Art. 1.
L'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859 , si consegue per esame di Stato con l'osservanza delle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 , salvo quanto e' diversamente disposto dal presente decreto.
Sono abolite le classi di concorso a cattedre di cui alle tabelle annesse al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229 , nonche' le classi e sottoclassi di esami di abilitazione di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 , che si riferiscono alle scuole secondarie di avviamento professionale e alla scuola media secondo l'ordinamento precedente a quello previsto dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859 .
Le abilitazioni che si conseguono per le restanti classi e sottoclassi di esame, di cui alla medesima tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 , non estendono la propria validita' agli insegnamenti impartiti nella scuola media.
L'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859 , si consegue per esame di Stato con l'osservanza delle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 , salvo quanto e' diversamente disposto dal presente decreto.
Sono abolite le classi di concorso a cattedre di cui alle tabelle annesse al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229 , nonche' le classi e sottoclassi di esami di abilitazione di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 , che si riferiscono alle scuole secondarie di avviamento professionale e alla scuola media secondo l'ordinamento precedente a quello previsto dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859 .
Le abilitazioni che si conseguono per le restanti classi e sottoclassi di esame, di cui alla medesima tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 , non estendono la propria validita' agli insegnamenti impartiti nella scuola media.