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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/07/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 584/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 584/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIBORIO ROMITO, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZO Controparte_1 C.F._2
MORELLI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 20.2.2025 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e formulando altresì le
[...] seguenti conclusioni:
“- disporre l'affidamento condiviso della minore che verrà stabilmente collocata presso la madre all'interno della casa coniugale;
- disporre che la casa coniugale, le pertinenze ed i beni mobili ivi presenti, vengano assegnati alla ricorrente unitamente al veicolo Opel CO (anno 2006), tg. CZ817KS, formalmente intestato al resistente ma di proprietà di entrambi i coniugi in quanto acquistato in costanza di matrimonio;
- porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
- porre le spese extra per la prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno come da protocollo adottato dal Tribunale di Pescara;
- porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
- porre l'assegno unico a totale beneficio della ricorrente;
- porre l'indennità di frequenza riconosciuto in favore della minore, nella totale disponibilità della ricorrente;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
4.7.2025, nella quale ha aderito alla domanda di separazione personale, di affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, di assegnazione della casa familiare e dell'autovettura Opel CO alla ricorrente, chiedendo tuttavia di disporre il contributo al mantenimento a suo carico in favore della figlia minore nella misura di € 200,00 mensili ed in favore della ricorrente nella misura di € 100,00 mensili.
All'udienza dell'8.7.2025 i procuratori delle parti, che erano presenti personalmente, hanno esibito scrittura privata sottoscritta dalle parti con cui le stesse avevano raggiunto un accordo contenente le seguenti condizioni di separazione:
pagina 2 di 4 “1) la figlia minore nata in [...] matrimonio, si intende affidata ad entrambi Persona_1
i genitori. La medesima sarà collocata prevalentemente all'interno dell'abitazione coniugale insieme alla madre;
2) La casa coniugale, ed i beni mobili ivi presenti, vengono affidati alla sig.ra che vi vivrà Pt_1 unitamente alla minore. La cantina ed il garage restano nella disponibilità del sig. ad uso CP_1 esclusivo di rimessaggio;
3) Il veicolo Fiat Panda acquistato nelle more del presente procedimento ed intestato formalmente al sig. rimarrà nella disponibilità esclusiva della sig.ra che provvederà a rimborsare CP_1 Pt_1
l'odierno resistente delle spese relative ai premi assicurativi ed alla tassa di proprietà;
4) il sig. a titolo di contributo per il mantenimento della minore, corrisponderà la somma CP_1 mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie saranno equamente divise tra i coniugi come da protocollo famiglia;
5) l'assegno unico e l'indennità di frequenza prevista in favore della minore si intendono integralmente in favore della ricorrente;
6) il sig. a titolo di mantenimento del coniuge corrisponderà la somma mensile di € 250,00, CP_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7) per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita da parte del sig. le parti, nel dare atto CP_1 che attualmente la materia è sub iudice penale in ragione dei procedimenti a carico del sig. CP_1 stante la presenza di misure cautelari personali nei confronti del resistente, si atterranno alle disposizioni impartite.
Le parti dichiarano la propria disponibilità a concordare nuove modalità di esercizio del diritto di visita allorquando le predette misure cautelari verranno revocate.
8)la sig.ra si impegna sin da ora a rimettere le querele relative ai procedimenti penali in essere Pt_1 nei confronti del sig. CP_1
9)le spese e le competenze del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti”.
La causa, dunque, veniva rimessa in decisione collegiale.
……………
La separazione può essere pronunciata, essendo intervenuti fatti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi, come affermato concordemente dai medesimi, e il predetto accordo può essere pagina 3 di 4 recepito in quanto conforme all'interesse della figlia minore e non contrario a norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito della lite, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 coniugati in Civitaquana (PE) il 4.1.2003 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Civitaquana al N. 1, parte 2, Serie A, anno 2003) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Civitaquana di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 16 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 584/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIBORIO ROMITO, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZO Controparte_1 C.F._2
MORELLI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 20.2.2025 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e formulando altresì le
[...] seguenti conclusioni:
“- disporre l'affidamento condiviso della minore che verrà stabilmente collocata presso la madre all'interno della casa coniugale;
- disporre che la casa coniugale, le pertinenze ed i beni mobili ivi presenti, vengano assegnati alla ricorrente unitamente al veicolo Opel CO (anno 2006), tg. CZ817KS, formalmente intestato al resistente ma di proprietà di entrambi i coniugi in quanto acquistato in costanza di matrimonio;
- porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
- porre le spese extra per la prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno come da protocollo adottato dal Tribunale di Pescara;
- porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
- porre l'assegno unico a totale beneficio della ricorrente;
- porre l'indennità di frequenza riconosciuto in favore della minore, nella totale disponibilità della ricorrente;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
4.7.2025, nella quale ha aderito alla domanda di separazione personale, di affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, di assegnazione della casa familiare e dell'autovettura Opel CO alla ricorrente, chiedendo tuttavia di disporre il contributo al mantenimento a suo carico in favore della figlia minore nella misura di € 200,00 mensili ed in favore della ricorrente nella misura di € 100,00 mensili.
All'udienza dell'8.7.2025 i procuratori delle parti, che erano presenti personalmente, hanno esibito scrittura privata sottoscritta dalle parti con cui le stesse avevano raggiunto un accordo contenente le seguenti condizioni di separazione:
pagina 2 di 4 “1) la figlia minore nata in [...] matrimonio, si intende affidata ad entrambi Persona_1
i genitori. La medesima sarà collocata prevalentemente all'interno dell'abitazione coniugale insieme alla madre;
2) La casa coniugale, ed i beni mobili ivi presenti, vengono affidati alla sig.ra che vi vivrà Pt_1 unitamente alla minore. La cantina ed il garage restano nella disponibilità del sig. ad uso CP_1 esclusivo di rimessaggio;
3) Il veicolo Fiat Panda acquistato nelle more del presente procedimento ed intestato formalmente al sig. rimarrà nella disponibilità esclusiva della sig.ra che provvederà a rimborsare CP_1 Pt_1
l'odierno resistente delle spese relative ai premi assicurativi ed alla tassa di proprietà;
4) il sig. a titolo di contributo per il mantenimento della minore, corrisponderà la somma CP_1 mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie saranno equamente divise tra i coniugi come da protocollo famiglia;
5) l'assegno unico e l'indennità di frequenza prevista in favore della minore si intendono integralmente in favore della ricorrente;
6) il sig. a titolo di mantenimento del coniuge corrisponderà la somma mensile di € 250,00, CP_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7) per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita da parte del sig. le parti, nel dare atto CP_1 che attualmente la materia è sub iudice penale in ragione dei procedimenti a carico del sig. CP_1 stante la presenza di misure cautelari personali nei confronti del resistente, si atterranno alle disposizioni impartite.
Le parti dichiarano la propria disponibilità a concordare nuove modalità di esercizio del diritto di visita allorquando le predette misure cautelari verranno revocate.
8)la sig.ra si impegna sin da ora a rimettere le querele relative ai procedimenti penali in essere Pt_1 nei confronti del sig. CP_1
9)le spese e le competenze del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti”.
La causa, dunque, veniva rimessa in decisione collegiale.
……………
La separazione può essere pronunciata, essendo intervenuti fatti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi, come affermato concordemente dai medesimi, e il predetto accordo può essere pagina 3 di 4 recepito in quanto conforme all'interesse della figlia minore e non contrario a norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito della lite, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 coniugati in Civitaquana (PE) il 4.1.2003 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Civitaquana al N. 1, parte 2, Serie A, anno 2003) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Civitaquana di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 16 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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