CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1134/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AN UGO MARIA, Presidente e Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4391/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Guerazzi 15 00012 Guidonia Montecelio RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1439/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27 e pubblicata il 30/01/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200083760000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200083760000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200083760000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200083760000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma n. 1439 del 30.01.2024 con la quale è stato respinto il ricorso nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di ROMA avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo a due cartelle di pagamento:
cartella n. 0972017020744018000, notificata il 30/11/2017, relativa alla tassa automobilistica annualità 2015 per euro 62,28;
cartella n. 097 2019 0169115856000, notificata il 07/08/2019, relativa all'imposta sostitutiva redditi capitali esteri per euro 1.924,83, oltre alle addizionali comunali e regionali per le annualità 2014 e 2015. I giudici di 1° grado hanno ritenuto:
provata la regolare notifica delle cartelle e del preavviso (anche via PEC);
infondati i motivi sulla PEC (assenza firma digitale;
formato .pdf; PEC mittente non in pubblici elenchi), valorizzando il principio di “raggiungimento dello scopo” e l'orientamento di legittimità della Cassazione con le sentenze 15979/2022 e n. 6015/2023);
non maturata la prescrizione triennale per la tassa auto (cartella notificata nel 2017, dunque entro il triennio utile) e comunque non maturata la prescrizione per le altre poste, dice soggette a termine più lungo. Con l'atto di appello il contribuente deduce, quale unico motivo di gravame, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'illogicità della motivazione della sentenza di primo grado. Secondo l'appellante, il giudice di prime cure non avrebbe esaminato una censura fondamentale contenuta nel ricorso di primo grado, consistente nell'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per essere stato notificato successivamente alla presentazione dell'istanza di rateizzazione e al pagamento delle prime rate della dilazione. L'appellante sostiene che tale circostanza renderebbe il preavviso di fermo radicalmente illegittimo, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, la presentazione dell'istanza di rateizzazione impedirebbe nuove misure cautelari, ivi compresa la notifica del preavviso di fermo. L'appellato contesta radicalmente l'assunto, evidenziando che nei motivi del ricorso di primo grado non era stata sollevata alcuna specifica eccezione relativa alla pendenza della rateazione al momento della notifica del preavviso di fermo. Inoltre, l'appellato sostiene che, in ogni caso, la presentazione della domanda di rateazione precluderebbe soltanto l'iscrizione effettiva di nuove ipoteche e fermi amministrativi presso il PRA, ma non anche il mero invio di un preavviso, quale è quello oggetto del presente giudizio. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive pretese con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Il Collegio osserva che la violazione dell'art. 112 c.p.c. presuppone che il giudice abbia omesso di pronunciarsi su una domanda, eccezione o motivo ritualmente introdotto nel thema decidendum. Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge puntualmente che, nel ricorso di primo grado, i motivi erano articolati su: i) omessa notifica atti presupposti e carenza del titolo;
ii) nullità notifica via PEC;
iii) contestazioni sui tributi;
iv) ulteriori profili di notifica e decadenza, senza un motivo specifico centrato sulla “illegittimità dell'accoglimento della rateazione.
1.1. Tuttavia, il Collegio rileva che già nella premessa del ricorso di primo grado, come confermato dall'atto di appello, il ricorrente aveva evidenziato di aver presentato istanza di rateizzazione e pagato le rate arrivate prima della notifica del preavviso di fermo. Tale circostanza emerge anche dalle memorie depositate in primo grado. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, tale questione era stata effettivamente sollevata in primo grado, sia pure non con un autonomo e specifico motivo di ricorso, ma nell'ambito della contestazione generale della legittimità del preavviso di fermo. Il giudice di primo grado, tuttavia, non ha esaminato tale profilo, limitandosi a scrutinare le questioni relative alla regolarità delle notifiche, alla prescrizione e alla validità formale degli atti impugnati. Tuttavia, tale vizio, non comporta un difetto della sentenza tale da comportare il suo annullamento per vizio assoluto di motivazione. Il giudice di primo grado ha, ritenuto di non dedurre specificatamente sull'argomento che, si ribadisce, non rappresentava uno motivo specifico di impugnazione, decidendo sulle altre questioni poste a fondamento del ricorso.
2. Nel caso in esame, dagli atti di causa, si evince che l'Ufficio, con nota del 17.10.2022, ha accolto il piano di rateizzazione formulato dal ricorrente;
nondimeno, in data 18.10.2022, lo stesso Ufficio ha notificato via PEC la comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggetto della presente controversia. Orbene, la disciplina della dilazione di pagamento di cui all'art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, una volta intervenuto l'accoglimento della rateizzazione (e salva l'ipotesi di decadenza), determina un assetto giuridico del credito incompatibile con l'attivazione di procedure cautelari, seppure anticipatorie, collegate alla riscossione coattiva, poiché la dilazione comporta la temporanea inesigibilità della pretesa nei limiti e alle scadenze del piano accordato.
2.1. In particolare, l'art. 19, comma 1-quater, d.P.R. 602/1973 prevede, dalla presentazione dell'istanza e fino all'eventuale rigetto, nonché — a maggior ragione — in caso di accoglimento e fino a decadenza, un regime di inibizione di iniziative cautelari “nuove” (fermi e ipoteche), in coerenza con la ratio dell'istituto: consentire l'adempimento programmato evitando la sovrapposizione di misure che rendano di fatto inutiliter datum il beneficio accordato.
2.2. Ne consegue che, una volta formalmente accolta la rateizzazione in data 17.10.2022, la notifica del giorno successivo del preavviso di fermo – atto prodromico e funzionale all'iscrizione della misura ex art. 86 d.P.R. 602/1973 – si pone in contraddizione con il regime legale conseguente alla dilazione, risultando ingiustificatamente attivata una procedura cautelare proprio mentre l'Ufficio riconosceva al contribuente la possibilità di adempiere secondo un piano.
2.2. Sotto il profilo logico-sistematico, la comunicazione preventiva ex art. 86 non è un atto
“neutro”: essa costituisce l'avvio del procedimento finalizzato all'iscrizione del fermo, sicché l'inibizione di cui all'art. 19 non può essere aggirata consentendo l'attivazione (e la prosecuzione) di una sequenza procedimentale cautelare mentre la dilazione è efficace e non risulta alcuna decadenza. Diversamente opinando, l'effetto protettivo della rateizzazione verrebbe svuotato, consentendo l'emissione sistematica di preavvisi immediatamente dopo l'accoglimento del piano, con evidente frizione rispetto ai principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione nei rapporti tra contribuente e amministrazione.
2.3. Pertanto, accertata la precedenza temporale dell'accoglimento della rateizzazione rispetto alla notifica del preavviso, e in assenza di elementi che dimostrino una decadenza già maturata o una situazione eccezionale idonea a giustificare l'attivazione della misura, l'atto impugnato deve ritenersi illegittimo e va conseguentemente annullato.
3. Ogni altra eccezion e/o argomentazione difensiva delle parti deve ritenersi assorbita dalle suesposte motivazioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese a carico dell'appellata che si liquidano in euro 600,00, per il primo grado, e in euro 700,00 per il presente grado di giudizio. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
UG IA IN
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AN UGO MARIA, Presidente e Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4391/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Guerazzi 15 00012 Guidonia Montecelio RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1439/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27 e pubblicata il 30/01/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200083760000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200083760000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200083760000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200083760000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma n. 1439 del 30.01.2024 con la quale è stato respinto il ricorso nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di ROMA avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo a due cartelle di pagamento:
cartella n. 0972017020744018000, notificata il 30/11/2017, relativa alla tassa automobilistica annualità 2015 per euro 62,28;
cartella n. 097 2019 0169115856000, notificata il 07/08/2019, relativa all'imposta sostitutiva redditi capitali esteri per euro 1.924,83, oltre alle addizionali comunali e regionali per le annualità 2014 e 2015. I giudici di 1° grado hanno ritenuto:
provata la regolare notifica delle cartelle e del preavviso (anche via PEC);
infondati i motivi sulla PEC (assenza firma digitale;
formato .pdf; PEC mittente non in pubblici elenchi), valorizzando il principio di “raggiungimento dello scopo” e l'orientamento di legittimità della Cassazione con le sentenze 15979/2022 e n. 6015/2023);
non maturata la prescrizione triennale per la tassa auto (cartella notificata nel 2017, dunque entro il triennio utile) e comunque non maturata la prescrizione per le altre poste, dice soggette a termine più lungo. Con l'atto di appello il contribuente deduce, quale unico motivo di gravame, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'illogicità della motivazione della sentenza di primo grado. Secondo l'appellante, il giudice di prime cure non avrebbe esaminato una censura fondamentale contenuta nel ricorso di primo grado, consistente nell'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per essere stato notificato successivamente alla presentazione dell'istanza di rateizzazione e al pagamento delle prime rate della dilazione. L'appellante sostiene che tale circostanza renderebbe il preavviso di fermo radicalmente illegittimo, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, la presentazione dell'istanza di rateizzazione impedirebbe nuove misure cautelari, ivi compresa la notifica del preavviso di fermo. L'appellato contesta radicalmente l'assunto, evidenziando che nei motivi del ricorso di primo grado non era stata sollevata alcuna specifica eccezione relativa alla pendenza della rateazione al momento della notifica del preavviso di fermo. Inoltre, l'appellato sostiene che, in ogni caso, la presentazione della domanda di rateazione precluderebbe soltanto l'iscrizione effettiva di nuove ipoteche e fermi amministrativi presso il PRA, ma non anche il mero invio di un preavviso, quale è quello oggetto del presente giudizio. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive pretese con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Il Collegio osserva che la violazione dell'art. 112 c.p.c. presuppone che il giudice abbia omesso di pronunciarsi su una domanda, eccezione o motivo ritualmente introdotto nel thema decidendum. Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge puntualmente che, nel ricorso di primo grado, i motivi erano articolati su: i) omessa notifica atti presupposti e carenza del titolo;
ii) nullità notifica via PEC;
iii) contestazioni sui tributi;
iv) ulteriori profili di notifica e decadenza, senza un motivo specifico centrato sulla “illegittimità dell'accoglimento della rateazione.
