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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/10/2025, n. 4961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4961 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa NI Di ES Presidente
Dr.ssa Venera Condorelli Giudice
Dr.ssa IA AR Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7961/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per procura in atti dall'Avv. Ciulla Salvatore, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( , rappr. e CP_1 C.F._2
dif. per procura in atti dall'Avv. Mandolfo Gabriele Giuseppe Maria, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 24.09.2025 sulle conclusioni precisate come da note depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio in San Pietro Clarenza (CT) il Parte_1 CP_1
10.11.2009, iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, nell'anno 2009,
n.11, parte 1. Dalla loro unione sono nate le figlie (13.07.2013) e Per_1 Per_2
(12.05.2015).
Con ricorso depositato il 04.07.2023, chiedeva la separazione personale dal Parte_1
coniuge, deducendo la sopravvenuta e irreversibile crisi coniugale e il venir meno della affectio coniugalis. Rappresentava che le figlie minori vivevano stabilmente con lei nella casa familiare di sua esclusiva proprietà e che il resistente, disoccupato, non contribuiva al loro mantenimento e le frequentava in maniera discontinua. Domandava, pertanto,
l'affidamento esclusivo delle figlie minori, con assegnazione della casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel ricorso, nonché la condanna del resistente al pagamento di un assegno di mantenimento di euro
300,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Domandava, inoltre, che fosse accertata la responsabilità economica del coniuge in relazione a debiti da lei contratti e che, per l'effetto, il medesimo fosse condannato al pagamento delle somme di euro 72.475,95 e 50.800,00, corrispondenti, rispettivamente, ai finanziamenti garantiti e alle cessioni sullo stipendio della ricorrente.
Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di separazione CP_1 personale, ma si opponeva alle ulteriori richieste. In particolare, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nella propria comparsa di costituzione. Quanto al mantenimento, deduceva di versare in stato di disoccupazione e chiedeva che l'obbligo di contribuzione fosse determinato in euro 300,00 complessivi per entrambe le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, dichiarare l'inammissibilità o comunque il rigetto delle domande economiche relative ai debiti personali della ricorrente, in quanto estranee al presente giudizio di separazione. All'udienza del 21.02.2024 dinnanzi al G.I. comparivano entrambe le parti personalmente;
il procuratore del resistente dichiarava di voler rinunciare al mandato e chiedeva rinvio, mentre la ricorrente sollecitava l'adozione di provvedimenti urgenti per l'inadempienza del marito.
Alla successiva udienza del 20.03.2024 compariva soltanto parte ricorrente, che veniva sentita dal Giudice, il quale con Ordinanza emessa in pari data adottava i chiesti provvedimenti provvisori ed urgenti, alle seguenti condizioni: “Visto l'art, 473 bis.22 c.p.c.
Affida le figlie minori alla madre, cui va assegnata la casa familiare;
disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva. di versare alla ricorrente un Controparte_2 contributo mensile per le figlie di complessivi € 450,00 (225,00 ciascuno) rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, a far data dalla domanda, detratto quanto versato. Rinvia per la decisione all'udienza del 25 novembre 2024 ore
10:00”
All'udienza del 25.11.2024 nessuna delle parti compariva;
alla successiva udienza del
09.12.2024, dinnanzi al subentrato G.I compariva soltanto la difesa di parte ricorrente, la quale dichiarava che l'ordinanza provvisoria veniva rispettata, pur permanendo il mancato recupero delle somme arretrate, e chiedeva che la causa venisse decisa. Il giudice fissava, quindi, l'udienza del 24.09.2025 per la decisione in modalità cartolare.
Con note ritualmente depositate, la ricorrente insisteva per l'accoglimento delle proprie domande, chiedendo la conferma delle statuizioni dell'ordinanza del 20.03.2024 e dichiarava di rinunciare alle domande risarcitorie originariamente proposte, con riserva di proporre autonomo giudizio;
il resistente non depositava note conclusive.
Con ordinanza del 24.09.2024, il Giudice poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio con trasmissione degli atti al P.M.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la Parte_1 CP_1 natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto al regime di affidamento e mantenimento delle figlie minori, va confermato l'affido esclusivo già disposto con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 20.03.2024.
