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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2025, n. 4665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4665 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. DR LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5124/2022 R.G. promossa da e (avv. Adriana Vassalini) Parte_1 Parte_2
ATTORI contro
(avv. Jodi F. Proietti) CP_1
nonché contro
(avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta) CP_2
e e (contumaci) CP_3 CP_4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Gli attori hanno allegato di essere comproprietari di un terreno sito a Collio, censito al foglio 18 mappale 206, che sarebbe stato erroneamente graffato al mappale 201 sub. 1, di proprietà dei sig.ri e e, unitamente ad esso, trasferito alla CP_3 CP_4
sig.ra in seno alla procedura esecutiva n. 1187/2012. L'origine del problema CP_1
sarebbe da ravvisare nella unilaterale modifica della scheda catastale operata, in data 8 gennaio 2010, dal tecnico incaricato dai sig.ri e in modo da comprendervi non CP_3 CP_4
1 solo il mappale 206 (nell'occasione ribattezzato mappale 206 sub. 1), ma anche il mappale
201. Gli attori hanno quindi esercitato, in via principale, azione di rivendicazione del loro terreno;
in via subordinata, hanno chiesto il risarcimento del danno identificato col valore del terreno (non inferiore ad euro 10.000,00) e col deprezzamento dell'immobile mappale
995/1, di cui il terreno rappresenta una pertinenza.
La convenuta sig.ra ha anzitutto replicato che gli attori assumono di CP_1
essere proprietari dell'orto di cui al foglio 18, mappale 206 che è ben diverso dal terreno di cui al foglio 18, mappale 206, sub. 1 che è intestato alla convenuta. Quest'ultima, inoltre, ha eccepito che il mappale 206 sub. 1 sarebbe graffato al mappale 201 sub. 1 dal gennaio
1992, a seguito di variazione d'ufficio che ha recepito lo stato dei precedenti mappali, ha evidenziato il difetto di assolvimento della c.d. probatio diabolica da parte degli attori e, in via riconvenzionale subordinata, ha chiesto che le venga riconosciuta la piena proprietà del terreno conteso per usucapione (quantomeno dal maggio 1992, infatti, i sig.ri CP_5
suoi danti causa, avrebbero posseduto pacificamente ed interrottamente il terreno, ritenendolo proprio).
Il notaio dott. ha contestato l'esistenza dei presupposti per una sua CP_2
responsabilità risarcitoria, di natura extracontrattuale, argomentando dell'assenza della colpa e della mancata dimostrazione del danno.
I restanti convenuti – ossia gli originari proprietari esecutati – sono rimasti contumaci.
In sede di note scritte di prima udienza, gli attori hanno dedotto l'usucapione del terreno. La convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda, perché nuova e tardiva, ma gli attori hanno replicato che la natura autodeterminata dei diritti reali consente di introdurre, senza preclusioni, nuovi titoli a fondamento dell'azione.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di c.t.u., a cura dell'ing. Per_1
L'elaborato peritale è stato depositato in data 28 dicembre 2023.
[...]
Le richieste di prove orali sono state respinte con ordinanza in data 3 febbraio 2024.
Sono stati disposti alcuni rinvii per la pendenza di trattative, che, però, non sono andate a buon fine.
La causa è stata, quindi, rimessa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 Dopo il deposito degli scritti conclusivi, il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
La controversia concerne la proprietà di un piccolo appezzamento sito nel territorio comunale di Collio, collocato sul fondo di un vicolo ad accesso pedonale e senza uscita (via
Scaletti) nelle immediate vicinanze del cento storico e della piazza principale dell'abitato, piazza Giuseppe Zanardelli.
Il terreno – in origine censito al mappale 5888 foglio 61 (orto) – è oggi identificato al NCT foglio 18 quale mappale 206 sub. 1 ed è stato trasferito alla convenuta CP_1
con decreto in data 27 marzo 2018, emesso nella procedura esecutiva n. 1187/2012 a carico di e Il trasferimento della proprietà è avvenuto perché il terreno CP_3 CP_4
era (ed è) graffato al mappale 201 sub. 1 (abitazione posta in via Scaletti, n. 37).
