Ordinanza collegiale 26 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/12/2025, n. 22530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22530 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22530/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12561/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12561 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Adrian Hila e Federica Merlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto della domanda di visto per lavoro stagionale, emesso in data 22.6.2022 ed ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 novembre 2025 il dott. VA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del 29 giugno 2022 con cui l’Ambasciata italiana a New Delhi ha rigettato della richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato, in quanto a carico del ricorrente era emersa l’esistenza di una segnalazione nel Sistema informativo Schengen.
Si sostiene che detta circostanza sarebbe erronea in quanto il ricorrente non avrebbe mai fatto ingresso in area Schengen, essendo quindi presumibile che si fosse in presenza di un caso di omonimia, circostanza quest’ultima che sarebbe confermata dalla Questura di Verona e dalla necessità, evidenziata da quest’ultima, di effettuare ulteriori verifiche circa la presenza o meno sul territorio italiano del Sig. -OMISSIS-.
In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione di legge, in particolare dell’obbligo di comunicazione di preavviso di rigetto e degli artt. 3, 10- bis , 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. la violazione dell’art. 4, comma 2, 3 e 7 del T.U. Immigrazione, oltre all’eccesso di potere, motivazione carente o inesistente, manifesta irragionevolezza, sproporzionalità, illogicità e difetto di istruttoria e all’omessa ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.
Si è costituito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, preliminarmente, ha eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata all’estero dalla ricorrente, poiché priva della legalizzazione da parte dell’Autorità diplomatica italiana competente.
Nel merito si sono contestate le argomentazioni proposte e chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con l’ordinanza istruttoria del 25 gennaio 2023, n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha chiesto “che l’Amministrazione chiarisca se nella banca dati del Sistema d’informazione Schengen risulti inserito il nominativo del ricorrente -OMISSIS-con le seguenti generalità […]”.
A seguito della camera di consiglio dell’8 marzo 2023, con l’ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza straordinaria del 7 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In primo luogo va evidenziato che la manifesta infondatezza dei motivi di doglianza consente di prescindere dall’esame dell'eccezione d’inammissibilità per nullità della procura.
Sono infatti infondate entrambe le censure dedotte, con le quali si sostiene la violazione dell’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto e, ancora, l’emergere dei profili di difetto di motivazione e istruttoria, in quanto la segnalazione nel Sistema informativo Schengen, posta a fondamento del provvedimento di rigetto ora impugnato, sarebbe da ricondurre ad un caso di omonimia.
Come si è avuto modo di anticipare, il diniego impugnato è stato motivato con riferimento all’esistenza di una segnalazione SIS (Sistema Informativo Schengen) a carico dell’istante, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento CE n. 810/2009, art. 32, ai sensi del quale il visto è rifiutato quando il richiedente “v) è segnalato nel SIS al fine della non ammissione”.
A seguito degli accertamenti richiesti e come si è evidenziato nella successiva ordinanza cautelare di questo Tribunale, l’Amministrazione ha confermato che l’attuale ricorrente è stato identificato sulla base degli estremi di nascita e identificativi e dal numero del passaporto, circostanze queste ultime che consentono di escludere che si sia in presenza di un caso di omonimia.
Si consideri, inoltre, che precedenti pronunce hanno chiarito che “la segnalazione nel Sistema d'informazione di Schengen costituisce un fattore inibitorio del rilascio del visto di ingresso, con esclusione di ogni discrezionalità in capo alla competente Amministrazione e ritiene pertanto adeguatamente motivato il provvedimento di diniego del visto sul mero presupposto dell'esistenza di una segnalazione SIS, non ritenendo che l'Amministrazione sia tenuta a valutare le ragioni della segnalazione ovvero la correttezza dell'inserimento, in quanto ciò esulerebbe dalle sue competenze e prevedendo l'Accordo di Schengen idonee procedure di verifica e, eventualmente, rettifica dei dati (T.A.R. Lombardia, sez. IV, 7 giugno 2021, n. 1387).
Nella fattispecie in esame, pertanto, la presenza di una segnalazione nel sistema Schengen a carico del ricorrente riveste valenza ostativa assoluta ed automatica, vincolando l’Amministrazione al rigetto dell’istanza una volta verificata la riferibilità della segnalazione allo straniero stesso (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 21 gennaio 2024, n. 629; Tar Campania, sez. VI, 10 marzo 2025, n. 1938).
Ne consegue che nemmeno risulta dirimente la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, risultando incontestata l’esistenza di un presupposto ostativo all’accoglimento dell’istanza del ricorrente (TAR Lazio, sez. III- ter , 7 agosto 2018, n. 8843).
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura della questione controversa e degli interessi alla stessa sottesi.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN AD, Presidente
VA CC, Consigliere, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CC | IN AD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.