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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 12781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12781 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 1322/2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana, n. 80, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Tenga e Fabio Calò, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente al ricorso;
ricorrente
E
pagina 1 di 18 , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato;
- convenuto
OGGETTO: ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 DPR 115/2002 per la liquidazione degli onorari.
Conclusioni: all'udienza del 21 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 3 gennaio 2024, ha Parte_1 proposto opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 avverso il provvedimento, comunicato in data 5 dicembre 2023, con cui il Tribunale di Roma ha liquidato in suo favore la somma di € 2.272,5 per la custodia di
50 colli di merce sequestrata, trasportata presso il proprio deposito a cura dello stesso opponente e da questi custodita in luogo coperto e chiuso dal 4 marzo 2008 al 19 settembre 2023, a fronte della richiesta di indennizzo formulata per € 46.363,70.
pagina 2 di 18 In particolare, dato atto di aver interrotto il decorso del termine di prescrizione con le comunicazioni effettuate in data 3.04.2011, 18.01.2012 e 26.01.2023, con cui aveva sollecitato “la definizione dei reperti in custodia”, ha lamentato che tale indennizzo era stato liquidato applicando il Protocollo firmato dal Presidente del
Tribunale di Roma e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma laddove avrebbe dovuto aversi riguardo alle tariffe elaborate dall' CP_2
la cui generalizzata applicazione aveva dato luogo alla formazione di un
[...] uso locale, con riconoscimento in suo favore della somma richiesta di € 46.363,70 ovvero della minor somma di € 31.492,8 laddove si fosse voluto considerare l'ultimo decennio di custodia.
Ha, pertanto, chiesto di “revocare il decreto di liquidazione emesso e provvedere a ricalcolare quanto dovuto alla e, per l'effetto, liquidare la Parte_1 somma di € 31.492,80 oltre I.v.a., quale indennità di custodia”.
Fissata la data della prima udienza al 19.06.2024, con comparsa depositata il
17.05.2024 si è costituito il che ha contestato Controparte_1
l'opposizione proposta, osservando che correttamente il Tribunale aveva determinato il compenso spettante alla applicando i Parte_1 parametri previsti dal Protocollo richiamato nel decreto opposto, non potendo ritenersi formato un uso locale conforme alle tariffe di cui all' CP_2
invocate dalla controparte.
[...]
pagina 3 di 18 Il ha, quindi, evidenziato l'intervenuta prescrizione del diritto CP_1 all'indennità di custodia per il periodo antecedente al 19.09.2013, osservando che non poteva riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione alle note citate dall'opponente. Ha altresì contestato la possibilità di considerare la merce come custodita in area chiusa o coperta, non potendo aversi riguardo al verbale redatto dalla Guardia di Finanza nel momento in cui la aveva recuperata, al fine di procedere alla relativa distruzione, dovendosi considerare le condizioni in cui era stata custodita durante l'intera durata del sequestro. Ha, infine, rilevato la necessità di applicare le percentuali di riduzione di cui agli artt. 58 e 59 TU 115/2002 e di cui all'art. 3 DM 265/2006.
Ha, pertanto, chiesto “in via principale dichiarare inammissibile e/o improcedibile,
e comunque rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, anche in quanto la relativa domanda è sfornita di prova, sia nell'an sia nel quantum, alla luce delle ragioni esposte in narrativa, e confermare l'impugnato provvedimento;
2) in via subordinata, in accoglimento delle esposte domande / eccezioni riconvenzionali (da valere, in quanto occorra, anche quali impugnazione incidentale), riformare l'impugnato provvedimento di liquidazione nel modo seguente: - accertare e dichiarare la prescrizione di tutti i compensi ex adverso richiesti per il periodo antecedente al 19.09.2013, essendo l'istanza di liquidazione del 19.09.2023; - nella denegata ipotesi in cui si ritengano applicabili al caso di specie le tariffe/tabelle dell' , applicare le riduzioni (anche Controparte_2 percentuali, ed anche in base allo stato di conservazione dei beni) di cui agli artt. 58
e 59 DPR 115/2002, e di cui all'art. 3 D.M. 265/2006; - liquidare a controparte esclusivamente compensi per merci custodite in area scoperta;
3) in via ulteriormente gradata, ridurre il quantum liquidato all'importo ritenuto di giustizia”.
pagina 4 di 18 2. Esposto il contenuto delle domande e delle difese svolte in giudizio e premessa l'integrità del contraddittorio, avendo l'opponente documentato la definizione del procedimento penale, in cui è stato adottato il sequestro, con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, va dato atto della tempestività dell'opposizione proposta, in data 3 gennaio 2024, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di liquidazione, avvenuta in data 5 dicembre 2023. Tale termine deve ritenersi operante, per una tempestiva proposizione dell'opposizione, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 106 del
12.05.2016).
3. Si osserva, quindi, che deve, in primo luogo, ritenersi, alla luce delle conclusioni riportate nel ricorso in opposizione, che la Parte_1 abbia chiesto la rideterminazione della indennità di custodia rispetto a quanto riportato nel decreto impugnato, limitando, tuttavia, le proprie pretese all'ultimo decennio di attività per essere decorso, con riguardo al periodo antecedente, il termine decennale di prescrizione.
In ogni caso, anche laddove parte opponente non avesse limitato la domanda con riferimento a tale lasso temporale, solo ad esso dovrebbe aversi riguardo, essendo fondate le deduzioni svolte dal Ministero della
Giustizia in ordine alla assenza di idonei atti interruttivi della prescrizione.