Gli attori sostengono che gli esecutati non fossero proprietari dell'orto, il quale, quindi, non avrebbe potuto essere oggetto del decreto di trasferimento. L'accertamento di questa circostanza è fondamentale, in quanto il decreto non può avere trasferito all'aggiudicataria più di quanto rientrasse nel diritto di proprietà degli esecutati. La Corte di cassazione, infatti, ha statuito che «Il titolo esecutivo, costituito dal decreto di trasferimento della proprietà del bene espropriato, emesso a favore dell'aggiudicatario dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ., può essere fatto valere soltanto nei confronti del debitore esecutato, non anche nei confronti del terzo proprietario dell'immobile, che è rimasto estraneo alla procedura esecutiva. Questi può rivendicare il proprio diritto nei confronti dell'aggiudicatario, con autonoma azione, rispetto alla quale il debitore esecutato non ha la qualità di litisconsorte necessario» (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza
n. 11666 del 25/11/1993).
Sul punto, sono determinanti le risultanze della c.t.u.
Il mappale 1947, ora mappale 201 sub. 1 (fabbricato di proprietà di e CP_3
e, poi, di e l'orto de quo sono stati graffati nel 1995, a seguito CP_4 CP_1
di istanza n. 9002/95 (cfr. pag. 15 c.t.u.). La graffatura è intervenuta quando gli attori avevano già acquistato la proprietà dell'orto (v. pagg. 16 e 17 c.t.u.) e i convenuti e CP_3
erano già divenuti proprietari della particella 1947, in forza di atto a rogito del notaio CP_4
3 dott. del 16 maggio 1992 n. 54791, che non comprendeva l'adiacente Persona_2
mappale 5888, attuale 206 sub. 1 (cfr. pag. 18 c.t.u.).
Di conseguenza, la graffatura dell'orto (di proprietà degli attori) al fabbricato (di proprietà dei convenuti e è stata frutto di un errore, perché ha istituito un CP_3 CP_4
legame catastale fra beni appartenenti a soggetti diversi, in assenza di qualsivoglia titolo derivativo della proprietà dagli uni (gli attori) agli altri (i convenuti).
È inevitabile, dunque, concludere nel senso che il decreto di trasferimento ha attinto un bene (l'orto) che avrebbe dovuto rimanervi estraneo, perché appartenente a soggetti diversi dai debitori esecutati. Tale titolo – in forza dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato – non è opponibile agli attori, i quali hanno il diritto di rivendicare il cespite da chi lo possiede.
I convenuti hanno eccepito due ostacoli all'accoglimento della rivendicazione: il primo sarebbe il mancato assolvimento della c.d. probatio diabolica; il secondo consisterebbe nell'usucapione maturata per effetto «del possesso uti dominus, ininterrotto
e pacifico, dal maggio 1992 al marzo 2018 dei signori e da tale momento CP_5
continuato dalla dott.ssa (così, pag. 9 della comparsa di risposta di . CP_1 CP_1
La prima eccezione è infondata, poiché nella c.t.u. risultano ricostruiti, in conformità alle deduzioni attoree, i trasferimenti di proprietà dell'orto a ritroso di oltre vent'anni (pari al tempo utile ad usucapire), risalendo, in particolare, sino all'atto a
Per_ ministero del notaio dott. rep. 6445 del 15 ottobre 1977. Rispetto a tale atto, peraltro, la convenuta non ha sollevato alcuna contestazione circostanziata circa il diritto di proprietà dell'orto in capo ai sig.ri e Parte_3 Parte_4
Neppure può essere accolta la domanda riconvenzionale di usucapione del terreno.
A fondamento della richiesta, la convenuta ha formulato, a pag. 9 della comparsa di risposta, la seguente allegazione: «quand'anche il dovesse essere l' Parte_5 [...]
si eccepisce che, in ogni caso, la proprietà sarebbe sempre, ad oggi, della dott.ssa Pt_6
tenuto conto del possesso uti dominus, ininterrotto e pacifico, dal maggio 1992 al CP_1
marzo 2018 dei signori e da tale momento continuato dalla dott.ssa . CP_5 CP_1
La situazione possessoria è stata, nel medesimo atto, solo sinteticamente esplicitata nelle circostanze genericamente descritte alle pagg. 12 e 131. 1 Tali allegazioni sono di seguito trascritte: «Nel caso di specie è documentale che, quantomeno dal maggio
1992, i signori danti causa della dott.ssa hanno posseduto pacificamente ed CP_5 CP_1 4 Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. – che segna la maturazione delle preclusioni assertive – la convenuta non ha meglio dettagliato i fatti e i comportamenti nei quali si sarebbe concretizzato il possesso solo vagamente descritto della comparsa di risposta.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. la convenuta, a supporto della domanda di usucapione, ha formulato dei capitoli di prova relativi a circostanze non previamente dedotte in modo puntuale, che, di conseguenza, non sono stati ammessi.
