Decreto cautelare 17 marzo 2023
Ordinanza cautelare 5 aprile 2023
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 06/05/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00479/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS- (alias -OMISSIS-), rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, Ufficio territoriale del Governo di Perugia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di revoca delle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale anche di estremi non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Ufficio territoriale del Governo di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS- veniva notificato al sig. -OMISSIS- il decreto della Prefettura di Perugia prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, in cui veniva disposta a suo carico la revoca delle misure di accoglienza a far data del giorno -OMISSIS-.
Il citato provvedimento veniva emesso ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 142 del 2015, poiché con « la comunicazione in data -OMISSIS-, il responsabile dell’Associazione -OMISSIS-, ha comunicato che lo straniero -OMISSIS- nato in -OMISSIS- il -OMISSIS- (ID Vestanet -OMISSIS-), accolto nella struttura temporanea di accoglienza- -OMISSIS- Via -OMISSIS-- sita nel Comune di Perugia, ha abbandonato la predetta struttura, senza preventiva motivata comunicazione a questa Prefettura il giorno -OMISSIS- e risulta ad oggi non aver fatto rientro».
1.1. Riferisce l’odierno ricorrente di aver nelle more corretto le proprie generalità in -OMISSIS- e di essere stato accolto dal -OMISSIS- presso il -OMISSIS- in Roma via -OMISSIS- insieme al proprio nucleo familiare, composto dalla compagna e dalle due figlie minori. Il ricorrente, insieme alla propria famiglia, ha reiterato la propria domanda di protezione internazionale ed è in attesa di conoscerne l’esito.
2. Con ricorso notificato in data -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- ha agito per l’annullamento del decreto di revoca nei suoi confronti delle misure di accoglienza, articolando un unico motivo in diritto per violazione di legge e falsa applicazione in relazione agli artt. 7 e 10, primo comma, lett. b, l. n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per erronea identificazione dei presupposti di fatti e di diritto travisamento, difetto di motivazione, provvedimento vetusto ed inattuale.
Il ricorrente lamenta che il provvedimento prefettizio sia stato adottato senza la previa comunicazione dell’avvio del procedimento, che avrebbe potuto consentigli di interloquire sul piano procedimentale; tale omissione non è stata motivata o giustificata. Si evidenzia, in particolare, che a seguito dell’emissione della comunicazione ex art. 7 l. n. 241 del 1990 il ricorrente avrebbe potuto documentare di essere accolto dal -OMISSIS- insieme alla propria famiglia presso il -OMISSIS- di Roma in maniera continuativa, di essersi sempre comportato con il rigoroso rispetto delle regole e di essere in attesa dell’esito della propria domanda di protezione internazionale.
Il provvedimento gravato sarebbe, inoltre, del tutto inattuale essendo stato emesso nel 2018 – con previsione della revoca a partire da ottobre 2017 – per poi essere stato notificato solo nel dicembre 2022, dopo quasi cinque anni dalla sua emissione. Ad avviso di parte ricorrente, il mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, determinerebbe di per sé la revoca del provvedimento impugnato, con conseguente diritto del ricorrente e la propria famiglia a permanere presso la struttura presso la quale sono accolti.
3. Si è costituito per resistere in giudizio il Ministero dell’interno, argomentando circa l’infondatezza nel merito delle censure attoree. Ha evidenziato la difesa resistente che, a fronte di un provvedimento di natura totalmente vincolata quale quello censurato, rivolto verso un soggetto che si è reso irreperibile per propria iniziativa e che ha così interrotto la fruizione del diritto che gli competeva, l’Amministrazione ha correttamente omesso la comunicazione di avvio del procedimento. L’invio dell’avviso di avvio del procedimento all’ultimo domicilio conosciuto (ovvero il luogo ove era ospitato) ma notoriamente abbandonato (senza asciare recapiti alternativi) sarebbe stato inutile, in quanto la comunicazione sarebbe andata certamente “a vuoto”, risolvendosi in un adempimento del tutto superfluo, ridondante e di nessuna utilità concreta. Inoltre l’odierno ricorrente, una volta rintracciato dalle forze dell’ordine, non ha avanzato istanza di riammissione ai sensi dell’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, e neanche in sede di ricorso ha allegato che l’allontanamento o l’abbandono siano stati determinati da caso fortuito, forza maggiore o gravi motivi personali.
Quanto all’elemento del preteso periculum di grave ed ingiusto pregiudizio connesso all’esecuzione del provvedimento – nella specie dell’allontanamento dal proprio nucleo familiare – la difesa resistente ha evidenziato che l’interessato risulta occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato in Roma dal -OMISSIS-. Pertanto – oltre a potersi sostenere con mezzi propri in autonomia e poter nel contempo continuare a frequentare liberamente i propri familiari, accolti temporaneamente nel c.a.t. della Capitale – stando al reddito da CCNL percepito, il ricorrente comunque decadrà a breve dal diritto alle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 142 del 2015, per sopraggiunto possesso di mezzi economici sufficienti, valutato sulla base del parametro dell’importo dell’assegno sociale annuo come prescritto dall’art. 14, comma 3, ultimo periodo dello stesso corpo normativo.
