Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
I D E A A ) T O S .74 S R S O n T A P 7 S T I 8 M 9 'I G 1 A L E o R L rz R T A a L I D m A D 6 E I , T IN 034 61/0 1 REPU e N O N g L g G E e L O O L E O 9 rt. 1 A B D (A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente- R.G.N. 17901/99 Cron. 7198 Dott. Mario ADAMO - Consigliere - - Consigliere Dott. Francesco IA FIORETTI Rep. MILANI Rel. Consigliere Dott. Laura Ud.15/12/00 Dott. Stefano BENINI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OS EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMANUELE GIANTURCO 5, presso l'avvocato MARIO CHIBBARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO CERCHIA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
OC AR ZI, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso l'avvocato FERRUCCIO CARLO LA PORTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAURA GILARDONI, giusta delega 2000 in calce al controricorso;
2424 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 409/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 23/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2000 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il resistente, l'Avvocato La Porta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 20.7.1993 IA IA Boccafo- gli, premesso che con sentenza 27.11.1991-30.3.1992 il tribunale di Milano aveva pronunciato la sua separazione dal marito Domeni- co AN, conveniva il predetto dinanzi al medesimo tribunale perchè fosse dichiarato lo scioglimento della comunione legale, con attribuzione a ciascuno dei coniugi della quota di spettanza. Con sentenza 24.4.1995 il tribunale dichiarava lo sciogli- mento della comunione immobiliare e mobiliare, provvedendo conse- guentemente all'attribuzione in proprietà degli immobili ed ai conguagli in denaro. La decisione, impugnata in via principale dal AN ed in via incidentale dalla AF, era parzialmente modificata dalla corte d'appello di Milano che, con sentenza 3-23.2.1999, quantificava in diversa misura la somma complessivamente spettan- te alla AF in relazione allo scioglimento della comunione mobiliare. Avverso tale sentenza ricorre CO AN. Resiste con controricorso IA IA AF. MOTIVI DELLA DECISIONE Con tre motivi il ricorrente rispettivamente: 1) deducendo violazione degli artt. 345, 87, 244 e 356 c.p.c., lamenta che non siano stati inclusi nella comunione tito- li per f. 120.000.000, depositati dalla AF presso la Ban- 1 EN ca Commerciale Italiana ed immediatamente ritirati lo stesso giorno, e che la corte d'appello non abbia ammesso i mezzi istruttori da lui richiesti al riguardo;
2) deducendo "errata motivazione su un punto essenziale del- la controversia", si duole che i giudici d'appello abbiano rite- nuto non dovuto dalla AF il rimborso delle spese condomi- niali delle seconde case di BE e CE, dato che - contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata egli - non aveva potuto usufruire dei suddetti immobili, avendo la Boc- cafogli cambiato le serrature d'ingresso; 3) deducendo "motivazione illogica ed incompleta su altro punto decisivo della controversia", lamenta il mancato inserimen- to nella comunione legale della villetta sita in Desio, acquista- ta dalla AF, e si duole infine che non si sia provveduto "alla vendita all'asta del coacervo immobiliare dividendo il ri- cavato a metà". Tutte le censure sono infondate, alla luce delle puntuali e specifiche motivazioni della sentenza d'appello in ordine a cia- scuno dei punti oggetto di contestazione da parte del ricorrente. Ed invero: 1) la questione dell'asserito "transito" di titoli per l'im- porto di f. 120.000.000 sul conto della AF è stata esau- rientemente esaminata nella sentenza della corte d'appello (pag. 19), ove è detto: "Esattamente non è stata contabilizzata la som- ma corrispondente a £. 120.000.000 di CCT, dal momento che dalla documentazione trasmessa dalla Banca Commerciale, in seguito 2 Munteni all'ordine di esibizione emesso dal giudice istruttore nel corso del procedimento di primo grado, risulta che questi titoli non sono mai esistiti.' Ora, il ricorrente contesta la veridicità delle informazioni trasmesse dall'istituto bancario, persistendo nell'affermazione dell'appartenenza alla AF, e quindi alla comunione lega- le, della relativa somma, e sollecita ulteriori indagini: è evi- dente l'inammissibilità in questa sede di tale censura, che si risolve nel riesame di merito di una questione già valutata ed approfondita, con apposite indagini, dai giudici di merito, i quali hanno anche specificamente motivato l'inutilità della rei- terazione della richiesta di informazioni già acquisite ed esau- stive. 2) L'esclusione dell'onere per la AF delle spese condominiali delle seconde case di BE e CE è stata puntualmente motivata alle pagg. 16 e 19-20 della sentenza impu- gnata, ove è detto: "Non compete al AN il rimborso per spese condominiali di carattere ordinario che egli assume di aver paga- to per gli immobili di BE e CE, in quanto risulta dimostrato, anche sulla base della sentenza del Pretore già men- zionata (sentenza pronunciata in data 23.11.1992, con la quale il Pretore di Sondrio, sezione distaccata di BE, aveva ordina- to al AN di reintegrare la AF nel possesso degli im- mobili siti in BE e in CE, in comproprietà delle parti), che detti beni sono stati da lui illegittimamente dete- nuti in via esclusiva." 3 EN Anche in tal caso, il ricorrente avanza contestazioni di me- rito inammissibili in questa sede, asserendo che egli non aveva in realtà potuto usufruire degli immobili in questione, avendo la AF cambiato le serrature d'ingresso. 3) Il mancato inserimento nella comunione immobiliare della villetta di Desio è stato chiaramente motivato nella sentenza im- pugnata, ove è detto (pag. 21) che l'immobile in questione era stato acquistato dalla AF successivamente alla sentenza di separazione personale, senza che il AN avesse provato che l'acquisto fosse avvenuto con denaro prelevato dalla comunione. La corte d'appello ha inoltre correttamente specificato le ragio- ni d'inammissibilità delle istanze istruttorie, sia orali che do- cumentali, formulate in proposito dal AN. Quest'ultimo, ora, non fa che reiterare la propria tesi, ri- petendo le stesse argomentazioni, circa la produzione del preli- minare di compravendita e la richiesta di prove testimoniali, già rigettate dai giudici di merito con motivazione giuridicamente e logicamente corretta. Non è infine ammissibile il rilievo conclusivo, secondo cui "non si è provveduto alla vendita all'asta del coacervo immobi- liare dividendo il ricavato a metà": se riferito all'immobile di Desio, appare evidente l'impossibilità di procedere ad alcuna di- visione, attesa la sua accertata non appartenenza alla comunione;
se riferito all'intero complesso delle proprietà immobiliari, ap- MU pare una censura nuova, mai proposta, avendo i giudici di merito, secondo le richieste delle parti, proceduto all'assegnazione in proprietà dei singoli immobili ed ai conseguenti conguagli. Il ricorso deve dunque essere rigettato con la condanna del ricorrente alle spese. Non sussistono i presupposti per la condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. chiesta dalla resistente, non desumendosi dagli atti della presente fase del giudizio la prova - pur sempre incombente sulla parte istante in punto sia di "an" che di - "quantum", di danni eccedenti gli esborsi per spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore delle resistente, delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in com- plessive f. 5.170.000, delle quali £.
5.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2000. Il Presidente Perquele poli l'estensore Hausmilsui est. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I D ILCANCELL E Prima Sezione Civile A A T Depositato in Cancelleria ) O S 4 S R .7 S O T n A P - 9 Mart 2001 S 7 T I 'IM 8 MAR 19 G A L E L R rzo IL CANCELLIERE R T A a I L D m D A 6 E , I T 50 e N O N g L E G g L e S O L E O rt.19 B A D (A