Tale determinazione istruttoria, assunta con ordinanza del 3 febbraio 2024, va confermata, non avendo la convenuta rispettato la scissione fra allegazioni (da effettuare, in modo puntuale, entro la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) e articolazione delle prove a sostegno di tali allegazioni (da compiere nella seconda memoria). Le circostanze da provare, infatti, sono state enunciate, per la prima volta, proprio in occasione della formulazione dei capitoli di prova, quando le preclusioni assertive erano già maturate. Né varrebbe obiettare che tali capitoli costituirebbero mere specificazioni delle precedenti allegazioni e sarebbero, quindi, ammissibili. In senso contrario, si deve replicare che l'onere di allegazione, sul quale va successivamente fondata la prova, dev'essere assolto in modo preciso, non solo asserendo di avere «posseduto pacificamente ed interrottamente», ma delineando, con le relative connotazioni spazio-temporali, i comportamenti e gli eventi idonei a concretizzare tale possesso. Le uniche precisazioni fornite dalla convenuta sono fornite dalle quattro enunciazioni contenute alle pagg. 12 e 13 della comparsa di risposta, le quali, oltre ad essere a loro volta generiche, sono peraltro del tutto differenti dalle circostanze poi inserite nei capitoli di prova.
Pertanto, va ribadita la decisione assunta con l'ordinanza del 3 febbraio 2024. Ne discende che la convenuta non ha dato prova del possesso utile all'usucapione, talché la sua domanda di accertamento dell'acquisto a titolo originario dev'essere rigettata.
In assenza di ulteriori eccezioni, l'azione di rivendicazione attorea merita accoglimento.
interrottamente l ritenendolo proprio tanto da (i) dichiararsi proprietari anche presso i pubblici Parte_6 uffici;
(ii) versare l'IMU e le ulteriori tasse;
(iii) recintarlo per evitare l'ingresso di estranei (v. foto sopra); (iv) concederlo, per brevi ed occasionali periodi, in uso (i.e. detenzione) ad amici-vicini che si erano rivolti a loro (riconoscendoli come proprietari evidentemente) per chiedere il permesso di potervi coltivare dell'insalata».
5 La domanda di risarcimento del danno, proposta in via subordinata (i.e., condizionata al rigetto della tutela reale), resta assorbita.
4.
La convenuta dovrà rifondere agli attori le spese di lite, sostenere, per CP_1
intero, il costo della c.t.u. e rimborsare il costo del c.t. attoreo per euro 1.472,00.
Le spese sono liquidate come segue:
i) mediazione: anticipazioni per euro 106,10 e compensi per euro 1.607,00;
ii) fase giudiziale: anticipazioni per euro 295,95 e compensi per euro 5.077,00.
Analoga condanna non viene emessa nei confronti dei convenuti contumaci, in ragione della loro mancata opposizione all'azione attorea.