Al riguardo va, invero, richiamato quanto chiarito dalla Corte di
Cassazione, sezioni unite, n. 25161 del 2.07.2002, che ha evidenziato che
“il diritto del custode al compenso, derivante da un incarico di natura pubblicistica, è correlato ad una prestazione continuativa e matura di giorno in giorno, sicché è soggetto a prescrizione decennale decorrente da ogni singolo giorno”.
pagina 5 di 18 Tanto premesso si osserva che non può attribuirsi valore di atti interruttivi della prescrizione alle note versate in atti da parte opponente, che, come osservato dal Ministero della Giustizia, non contengono richieste di pagamento dell'indennità di custodia, ma unicamente un sollecito a disporre la distruzione della merce sequestrata atteso il relativo stato di conservazione (cfr. all. 1). La considerazione espressa in tali note, secondo la quale il protrarsi della custodia avrebbe aggravato le relative spese, non integra una richiesta di pagamento ed è, quindi, inidonea a interrompere il decorso della prescrizione.
Ne consegue che, al fine di liquidare il compenso dovuto a parte opponente, deve aversi riguardo unicamente all'ultimo decennio di attività dal
19.09.2013.
4. Nel merito si osserva che, ai sensi dell'art. 58, commi 1 e 2, del DPR
115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, che è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59, ossia con decreto del Ministro della
Giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, e, in via residuale, secondo gli usi L'art. 276 del medesimo DPR
115/2002 disponeva che, sino all'emanazione del regolamento di cui al citato art. 59, l'indennità spettante al custode era determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la , ridotte secondo equità, e, in via CP_3 residuale, secondo gli usi locali.
pagina 6 di 18 Ciò posto si osserva che il D.M. 265/2006, adottato in attuazione di quanto disposto dai citati artt. 58 e 59 DPR 115/2002, prevede i criteri di liquidazione dell'indennità per i veicoli a motore e per i natanti, e stabilisce, all'art. 5, che, per le altre categorie di beni, deve aversi riguardo agli usi locali. Ne consegue che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, a seguito dell'emanazione del DM 265/2006, la determinazione dell'indennità spettante al custode, in caso di sequestro di beni diversi dai veicoli a motore e dai natanti, deve essere effettuata, in ragione di quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto, secondo gli usi locali (cfr. Cass.
n. 10622 del 4 maggio 2018).
Non è, pertanto, condivisibile il ricorso ad un criterio equitativo per la liquidazione dell'indennità di custodia in quanto, conformemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, deve darsi atto del fatto che tale criterio non è contemplato dalla normativa vigente in materia, come sopra richiamata, in ciò valutato che a tale criterio può aversi riguardo per stabilire il compenso del prestatore d'opera intellettuale così da essere operante in una fattispecie diversa da quella in esame (cfr. Cass. n.
10622/2018, n. 11272/2015 2015 e, da ultimo, n. 18296/2023 che ha escluso la possibilità di una determinazione dell'indennità di cui si discute secondo equità anche nel caso in cui non siano individuabili usi normativi, chiarendo che, in tal caso, “il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla somiglianza fisica dei beni”). Ne consegue che erroneamente il compenso della società opponente
è stato determinato in base ai criteri stabiliti nel Protocollo a firma congiunta del Presidente del Tribunale di Roma e del Procuratore della
Repubblica presso il medesimo Tribunale.
pagina 7 di 18 Si tratta infatti di un atto che non ha valore di fonte di diritto oggettivo in cui sono dettati criteri per una liquidazione equitativa che, per le ragioni, sopra esposte non può essere effettuata.
5. E', invece, corretto il riferimento ai criteri stabiliti nelle tariffe elaborate dall' , dovendosi ravvisare la sussistenza di un uso Controparte_2 locale in ragione della relativa generalizzata applicazione per determinare il compenso spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro penale e al custode dei beni sottoposti a sequestro amministrativo, fattispecie questa assimilabile alla prima.
pagina 8 di 18 Tale applicazione generalizzata delle tariffe elaborate dall'Agenza del demanio per la determinazione del compenso spettante al custode, in caso di sequestro di beni diversi dai veicoli a motore e dai natanti, è stata dimostrata nella misura in cui parte opponente ha depositato una pluralità di provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria in cui sono stati applicati i criteri stabiliti dalla predetta tariffa in casi analoghi a quello di specie, con espresso richiamo, in taluni provvedimenti, alle tariffe in esame usualmente applicate dalla per determinare il compenso dovuto al custode di CP_3 beni mobili sottoposti a sequestro amministrativo (cfr. all. da 3 a 9).
Inoltre, sono stati depositati due provvedimenti della Camera di Commercio in cui si dà atto che dell'applicazione delle predette tariffe, predisposte dall' di Roma con provvedimento prot. n. 1233/2002, Controparte_2
“in ragione del fatto storico osservato e ritenuto abituale ovvero consuetudinario dell'utilizzo di tali tariffe per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa” (cfr. all. 8 e 9 al ricorso in opposizione).
