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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3460/2023, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Pesaresi Marco (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in CC, Via Dante n. 58, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente
nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._3
-resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di RI
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 14.01.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
OSSERVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno contratto matrimonio a CC (RN) in Parte_1 Controparte_1 data 18.12.2005, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 70, Parte 2, Serie A, anno
2005 e dalla loro unione sono nate due figlie, e , quest'ultima ancora minorenne. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Le parti si sono poi separate giudizialmente con sentenza dell'intestato Tribunale n. 820/2018 del
26.07.2018 e pubblicata il 27.07.2018 nel procedimento avente R.G. 1429/2017.
Con ricorso depositato il 20.11.2023 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio affinché Parte_1 venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal resistente Sig. , alle Controparte_1 condizioni ivi formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Dal punto di vista processuale alla prima udienza di comparizione, parte ricorrente vista la mancata costituzione del Sig. ha chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione per la pronuncia CP_1 parziale sul vincolo ed ha insistito nell'accoglimento della domanda accessoria di mantenimento;
il Giudice
Relatore ha così rimesso la causa al Collegio.
Con ordinanza del 26.07.2024 il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria disponendo nuovamente la notifica degli atti del giudizio in quanto ha riscontrato che tra la data della notifica del ricorso introduttivo e del decreto e quello della udienza di comparizione delle parti è intercorso un termine inferiore rispetto a quello ex art 473 bis c.p.c. ed ha fissato l'udienza del 10.12.2024 per la verifica della notifica.
All'udienza del 10.12.2024 il Giudice Relatore ha proseguito con l'audizione di parte ricorrente e, rilevando la parziale mancanza di documentazione attestante la notifica, ha rinviato all'udienza del
14.01.2025.
All'udienza del 14.01.2025 parte ricorrente ha nuovamente insistito per la rimessione della causa al
Collegio per la pronuncia sullo status con rinuncia dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. ed il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 26.02.2024, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass.
n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente deve essere dichiara la contumacia del resistente sig. , il quale Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito. pagina 2 di 3 Il Collegio, ritenuto che ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge
1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale e considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa da parte resistente di non volersi riconciliare e dall'atteggiamento di disinteresse processuale di parte resistente che è rimasto contumace, deve pertanto pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere peraltro rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande accessorie di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, non definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
[...] Controparte_1
➢ Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi sig.ra nata a Parte_1
RI (RN) il 22.09.1983 e il sig. nato a [...] il [...] unitisi in Controparte_1 matrimonio a CC (RN) il 18.12.2005, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto
Comune al n. 70, Parte 2, Serie A, anno 2005;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni;
➢ Spese alla definizione del merito.
Così deciso in RI, nella Camera di Consiglio del 16 Gennaio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
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