Nei rapporti fra gli attori e il notaio, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che gli attori sono proprietari del terreno identificato al Catasto
Fabbricati al NCT, foglio 18, mappale 206, sub. 1;
2. condanna la convenuta a rilasciare in favore degli attori il terreno CP_1
di cui al punto precedente;
3. condanna la convenuta a rifondere agli attori le seguenti spese: i) CP_1
anticipazioni per euro 106,10 e compensi per euro 1.607,00, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e Cassa, quanto alla mediazione;
ii) anticipazioni per euro 295,95 e compensi per euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, quanto alla fase giudiziale;
iii) euro 1.472,00, quale costo del c.t.p.;
4. pone definitivamente il costo della c.t.u. a carico della convenuta CP_1
5. compensa le spese nei rapporti fra gli attori e il notaio . CP_2
Brescia, 4 novembre 2025
Il giudice
DR LL
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. DR LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5124/2022 R.G. promossa da e (avv. Adriana Vassalini) Parte_1 Parte_2
ATTORI contro
(avv. Jodi F. Proietti) CP_1
nonché contro
(avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta) CP_2
e e (contumaci) CP_3 CP_4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Gli attori hanno allegato di essere comproprietari di un terreno sito a Collio, censito al foglio 18 mappale 206, che sarebbe stato erroneamente graffato al mappale 201 sub. 1, di proprietà dei sig.ri e e, unitamente ad esso, trasferito alla CP_3 CP_4
sig.ra in seno alla procedura esecutiva n. 1187/2012. L'origine del problema CP_1
sarebbe da ravvisare nella unilaterale modifica della scheda catastale operata, in data 8 gennaio 2010, dal tecnico incaricato dai sig.ri e in modo da comprendervi non CP_3 CP_4
1 solo il mappale 206 (nell'occasione ribattezzato mappale 206 sub. 1), ma anche il mappale
201. Gli attori hanno quindi esercitato, in via principale, azione di rivendicazione del loro terreno;
in via subordinata, hanno chiesto il risarcimento del danno identificato col valore del terreno (non inferiore ad euro 10.000,00) e col deprezzamento dell'immobile mappale
995/1, di cui il terreno rappresenta una pertinenza.
La convenuta sig.ra ha anzitutto replicato che gli attori assumono di CP_1
essere proprietari dell'orto di cui al foglio 18, mappale 206 che è ben diverso dal terreno di cui al foglio 18, mappale 206, sub. 1 che è intestato alla convenuta. Quest'ultima, inoltre, ha eccepito che il mappale 206 sub. 1 sarebbe graffato al mappale 201 sub. 1 dal gennaio
1992, a seguito di variazione d'ufficio che ha recepito lo stato dei precedenti mappali, ha evidenziato il difetto di assolvimento della c.d. probatio diabolica da parte degli attori e, in via riconvenzionale subordinata, ha chiesto che le venga riconosciuta la piena proprietà del terreno conteso per usucapione (quantomeno dal maggio 1992, infatti, i sig.ri CP_5
suoi danti causa, avrebbero posseduto pacificamente ed interrottamente il terreno, ritenendolo proprio).
Il notaio dott. ha contestato l'esistenza dei presupposti per una sua CP_2
responsabilità risarcitoria, di natura extracontrattuale, argomentando dell'assenza della colpa e della mancata dimostrazione del danno.
I restanti convenuti – ossia gli originari proprietari esecutati – sono rimasti contumaci.
In sede di note scritte di prima udienza, gli attori hanno dedotto l'usucapione del terreno. La convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda, perché nuova e tardiva, ma gli attori hanno replicato che la natura autodeterminata dei diritti reali consente di introdurre, senza preclusioni, nuovi titoli a fondamento dell'azione.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di c.t.u., a cura dell'ing. Per_1
L'elaborato peritale è stato depositato in data 28 dicembre 2023.
[...]
Le richieste di prove orali sono state respinte con ordinanza in data 3 febbraio 2024.
Sono stati disposti alcuni rinvii per la pendenza di trattative, che, però, non sono andate a buon fine.
La causa è stata, quindi, rimessa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 Dopo il deposito degli scritti conclusivi, il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
La controversia concerne la proprietà di un piccolo appezzamento sito nel territorio comunale di Collio, collocato sul fondo di un vicolo ad accesso pedonale e senza uscita (via
Scaletti) nelle immediate vicinanze del cento storico e della piazza principale dell'abitato, piazza Giuseppe Zanardelli.
Il terreno – in origine censito al mappale 5888 foglio 61 (orto) – è oggi identificato al NCT foglio 18 quale mappale 206 sub. 1 ed è stato trasferito alla convenuta CP_1
con decreto in data 27 marzo 2018, emesso nella procedura esecutiva n. 1187/2012 a carico di e Il trasferimento della proprietà è avvenuto perché il terreno CP_3 CP_4
era (ed è) graffato al mappale 201 sub. 1 (abitazione posta in via Scaletti, n. 37).
