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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/12/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 256/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Rosario Livatino n. 36, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Francesco Mazzotta che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
FE e LL CA - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale e nel merito, annullare l'avviso di addebito
impugnato e, per l'effetto, dichiararlo nullo ed inefficace, con conseguente condanna dell'Ente
convenuto al pagamento di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto
difensore antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… a) respingere l'opposizione promossa, in quanto inammissibile
ed infondata per le ragioni tutte esplicitate, b) per l'effetto, disporre contestuale condanna
dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per l'importo corrispondente all'avviso di
addebito opposto, maggiorato degli accessori di legge, con vittoria di spese e compensi di lite …”.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 33420230003163164000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 11.563,62 a titolo di contribuzione dovuta per Gestione Commercianti, annualità 2017/2022, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il credito oggetto di giudizio è conseguente all'accertamento della mancanza dei requisiti previsti dalla legge 190/2014 per ottenere le agevolazioni contributive per regime fiscale
CP_ forfettario, con conseguente credito dell' per la differenza spettante per la contribuzione ordinaria a seguito del venir meno delle agevolazioni contributive.
CP_ L' ha motivato tale accertamento principalmente sulla base di un errore formale,
Pa costituito dalla mancanza del quadro relativo ai redditi di impresa per l'anno d'imposta
2017 e dalla indicazione “Lavoratore autonomo” e non di reddito di impresa per gli anni di imposta successivi.
CP_ L' ha anche argomentato in ordine alle comunicazioni inviate alla ricorrente ed alla circostanza per cui la dichiarazione dei redditi non era stato oggetto di correzione.
CP_ Tuttavia, non vi sono argomentazioni compiute da parte dell' in ordine alla sussistenza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni contributive (sicché non viene in rilievo, ex art. 115 c.p.c., l'onere della prova per la parte ricorrente), in particolare in riferimento allo
2 svolgimento di attività di impresa ed alla conseguente produzione di reddito riferita a tale attività e non a quella di lavoratore autonomo, che rimane non supportata da ulteriori indicazioni, laddove lo svolgimento dell'attività di impresa trova conferma anche nella documentazione allegata in atti.
Si ritiene, dunque, che l'errore formale non possa prevalere sugli aspetti sostanziali, sicché
il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite si compensano, attesa la peculiarità delle questioni affrontate, anche in riferimento alla mancata correzione dell'errore nelle dichiarazioni reddituali da parte della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 33420230003163164000; compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 27.12.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 256/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Rosario Livatino n. 36, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Francesco Mazzotta che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
FE e LL CA - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale e nel merito, annullare l'avviso di addebito
impugnato e, per l'effetto, dichiararlo nullo ed inefficace, con conseguente condanna dell'Ente
convenuto al pagamento di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto
difensore antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… a) respingere l'opposizione promossa, in quanto inammissibile
ed infondata per le ragioni tutte esplicitate, b) per l'effetto, disporre contestuale condanna
dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per l'importo corrispondente all'avviso di
addebito opposto, maggiorato degli accessori di legge, con vittoria di spese e compensi di lite …”.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 33420230003163164000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 11.563,62 a titolo di contribuzione dovuta per Gestione Commercianti, annualità 2017/2022, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il credito oggetto di giudizio è conseguente all'accertamento della mancanza dei requisiti previsti dalla legge 190/2014 per ottenere le agevolazioni contributive per regime fiscale
CP_ forfettario, con conseguente credito dell' per la differenza spettante per la contribuzione ordinaria a seguito del venir meno delle agevolazioni contributive.
CP_ L' ha motivato tale accertamento principalmente sulla base di un errore formale,
Pa costituito dalla mancanza del quadro relativo ai redditi di impresa per l'anno d'imposta
2017 e dalla indicazione “Lavoratore autonomo” e non di reddito di impresa per gli anni di imposta successivi.
CP_ L' ha anche argomentato in ordine alle comunicazioni inviate alla ricorrente ed alla circostanza per cui la dichiarazione dei redditi non era stato oggetto di correzione.
CP_ Tuttavia, non vi sono argomentazioni compiute da parte dell' in ordine alla sussistenza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni contributive (sicché non viene in rilievo, ex art. 115 c.p.c., l'onere della prova per la parte ricorrente), in particolare in riferimento allo
2 svolgimento di attività di impresa ed alla conseguente produzione di reddito riferita a tale attività e non a quella di lavoratore autonomo, che rimane non supportata da ulteriori indicazioni, laddove lo svolgimento dell'attività di impresa trova conferma anche nella documentazione allegata in atti.
Si ritiene, dunque, che l'errore formale non possa prevalere sugli aspetti sostanziali, sicché
il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite si compensano, attesa la peculiarità delle questioni affrontate, anche in riferimento alla mancata correzione dell'errore nelle dichiarazioni reddituali da parte della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 33420230003163164000; compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 27.12.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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