Articolo 7 della Legge 25 novembre 1995, n. 505
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 dicembre 1995
Art. 7. 1. L'assemblea, composta dai soci onorari, ordinari e sostenitori, si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e in seduta straordinaria per le altre deliberazioni di sua competenza e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessita' o a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci ordinari.
2. L'assemblea:
a) elegge a scrutinio segreto sei componenti del consiglio d'amministrazione, un membro del collegio dei revisori e i componenti del consiglio scientifico;
b) adotta i bilanci preventivi e consuntivi;
c) adotta lo statuto e le relative modifiche;
d) nomina i soci onorari e ammette i soci ordinari su proposta del consiglio d'amministrazione;
e) puo' eleggere un presidente onorario dell'Istituto.
3. Le delibere di cui al comma 2, lettere b) e c), sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1995