CASS
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2025, n. 18346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18346 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE D'APPELLO DI TRIESTE Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. GIAMPAOLO REMONDI, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per raccoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 27 maggio 2024, la Corte d'appello di Trieste, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena irrogata a IL TO in mesi otto di reclusione ed euro 434,00 di multa per i reati di tentato furto aggravato in concorso (capo b) e detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplosivo (capo c), da porre in aumento alla pena applicata con sentenza della Corte d'appello di Venezia del 19 ottobre 2015, irrevocabile il 4 dicembre 2015, Penale Sent. Sez. 5 Num. 18346 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 07/02/2025 così determinando la pena complessiva in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 7.434,00 di multa. La Corte territoriale ha precisato che, a seguito della sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato la precedente decisione della medesima Corte d'appello limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio per i reati per i quali era stata riconosciuta la continuazione rispetto a quelli giudicati con sentenza della Corte d'appello di Venezia del 19.11.2015, irrevocabile, essa era chiamata a decidere unicamente in ordine alla determinazione della pena, essendosi ormai consolidato il giudizio di responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi b) e c) dell'imputazione. Rigettava pertanto la richiesta di pronunciare l'improcedibilità per difetto di querela in relazione al reato di cui al capo b), tentato furto aggravato, alla luce delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 che aveva reso detto reato procedibile a querela. 2. Avverso tale sentenza IL TO ha proposto ricorso per cassazione proponendo due censure, di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo deduce vizio di violazione di legge, in relazione alla omessa declaratoria di estinzione del reato di furto aggravato per mancanza di querela. La Corte territoriale, nel ritenere che in punto di responsabilità per tale reato si sarebbe formato il giudicato con conseguente irrilevanza della sopravvenuta procedibilità a querela del medesimo, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, sarebbe incorsa nel dedotto vizio, atteso che l'accertamento della sussistenza della condizione di procedibilità è possibile durante tutto il corso del procedimento finché non sia sopravvenuto il giudicato definitivo, non rilevando il giudicato parziale. Il ricorrente richiama al riguardo in Cass. Sez. 3, n. 28519 del 18/04/2024, Rv. 286692 - 01 che avrebbe affermato tale principio. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. 2.2.1. Sotto un primo profilo il ricorrente rileva che non verrebbe in considerazione il limite quantitativo di quattro anni previsto per l'applicazione della pena sostitutiva, dal momento che, nella specie, per i reati oggetto della cognizione della sentenza impugnata era stata irrogata una pena inferiore (mesi otto di reclusione) e che, solo perché posta in aumento con quella determinata dalla sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Venezia, era stato superato il suddetto limite. Tuttavia, tale valutazione cumulativa contrasterebbe con la ratio della cd. riforma Cartabia la quale ha inteso incrementare il ricorso a tale tipologia di sanzioni. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, la considerazione 2 unitaria del reato continuato rileverebbe solo quoad poenam, mentre ad ogni altro fine la valutazione cumulativa è ammessa solo se ha effetti favorevoli per il reo. Il ricorrente rileva, altresì, che nella specie la pena irrogata dalla Corte d'appello di Venezia sarebbe stata interamente scontata, sicché residuerebbe solo quella irrogata con la sentenza impugnata, contenuta nei limiti di legge. 2.2.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente denuncia la carenza di motivazione, in quanto la Corte distrettuale, nel rigettare la richiesta di applicazione di pena sostitutiva, avrebbe omesso di considerare la lontananza nel tempo dei precedenti penali dell'imputato, risalenti al 2019, nonché la possibilità di elaborare un programma idoneo a contenere il pericolo di recidiva, il quale peraltro non precluderebbe di per sé l'applicazione delle pene sostitutive, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo è infondato. Esso involge la questione concernente il tema del giudicato progressivo e la rilevanza della sopravvenuta modifica del regime di procedibilità del reato nel giudizio di rinvio, allorché l'annullamento disposto dalla sentenza rescindente abbia avuto ad oggetto unicamente il trattamento sanzionatorio. 