Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 aprile 1975 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 marzo 1996 |
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 18/02/1992 n. 229 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. IVMin. Finanze · 18 febbraio 1992
In relazione al quesito formulato con la nota sopra distinta circa l\'assoggettabilita\' della propaganda elettorale all\'imposta comunale sulla pubblicita\', e\' necessario anzitutto sottolineare che il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, che disciplina l\'imposta comunale sulla pubblicita\' ed il diritto sulle pubbliche affissioni, individua come condizione essenziale per poter far scattare l\'obbligazione tributaria che i messaggi vengano "diffusi nell\'esercizio di una attivita\' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati e migliorare l\'immagine del soggetto pubblicizzato" (art. 5). Risulta pertanto sostanzialmente innovata l\'essenza del …
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Giurisprudenza • 16
- 1. TAR Venezia, sez. IV, sentenza 10/10/2025, n. 1767Provvedimento: Pubblicato il 10/10/2025 N. 01767/2025 REG.PROV.COLL. N. 01113/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2025, proposto dal sig. AN RM, rappresentato e difeso dall'avvocato SC Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di RT IR, in persona del SI pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato RI Sartori, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Scrimiari n. 10; il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, …Leggi di più...
- principio del favor voti·
- segno di riconoscimento·
- voto di lista·
- prova di resistenza·
- violazione legge elettorale·
- riconteggio voti·
- voto disgiunto·
- proclamazione eletti·
- onere di specificità·
- annullamento elezioni
Versioni del testo
- Titolo I. : Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale
- Art. 1.
Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , e' inserito il seguente comma:
"I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di, convocazione dei comizi". - Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , e' cosi' modificato:
"In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni e' tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle localita' piu' frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite".