Sentenza 27 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2003, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 66648 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA TAB. ALL. B N. 5 MATEMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARIA 0 1 1 6 2 / 0 32 0 LA CORTE S PREMA DI Oggetto Tributaria INVIM Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco R.G.N. 20195/99 Presidente Cron. 2555 Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER DI NUBILA Consigliere Ud.11/06/02 Dott. Vincenzo FICO Consigliere Dott. Nino FALCONE Rel. Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 66648 sul ricorso proposto da: EOLIE YACHTING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI SAVORELLI 11, presso 10 studio dell'avvocato ANNA CHIOZZA, difesa dall'avvocato FRANCESCO ALOSI, giusta procura a margine;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2002 rappresenta e difende ope legis;
2629 -1- controricorrente nonchè
contro
UFF REGISTRO TERMINI IMERESE;
- intimato -
avversO la sentenza n. 24/98 della Commissione tributaria regionale di PALERMO, depositata il 26/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'ufficio ha emesso avvisi di accertamento di maggior valore a fini Invim straordinaria nei confronti della s.p.a. Eolie Yachting. Successivamente, l'ufficio ha emesso e notificato distinti avvisi di liquidazione, che sono stati impugnati dalla società che ha sostenuto la mancata valida notifica degli avvisi di accertamento. La Commissione Provinciale ha dichiarato inammissibile il ricorso perché spedito in busta chiusa ed anche perché pervenuto in data successiva alla scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica, ed ha disposto la trasmissione alla Procura della Repubblica di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dalla società, attestante che essa società non aveva avuto fra il personale dipendente i Signori IL e LU, che risultavano avere ricevuto gli atti di accertamento presso la sede della società. La Commissione Regionale ha confermato la sentenza impugnata sostenendo che la (degli avvisi di accertamento notifica nelle mani del legale rappresentante è certamente valida e supera ampiamente le obiezioni proposte dalla società. Ha proposto ricorso la società deducendo due motivi. Ha resistito il Ministero delle Finanze con controricorso. Motivi della decisione La ricorrente con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 145 c.p.c. e vizi della motivazione in quanto la Commissione Regionale ha affermato la validità della notifica degli avvisi di accertamento in maniera apodittica, senza indicare le ragioni di fatto e di diritto da rapportare al disposto di cui all'art. 145, comma 1 e 3, c.p.c.- яки Il Ministero ha sostenuto, invece, che la notifica degli avvisi di accertamenti è valida perchè è stata effettuata in persona del legale rappresentante nella sede legale della società. Ritiene la Corte che la doglianza è infondata, per cui deve essere rigettata. E invero, dalla sentenza impugnata (pag.1, in fondo) emerge che gli avvisi di accertamento “risultano debitamente notificati sia alla società, nelle mani dei Signori IL ME e LU PI, “impiegati della società addetti alla ricezione degli atti", come essi stessi si qualificarono al messo notificatore, che al domicilio del legale rappresentante della società Sig. GU GI. Tale accertamento di fatto, peraltro non censurabile in sede di legittimità, ha costituito il presupposto logico necessario per l'affermazione conclusiva relativa alla validità della notifica, contenuta nell'ultima frase della motivazione della sentenza impugnata, avvalorata e rafforzata dalla notifica degli atti "nelle mani del legale rappresentante". Questa affermazione è sicuramente corretta alla stregua dell'art. 145 c.p.c., che prevede appunto che la notifica alle persone giuridiche si esegue nella loro sede anche mediante consegna dell'atto “alla persona incaricata di ricevere le notificazioni”, o in mancanza, “ad altra persona addetta alla sede stessa”. Nella specie, quindi, la validità della notifica dipende dal fatto che gli atti risultano consegnati a soggetti qualificatisi nella relata come “impiegati della società addetti alla ricezione degli atti", nonchè dal fatto ulteriore (sostanzialmente valorizzato dalla Commissione Regionale) della notifica effettuata al domicilio del legale rappresentante della società. Con il secondo motivo la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 d.p.r. n. 636/72 e vizi della motivazione in quanto la Commissione Regionale non ha esaminato le doglianze formulate nei confronti della decisione di primo grado che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. In particolare, ha rilevato come l'articolo 17 Jo h commina l'inammissibilità solo nel caso di copia difforme e che tale difformità non è stata denunziata dall'ufficio, e come il ricorso è tempestivo (rispetto alla notifica del 6.10.1995) se si considera la data di partenza della raccomandata e non quella di arrivo. Ritiene la Corte che questa doglianza è inammissibile per carenza di interesse, essendo la Commissione Regionale entrata nel merito dell'appello, ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento. In verità, la Commissionale Regionale, dopo avere effettuato una tale valutazione (peraltro giusta e corretta, come si è visto sopra a proposito dell'esame del primo motivo di ricorso per Cassazione), ha errato a confermare (ma solo nel dispositivo) la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso. La Commissione Regionale, con la sua valutazione del merito, ha superato nella sostanza la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo (effettuata dalla Commissione Provinciale) ed ha esaminato il medesimo ricorso, ritenendo infondata l'unica doglianza della società in esso contenuta, relativa alla nullità 'N della notifica dell'avviso di accertamento per difetto di notifica dell'avviso di 1 8 1 E V N V I accertamento. I G V S T E N T N I IS Sussistono giusti motivi per compensare le spese. 3 Y E N IS 6 O I 9 / V N V L 5 / E 9 1
P.Q.M.
V 6 8 IZ 9 O N Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il giorno 11.6.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcond Dr. Francesco Cristarella Orestano Аш ё благо Вятное Оч а IL CANCELLIERE 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.7 GEN ZUD3 IL CANCELLIERE G Oggi Amalog Jasary