CASS
Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2024, n. 26531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26531 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL RO nata il [...] a [...]; nel procedimento a carico della medesima;
avverso la ordinanza del 07/09/2023 del tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. Gianluigi Pratola che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Pantina Antonino che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO R CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione adito nell'interesse di LL RO per la sospensione e revoca dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza n. 5943/2007 del tribunale di Napoli e divenuta irrevocabile il 30 settembre 2007, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza LL RO, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26531 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 13/03/2024 3. Deduce con il primo i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine alla intervenuta esclusione della prescrizione dell'ordine di demolizione in relazione all'art. 173 cod. pen., rappresentando che la demolizione applicata nei confronti della ricorrente dovrebbe ritenersi una pena anche nel quadro della giurisprudenza della Corte EDU, come tale suscettibile di prescrizione 4. Con il secondo motivo, deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. contestando la decisione per cui la ricorrente non potrebbe dolersi delle modalità di esecuzione del titolo di cui è destinatario e quindi della violazione degli artt. 31 e 63 del Dlgs. n. 50/16 in materia di codice degli appalti. 5. Il primo motivo è manifestamente infondato. Sia nel richiamo alla sentenza della Corte Edu relativa al caso ME contro il Belgio, del 27 febbraio 2008, non pertinente, atteso che la Corte non ha esaminato il caso, corrispondente a quello qui esaminato, di un ordine di ingiunzione a demolire con cui il Pubblico ministero sollecita l'autore dell'abuso a dare esecuzione all'ordine di demolizione già da tempo impartitogli e per lo stesso immediatamente vincolante, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, bensì la diversa vicenda in cui, in sintesi, chi ricorreva lamentava il decorso di un eccessivo intervallo temporale tra l'avvio del procedimento penale e la sua definizione con ordine, anche, di ripristino dello status quo ante. Si tratta peraltro di decisione specifica, afferente ad un sistema giudiziario distinto da quello italiano, in cui è ormai consolidato l'orientamento per cui l'ordine di demolizione ha natura amministrativa, con funzioni non sanzionatorie ma meramente ripristinatorie. La citata sentenza, dunque, non assume le caratteristiche necessarie perché assuma il rilievo di decisione di rilievo orientativo generale tale da imporsi all'interno dei singoli stati dell'Unione. Non può quindi che ribadirsi, a tale ultimo proposito, innanzitutto il principio per cui (cfr. Sez. U - , n. 8544 del 24/10/2019 Ud. (dep. 03/03/2020 ) Rv. 278054 - 01) nel sistema convenzionale, l'espansione degli effetti di una decisione della Corte EDU ad altri casi non oggetto di specifica disamina rinviene una base normativa nell'art. 61 del regolamento CEDU, per il quale, ove venga rilevata una violazione strutturale dell'ordinamento statale, causa della proposizione di una pluralità di ricorsi di identico contenuto, é possibile adottare una sentenza "pilota", che indichi allo Stato convenuto la natura della questione sistemica riscontrata e le misure riparatorie da adottare a livello generalizzato per conformarsi al decisum della sentenza stessa, con eventuale rinvio dell'esame di 2 t tutti i ricorsi, fondati sulle medesime ragioni, in attesa dell'adozione dei rimedi indicati. Oltre a tale strumento, è oggetto di formale riconoscimento normativo anche il diverso caso, in cui la pronuncia della Corte sovranazionale assume un rilievo ed una portata generali, perché, sebbene priva dei caratteri propri della sentenza pilota e non emessa all'esito della relativa formalizzata procedura, accerta una violazione di norme convenzionali in tema di diritti della persona, suscettibile di ripetersi con analoghi effetti pregiudizievoli nei riguardi di una pluralità di soggetti diversi dal ricorrente, ma versanti nella medesima condizione. La nozione di sentenza a portata generale trova