Gli attori sostengono che gli esecutati non fossero proprietari dell'orto, il quale, quindi, non avrebbe potuto essere oggetto del decreto di trasferimento. L'accertamento di questa circostanza è fondamentale, in quanto il decreto non può avere trasferito all'aggiudicataria più di quanto rientrasse nel diritto di proprietà degli esecutati. La Corte di cassazione, infatti, ha statuito che «Il titolo esecutivo, costituito dal decreto di trasferimento della proprietà del bene espropriato, emesso a favore dell'aggiudicatario dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ., può essere fatto valere soltanto nei confronti del debitore esecutato, non anche nei confronti del terzo proprietario dell'immobile, che è rimasto estraneo alla procedura esecutiva. Questi può rivendicare il proprio diritto nei confronti dell'aggiudicatario, con autonoma azione, rispetto alla quale il debitore esecutato non ha la qualità di litisconsorte necessario» (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza
n. 11666 del 25/11/1993).
Sul punto, sono determinanti le risultanze della c.t.u.
Il mappale 1947, ora mappale 201 sub. 1 (fabbricato di proprietà di e CP_3
e, poi, di e l'orto de quo sono stati graffati nel 1995, a seguito CP_4 CP_1
di istanza n. 9002/95 (cfr. pag. 15 c.t.u.). La graffatura è intervenuta quando gli attori avevano già acquistato la proprietà dell'orto (v. pagg. 16 e 17 c.t.u.) e i convenuti e CP_3
erano già divenuti proprietari della particella 1947, in forza di atto a rogito del notaio CP_4
3 dott. del 16 maggio 1992 n. 54791, che non comprendeva l'adiacente Persona_2
mappale 5888, attuale 206 sub. 1 (cfr. pag. 18 c.t.u.).
Di conseguenza, la graffatura dell'orto (di proprietà degli attori) al fabbricato (di proprietà dei convenuti e è stata frutto di un errore, perché ha istituito un CP_3 CP_4
legame catastale fra beni appartenenti a soggetti diversi, in assenza di qualsivoglia titolo derivativo della proprietà dagli uni (gli attori) agli altri (i convenuti).
È inevitabile, dunque, concludere nel senso che il decreto di trasferimento ha attinto un bene (l'orto) che avrebbe dovuto rimanervi estraneo, perché appartenente a soggetti diversi dai debitori esecutati. Tale titolo – in forza dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato – non è opponibile agli attori, i quali hanno il diritto di rivendicare il cespite da chi lo possiede.
I convenuti hanno eccepito due ostacoli all'accoglimento della rivendicazione: il primo sarebbe il mancato assolvimento della c.d. probatio diabolica; il secondo consisterebbe nell'usucapione maturata per effetto «del possesso uti dominus, ininterrotto
e pacifico, dal maggio 1992 al marzo 2018 dei signori e da tale momento CP_5
continuato dalla dott.ssa (così, pag. 9 della comparsa di risposta di . CP_1 CP_1
La prima eccezione è infondata, poiché nella c.t.u. risultano ricostruiti, in conformità alle deduzioni attoree, i trasferimenti di proprietà dell'orto a ritroso di oltre vent'anni (pari al tempo utile ad usucapire), risalendo, in particolare, sino all'atto a
Per_ ministero del notaio dott. rep. 6445 del 15 ottobre 1977. Rispetto a tale atto, peraltro, la convenuta non ha sollevato alcuna contestazione circostanziata circa il diritto di proprietà dell'orto in capo ai sig.ri e Parte_3 Parte_4
Neppure può essere accolta la domanda riconvenzionale di usucapione del terreno.
A fondamento della richiesta, la convenuta ha formulato, a pag. 9 della comparsa di risposta, la seguente allegazione: «quand'anche il dovesse essere l' Parte_5 [...]
si eccepisce che, in ogni caso, la proprietà sarebbe sempre, ad oggi, della dott.ssa Pt_6
tenuto conto del possesso uti dominus, ininterrotto e pacifico, dal maggio 1992 al CP_1
marzo 2018 dei signori e da tale momento continuato dalla dott.ssa . CP_5 CP_1
La situazione possessoria è stata, nel medesimo atto, solo sinteticamente esplicitata nelle circostanze genericamente descritte alle pagg. 12 e 131. 1 Tali allegazioni sono di seguito trascritte: «Nel caso di specie è documentale che, quantomeno dal maggio
1992, i signori danti causa della dott.ssa hanno posseduto pacificamente ed CP_5 CP_1 4 Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. – che segna la maturazione delle preclusioni assertive – la convenuta non ha meglio dettagliato i fatti e i comportamenti nei quali si sarebbe concretizzato il possesso solo vagamente descritto della comparsa di risposta.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. la convenuta, a supporto della domanda di usucapione, ha formulato dei capitoli di prova relativi a circostanze non previamente dedotte in modo puntuale, che, di conseguenza, non sono stati ammessi.