1.1. Tuttavia, il Collegio rileva che già nella premessa del ricorso di primo grado, come confermato dall'atto di appello, il ricorrente aveva evidenziato di aver presentato istanza di rateizzazione e pagato le rate arrivate prima della notifica del preavviso di fermo. Tale circostanza emerge anche dalle memorie depositate in primo grado. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, tale questione era stata effettivamente sollevata in primo grado, sia pure non con un autonomo e specifico motivo di ricorso, ma nell'ambito della contestazione generale della legittimità del preavviso di fermo. Il giudice di primo grado, tuttavia, non ha esaminato tale profilo, limitandosi a scrutinare le questioni relative alla regolarità delle notifiche, alla prescrizione e alla validità formale degli atti impugnati. Tuttavia, tale vizio, non comporta un difetto della sentenza tale da comportare il suo annullamento per vizio assoluto di motivazione. Il giudice di primo grado ha, ritenuto di non dedurre specificatamente sull'argomento che, si ribadisce, non rappresentava uno motivo specifico di impugnazione, decidendo sulle altre questioni poste a fondamento del ricorso.
2. Nel caso in esame, dagli atti di causa, si evince che l'Ufficio, con nota del 17.10.2022, ha accolto il piano di rateizzazione formulato dal ricorrente;
nondimeno, in data 18.10.2022, lo stesso Ufficio ha notificato via PEC la comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggetto della presente controversia. Orbene, la disciplina della dilazione di pagamento di cui all'art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, una volta intervenuto l'accoglimento della rateizzazione (e salva l'ipotesi di decadenza), determina un assetto giuridico del credito incompatibile con l'attivazione di procedure cautelari, seppure anticipatorie, collegate alla riscossione coattiva, poiché la dilazione comporta la temporanea inesigibilità della pretesa nei limiti e alle scadenze del piano accordato.
2.1. In particolare, l'art. 19, comma 1-quater, d.P.R. 602/1973 prevede, dalla presentazione dell'istanza e fino all'eventuale rigetto, nonché — a maggior ragione — in caso di accoglimento e fino a decadenza, un regime di inibizione di iniziative cautelari “nuove” (fermi e ipoteche), in coerenza con la ratio dell'istituto: consentire l'adempimento programmato evitando la sovrapposizione di misure che rendano di fatto inutiliter datum il beneficio accordato.
2.2. Ne consegue che, una volta formalmente accolta la rateizzazione in data 17.10.2022, la notifica del giorno successivo del preavviso di fermo – atto prodromico e funzionale all'iscrizione della misura ex art. 86 d.P.R. 602/1973 – si pone in contraddizione con il regime legale conseguente alla dilazione, risultando ingiustificatamente attivata una procedura cautelare proprio mentre l'Ufficio riconosceva al contribuente la possibilità di adempiere secondo un piano.
2.2. Sotto il profilo logico-sistematico, la comunicazione preventiva ex art. 86 non è un atto
“neutro”: essa costituisce l'avvio del procedimento finalizzato all'iscrizione del fermo, sicché l'inibizione di cui all'art. 19 non può essere aggirata consentendo l'attivazione (e la prosecuzione) di una sequenza procedimentale cautelare mentre la dilazione è efficace e non risulta alcuna decadenza. Diversamente opinando, l'effetto protettivo della rateizzazione verrebbe svuotato, consentendo l'emissione sistematica di preavvisi immediatamente dopo l'accoglimento del piano, con evidente frizione rispetto ai principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione nei rapporti tra contribuente e amministrazione.
2.3. Pertanto, accertata la precedenza temporale dell'accoglimento della rateizzazione rispetto alla notifica del preavviso, e in assenza di elementi che dimostrino una decadenza già maturata o una situazione eccezionale idonea a giustificare l'attivazione della misura, l'atto impugnato deve ritenersi illegittimo e va conseguentemente annullato.
3. Ogni altra eccezion e/o argomentazione difensiva delle parti deve ritenersi assorbita dalle suesposte motivazioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese a carico dell'appellata che si liquidano in euro 600,00, per il primo grado, e in euro 700,00 per il presente grado di giudizio. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
UG IA IN