa sugli stessi.
Si osserva che gli stessi numerosi formali proprietari si sono anch'essi astenuti dall'esercitare le loro potestà e non hanno mai reagito al potere di fatto esercitato dal possessore (cfr. Cass. Civ.
n°19196/2005; Cass. Civ. n°9325/2011), anzi oltre venti anni fa (2001) diversi formali proprietari hanno ceduto agli attuali attori i loro rispettivi diritti gli immobili per cui è giudizio nonché hanno trasferito agli stessi il loro possesso ultraventennale, sicché gli attori sono già proprietari di quote sugli stessi.
Quanto sopra riferito, è stato confermato da tutti i convenuti i quali, pur regolarmente citati, hanno riconosciuto tale situazione manifestando di fatto la propria acquiescenza e non opponibilità alla domanda, confermando la destinazione da oltre venti anni data agli immobili oggetto di causa ed il loro completo disinteresse dei propri diritti.
I testimoni assunti, perfettamente a conoscenza dei luoghi per averli frequentati da oltre venti anni, inoltre, hanno confermato tutte le circostanze indicate da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio, nonché dalla documentazione e planimetrie depositate in atti. pagina 6 di 8 Ritenuto provato anche l'elemento della continuità, così come confermato dai testi escussi, non vi sono dubbi che il presente procedimento è basato su di un solido supporto probatorio, anche e soprattutto di natura documentale, indiscutibilmente corroborato da una prova testimoniale esente da dubbi e/o interpretazioni contrarie alle ragioni attoree, il quale dimostra come si sia ampiamente verificata e perfezionata la prescrizione acquisitiva, laddove l'odierna parte istante, nel pieno ed esclusivo possesso degli immobili oggetto di causa, ha usucapito gli stessi, poiché ha dimostrato di aver goduto esclusivamente gli stessi animo domini per oltre un ventennio.
Tutti gli elementi indicati, previsti e richiesti dalla giurisprudenza, dalla legge e dalla dottrina in materia sono quindi rinvenibili e riscontrabili negli atti di causa e nell'istruttoria svolta con la conseguenza che la domanda non può che essere accolta.
Pur prendendo atto, infine, che la contumacia dei numerosi convenuti è una condotta processuale neutra e priva di rilevanza probatoria, la stessa, unitamente agli altri elementi sopra illustrati, ivi compresa l'ubicazione dell'immobile, ben visibile a tutti e la sua libertà da eventuali pesi o formalità, non può che confermare l'assoluto disinteresse per l'immobile oggetto di usucapione da parte dei numerosi e diversi formali cointestatari e dei loro eventuali eredi e/o aventi causa, poiché gli stessi da oltre venti anni non lo hanno certamente mai utilizzato e/o posseduto.
Posto quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, provato il possesso ultraventennale esercitato dagli attori, pro indiviso, sugli immobili oggetto di causa ed il loro conseguente acquisto, a titolo originario, del diritto di piena proprietà dello stesso, diritto giunto per l'esercizio sullo stesso uti domini per oltre un ventennio.
Le spese, stante la mancata opposizione, debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e Dichiara che gli attori nato a [...] il [...] (Cod. Parte_1
Fisc. ) e nata a [...] il [...], (Cod. CodiceFiscale_1 Parte_2
Fisc. sono divenuti proprietari assoluti ed esclusivi, pro indiviso, degli CodiceFiscale_2 immobili siti nel Comune di Sassoferrato ed iscritti al:
1) Catasto Fabbricati, foglio 130, particella n. 494 (già 338), cat. Unità collabente indirizzo: Fraz. S.
Felice snc, piano T-1-2;
2) Catasto Terreni, foglio 130, particelle nn. 171-204-369-370- 386, Sup. Tot. Ha 01.91.10, R.D. €
12,88, R.A. € 3,44;
pagina 7 di 8 3) Catasto Terreni, foglio 129, particelle nn. 23-25, foglio 130, particelle nn. 212-213; Foglio 138 particelle 2-23, Sup. Tot. Ha. 03.24.22, R.D. € 16,97, R.A. € 4,36; per intervenuta usucapione ultraventennale.
- Ordina, conseguentemente, al competente ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di Ancona, di provvedere alle consequenziali e necessarie annotazioni, trascrizioni e volture dei suddetti beni in favore dell'attore, per quanto attiene il diritto di proprietà, ed ogni ulteriore adempimento conseguente, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
- Compensa integralmente tra le parti le spese e compensi di lite.
Ancona, 22 ottobre 2025
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
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