Non possono, quindi, essere condivise le deduzioni difensive svolte dal
, che ha osservato che le tariffe elaborate Controparte_1 dall' non potrebbero trovare applicazione, quali usi Controparte_2 locali, in considerazione dell'assenza di condizioni di libera nascita sul mercato, trattandosi, piuttosto, del risultato di un'attività tariffaria svolta da un'autorità nell'esercizio delle sue funzioni.
pagina 9 di 18 Tale assunto non può, infatti, essere condiviso, dovendosi, sul punto, richiamare quanto chiarito dalla Corte di legittimità, che ha evidenziato che ciò che assume rilievo, al fine di ravvisare un uso locale, non è il fatto che l' abbia predisposto il tariffario in questione, ma il Controparte_2 fatto storico costituito dalla generalizzata applicazione del tariffario elaborato dall' nella determinazione del compenso Controparte_2 spettante ai custodi dei beni oggetto di sequestro (cfr. Cass. n. 11553/2019).
Ne discende che non può attribuirsi rilievo neanche a quanto dedotto dal
Ministero della Giustizia in ordine all'ambito di applicazione del tariffario in questione, sia sotto un profilo temporale sia con riguardo alla tipologia di beni per i quali era stata adottata la tariffa in esame, non dovendosi avere riguardo alle tariffe predisposte dall' in sé Controparte_2 considerate, ma alla relativa generalizzata applicazione.
pagina 10 di 18 Con riguardo alle ulteriori deduzioni svolte, va richiamato quanto chiarito dalla Corte di legittimità, che ha evidenziato che non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis “ossia della convinzione comune ai consociati, della obbligatorietà dell'osservanze delle tariffe, poiché il recepimento delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge o di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sé, a recepire e legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario sia anche assistito dalla opinio iuris” (cfr. Cass. n. 11553/2019 e n. 752/2016). In particolare, in un caso identico a quello in esame, la Corte di legittimità ha evidenziato che
“Reputa il Collegio di dover assicurare continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11553/2019), che ha ritenuto ad esempio condivisibile il ricorso alle tariffe approvate dall'
[...]
, in quanto ritenute corrispondenti agli usi locali cui la Controparte_4 norma fa richiamo. Ed, infatti, una volta ribadito che l'art. 8 disp. prel. c.c. gen., prevede che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (consuetudo secundum legem), situazione che ricorre nella fattispecie in forza dell'espresso richiamo operato agli usi da parte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58 e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45, non ignora il Collegio come nella giurisprudenza di questa Corte sia del tutto consolidato il principio, fondato sull'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono
pagina 11 di 18 essere provati (anche per quanto riguarda l'elemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere offerta per la prima volta nel giudizio di legittimità (ad esempio:
Sez. 01/03/2007, n. 4853 con ampi richiami: Cass. 18/6/1956 n. 2158;
4/10/1956 n. 3348; 17/10/1961 n. 2183; 30/10/1963 n. 29099; 4/5/1965 n.
795; 18/5/1965 n. 980;18/2/1967 n.406; 17/4/1968 n. 1131; 18/4/1969 n.
12229; 9/6/1972 n. 1823; 21/11/2000 n. 15014). Deve però ritenersi che nell'applicazione ex art. 58 del DPR n. 115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa. Quanto all'obiezione secondo cui l'esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza, sicché sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac necessitatis, che implica la ripetizione abituale della condotta da parte dei consociati nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, va ricordato che secondo un orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che si va consolidando e di cui è espressione proprio Cass. n. 11553/2019 citata, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M e del D.P.R. 115/2002, art. 58 comma 2, sulla base degli usi locali senza che per questi occorra verificare la sussistenza del presupposto della opinio iuris ac necessitatis ossia della convinzione comune ai consociati dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe
pagina 12 di 18 poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei consociati applicati alla pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (Sez. 6-2, 18/01/2016, n. 752, e le pronunce conformi in pari data n.
753, 755 e 756, nonché 19/1/2016, n. 775 e 776; poi, in seguito: Sez. 2,
4/5/2018 n. 10622; Sez. 2, 7/7/2017, n. 21649; Sez. 2, 15/9/2017 n. 21388)”
(cfr. Cass. n. 2507 del 27/01/2022)” nonché sul tema Cass. n. 24933 del
7.02.2023 e Cass. n. 4506 del 20.02.2024, che ha condiviso la pronuncia resa dal Tribunale che aveva individuato i criteri di liquidazione del compenso spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, in ragione di quanto previsto dalle tariffe in esame, elaborate dall' CP_2
in ragione del fatto che la relativa costante applicazione da parte
[...] della , in ipotesi di custodia assimilabili a quella di specie, aveva CP_3 assunto valore di consuetudine, precisando che il Tribunale non aveva attribuito “valore al fatto che l' abbia predisposto il Controparte_2 tariffario in questione, ma al fatto storico osservato e ritenuto abituale che la applicava tali tariffe per compensare i custodi di beni CP_3 sequestrati in via amministrativa che, a loro volta, evidentemente percepivano tali compensi”).
6. Ciò posto prima di procedere al calcolo dell'indennità di custodia, va rilevato che deve ritenersi che la merce sia stata conservata in locale chiuso, come dedotto dall'opponente.
pagina 13 di 18 Rileva, sul punto, quanto riportato nel verbale redatto dalla Guardia di
Finanza (cfr. all. 1).
Infatti, diversamente da quanto rilevato dal Ministero della Giustizia, la constatazione riportata nel citato verbale non è riferita solo allo stato di custodia della merce al momento del ritiro e della relativa distruzione, ma all'intero periodo di custodia e ciò trova conferma nel fatto che non risultato alterato lo stato della merce. Se infatti i beni sequestrati fossero stati conservati in area coperta o, come affermato dal Ministero della
Giustizia, in area scoperta e, quindi, esposti alle intemperie, dopo 15 anni avrebbero certamente presentato segni di evidente alterazione.