In ragione dell’infondatezza del ricorso, la difesa erariale ha chiesto, infine, la revoca del patrocinio a carico dello Stato.
4. A seguito della trattazione camerale, con ordinanza -OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare, attesa « la mancanza dei requisiti di cui all’art. 55 cod. proc. amm. per quanto attiene, in primo luogo, al presupposto del fumus boni iuris, non avendo il ricorrente, una volta rintracciato dalle forze dell’ordine, comprovato che l’allontanamento o l’abbandono siano stati determinati da caso fortuito, forza maggiore o gravi motivi personali, ai sensi del terzo comma dell’art. 23 d.lgs. n. 142 del 2015; Considerato altresì, quanto al periculum, che emerge dalle difese di parte resistente – non contestate dalla difesa attorea – che l’interessato risulta occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato in Roma dal -OMISSIS-, con conseguente possibilità di sostenersi con mezzi propri ».
5. Le parti non hanno svolto ulteriore attività processuale.
6. All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Giova rammentare che ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142 del 2015, «[i]l prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di: a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente;... ». Il medesimo articolo, dopo aver previsto al comma 2 che « [n]ell’adozione del provvedimento di revoca si tiene conto della situazione del richiedente con particolare riferimento alle condizioni di cui all’articolo 17 », al comma 3 dispone che « [n]ell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l’abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell’ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l’eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l’abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali ».
Questo Tribunale amministrativo regionale ha recentemente avuto modo di evidenziare al riguardo che « l’allontanamento volontario dimostra che lo straniero non ha più bisogno o interesse a fruire dell’accoglienza e che la disciplina che prevede l’immediata comunicazione e la conseguente revoca non ha una finalità soltanto organizzativa, ma risponde alle esigenze di tutelare la sicurezza pubblica, mediante la tracciabilità delle presenze degli stranieri in Italia, e rendere pienamente fruibili i posti per gli altri aventi diritto, assicurando la corretta gestione dei servizi dell’accoglienza » (T.A.R. Umbria, 14 aprile 2025, n. 417).
Nel caso che occupa è incontestato che l’odierno ricorrente si sia allontanato in data -OMISSIS- dalla struttura temporanea di accoglienza -OMISSIS- sita nel Comune di Perugia, via -OMISSIS- (come risultante dalla comunicazione del -OMISSIS- del responsabile dell’Associazione -OMISSIS-), senza più farvi ritorno e senza lasciare alcun recapito. Il provvedimento della Prefettura di Perugia prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante la revoca delle misure di accoglienza a far data dal -OMISSIS-, è stato notificato al ricorrente solo in data -OMISSIS- presso la Questura di Roma.
Solo in sede di ricorso, l’odierno ricorrente ha evidenziato di essere ospitato dal -OMISSIS- presso il centro di accoglienza straordinaria -OMISSIS- in Roma, assieme alla compagna e alle due figlie minori. Nulla ha allegato il ricorrente circa i motivi dell’abbandono della struttura di accoglienza avvenuto nel 2017, né ha fornito chiarimenti in merito al lasso temporale di oltre quattro anni tra l’allontanamento dalla struttura di Perugia e l’ingresso nel CAS romano.
Ritiene il Collegio che nel caso in esame debba trovare applicazione il disposto del secondo periodo del secondo comma dell’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, emergendo chiaramente dagli atti di causa che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere differente. Difatti, da un alto, come evidenziato dalla difesa resistente, essendosi il ricorrente reso irreperibile, alcuna comunicazione del preavviso di revoca sarebbe stata concretamente possibile, risultando del tutto inutile una comunicazione effettuata presso l’ultimo domicilio conosciuto, ossia il centro di accoglienza di Perugia, presso il quale il ricorrente non ha mai fatto ritorno. D’altro canto, neanche in sede di ricorso è stata allegata alcuna motivazione per giustificare l’abbandono della struttura di accoglienza, né è stata evidenziata la sussistenza, al momento dell’adozione del provvedimento, di taluna delle condizioni particolari di cui all’art. 17 d.lgs. n. 142 del 2015 che avrebbero potuto essere utilmente valutate in sede procedimentale.
8. Per quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
Per le medesime considerazioni, stante la manifesta infondatezza della pretesa azionata, il Collegio ritiene di dover revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta con provvedimento n. -OMISSIS- dall’apposita Commissione.
Considerata la natura della controversia, si ravvisano tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e revoca l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.