Tale determinazione istruttoria, assunta con ordinanza del 3 febbraio 2024, va confermata, non avendo la convenuta rispettato la scissione fra allegazioni (da effettuare, in modo puntuale, entro la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) e articolazione delle prove a sostegno di tali allegazioni (da compiere nella seconda memoria). Le circostanze da provare, infatti, sono state enunciate, per la prima volta, proprio in occasione della formulazione dei capitoli di prova, quando le preclusioni assertive erano già maturate. Né varrebbe obiettare che tali capitoli costituirebbero mere specificazioni delle precedenti allegazioni e sarebbero, quindi, ammissibili. In senso contrario, si deve replicare che l'onere di allegazione, sul quale va successivamente fondata la prova, dev'essere assolto in modo preciso, non solo asserendo di avere «posseduto pacificamente ed interrottamente», ma delineando, con le relative connotazioni spazio-temporali, i comportamenti e gli eventi idonei a concretizzare tale possesso. Le uniche precisazioni fornite dalla convenuta sono fornite dalle quattro enunciazioni contenute alle pagg. 12 e 13 della comparsa di risposta, le quali, oltre ad essere a loro volta generiche, sono peraltro del tutto differenti dalle circostanze poi inserite nei capitoli di prova.
Pertanto, va ribadita la decisione assunta con l'ordinanza del 3 febbraio 2024. Ne discende che la convenuta non ha dato prova del possesso utile all'usucapione, talché la sua domanda di accertamento dell'acquisto a titolo originario dev'essere rigettata.
In assenza di ulteriori eccezioni, l'azione di rivendicazione attorea merita accoglimento.
interrottamente l ritenendolo proprio tanto da (i) dichiararsi proprietari anche presso i pubblici Parte_6 uffici;
(ii) versare l'IMU e le ulteriori tasse;
(iii) recintarlo per evitare l'ingresso di estranei (v. foto sopra); (iv) concederlo, per brevi ed occasionali periodi, in uso (i.e. detenzione) ad amici-vicini che si erano rivolti a loro (riconoscendoli come proprietari evidentemente) per chiedere il permesso di potervi coltivare dell'insalata».
5 La domanda di risarcimento del danno, proposta in via subordinata (i.e., condizionata al rigetto della tutela reale), resta assorbita.
4.
La convenuta dovrà rifondere agli attori le spese di lite, sostenere, per CP_1
intero, il costo della c.t.u. e rimborsare il costo del c.t. attoreo per euro 1.472,00.
Le spese sono liquidate come segue:
i) mediazione: anticipazioni per euro 106,10 e compensi per euro 1.607,00;
ii) fase giudiziale: anticipazioni per euro 295,95 e compensi per euro 5.077,00.
Analoga condanna non viene emessa nei confronti dei convenuti contumaci, in ragione della loro mancata opposizione all'azione attorea.
Nei rapporti fra gli attori e il notaio, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che gli attori sono proprietari del terreno identificato al Catasto
Fabbricati al NCT, foglio 18, mappale 206, sub. 1;
2. condanna la convenuta a rilasciare in favore degli attori il terreno CP_1
di cui al punto precedente;
3. condanna la convenuta a rifondere agli attori le seguenti spese: i) CP_1
anticipazioni per euro 106,10 e compensi per euro 1.607,00, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e Cassa, quanto alla mediazione;
ii) anticipazioni per euro 295,95 e compensi per euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, quanto alla fase giudiziale;
iii) euro 1.472,00, quale costo del c.t.p.;
4. pone definitivamente il costo della c.t.u. a carico della convenuta CP_1
5. compensa le spese nei rapporti fra gli attori e il notaio . CP_2
Brescia, 4 novembre 2025
Il giudice
DR LL
6