7. Ritiene, invece, questo giudice che alle percentuali previste nelle tariffe dell' debbano essere applicate le percentuali di Controparte_2 riduzione, secondo quanto richiesto dal . Controparte_1
Sul punto va rilevato che l'art. 59 DPR n. 115/2002, nel richiamare il decreto ministeriale contenente le tabelle che determinano l'indennità di custodia, stabilisce che tali tabelle “prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene”. Invero, l'art. 3 DM 265/2006 prevede espressamente, con riguardo all'indennità di custodia dei veicoli a motore e dei natanti, delle percentuali di riduzione dell'indennità dovuta al custode che, peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si applicano a prescindere da un accertamento effettivo sullo “stato di conservazione della merce in custodia, avendo il citato art. 3 presunto, sulla base dell'id quod plerumque accidit, un'incidenza negativa del tempo sullo stato di conservazione dei beni oggetto di custodia, che impone di adeguare l'indennità alla perdita di valore dei beni stessi” (cfr. Cass. n. 22966/2011, peraltro resa in un caso in cui il sequestro riguardava borse, zaini, ecc). Invero,
pagina 14 di 18 deve rilevarsi che la disposizione di cui al citato art. 3 costituisce applicazione di un principio generale, sancito dal richiamato art. 59 DPR n.
115/2002, con riferimento a tutte le categorie di beni. La ratio sottesa all'art. 3 è quella di contenere la spesa pubblica, considerata la durata dei procedimenti penali, la minore onerosità delle custodie di lungo periodo e l'inevitabile deterioramento delle merci nel tempo, e, quindi, esigenze ravvisabili con riferimento a tutte le categorie di beni oggetto di sequestro, con la conseguenza che un'applicazione della riduzione in parola ai soli veicoli a motore e ai natanti determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento, tanto più che la norma di cui all'art. 59, ultimo comma, DPR
115/2002, si riferisce all'indennità spettante al custode per tutte le tipologie di sequestro.
Deve, pertanto, ritenersi che il rinvio agli usi locali contenuto nell'art. 5
D.M. 265/2006 sia operante nei limiti in cui possa essere considerato compatibile con le disposizioni sancite dalla normativa primaria e, in particolare, con il principio di conservazione dei beni di cui all'art. 59, ultimo comma.
pagina 15 di 18 Le tariffe dell' prevedono, infatti, una riduzione Controparte_2 dell'indennità solo per i primi sessanta giorni, restando, per il resto, immutata l'entità della indennità di custodia, così che, ove non venisse applicata un'ulteriore riduzione, non potrebbe ritenersi rispettata l'esigenza, espressiva di un principio generale, posta dall'art. 59, ultimo comma, DPR
115/2002, di adeguare l'ammontare dell'indennità allo stato di conservazione del bene sottoposto a sequestro, correlato alla relativa durata, risultando, piuttosto, un'indennità di importo tale da essere incompatibile con le richiamate esigenze di interesse pubblico. Ne consegue che, nell'ambito di una lettura complessiva delle norme vigenti in materia vanno applicati, in via analogica, i criteri di riduzione previsti dall'art. 3 DM
265/2006, anche al caso di specie, così da risolvere i profili di irragionevolezza, sopra richiamati, e da dare piena attuazione alla disposizione, di fonte primaria, di cui all'art. 59 d.p.r. 115/2002 e alle esigenze di pubblico interesse di cui tale norma è espressione, in ciò valutato che la richiamata disposizione di cui all'art. 3 DM 256/2006 si presta ad una applicazione analogica, nella misura in cui indica mere percentuali di riduzione, tali da aumentare per ciascuna scadenza annuale sino alla sesta, così da tenere conto della durata complessiva propria dei procedimenti penali, non confrontabile con quella dei procedimenti amministrativi, nell'ambito dei quali sono invalse le tariffe di cui si discute.
pagina 16 di 18 In particolare, a mente dell'art. 3 DM 265/2006, “Per gli anni successivi al primo, gli importi dell'indennità giornaliera (…) sono ridotti, in relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate: a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera è ridotto nella misura del 20%; b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera a), è ulteriormente ridotto nella misura del 30%; c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera b), è ulteriormente ridotto nella misura del
40%; d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera c), è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
2. Per il sesto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1 è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
3. L'importo dell'indennità giornaliera determinato per il sesto anno è dovuto per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto”.
8. Invero, applicando i suindicati criteri, considerato che è incontestato che la merce ha occupato un volume di 9 mc e che, come esposto, va considerato solo l'ultimo decennio di custodia dal 19.09.2013, il compenso dovuto alla ammonta ad € 2.465,1 (ossia € 0,075 x 3.652 x 9). Parte_1
Nel dettaglio, essendo prescritto il diritto alla indennità per i primi cinque anni, al fine di determinare il compenso dovuto a parte opponente, per l'ultimo decennio di custodia, vanno applicate tutte le riduzioni di cui al citato art. 3 e l'indennità ammonta ad € 0,075 al giorno per tutti i 3.652 giorni considerati.
A tale importo va aggiunta la somma di € 22,5 per spese di trasporto.
pagina 17 di 18 Ne discende che va revocato il decreto opposto e riconosciuta in favore dell'opponente la somma di € 2.487,6.