Dalle dichiarazioni della ricorrente rese all'udienza del 20.03.2024 risulta una condotta di sistematica inadempienza del padre rispetto agli obblighi familiari e di mantenimento.
La ha riferito che, dalla separazione di fatto, vive con le figlie nella casa familiare Pt_1
di sua proprietà, che il resistente non ha versato in modo continuo un contributo di mantenimento per le figlie, e che lo stesso si è dimostrato inaffidabile e non collaborativo, omettendo anche di esercitare il diritto di visita o rendersi reperibile per la sottoscrizione di autorizzazioni riguardanti le figlie.
Dalle dichiarazioni rese emerge l'impossibilità di instaurare un dialogo o una collaborazione genitoriale con il resistente, anche per questioni essenziali riguardanti le figlie, avendo omesso di comunicare alla madre la sua nuova abitazione o un suo CP_1
recapito telefonico, limitandosi a dire di essere ospite “di amici”. Tale atteggiamento di disinteresse trova conferma nel comportamento processuale del il quale, sebbene CP_1
presente all'udienza di prima comparizione, non ha successivamente presenziato, né ha depositato ulteriori difese, lasciando quindi intendere una sostanziale acquiescenza all'ordinanza provvisoria con cui si stabiliva l'affido esclusivo in favore della madre.
Tale comportamento, unitamente alla discontinuità della presenza del padre nella vita delle figlie, al disinteresse economico e alla mancata condivisione delle responsabilità genitoriali, denota un disinteresse affettivo ed educativo, pregiudizievole per l'equilibrio e la serenità delle minori.
La madre, al contrario, è apparsa pienamente idonea ad assicurare la cura, l'assistenza e la stabilità affettiva e materiale delle figlie, avendo garantito continuità nella gestione della loro vita quotidiana, scolastica ed extrascolastica.
Deve quindi confermarsi l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, con collocamento presso di lei e assegnazione della casa familiare quale luogo di consolidata dimora delle minori. Tale soluzione risponde al preminente interesse delle minori, che richiede un centro decisionale tempestivo, idoneo a garantire stabilità educativa, continuità
e coerenza nelle scelte, in considerazione della discontinua e non affidabile partecipazione del padre alla loro vita quotidiana e della mancata collaborazione con la madre;
per tale ragione si è ritenuto manifestamente superfluo l'ascolto della figlia , che nelle more Per_1 del rinvio per la decisione ha compiuto 12 anni, in ragione del disinteresse paterno palesato anche nell'ambito del presente giudizio, per cui l'affido esclusivo si pone come unica soluzione conforme all'interesse delle minori.
In diritto si deve ricordare che sebbene l'art. 337-ter c.c. privilegia il modello dell'affidamento condiviso, volto ad assicurare al minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tuttavia, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., il giudice può disporre l'affidamento esclusivo qualora ritenga con provvedimento motivato che quello condiviso sia contrario all'interesse della prole.
Conforme, in tal senso, è la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno, di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass., 17.12.2009, n. 26587).
Come detto nel caso di specie, il disinteresse paterno e la sua sostanziale irreperibilità giustificano l'attribuzione alla madre dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, dovendosi assicurare alle minori un centro decisionale stabile e tempestivo.
Quanto al diritto di visita paterno, avendo le parti prestato acquiescenza all'ordinanza, si conferma il regime di incontri ivi previsto, specificando i giorni, sicchè il padre potrà tenere con sé le minori: due pomeriggi a settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle 16 alle 20,
a fine settimana alterni il sabato o la domenica, quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e festività alternate tra i genitori.
In ordine alla domanda di mantenimento, il contributo a carico del padre va confermato nella misura già stabilita pari a euro 450,00 complessivi (euro 225,00 per ciascuna figlia) da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, stante la natura del giudizio, vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 7961/2023 R.G., così statuisce:
1) Pronuncia la separazione personale tra e , e ordina Parte_1 CP_1 all'Ufficiale di Stato civile del comune di San Pietro Clarenza (CT) di annotare la presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dello stato civile (atto n. 11 parte 1, anno
2009);
2) Dispone l'affidamento esclusivo delle minori e alla madre, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la stessa cui è assegnata la casa familiare, e regolamenta gli incontri con il padre come in parte motiva;
3) Pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di € 450,00 (€ 225 per ciascuna) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie.
4) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile il 03.10.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
IA AR NI Di ES
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa NI Di ES Presidente
Dr.ssa Venera Condorelli Giudice
Dr.ssa IA AR Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7961/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per procura in atti dall'Avv. Ciulla Salvatore, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( , rappr. e CP_1 C.F._2
dif. per procura in atti dall'Avv. Mandolfo Gabriele Giuseppe Maria, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 24.09.2025 sulle conclusioni precisate come da note depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio in San Pietro Clarenza (CT) il Parte_1 CP_1
10.11.2009, iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, nell'anno 2009,
n.11, parte 1. Dalla loro unione sono nate le figlie (13.07.2013) e Per_1 Per_2
(12.05.2015).
Con ricorso depositato il 04.07.2023, chiedeva la separazione personale dal Parte_1
coniuge, deducendo la sopravvenuta e irreversibile crisi coniugale e il venir meno della affectio coniugalis. Rappresentava che le figlie minori vivevano stabilmente con lei nella casa familiare di sua esclusiva proprietà e che il resistente, disoccupato, non contribuiva al loro mantenimento e le frequentava in maniera discontinua. Domandava, pertanto,
l'affidamento esclusivo delle figlie minori, con assegnazione della casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel ricorso, nonché la condanna del resistente al pagamento di un assegno di mantenimento di euro
300,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Domandava, inoltre, che fosse accertata la responsabilità economica del coniuge in relazione a debiti da lei contratti e che, per l'effetto, il medesimo fosse condannato al pagamento delle somme di euro 72.475,95 e 50.800,00, corrispondenti, rispettivamente, ai finanziamenti garantiti e alle cessioni sullo stipendio della ricorrente.
Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di separazione CP_1 personale, ma si opponeva alle ulteriori richieste. In particolare, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nella propria comparsa di costituzione. Quanto al mantenimento, deduceva di versare in stato di disoccupazione e chiedeva che l'obbligo di contribuzione fosse determinato in euro 300,00 complessivi per entrambe le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, dichiarare l'inammissibilità o comunque il rigetto delle domande economiche relative ai debiti personali della ricorrente, in quanto estranee al presente giudizio di separazione. All'udienza del 21.02.2024 dinnanzi al G.I. comparivano entrambe le parti personalmente;
il procuratore del resistente dichiarava di voler rinunciare al mandato e chiedeva rinvio, mentre la ricorrente sollecitava l'adozione di provvedimenti urgenti per l'inadempienza del marito.
Alla successiva udienza del 20.03.2024 compariva soltanto parte ricorrente, che veniva sentita dal Giudice, il quale con Ordinanza emessa in pari data adottava i chiesti provvedimenti provvisori ed urgenti, alle seguenti condizioni: “Visto l'art, 473 bis.22 c.p.c.
Affida le figlie minori alla madre, cui va assegnata la casa familiare;
disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva. di versare alla ricorrente un Controparte_2 contributo mensile per le figlie di complessivi € 450,00 (225,00 ciascuno) rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, a far data dalla domanda, detratto quanto versato. Rinvia per la decisione all'udienza del 25 novembre 2024 ore
10:00”
All'udienza del 25.11.2024 nessuna delle parti compariva;
alla successiva udienza del
09.12.2024, dinnanzi al subentrato G.I compariva soltanto la difesa di parte ricorrente, la quale dichiarava che l'ordinanza provvisoria veniva rispettata, pur permanendo il mancato recupero delle somme arretrate, e chiedeva che la causa venisse decisa. Il giudice fissava, quindi, l'udienza del 24.09.2025 per la decisione in modalità cartolare.
Con note ritualmente depositate, la ricorrente insisteva per l'accoglimento delle proprie domande, chiedendo la conferma delle statuizioni dell'ordinanza del 20.03.2024 e dichiarava di rinunciare alle domande risarcitorie originariamente proposte, con riserva di proporre autonomo giudizio;
il resistente non depositava note conclusive.
Con ordinanza del 24.09.2024, il Giudice poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio con trasmissione degli atti al P.M.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la Parte_1 CP_1 natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto al regime di affidamento e mantenimento delle figlie minori, va confermato l'affido esclusivo già disposto con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 20.03.2024.
Dalle dichiarazioni della ricorrente rese all'udienza del 20.03.2024 risulta una condotta di sistematica inadempienza del padre rispetto agli obblighi familiari e di mantenimento.