fondamento positivo nel comma 9 del predetto art. 61, il quale stabilisce testualmente che: «Il Comitato dei Ministri, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Segretario generale del Consiglio d'Europa e il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa sono informati sistematicamente dell'adozione di una sentenza pilota o di qualsiasi altra sentenza in cui la Corte segnali l'esistenza di un problema strutturale o sistemico all'interno di una Parte contraente». In tali situazioni, il riscontro della violazione dei diritti individuali del proponente il ricorso contiene in sé anche l'accertamento di lacune ed imperfezioni normative o di prassi giudiziarie, proprie dell'ordinamento interno scrutinato, contrarie ai precetti della Convenzione, che assumono rilevanza anche per tutti coloro che subiscano identica violazione, sicché l'obbligo di adeguamento dello Stato convenuto trascende la posizione del singolo coinvolto nel caso risolto, ma investe tutti quelli caratterizzati dalla sussistenza di una medesima situazione interna a portata generale di contrarietà alle previsioni convenzionali. Ulteriori significative indicazioni provengono in tal senso anche dalla giurisprudenza costituzionale, che, impegnatasi più volte nel definire i rapporti tra giudice europeo e giudice interno, nell'attività di interpretazione della legge nel rispetto della gerarchia delle fonti di produzione normativa, ha assegnato valore vincolante e fondante l'obbligo conformativo per lo Stato condannato nel giudizio celebrato dinanzi la Corte sovranazionale, alla statuizione contenuta in sentenza pilota, oppure in quella che, seppur legata alla concretezza della situazione che l'ha originata, «tenda ad assumere un valore generale e di principio» (Corte cost., sent. n. 236 del 2011; sent. n. 49 del 2015). Va quindi ribadito che la qui citata sentenza della Corte Edu non assume le caratteristiche di cui sopra;
innanzitutto perché riferita all'ordine di demolizione e al momento della sua adozione, laddove nel caso in esame viene in rilievo il ben diverso caso del lungo e consapevole inadernpimento dell'ordine di demolizione stesso da parte della ricorrente, già da tempo emesso con la sentenza di condanna ed ai sensi dell'art. 31, al comma 9, del DPR 380/01 che dispone che, per le opere abusive cui esso si riferisce, «il giudice, con la sentenza di condanna 3 per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita»; inadempimento così pervicace e doloso da costringere l'autorità giudiziaria a sollecitarne l'esecuzione con il provvedimento che ha innescato il procedimento qui in esame;
inoltre, anche perché non appare sentenza "pilota" nei termini suindicati né solleva questioni di valore generale e di principio. In proposito, deve aggiungersi, come già rilevato da questa Corte, in relazione alle norme CEDU, come interpretate dalla Corte Europea con sentenza 20 gennaio 2009, nel caso UD DI c/ LI (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540 - 01; Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri, Rv. 245918. Nello stesso senso, Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403) che proprio considerando le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Strasburgo, poteva ricavarsi che la demolizione, a differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi dell'art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge». Si osservava, inoltre, che la sentenza «nel mentre ha ritenuto ingiustificata rispetto allo scopo perseguito dalla norma, ossia mettere i terreni interessati in una situazione di conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche, la confisca (anche di terreni non edificati) in assenza di qualsiasi risarcimento, ha invece espressamente ritenuto giustificato e conforme anche alle norme CEDU, un ordine di demolizione delle opere abusive incompatibili con le disposizioni degli strumenti urbanistici eventualmente accompagnato da una dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi illegittimi. Sembra quindi confermato che la invocata sentenza della Corte di Strasburgo non solo non ha escluso un sequestro o un ordine di demolizione dell'opera contrastante con le norme urbanistiche nei confronti di chiunque ne sia in possesso, anche qualora si tratti di terzo acquirente estraneo al reato, ma ha addirittura implicitamente ritenuto che una tale sanzione ripristinatoria può considerarsi giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le norme CEDU richiamate dai ricorrenti». Conseguentemente, deve riaffermarsi il principio per cui, in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso (in motivazione, la S.C. ha precisato che tali caratteristiche dell'ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale 4 L di "pena" elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU). (Sez. 3, cit. n. 