9. Il ridotto valore dell'accolto giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto opposto e liquida in favore della la somma di € 2.487,6, di cui € Parte_1
22,5 per spese di trasporto, oltre accessori di legge;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 3 settembre 2025
Il Giudice
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 1322/2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana, n. 80, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Tenga e Fabio Calò, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente al ricorso;
ricorrente
E
pagina 1 di 18 , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato;
- convenuto
OGGETTO: ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 DPR 115/2002 per la liquidazione degli onorari.
Conclusioni: all'udienza del 21 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 3 gennaio 2024, ha Parte_1 proposto opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 avverso il provvedimento, comunicato in data 5 dicembre 2023, con cui il Tribunale di Roma ha liquidato in suo favore la somma di € 2.272,5 per la custodia di
50 colli di merce sequestrata, trasportata presso il proprio deposito a cura dello stesso opponente e da questi custodita in luogo coperto e chiuso dal 4 marzo 2008 al 19 settembre 2023, a fronte della richiesta di indennizzo formulata per € 46.363,70.
pagina 2 di 18 In particolare, dato atto di aver interrotto il decorso del termine di prescrizione con le comunicazioni effettuate in data 3.04.2011, 18.01.2012 e 26.01.2023, con cui aveva sollecitato “la definizione dei reperti in custodia”, ha lamentato che tale indennizzo era stato liquidato applicando il Protocollo firmato dal Presidente del
Tribunale di Roma e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma laddove avrebbe dovuto aversi riguardo alle tariffe elaborate dall' CP_2
la cui generalizzata applicazione aveva dato luogo alla formazione di un
[...] uso locale, con riconoscimento in suo favore della somma richiesta di € 46.363,70 ovvero della minor somma di € 31.492,8 laddove si fosse voluto considerare l'ultimo decennio di custodia.
Ha, pertanto, chiesto di “revocare il decreto di liquidazione emesso e provvedere a ricalcolare quanto dovuto alla e, per l'effetto, liquidare la Parte_1 somma di € 31.492,80 oltre I.v.a., quale indennità di custodia”.
Fissata la data della prima udienza al 19.06.2024, con comparsa depositata il
17.05.2024 si è costituito il che ha contestato Controparte_1
l'opposizione proposta, osservando che correttamente il Tribunale aveva determinato il compenso spettante alla applicando i Parte_1 parametri previsti dal Protocollo richiamato nel decreto opposto, non potendo ritenersi formato un uso locale conforme alle tariffe di cui all' CP_2
invocate dalla controparte.
[...]
pagina 3 di 18 Il ha, quindi, evidenziato l'intervenuta prescrizione del diritto CP_1 all'indennità di custodia per il periodo antecedente al 19.09.2013, osservando che non poteva riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione alle note citate dall'opponente. Ha altresì contestato la possibilità di considerare la merce come custodita in area chiusa o coperta, non potendo aversi riguardo al verbale redatto dalla Guardia di Finanza nel momento in cui la aveva recuperata, al fine di procedere alla relativa distruzione, dovendosi considerare le condizioni in cui era stata custodita durante l'intera durata del sequestro. Ha, infine, rilevato la necessità di applicare le percentuali di riduzione di cui agli artt. 58 e 59 TU 115/2002 e di cui all'art. 3 DM 265/2006.
Ha, pertanto, chiesto “in via principale dichiarare inammissibile e/o improcedibile,
e comunque rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, anche in quanto la relativa domanda è sfornita di prova, sia nell'an sia nel quantum, alla luce delle ragioni esposte in narrativa, e confermare l'impugnato provvedimento;
2) in via subordinata, in accoglimento delle esposte domande / eccezioni riconvenzionali (da valere, in quanto occorra, anche quali impugnazione incidentale), riformare l'impugnato provvedimento di liquidazione nel modo seguente: - accertare e dichiarare la prescrizione di tutti i compensi ex adverso richiesti per il periodo antecedente al 19.09.2013, essendo l'istanza di liquidazione del 19.09.2023; - nella denegata ipotesi in cui si ritengano applicabili al caso di specie le tariffe/tabelle dell' , applicare le riduzioni (anche Controparte_2 percentuali, ed anche in base allo stato di conservazione dei beni) di cui agli artt. 58
e 59 DPR 115/2002, e di cui all'art. 3 D.M. 265/2006; - liquidare a controparte esclusivamente compensi per merci custodite in area scoperta;
3) in via ulteriormente gradata, ridurre il quantum liquidato all'importo ritenuto di giustizia”.
pagina 4 di 18 2. Esposto il contenuto delle domande e delle difese svolte in giudizio e premessa l'integrità del contraddittorio, avendo l'opponente documentato la definizione del procedimento penale, in cui è stato adottato il sequestro, con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, va dato atto della tempestività dell'opposizione proposta, in data 3 gennaio 2024, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di liquidazione, avvenuta in data 5 dicembre 2023. Tale termine deve ritenersi operante, per una tempestiva proposizione dell'opposizione, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 106 del
12.05.2016).
3. Si osserva, quindi, che deve, in primo luogo, ritenersi, alla luce delle conclusioni riportate nel ricorso in opposizione, che la Parte_1 abbia chiesto la rideterminazione della indennità di custodia rispetto a quanto riportato nel decreto impugnato, limitando, tuttavia, le proprie pretese all'ultimo decennio di attività per essere decorso, con riguardo al periodo antecedente, il termine decennale di prescrizione.
In ogni caso, anche laddove parte opponente non avesse limitato la domanda con riferimento a tale lasso temporale, solo ad esso dovrebbe aversi riguardo, essendo fondate le deduzioni svolte dal Ministero della
Giustizia in ordine alla assenza di idonei atti interruttivi della prescrizione.