La ha riferito che, dalla separazione di fatto, vive con le figlie nella casa familiare Pt_1
di sua proprietà, che il resistente non ha versato in modo continuo un contributo di mantenimento per le figlie, e che lo stesso si è dimostrato inaffidabile e non collaborativo, omettendo anche di esercitare il diritto di visita o rendersi reperibile per la sottoscrizione di autorizzazioni riguardanti le figlie.
Dalle dichiarazioni rese emerge l'impossibilità di instaurare un dialogo o una collaborazione genitoriale con il resistente, anche per questioni essenziali riguardanti le figlie, avendo omesso di comunicare alla madre la sua nuova abitazione o un suo CP_1
recapito telefonico, limitandosi a dire di essere ospite “di amici”. Tale atteggiamento di disinteresse trova conferma nel comportamento processuale del il quale, sebbene CP_1
presente all'udienza di prima comparizione, non ha successivamente presenziato, né ha depositato ulteriori difese, lasciando quindi intendere una sostanziale acquiescenza all'ordinanza provvisoria con cui si stabiliva l'affido esclusivo in favore della madre.
Tale comportamento, unitamente alla discontinuità della presenza del padre nella vita delle figlie, al disinteresse economico e alla mancata condivisione delle responsabilità genitoriali, denota un disinteresse affettivo ed educativo, pregiudizievole per l'equilibrio e la serenità delle minori.
La madre, al contrario, è apparsa pienamente idonea ad assicurare la cura, l'assistenza e la stabilità affettiva e materiale delle figlie, avendo garantito continuità nella gestione della loro vita quotidiana, scolastica ed extrascolastica.
Deve quindi confermarsi l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, con collocamento presso di lei e assegnazione della casa familiare quale luogo di consolidata dimora delle minori. Tale soluzione risponde al preminente interesse delle minori, che richiede un centro decisionale tempestivo, idoneo a garantire stabilità educativa, continuità
e coerenza nelle scelte, in considerazione della discontinua e non affidabile partecipazione del padre alla loro vita quotidiana e della mancata collaborazione con la madre;
per tale ragione si è ritenuto manifestamente superfluo l'ascolto della figlia , che nelle more Per_1 del rinvio per la decisione ha compiuto 12 anni, in ragione del disinteresse paterno palesato anche nell'ambito del presente giudizio, per cui l'affido esclusivo si pone come unica soluzione conforme all'interesse delle minori.
In diritto si deve ricordare che sebbene l'art. 337-ter c.c. privilegia il modello dell'affidamento condiviso, volto ad assicurare al minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tuttavia, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., il giudice può disporre l'affidamento esclusivo qualora ritenga con provvedimento motivato che quello condiviso sia contrario all'interesse della prole.
Conforme, in tal senso, è la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno, di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass., 17.12.2009, n. 26587).
Come detto nel caso di specie, il disinteresse paterno e la sua sostanziale irreperibilità giustificano l'attribuzione alla madre dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, dovendosi assicurare alle minori un centro decisionale stabile e tempestivo.
Quanto al diritto di visita paterno, avendo le parti prestato acquiescenza all'ordinanza, si conferma il regime di incontri ivi previsto, specificando i giorni, sicchè il padre potrà tenere con sé le minori: due pomeriggi a settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle 16 alle 20,
a fine settimana alterni il sabato o la domenica, quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e festività alternate tra i genitori.
In ordine alla domanda di mantenimento, il contributo a carico del padre va confermato nella misura già stabilita pari a euro 450,00 complessivi (euro 225,00 per ciascuna figlia) da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, stante la natura del giudizio, vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 7961/2023 R.G., così statuisce:
1) Pronuncia la separazione personale tra e , e ordina Parte_1 CP_1 all'Ufficiale di Stato civile del comune di San Pietro Clarenza (CT) di annotare la presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dello stato civile (atto n. 11 parte 1, anno
2009);
2) Dispone l'affidamento esclusivo delle minori e alla madre, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la stessa cui è assegnata la casa familiare, e regolamenta gli incontri con il padre come in parte motiva;
3) Pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di € 450,00 (€ 225 per ciascuna) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie.
4) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile il 03.10.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
IA AR NI Di ES