2.1. L'art. 624 cod. proc. pen., nel disciplinare l'annullamento parziale pronunciato dalla Corte di cassazione, stabilisce che se esso non attiene a tutte le disposizioni della sentenza, «questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata». In tal modo esso statuisce la irrevocabilità delle statuizioni del giudice di legittimità che non riguardano i capi e le parti oggetto di annullamento e che non sono in connessione essenziale con quelle per le quali è stato disposto il nuovo giudizio: esse divengono, dunque, definitive ed acquistano autorità di cosa giudicata (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 - 01). A tal fine - ha chiarito questa Corte regolatrice - sono irrilevanti sia l'assenza, nel dispositivo della sentenza rescindente, della declaratoria dell'intervenuto passaggio in giudicato della parte non annullata (la quale ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva: v. ex plurimis Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Elia, Rv. 286870 - 04), sia la temporanea ineseguibilità della decisione, sia l'eventuale ritardo nella sua 3 esecuzione (Sez. 2, n. 6287 del 15/12/1999, dep. 2000, Piconi, Rv. 217857 -01; Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Elia, cit.) Nel caso in cui, a seguito di annullamento, venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale. Le Sezioni unite Attinà hanno precisato che la possibilità di applicare l'art. 129 cod. proc. pen. in sede di rinvio, in particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute all'annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, e che, formatosi il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul decisum (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, cit.) Ne consegue che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 - 01). Questa Corte regolatrice ha altresì affermato che anche la causa di improcedibilità sopravvenuta non può spiegare efficacia a fronte del giudicato parziale. Esaminando la questione con riguardo all'ipotesi della inammissibilità del ricorso, le Sezioni unite NO hanno affermato che per i reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018, e per i giudizi pendenti in sede di legittimità, «l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela» (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, NO, Rv. 273551 - 01), sul rilievo che l'improcedibilità enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e ne presuppone la valida impugnazione, con la conseguenza che il mutamento del regime di procedibilità on è idoneo ad incidere su un giudicato sostanziale già formatosi e i cui effetti retroagiscono al momento del mancato instaurarsi di un valido rapporto processuale. 2.2. Tali principi hanno trovato di recente applicazione proprio con riferimento all'ipotesi - analoga a quella in esame - di sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità del reato in caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione. Si è affermato che in tale ipotesi le parti della decisione non 4 oggetto di annullamento, non in connessione essenziale con quelle per le quali è stato disposto il nuovo giudizio, acquistano autorità di cosa giudicata, indipendentemente dalla espressa declaratoria in tal senso nel dispositivo della sentenza rescindente, sicché, qualora l'annullamento abbia riguardato unicamente aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, diviene irrevocabile l'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'imputato, con conseguente irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime di procedibilità del reato (Sez. 1, n. 47344 del 05/12/2024, Grignani, Rv. 287290 - 01). In senso contrario a tale conclusione non rileva il richiamo operato dal ricorrente alle pronunce di questa Corte, le quali hanno affermato che «la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento disposto solo in punto di determinazione della pena» (Sez. 3, n. 28519 del 18/04/2024, Ghezzi, Rv. 286692 - 01; Sez. 1, n. 42994 del 07/10/2008, Carissimi, Rv. 241827 - 01). Trattasi di pronunce che riguardano l'ipotesi della remissione della querela, la quale integra una causa di estinzione del reato che riveste una particolare natura, laddove la pretesa punitiva viene fatta dipendere non solo dalla iniziale manifestazione della volontà dell'offeso, ma anche dal persistere di quest'ultima, ai sensi dell'art. 152, comma 3, cod. proc. pen., fino alla conclusione dello stesso. Pertanto, l'effetto estintivo della remissione della querela è collegato alla semplice esistenza del processo e non a quanto in esso accertato, con la conseguenza che tale effetto non è precluso dalla formazione del giudicato parziale (Sez. 3, n. 28519 del 18/04/2024, Ghezzi, cit.). Tale conclusione risulta del tutto coerente con il chiaro pronunciamento di Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681 secondo cui «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per ZI e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto». In linea con tale affermazione, Sezioni unite NO hanno chiarito che essa «prende le mosse da un inquadramento della remissione della querela non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta inon solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152, terzo comma, cod. pen., e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore 5 e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività» (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, NO, cit.). 2.3. Evidentemente diversa è l'ipotesi in esame, nella quale viene in rilievo non già la peculiare causa di estinzione della remissione della querela, bensì il mutamento del regime di procedibilità sopravvenuto nel giudizio di rinvio, il quale non determina alcuna possibilità di incidere sul giudicato già formatosi. 