Al riguardo va, invero, richiamato quanto chiarito dalla Corte di
Cassazione, sezioni unite, n. 25161 del 2.07.2002, che ha evidenziato che
“il diritto del custode al compenso, derivante da un incarico di natura pubblicistica, è correlato ad una prestazione continuativa e matura di giorno in giorno, sicché è soggetto a prescrizione decennale decorrente da ogni singolo giorno”.
pagina 5 di 18 Tanto premesso si osserva che non può attribuirsi valore di atti interruttivi della prescrizione alle note versate in atti da parte opponente, che, come osservato dal Ministero della Giustizia, non contengono richieste di pagamento dell'indennità di custodia, ma unicamente un sollecito a disporre la distruzione della merce sequestrata atteso il relativo stato di conservazione (cfr. all. 1). La considerazione espressa in tali note, secondo la quale il protrarsi della custodia avrebbe aggravato le relative spese, non integra una richiesta di pagamento ed è, quindi, inidonea a interrompere il decorso della prescrizione.
Ne consegue che, al fine di liquidare il compenso dovuto a parte opponente, deve aversi riguardo unicamente all'ultimo decennio di attività dal
19.09.2013.
4. Nel merito si osserva che, ai sensi dell'art. 58, commi 1 e 2, del DPR
115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, che è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59, ossia con decreto del Ministro della
Giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, e, in via residuale, secondo gli usi L'art. 276 del medesimo DPR
115/2002 disponeva che, sino all'emanazione del regolamento di cui al citato art. 59, l'indennità spettante al custode era determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la , ridotte secondo equità, e, in via CP_3 residuale, secondo gli usi locali.
pagina 6 di 18 Ciò posto si osserva che il D.M. 265/2006, adottato in attuazione di quanto disposto dai citati artt. 58 e 59 DPR 115/2002, prevede i criteri di liquidazione dell'indennità per i veicoli a motore e per i natanti, e stabilisce, all'art. 5, che, per le altre categorie di beni, deve aversi riguardo agli usi locali. Ne consegue che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, a seguito dell'emanazione del DM 265/2006, la determinazione dell'indennità spettante al custode, in caso di sequestro di beni diversi dai veicoli a motore e dai natanti, deve essere effettuata, in ragione di quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto, secondo gli usi locali (cfr. Cass.
n. 10622 del 4 maggio 2018).
Non è, pertanto, condivisibile il ricorso ad un criterio equitativo per la liquidazione dell'indennità di custodia in quanto, conformemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, deve darsi atto del fatto che tale criterio non è contemplato dalla normativa vigente in materia, come sopra richiamata, in ciò valutato che a tale criterio può aversi riguardo per stabilire il compenso del prestatore d'opera intellettuale così da essere operante in una fattispecie diversa da quella in esame (cfr. Cass. n.
10622/2018, n. 11272/2015 2015 e, da ultimo, n. 18296/2023 che ha escluso la possibilità di una determinazione dell'indennità di cui si discute secondo equità anche nel caso in cui non siano individuabili usi normativi, chiarendo che, in tal caso, “il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla somiglianza fisica dei beni”). Ne consegue che erroneamente il compenso della società opponente
è stato determinato in base ai criteri stabiliti nel Protocollo a firma congiunta del Presidente del Tribunale di Roma e del Procuratore della
Repubblica presso il medesimo Tribunale.
pagina 7 di 18 Si tratta infatti di un atto che non ha valore di fonte di diritto oggettivo in cui sono dettati criteri per una liquidazione equitativa che, per le ragioni, sopra esposte non può essere effettuata.
5. E', invece, corretto il riferimento ai criteri stabiliti nelle tariffe elaborate dall' , dovendosi ravvisare la sussistenza di un uso Controparte_2 locale in ragione della relativa generalizzata applicazione per determinare il compenso spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro penale e al custode dei beni sottoposti a sequestro amministrativo, fattispecie questa assimilabile alla prima.
pagina 8 di 18 Tale applicazione generalizzata delle tariffe elaborate dall'Agenza del demanio per la determinazione del compenso spettante al custode, in caso di sequestro di beni diversi dai veicoli a motore e dai natanti, è stata dimostrata nella misura in cui parte opponente ha depositato una pluralità di provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria in cui sono stati applicati i criteri stabiliti dalla predetta tariffa in casi analoghi a quello di specie, con espresso richiamo, in taluni provvedimenti, alle tariffe in esame usualmente applicate dalla per determinare il compenso dovuto al custode di CP_3 beni mobili sottoposti a sequestro amministrativo (cfr. all. da 3 a 9).
Inoltre, sono stati depositati due provvedimenti della Camera di Commercio in cui si dà atto che dell'applicazione delle predette tariffe, predisposte dall' di Roma con provvedimento prot. n. 1233/2002, Controparte_2
“in ragione del fatto storico osservato e ritenuto abituale ovvero consuetudinario dell'utilizzo di tali tariffe per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa” (cfr. all. 8 e 9 al ricorso in opposizione).
