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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 1972/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: SEPARAZIONE
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473 bis. 51 ss cpc con ricorso depositato in data
10.02.2025
DA
(c. f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
NI (VR) il 16/08/1969
(c. f. nata a [...] Parte_2 C.F._2
VENETA (VR) il 12/09/1972
Rispettivamente rappresentati e difesi dagli Avv.ti LOMBARDI TERESA
ANNA MARIA e SARTORI BARANA STEFANO, come da mandati in atti c/o i cui studi eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da ritenersi qui integralmente riportate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 25.03.2025 e
31.3.2025 confermavano il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente, per relationem, il contenuto del ricorso introduttivo;
rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
visto il parere del P.M.;
P. Q. M.
nel procedimento in epigrafe indicato, promosso da Parte_1
e ongiuntamente, così dispone: Parte_2
omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10.02.2025, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai medesimi coniugi;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di SAN NI (VR) (atto n. 13, parte II, anno 1997, Serie A).
Così deciso in camera di consiglio in data 3.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
2
N. 1972/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: SEPARAZIONE
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473 bis. 51 ss cpc con ricorso depositato in data
10.02.2025
DA
(c. f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
NI (VR) il 16/08/1969
(c. f. nata a [...] Parte_2 C.F._2
VENETA (VR) il 12/09/1972
Rispettivamente rappresentati e difesi dagli Avv.ti LOMBARDI TERESA
ANNA MARIA e SARTORI BARANA STEFANO, come da mandati in atti c/o i cui studi eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da ritenersi qui integralmente riportate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 25.03.2025 e
31.3.2025 confermavano il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente, per relationem, il contenuto del ricorso introduttivo;
rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
visto il parere del P.M.;
P. Q. M.
nel procedimento in epigrafe indicato, promosso da Parte_1
e ongiuntamente, così dispone: Parte_2
omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10.02.2025, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai medesimi coniugi;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di SAN NI (VR) (atto n. 13, parte II, anno 1997, Serie A).
Così deciso in camera di consiglio in data 3.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
2