3. Il secondo motivo è infondato Quanto al primo profilo di doglianza, con cui si lamenta che la Corte territoriale aveva tenuto conto, ai fini della valutazione di ammissibilità della pena sostitutiva, della pena complessiva determinata all'esito del riconoscimento della continuazione, occorre rilevare che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, l'art. 53, legge n. 689 del 1981, al comma 3 dispone che «ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen.». Il chiaro tenore letterale della nuova norma rende manifesta la volontà del legislatore di superare il precedente regime stabilendo che, anche nel caso in cui la pena sia la risultante dell'applicazione dell'istituto della continuazione o del concorso formale si dovrà considerare la sola pena finale, ossia quella risultante all'esito dell'aumento operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., non potendosi considerare isolatamente la pena inflitta per il reato più grave ovvero, qualora la sostituzione sia ammissibile soltanto per alcuni dei reati unificati, la parte di pena irrogata per questi ultimi (Sez. 2, n. 9612 del 05/02/2025, Zampaglione, Rv. 287640 - 01 Sez. 1, n. 33971 del 29/03/2024, Della Gatta, Rv. 286748 - 01; Sez. 5, n. 31761 del 05/06/2023, Di Leone, n.m.). Ne consegue che il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, essa risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni. Neppure assume rilievo l'entità della pena residua dopo l'esecuzione di una parte di essa. Ai fini della verifica in ordine alla sostituibilità della pena che il giudice è chiamato ad effettuare è necessario far riferimento, in relazione al limite massimo di quattro anni, a quella concretamente e complessivamente inflitta in sede di cognizione (al netto dell'eventuale diminuente premiale del rito, applicata dopo l'aumento ex art. 81 cod. pen.: Sez. 3, n. 35973 del 07/05/2021, Zoncada, Rv. 282478-01; Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014, Hamoudi, Rv. 260866-01; Sez. 3, n. 2070 del 02/06/1999, Erminio, Rv. 215068-01), e non a quella residua da espiare, dopo il passaggio in giudicato, a seguito delle eventuali operazioni di 6 calcolo di cui agli artt. 657 e 663 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1776 del 20/10/2023, dep. 2024, Corrotto, Rv. 285836 - 02). Invero, la diversa disciplina dettata dall'art. 70, l. n. 689 del 1981, laddove consente, se il cumulo delle pene sostituite non ecceda quattro anni, di applicare le singole pene sostitutive distintamente anche oltre i limiti previsti dall'art. 53 legge cit., riguarda il cumulo, operato in sede di esecuzione, di pene irrogate con sentenze diverse che hanno già disposto l'applicazione di pene sostitutive. Ne consegue che nella specie la Corte territoriale ha correttamente valutato l'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive, risultando superati i limiti di pena previsti dall'art. 53, I. n. 689 del 1981. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/02/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. GIAMPAOLO REMONDI, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per raccoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 27 maggio 2024, la Corte d'appello di Trieste, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena irrogata a IL TO in mesi otto di reclusione ed euro 434,00 di multa per i reati di tentato furto aggravato in concorso (capo b) e detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplosivo (capo c), da porre in aumento alla pena applicata con sentenza della Corte d'appello di Venezia del 19 ottobre 2015, irrevocabile il 4 dicembre 2015, Penale Sent. Sez. 5 Num. 18346 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 07/02/2025 così determinando la pena complessiva in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 7.434,00 di multa. La Corte territoriale ha precisato che, a seguito della sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato la precedente decisione della medesima Corte d'appello limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio per i reati per i quali era stata riconosciuta la continuazione rispetto a quelli giudicati con sentenza della Corte d'appello di Venezia del 19.11.2015, irrevocabile, essa era chiamata a decidere unicamente in ordine alla determinazione della pena, essendosi ormai consolidato il giudizio di responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi b) e c) dell'imputazione. Rigettava pertanto la richiesta di pronunciare l'improcedibilità per difetto di querela in relazione al reato di cui al capo b), tentato furto aggravato, alla luce delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 che aveva reso detto reato procedibile a querela. 2. Avverso tale sentenza IL TO ha proposto ricorso per cassazione proponendo due censure, di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo deduce vizio di violazione di legge, in relazione alla omessa declaratoria di estinzione del reato di furto aggravato per mancanza di querela. La Corte territoriale, nel ritenere che in punto di responsabilità per tale reato si sarebbe formato il giudicato con conseguente irrilevanza della sopravvenuta procedibilità a querela del medesimo, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, sarebbe incorsa nel dedotto vizio, atteso che l'accertamento della sussistenza della condizione di procedibilità è possibile durante tutto il corso del procedimento finché non sia sopravvenuto il giudicato definitivo, non rilevando il giudicato parziale. Il ricorrente richiama al riguardo in Cass. Sez. 3, n. 28519 del 18/04/2024, Rv. 286692 - 01 che avrebbe affermato tale principio. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. 2.2.1. Sotto un primo profilo il ricorrente rileva che non verrebbe in considerazione il limite quantitativo di quattro anni previsto per l'applicazione della pena sostitutiva, dal momento che, nella specie, per i reati oggetto della cognizione della sentenza impugnata era stata irrogata una pena inferiore (mesi otto di reclusione) e che, solo perché posta in aumento con quella determinata dalla sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Venezia, era stato superato il suddetto limite. Tuttavia, tale valutazione cumulativa contrasterebbe con la ratio della cd. riforma Cartabia la quale ha inteso incrementare il ricorso a tale tipologia di sanzioni. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, la considerazione 2 unitaria del reato continuato rileverebbe solo quoad poenam, mentre ad ogni altro fine la valutazione cumulativa è ammessa solo se ha effetti favorevoli per il reo. Il ricorrente rileva, altresì, che nella specie la pena irrogata dalla Corte d'appello di Venezia sarebbe stata interamente scontata, sicché residuerebbe solo quella irrogata con la sentenza impugnata, contenuta nei limiti di legge. 2.2.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente denuncia la carenza di motivazione, in quanto la Corte distrettuale, nel rigettare la richiesta di applicazione di pena sostitutiva, avrebbe omesso di considerare la lontananza nel tempo dei precedenti penali dell'imputato, risalenti al 2019, nonché la possibilità di elaborare un programma idoneo a contenere il pericolo di recidiva, il quale peraltro non precluderebbe di per sé l'applicazione delle pene sostitutive, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo è infondato. Esso involge la questione concernente il tema del giudicato progressivo e la rilevanza della sopravvenuta modifica del regime di procedibilità del reato nel giudizio di rinvio, allorché l'annullamento disposto dalla sentenza rescindente abbia avuto ad oggetto unicamente il trattamento sanzionatorio. 2.1. L'art. 624 cod. proc. pen., nel disciplinare l'annullamento parziale pronunciato dalla Corte di cassazione, stabilisce che se esso non attiene a tutte le disposizioni della sentenza, «questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata». In tal modo esso statuisce la irrevocabilità delle statuizioni del giudice di legittimità che non riguardano i capi e le parti oggetto di annullamento e che non sono in connessione essenziale con quelle per le quali è stato disposto il nuovo giudizio: esse divengono, dunque, definitive ed acquistano autorità di cosa giudicata (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 - 01). A tal fine - ha chiarito questa Corte regolatrice - sono irrilevanti sia l'assenza, nel dispositivo della sentenza rescindente, della declaratoria dell'intervenuto passaggio in giudicato della parte non annullata (la quale ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva: v. ex plurimis Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Elia, Rv. 286870 - 04), sia la temporanea ineseguibilità della decisione, sia l'eventuale ritardo nella sua 3 esecuzione (Sez. 2, n. 6287 del 15/12/1999, dep. 2000, Piconi, Rv. 217857 -01; Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Elia, cit.) Nel caso in cui, a seguito di annullamento, venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale. Le Sezioni unite Attinà hanno precisato che la possibilità di applicare l'art. 129 cod. proc. pen. in sede di rinvio, in particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute all'annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, e che, formatosi il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul decisum (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, cit.) Ne consegue che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 - 01). Questa Corte regolatrice ha altresì affermato che anche la causa di improcedibilità sopravvenuta non può spiegare efficacia a fronte del giudicato parziale. Esaminando la questione con riguardo all'ipotesi della inammissibilità del ricorso, le Sezioni unite NO hanno affermato che per i reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018, e per i giudizi pendenti in sede di legittimità, «l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela» (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, NO, Rv. 273551 - 01), sul rilievo che l'improcedibilità enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e ne presuppone la valida impugnazione, con la conseguenza che il mutamento del regime di procedibilità on è idoneo ad incidere su un giudicato sostanziale già formatosi e i cui effetti retroagiscono al momento del mancato instaurarsi di un valido rapporto processuale. 