Non possono, quindi, essere condivise le deduzioni difensive svolte dal
, che ha osservato che le tariffe elaborate Controparte_1 dall' non potrebbero trovare applicazione, quali usi Controparte_2 locali, in considerazione dell'assenza di condizioni di libera nascita sul mercato, trattandosi, piuttosto, del risultato di un'attività tariffaria svolta da un'autorità nell'esercizio delle sue funzioni.
pagina 9 di 18 Tale assunto non può, infatti, essere condiviso, dovendosi, sul punto, richiamare quanto chiarito dalla Corte di legittimità, che ha evidenziato che ciò che assume rilievo, al fine di ravvisare un uso locale, non è il fatto che l' abbia predisposto il tariffario in questione, ma il Controparte_2 fatto storico costituito dalla generalizzata applicazione del tariffario elaborato dall' nella determinazione del compenso Controparte_2 spettante ai custodi dei beni oggetto di sequestro (cfr. Cass. n. 11553/2019).
Ne discende che non può attribuirsi rilievo neanche a quanto dedotto dal
Ministero della Giustizia in ordine all'ambito di applicazione del tariffario in questione, sia sotto un profilo temporale sia con riguardo alla tipologia di beni per i quali era stata adottata la tariffa in esame, non dovendosi avere riguardo alle tariffe predisposte dall' in sé Controparte_2 considerate, ma alla relativa generalizzata applicazione.
pagina 10 di 18 Con riguardo alle ulteriori deduzioni svolte, va richiamato quanto chiarito dalla Corte di legittimità, che ha evidenziato che non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis “ossia della convinzione comune ai consociati, della obbligatorietà dell'osservanze delle tariffe, poiché il recepimento delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge o di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sé, a recepire e legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario sia anche assistito dalla opinio iuris” (cfr. Cass. n. 11553/2019 e n. 752/2016). In particolare, in un caso identico a quello in esame, la Corte di legittimità ha evidenziato che
“Reputa il Collegio di dover assicurare continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11553/2019), che ha ritenuto ad esempio condivisibile il ricorso alle tariffe approvate dall'
[...]
, in quanto ritenute corrispondenti agli usi locali cui la Controparte_4 norma fa richiamo. Ed, infatti, una volta ribadito che l'art. 8 disp. prel. c.c. gen., prevede che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (consuetudo secundum legem), situazione che ricorre nella fattispecie in forza dell'espresso richiamo operato agli usi da parte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58 e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45, non ignora il Collegio come nella giurisprudenza di questa Corte sia del tutto consolidato il principio, fondato sull'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono
pagina 11 di 18 essere provati (anche per quanto riguarda l'elemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere offerta per la prima volta nel giudizio di legittimità (ad esempio:
Sez. 01/03/2007, n. 4853 con ampi richiami: Cass. 18/6/1956 n. 2158;
4/10/1956 n. 3348; 17/10/1961 n. 2183; 30/10/1963 n. 29099; 4/5/1965 n.
795; 18/5/1965 n. 980;18/2/1967 n.406; 17/4/1968 n. 1131; 18/4/1969 n.
12229; 9/6/1972 n. 1823; 21/11/2000 n. 15014). Deve però ritenersi che nell'applicazione ex art. 58 del DPR n. 115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa. Quanto all'obiezione secondo cui l'esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza, sicché sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac necessitatis, che implica la ripetizione abituale della condotta da parte dei consociati nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, va ricordato che secondo un orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che si va consolidando e di cui è espressione proprio Cass. n. 11553/2019 citata, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M e del D.P.R. 115/2002, art. 58 comma 2, sulla base degli usi locali senza che per questi occorra verificare la sussistenza del presupposto della opinio iuris ac necessitatis ossia della convinzione comune ai consociati dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe
pagina 12 di 18 poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei consociati applicati alla pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (Sez. 6-2, 18/01/2016, n. 752, e le pronunce conformi in pari data n.
753, 755 e 756, nonché 19/1/2016, n. 775 e 776; poi, in seguito: Sez. 2,
4/5/2018 n. 10622; Sez. 2, 7/7/2017, n. 21649; Sez. 2, 15/9/2017 n. 21388)”
(cfr. Cass. n. 2507 del 27/01/2022)” nonché sul tema Cass. n. 24933 del
7.02.2023 e Cass. n. 4506 del 20.02.2024, che ha condiviso la pronuncia resa dal Tribunale che aveva individuato i criteri di liquidazione del compenso spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, in ragione di quanto previsto dalle tariffe in esame, elaborate dall' CP_2
in ragione del fatto che la relativa costante applicazione da parte
[...] della , in ipotesi di custodia assimilabili a quella di specie, aveva CP_3 assunto valore di consuetudine, precisando che il Tribunale non aveva attribuito “valore al fatto che l' abbia predisposto il Controparte_2 tariffario in questione, ma al fatto storico osservato e ritenuto abituale che la applicava tali tariffe per compensare i custodi di beni CP_3 sequestrati in via amministrativa che, a loro volta, evidentemente percepivano tali compensi”).
6. Ciò posto prima di procedere al calcolo dell'indennità di custodia, va rilevato che deve ritenersi che la merce sia stata conservata in locale chiuso, come dedotto dall'opponente.
pagina 13 di 18 Rileva, sul punto, quanto riportato nel verbale redatto dalla Guardia di
Finanza (cfr. all. 1).
Infatti, diversamente da quanto rilevato dal Ministero della Giustizia, la constatazione riportata nel citato verbale non è riferita solo allo stato di custodia della merce al momento del ritiro e della relativa distruzione, ma all'intero periodo di custodia e ciò trova conferma nel fatto che non risultato alterato lo stato della merce. Se infatti i beni sequestrati fossero stati conservati in area coperta o, come affermato dal Ministero della
Giustizia, in area scoperta e, quindi, esposti alle intemperie, dopo 15 anni avrebbero certamente presentato segni di evidente alterazione.
7. Ritiene, invece, questo giudice che alle percentuali previste nelle tariffe dell' debbano essere applicate le percentuali di Controparte_2 riduzione, secondo quanto richiesto dal . Controparte_1
Sul punto va rilevato che l'art. 59 DPR n. 115/2002, nel richiamare il decreto ministeriale contenente le tabelle che determinano l'indennità di custodia, stabilisce che tali tabelle “prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene”. Invero, l'art. 3 DM 265/2006 prevede espressamente, con riguardo all'indennità di custodia dei veicoli a motore e dei natanti, delle percentuali di riduzione dell'indennità dovuta al custode che, peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si applicano a prescindere da un accertamento effettivo sullo “stato di conservazione della merce in custodia, avendo il citato art. 3 presunto, sulla base dell'id quod plerumque accidit, un'incidenza negativa del tempo sullo stato di conservazione dei beni oggetto di custodia, che impone di adeguare l'indennità alla perdita di valore dei beni stessi” (cfr. Cass. n. 22966/2011, peraltro resa in un caso in cui il sequestro riguardava borse, zaini, ecc). Invero,
pagina 14 di 18 deve rilevarsi che la disposizione di cui al citato art. 3 costituisce applicazione di un principio generale, sancito dal richiamato art. 59 DPR n.
115/2002, con riferimento a tutte le categorie di beni. La ratio sottesa all'art. 3 è quella di contenere la spesa pubblica, considerata la durata dei procedimenti penali, la minore onerosità delle custodie di lungo periodo e l'inevitabile deterioramento delle merci nel tempo, e, quindi, esigenze ravvisabili con riferimento a tutte le categorie di beni oggetto di sequestro, con la conseguenza che un'applicazione della riduzione in parola ai soli veicoli a motore e ai natanti determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento, tanto più che la norma di cui all'art. 59, ultimo comma, DPR
115/2002, si riferisce all'indennità spettante al custode per tutte le tipologie di sequestro.
Deve, pertanto, ritenersi che il rinvio agli usi locali contenuto nell'art. 5
D.M. 265/2006 sia operante nei limiti in cui possa essere considerato compatibile con le disposizioni sancite dalla normativa primaria e, in particolare, con il principio di conservazione dei beni di cui all'art. 59, ultimo comma.
pagina 15 di 18 Le tariffe dell' prevedono, infatti, una riduzione Controparte_2 dell'indennità solo per i primi sessanta giorni, restando, per il resto, immutata l'entità della indennità di custodia, così che, ove non venisse applicata un'ulteriore riduzione, non potrebbe ritenersi rispettata l'esigenza, espressiva di un principio generale, posta dall'art. 59, ultimo comma, DPR
115/2002, di adeguare l'ammontare dell'indennità allo stato di conservazione del bene sottoposto a sequestro, correlato alla relativa durata, risultando, piuttosto, un'indennità di importo tale da essere incompatibile con le richiamate esigenze di interesse pubblico. Ne consegue che, nell'ambito di una lettura complessiva delle norme vigenti in materia vanno applicati, in via analogica, i criteri di riduzione previsti dall'art. 3 DM
265/2006, anche al caso di specie, così da risolvere i profili di irragionevolezza, sopra richiamati, e da dare piena attuazione alla disposizione, di fonte primaria, di cui all'art. 59 d.p.r. 115/2002 e alle esigenze di pubblico interesse di cui tale norma è espressione, in ciò valutato che la richiamata disposizione di cui all'art. 3 DM 256/2006 si presta ad una applicazione analogica, nella misura in cui indica mere percentuali di riduzione, tali da aumentare per ciascuna scadenza annuale sino alla sesta, così da tenere conto della durata complessiva propria dei procedimenti penali, non confrontabile con quella dei procedimenti amministrativi, nell'ambito dei quali sono invalse le tariffe di cui si discute.
pagina 16 di 18 In particolare, a mente dell'art. 3 DM 265/2006, “Per gli anni successivi al primo, gli importi dell'indennità giornaliera (…) sono ridotti, in relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate: a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera è ridotto nella misura del 20%; b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera a), è ulteriormente ridotto nella misura del 30%; c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera b), è ulteriormente ridotto nella misura del
40%; d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera c), è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
2. Per il sesto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1 è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
3. L'importo dell'indennità giornaliera determinato per il sesto anno è dovuto per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto”.
8. Invero, applicando i suindicati criteri, considerato che è incontestato che la merce ha occupato un volume di 9 mc e che, come esposto, va considerato solo l'ultimo decennio di custodia dal 19.09.2013, il compenso dovuto alla ammonta ad € 2.465,1 (ossia € 0,075 x 3.652 x 9). Parte_1
Nel dettaglio, essendo prescritto il diritto alla indennità per i primi cinque anni, al fine di determinare il compenso dovuto a parte opponente, per l'ultimo decennio di custodia, vanno applicate tutte le riduzioni di cui al citato art. 3 e l'indennità ammonta ad € 0,075 al giorno per tutti i 3.652 giorni considerati.
A tale importo va aggiunta la somma di € 22,5 per spese di trasporto.
pagina 17 di 18 Ne discende che va revocato il decreto opposto e riconosciuta in favore dell'opponente la somma di € 2.487,6.
9. Il ridotto valore dell'accolto giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto opposto e liquida in favore della la somma di € 2.487,6, di cui € Parte_1
22,5 per spese di trasporto, oltre accessori di legge;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 3 settembre 2025
Il Giudice
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