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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco SEZIONE PRIMA Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio, iscritto al numero di ruolo generale 1838/2023, promosso da:
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(LC) il 15.12.1952 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Allegra parte ricorrente contro
(c.f. ), nata Controparte_1 C.F._2
a Guadalajara, Jalisco (Messico) il 25.10.1958 e residente in [...],
Jalisco (Messico), Calle Turquesa n. 3359, Colonia Verde Valle, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Allegra, parte resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI CONGIUNTE “Le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo e, pertanto, chiedono che l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, Voglia emettere sentenza di accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Dichiarare con sentenza la separazione coniugale dei signori Controparte_1
e , ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile
[...] Parte_1
di procedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
2) Dichiarare che nulla è dovuto dai coniugi a titolo di contributo al mantenimento dell'altro, essendo gli stessi economicamente autonomi.
3) Con spese integralmente compensate tra le parti.
DOMANDA DI DIVORZIO EX ART. 473 BIS N. 49 C.P.C.
I coniugi, altresì,
CHIEDONO al Tribunale civile di Lecco che, decorso il termine previsto all'art. 3 della Legge
898/1970 sul divorzio e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione”
(cfr. foglio di precisazione congiunta delle conclusioni, depositato in data 2.12.2024)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Oggetto del giudizio. Con ricorso depositato in data 13.10.2023, Pt_1
ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale
[...]
, allegando di aver contratto Controparte_1
matrimonio civile con la stessa in data 24.2.1996 in Merate (LC), reg. atti di matrimonio del Comune di Merate, Anno 1996, Numero 1, Parte I, Serie
Ufficio 1, scegliendo il regime della separazione dei beni (v. docc. 1 e 2 ricorrente). Dall'unione coniugale è nato, a Lecco in data 12.10.1982, il figlio
, oggi maggiorenne, economicamente Persona_1
autosufficiente e residente in [...](v. doc. 3 ricorrente).
Considerato il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi sin dal 2008, quando la moglie ha deciso di trasferirsi definitivamente in
Messico, unitamente al figlio e, rappresentata dal marito l'urgente necessità di ottenere la separazione ed il divorzio dalla convenuta in quanto lo stato di
2 coniugio non gli consente di accedere ad alcuni benefici che lo Stato riserva ai cittadini senza reddito, ha promosso l'odierno giudizio Parte_1
ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., stante l'iniziale impossibilità di addivenire ad una definizione consensuale della controversia.
In data 27.11.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1
, rappresentata e difesa dal medesimo legale del marito,
[...]
manifestando la volontà di prestare acquiescenza alle domande attoree.
Preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni depositato in data 2.12.2024, all'udienza del
18.12.2024 la causa è stata rimessa in decisione, con contestuale fissazione del termine ex art. 127 ter c.p.c. del 25.6.2025 per il deposito di note contenenti la reiterazione delle domande relative allo scioglimento del matrimonio.
2) Accoglimento della domanda di separazione. La gravità della crisi del rapporto coniugale e l'impossibilità di addivenire ad una riconciliazione e/o ad una ripresa della convivenza delle parti emergono chiaramente dalle allegazioni del ricorrente. Sorregge tale convincimento la definitiva cessazione della convivenza dei coniugi sin dal 2008, quando la moglie ha lasciato la casa coniugale trasferendosi in Messico presso l'abitazione della di lei madre (v. doc. 4 ricorrente) e l'adesione della moglie alle domande di separazione e divorzio svolte dal marito.
Apparendo da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e sentimenti, che dell'unione coniugale costituisce l'indispensabile presupposto ed essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ricorrono le condizioni previste dall'art. 151 c.c.
Considerata, poi, la maggiore età e l'indipendenza economica del figlio, nonché la reciproca rinuncia dei coniugi ad un contributo al mantenimento,
3 deve essere pronunziata la separazione personale delle parti, alle condizioni dalle stesse richieste, di cui al foglio di precisazione di conclusioni congiunte depositate in data 2.12.2024.
Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva sullo scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio di separazione personale proposto con ricorso da Pt_1
nei confronti di , ogni
[...] Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, sposati in data 24.2.1996 in Merate (LC),
[...] CP_1
matrimonio iscritto nel reg. atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune, Anno 1996, Numero 1, Parte I, Serie Ufficio 1, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile presso il Comune competente di provvedere alle annotazioni e agli adempimenti di legge;
DICHIARA che nulla è dovuto dai coniugi a titolo di contributo al mantenimento dell'altro, essendo gli stessi economicamente autonomi;
PROVVEDE con separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria per la decisione delle altre domande;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 13.2.2025.
4 Il Giudice relatore
Dario Colasanti
Il Presidente
Marco Tremolada
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