2.2. Tali principi hanno trovato di recente applicazione proprio con riferimento all'ipotesi - analoga a quella in esame - di sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità del reato in caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione. Si è affermato che in tale ipotesi le parti della decisione non 4 oggetto di annullamento, non in connessione essenziale con quelle per le quali è stato disposto il nuovo giudizio, acquistano autorità di cosa giudicata, indipendentemente dalla espressa declaratoria in tal senso nel dispositivo della sentenza rescindente, sicché, qualora l'annullamento abbia riguardato unicamente aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, diviene irrevocabile l'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'imputato, con conseguente irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime di procedibilità del reato (Sez. 1, n. 47344 del 05/12/2024, Grignani, Rv. 287290 - 01). In senso contrario a tale conclusione non rileva il richiamo operato dal ricorrente alle pronunce di questa Corte, le quali hanno affermato che «la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento disposto solo in punto di determinazione della pena» (Sez. 3, n. 28519 del 18/04/2024, Ghezzi, Rv. 286692 - 01; Sez. 1, n. 42994 del 07/10/2008, Carissimi, Rv. 241827 - 01). Trattasi di pronunce che riguardano l'ipotesi della remissione della querela, la quale integra una causa di estinzione del reato che riveste una particolare natura, laddove la pretesa punitiva viene fatta dipendere non solo dalla iniziale manifestazione della volontà dell'offeso, ma anche dal persistere di quest'ultima, ai sensi dell'art. 152, comma 3, cod. proc. pen., fino alla conclusione dello stesso. Pertanto, l'effetto estintivo della remissione della querela è collegato alla semplice esistenza del processo e non a quanto in esso accertato, con la conseguenza che tale effetto non è precluso dalla formazione del giudicato parziale (Sez. 3, n. 28519 del 18/04/2024, Ghezzi, cit.). Tale conclusione risulta del tutto coerente con il chiaro pronunciamento di Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681 secondo cui «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per ZI e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto». In linea con tale affermazione, Sezioni unite NO hanno chiarito che essa «prende le mosse da un inquadramento della remissione della querela non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta inon solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152, terzo comma, cod. pen., e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore 5 e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività» (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, NO, cit.). 2.3. Evidentemente diversa è l'ipotesi in esame, nella quale viene in rilievo non già la peculiare causa di estinzione della remissione della querela, bensì il mutamento del regime di procedibilità sopravvenuto nel giudizio di rinvio, il quale non determina alcuna possibilità di incidere sul giudicato già formatosi. 3. Il secondo motivo è infondato Quanto al primo profilo di doglianza, con cui si lamenta che la Corte territoriale aveva tenuto conto, ai fini della valutazione di ammissibilità della pena sostitutiva, della pena complessiva determinata all'esito del riconoscimento della continuazione, occorre rilevare che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, l'art. 53, legge n. 689 del 1981, al comma 3 dispone che «ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen.». Il chiaro tenore letterale della nuova norma rende manifesta la volontà del legislatore di superare il precedente regime stabilendo che, anche nel caso in cui la pena sia la risultante dell'applicazione dell'istituto della continuazione o del concorso formale si dovrà considerare la sola pena finale, ossia quella risultante all'esito dell'aumento operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., non potendosi considerare isolatamente la pena inflitta per il reato più grave ovvero, qualora la sostituzione sia ammissibile soltanto per alcuni dei reati unificati, la parte di pena irrogata per questi ultimi (Sez. 2, n. 9612 del 05/02/2025, Zampaglione, Rv. 287640 - 01 Sez. 1, n. 33971 del 29/03/2024, Della Gatta, Rv. 286748 - 01; Sez. 5, n. 31761 del 05/06/2023, Di Leone, n.m.). Ne consegue che il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, essa risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni. Neppure assume rilievo l'entità della pena residua dopo l'esecuzione di una parte di essa. Ai fini della verifica in ordine alla sostituibilità della pena che il giudice è chiamato ad effettuare è necessario far riferimento, in relazione al limite massimo di quattro anni, a quella concretamente e complessivamente inflitta in sede di cognizione (al netto dell'eventuale diminuente premiale del rito, applicata dopo l'aumento ex art. 81 cod. pen.: Sez. 3, n. 35973 del 07/05/2021, Zoncada, Rv. 282478-01; Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014, Hamoudi, Rv. 260866-01; Sez. 3, n. 2070 del 02/06/1999, Erminio, Rv. 215068-01), e non a quella residua da espiare, dopo il passaggio in giudicato, a seguito delle eventuali operazioni di 6 calcolo di cui agli artt. 657 e 663 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1776 del 20/10/2023, dep. 2024, Corrotto, Rv. 285836 - 02). Invero, la diversa disciplina dettata dall'art. 70, l. n. 689 del 1981, laddove consente, se il cumulo delle pene sostituite non ecceda quattro anni, di applicare le singole pene sostitutive distintamente anche oltre i limiti previsti dall'art. 53 legge cit., riguarda il cumulo, operato in sede di esecuzione, di pene irrogate con sentenze diverse che hanno già disposto l'applicazione di pene sostitutive. Ne consegue che nella specie la Corte territoriale ha correttamente valutato l'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive, risultando superati i limiti di pena previsti dall'art. 53, I. n. 689 del 1981. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/02/2025.