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540 - 01). E invero la natura amministrativa - che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio ed ha carattere reale - implica che l'ordine di demolizione impartito dal giudice può essere revocato dallo stesso giudice che lo ha emesso quando risulti incompatibile con un provvedimento adottato dall'autorità amministrativa, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, CH e altro, Rv. 260972; Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012 (dep.2013), Oliva, Rv. 254426; Sez. 3, n. 25212 del 18/1/2012, Maffia, Rv. 253050 Sez. 3, n. 73 del 30/4/1992, Rizzo, Rv. 190604; Sez. 3, n. 3895 del 12/2/1990, Migno, Rv. 183768), ad esso non sono applicabili l'amnistia e l'indulto (Sez. 3, n. 7228 del 02/12/2010 (dep.2011), D'Avino, Rv. 249309; Sez. 3, n. 6579 del 1/4/1994, Galotta ed altri, Rv. 198063; Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, Di Gennaro, Rv. 185699, cit.). In caso di omessa statuizione da parte del primo giudice, l'ordine può essere impartito dal giudice dell'appello (Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, Giovannella F ed altro, Rv. 214608) o direttamente dalla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 18509 del 15/1/2015, RG. in proc. Gioffrè, Rv. 263557; Sez. 3, n. 1365 del 18/9/1992, P.M. in proc. Marchese, Rv. 192057). L'eventuale alienazione a terzi dell'immobile abusivo non impedisce, come si è accennato in precedenza, la demolizione (Sez. 3, n. 16035 del 26/2/2014, Attardi, Rv. 259802; Sez. 3, n. 801 del 2/12/2010 (dep. 2011), ST e altri, Rv. 249129; Sez. 3, n. 45301 del 7/10/2009, Roscetti, Rv. 245213 ed altre prec. conf.), così come la sua locazione (Sez. 3, n. 37051 del 8/7/2003, Moressa, Rv. 226319) e l'ordine demolitorio non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza (Sez. 3, n. 3861 del 18/1/2011, AL e altri, Rv. 249317; Sez. 3, n. 3720 del 24/11/1999 (dep. 2000), Barbadoro G, Rv. 215601). La sua efficacia, poi, si estende all'intero manufatto, anche comprensivo di aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna per il reato edilizio (Sez. 3, n. 38947 del 9/7/2013, Amore, Rv. 256431; Sez. 3, n. 21797 del 27/4/2011, Apuzzo, Rv. 250389 ed altre prec. conf.). Esso opera anche in caso di avvenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale (Sez. 3, n. 26149 del 9/6/2005, Barbadoro, Rv. 231941; Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 8/7/2003, Bommarito ed altro, Rv. 226321). 6. Anche il secondo motivo è inammissibile. Innanzitutto va ribadito l'orientamento per cui in tema di reati edilizi, il condannato che promuove incidente di esecuzione per la revoca dell'ordine di demolizione del manufatto 5 abusivo non ha interesse a dedurre vizi del procedimento amministrativo seguito dalla Procura della Repubblica per l'affidamento dei lavori, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza, pur imponendo la rinnovazione della procedura, non farebbe venir meno l'atto impugnato. (Fattispecie in cui il condannato si era doluto, tra l'altro, dell'omessa nomina del responsabile del procedimento e della violazione di talune disposizioni del codice degli appalti per essere stato affidato l'incarico con trattativa privata e non con gara pubblica). (Sez. 3 - , n. 7637 del 07/02/2023 Cc. (dep. 22/02/2023 ) Rv. 284153 - 01). Nel caso di specie poi, il motivo è generico, limitandosi la ricorrente soltanto a rappresentare, senza altre precisazioni, l'asserita incomprensibilità della motivazione a sostegno dell'intervenuto utilizzo della procedura di scelta del contraente per le demolizioni, che sarebbe stata operata dalla Procura, in assenza peraltro anche di ogni allegazione riguardo alla avvenuta adozione ed elaborazione della stessa. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la stesso versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 13.03.2024.
avverso la ordinanza del 07/09/2023 del tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. Gianluigi Pratola che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Pantina Antonino che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO R CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione adito nell'interesse di LL RO per la sospensione e revoca dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza n. 5943/2007 del tribunale di Napoli e divenuta irrevocabile il 30 settembre 2007, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza LL RO, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26531 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 13/03/2024 3. Deduce con il primo i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine alla intervenuta esclusione della prescrizione dell'ordine di demolizione in relazione all'art. 173 cod. pen., rappresentando che la demolizione applicata nei confronti della ricorrente dovrebbe ritenersi una pena anche nel quadro della giurisprudenza della Corte EDU, come tale suscettibile di prescrizione 4. Con il secondo motivo, deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. contestando la decisione per cui la ricorrente non potrebbe dolersi delle modalità di esecuzione del titolo di cui è destinatario e quindi della violazione degli artt. 31 e 63 del Dlgs. n. 50/16 in materia di codice degli appalti. 5. Il primo motivo è manifestamente infondato. Sia nel richiamo alla sentenza della Corte Edu relativa al caso ME contro il Belgio, del 27 febbraio 2008, non pertinente, atteso che la Corte non ha esaminato il caso, corrispondente a quello qui esaminato, di un ordine di ingiunzione a demolire con cui il Pubblico ministero sollecita l'autore dell'abuso a dare esecuzione all'ordine di demolizione già da tempo impartitogli e per lo stesso immediatamente vincolante, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, bensì la diversa vicenda in cui, in sintesi, chi ricorreva lamentava il decorso di un eccessivo intervallo temporale tra l'avvio del procedimento penale e la sua definizione con ordine, anche, di ripristino dello status quo ante. Si tratta peraltro di decisione specifica, afferente ad un sistema giudiziario distinto da quello italiano, in cui è ormai consolidato l'orientamento per cui l'ordine di demolizione ha natura amministrativa, con funzioni non sanzionatorie ma meramente ripristinatorie. La citata sentenza, dunque, non assume le caratteristiche necessarie perché assuma il rilievo di decisione di rilievo orientativo generale tale da imporsi all'interno dei singoli stati dell'Unione. Non può quindi che ribadirsi, a tale ultimo proposito, innanzitutto il principio per cui (cfr. Sez. U - , n. 8544 del 24/10/2019 Ud. (dep. 03/03/2020 ) Rv. 278054 - 01) nel sistema convenzionale, l'espansione degli effetti di una decisione della Corte EDU ad altri casi non oggetto di specifica disamina rinviene una base normativa nell'art. 61 del regolamento CEDU, per il quale, ove venga rilevata una violazione strutturale dell'ordinamento statale, causa della proposizione di una pluralità di ricorsi di identico contenuto, é possibile adottare una sentenza "pilota", che indichi allo Stato convenuto la natura della questione sistemica riscontrata e le misure riparatorie da adottare a livello generalizzato per conformarsi al decisum della sentenza stessa, con eventuale rinvio dell'esame di 2 t tutti i ricorsi, fondati sulle medesime ragioni, in attesa dell'adozione dei rimedi indicati. Oltre a tale strumento, è oggetto di formale riconoscimento normativo anche il diverso caso, in cui la pronuncia della Corte sovranazionale assume un rilievo ed una portata generali, perché, sebbene priva dei caratteri propri della sentenza pilota e non emessa all'esito della relativa formalizzata procedura, accerta una violazione di norme convenzionali in tema di diritti della persona, suscettibile di ripetersi con analoghi effetti pregiudizievoli nei riguardi di una pluralità di soggetti diversi dal ricorrente, ma versanti nella medesima condizione. La nozione di sentenza a portata generale trova fondamento positivo nel comma 9 del predetto art. 61, il quale stabilisce testualmente che: «Il Comitato dei Ministri, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Segretario generale del Consiglio d'Europa e il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa sono informati sistematicamente dell'adozione di una sentenza pilota o di qualsiasi altra sentenza in cui la Corte segnali l'esistenza di un problema strutturale o sistemico all'interno di una Parte contraente». In tali situazioni, il riscontro della violazione dei diritti individuali del proponente il ricorso contiene in sé anche l'accertamento di lacune ed imperfezioni normative o di prassi giudiziarie, proprie dell'ordinamento interno scrutinato, contrarie ai precetti della Convenzione, che assumono rilevanza anche per tutti coloro che subiscano identica violazione, sicché l'obbligo di adeguamento dello Stato convenuto trascende la posizione del singolo coinvolto nel caso risolto, ma investe tutti quelli caratterizzati dalla sussistenza di una medesima situazione interna a portata generale di contrarietà alle previsioni convenzionali. Ulteriori significative indicazioni provengono in tal senso anche dalla giurisprudenza costituzionale, che, impegnatasi più volte nel definire i rapporti tra giudice europeo e giudice interno, nell'attività di interpretazione della legge nel rispetto della gerarchia delle fonti di produzione normativa, ha assegnato valore vincolante e fondante l'obbligo conformativo per lo Stato condannato nel giudizio celebrato dinanzi la Corte sovranazionale, alla statuizione contenuta in sentenza pilota, oppure in quella che, seppur legata alla concretezza della situazione che l'ha originata, «tenda ad assumere un valore generale e di principio» (Corte cost., sent. n. 236 del 2011; sent. n. 49 del 2015). Va quindi ribadito che la qui citata sentenza della Corte Edu non assume le caratteristiche di cui sopra;
innanzitutto perché riferita all'ordine di demolizione e al momento della sua adozione, laddove nel caso in esame viene in rilievo il ben diverso caso del lungo e consapevole inadernpimento dell'ordine di demolizione stesso da parte della ricorrente, già da tempo emesso con la sentenza di condanna ed ai sensi dell'art. 31, al comma 9, del DPR 380/01 che dispone che, per le opere abusive cui esso si riferisce, «il giudice, con la sentenza di condanna 3 per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita»; inadempimento così pervicace e doloso da costringere l'autorità giudiziaria a sollecitarne l'esecuzione con il provvedimento che ha innescato il procedimento qui in esame;
inoltre, anche perché non appare sentenza "pilota" nei termini suindicati né solleva questioni di valore generale e di principio. In proposito, deve aggiungersi, come già rilevato da questa Corte, in relazione alle norme CEDU, come interpretate dalla Corte Europea con sentenza 20 gennaio 2009, nel caso UD DI c/ LI (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540 - 01; Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri, Rv. 245918. Nello stesso senso, Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403) che proprio considerando le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Strasburgo, poteva ricavarsi che la demolizione, a differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi dell'art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge». Si osservava, inoltre, che la sentenza «nel mentre ha ritenuto ingiustificata rispetto allo scopo perseguito dalla norma, ossia mettere i terreni interessati in una situazione di conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche, la confisca (anche di terreni non edificati) in assenza di qualsiasi risarcimento, ha invece espressamente ritenuto giustificato e conforme anche alle norme CEDU, un ordine di demolizione delle opere abusive incompatibili con le disposizioni degli strumenti urbanistici eventualmente accompagnato da una dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi illegittimi. Sembra quindi confermato che la invocata sentenza della Corte di Strasburgo non solo non ha escluso un sequestro o un ordine di demolizione dell'opera contrastante con le norme urbanistiche nei confronti di chiunque ne sia in possesso, anche qualora si tratti di terzo acquirente estraneo al reato, ma ha addirittura implicitamente ritenuto che una tale sanzione ripristinatoria può considerarsi giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le norme CEDU richiamate dai ricorrenti». Conseguentemente, deve riaffermarsi il principio per cui, in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso (in motivazione, la S.C. ha precisato che tali caratteristiche dell'ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale 4 L di "pena" elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU). (Sez. 3, cit. n. 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540 - 01). E invero la natura amministrativa - che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio ed ha carattere reale - implica che l'ordine di demolizione impartito dal giudice può essere revocato dallo stesso giudice che lo ha emesso quando risulti incompatibile con un provvedimento adottato dall'autorità amministrativa, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, CH e altro, Rv. 260972; Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012 (dep.2013), Oliva, Rv. 254426; Sez. 3, n. 25212 del 18/1/2012, Maffia, Rv. 253050 Sez. 3, n. 73 del 30/4/1992, Rizzo, Rv. 190604; Sez. 3, n. 3895 del 12/2/1990, Migno, Rv. 183768), ad esso non sono applicabili l'amnistia e l'indulto (Sez. 3, n. 7228 del 02/12/2010 (dep.2011), D'Avino, Rv. 249309; Sez. 3, n. 6579 del 1/4/1994, Galotta ed altri, Rv. 198063; Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, Di Gennaro, Rv. 185699, cit.). In caso di omessa statuizione da parte del primo giudice, l'ordine può essere impartito dal giudice dell'appello (Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, Giovannella F ed altro, Rv. 214608) o direttamente dalla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 18509 del 15/1/2015, RG. in proc. Gioffrè, Rv. 263557; Sez. 3, n. 1365 del 18/9/1992, P.M. in proc. Marchese, Rv. 192057). L'eventuale alienazione a terzi dell'immobile abusivo non impedisce, come si è accennato in precedenza, la demolizione (Sez. 3, n. 16035 del 26/2/2014, Attardi, Rv. 259802; Sez. 3, n. 801 del 2/12/2010 (dep. 2011), ST e altri, Rv. 249129; Sez. 3, n. 45301 del 7/10/2009, Roscetti, Rv. 245213 ed altre prec. conf.), così come la sua locazione (Sez. 3, n. 37051 del 8/7/2003, Moressa, Rv. 226319) e l'ordine demolitorio non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza (Sez. 3, n. 3861 del 18/1/2011, AL e altri, Rv. 249317; Sez. 3, n. 3720 del 24/11/1999 (dep. 2000), Barbadoro G, Rv. 215601). La sua efficacia, poi, si estende all'intero manufatto, anche comprensivo di aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna per il reato edilizio (Sez. 3, n. 38947 del 9/7/2013, Amore, Rv. 256431; Sez. 3, n. 21797 del 27/4/2011, Apuzzo, Rv. 250389 ed altre prec. conf.). Esso opera anche in caso di avvenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale (Sez. 3, n. 26149 del 9/6/2005, Barbadoro, Rv. 231941; Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 8/7/2003, Bommarito ed altro, Rv. 226321). 6. Anche il secondo motivo è inammissibile. Innanzitutto va ribadito l'orientamento per cui in tema di reati edilizi, il condannato che promuove incidente di esecuzione per la revoca dell'ordine di demolizione del manufatto 5 abusivo non ha interesse a dedurre vizi del procedimento amministrativo seguito dalla Procura della Repubblica per l'affidamento dei lavori, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza, pur imponendo la rinnovazione della procedura, non farebbe venir meno l'atto impugnato. (Fattispecie in cui il condannato si era doluto, tra l'altro, dell'omessa nomina del responsabile del procedimento e della violazione di talune disposizioni del codice degli appalti per essere stato affidato l'incarico con trattativa privata e non con gara pubblica). (Sez. 3 - , n. 7637 del 07/02/2023 Cc. (dep. 22/02/2023 ) Rv. 284153 - 01). Nel caso di specie poi, il motivo è generico, limitandosi la ricorrente soltanto a rappresentare, senza altre precisazioni, l'asserita incomprensibilità della motivazione a sostegno dell'intervenuto utilizzo della procedura di scelta del contraente per le demolizioni, che sarebbe stata operata dalla Procura, in assenza peraltro anche di ogni allegazione riguardo alla avvenuta adozione ed elaborazione della stessa. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la stesso versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 13.03.2024.