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Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2023, n. 13336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13336 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AL NI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 9.6.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR EM Guerra, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui, in data 6.12.2018, il Tribunale del capoluogo sardo aveva riconosciuto NI AL responsabile del delitto di rapina e, con le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena finale id anni 2 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione il difensore del AL lamentando, con un unico motivo, mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla eccepita Penale Sent. Sez. 2 Num. 13336 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 21/12/2022 inattendibilità del riconoscimento operato dalla vittima: riporta passi dell'atto di appello con cui la difesa aveva evidenziato una serie di contraddizioni tra la deposizione della vittima e quanto risultato anche dagli accertamenti degli investigatori, sia per quanto concerne l'autovettura del ricorrente che la sua targa come indicata, sia pure parzialmente, dalla persona offesa;
sottolinea, quindi, come a carico del ricorrente militasse soltanto il riconoscimento operato dalla persona offesa a fronte della pacifica inattendibilità delle ulteriori indicazioni fornite dalla Lai;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che si è in presenza di una ipotesi di doppia conforme di merito sulla responsabilità e che la Corte territoriale ha analizzato puntualmente i motivi di gravame che ha disatteso con motivazione esente da profili di manifesta illogicità; sottolinea che la presenza dell'imputato sul posto era un dato pacifico laddove le incongruenze sul modello di autovettura sono state motivatamente ritenute non decisive. 4. Il ricorso è inammissibile. NI AL era stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, ed in forza di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di rapina in danno di tale IT OI, cui avrebbe sottratto il telefonino dopo averla strattonata a fatta cadere a terra intimandole di consegnargli la borsetta. Il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità del ricorrente sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa che aveva riferito di aver riconosciuto il AL nella persona che le si era affiancata poco prima, all'interno del bar, e che, subito dopo, all'esterno del locale, passando di fianco ad una vettura, aveva notato nell'atto di pulirne la targa quando, improvvisamente, la aveva aggredita nei termini e con le modalità descritte nell'imputazione. I giudici di merito hanno formulato una valutazione di complessiva attendibilità della testimonianza della Lai e del riconoscimento operato dalla persona offesa che ha anche ribadito la identificazione dell'imputato nelle foto che le erano state mostrate in aula. In particolare, poi, la Corte di appello, avendo preso in esame i rilievi difensivi richiamati anche nel ricorso, ha confermato il giudizio di attendibilità della Lai, nata nel 1951 e, pertanto, non certo, come opinato dalla difesa, una "anziana donna", che avrebbe serbato un ricordo non corretto in quanto ancora sconvolta per l'accaduto. 2 Per altro verso, ha sottolineato che il AL era pacificamente presente all'interno del bar tabacchi Splendor in quanto ripreso dal sistema di videosorveglianza oltre che, in quelle immagini, riconosciuto dagli operanti oltre e dalla stessa Lai;
ha chiarito, quindi, che la testimonianza della persona offesa non potesse essere inficiata dalla mancata coincidenza del tipo di veicolo indicato dalla donna rispetto a quello effettivamente posseduto dall'imputato (Lancia Y o Lancia Y10), di colore bianco, tenuto anche conto che sulla sigla alfanumerica della targa la stessa Lai si era espressa in termini dubitativi. Tanto premesso, i rilievi difensivi reiterati nel ricorso non sono consentiti in questa sede, finendo per contestare l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato e per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione;
a tal proposito, va ribadito che l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (cfr., Sez. 4 - , n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20.10.2022
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR EM Guerra, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui, in data 6.12.2018, il Tribunale del capoluogo sardo aveva riconosciuto NI AL responsabile del delitto di rapina e, con le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena finale id anni 2 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione il difensore del AL lamentando, con un unico motivo, mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla eccepita Penale Sent. Sez. 2 Num. 13336 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 21/12/2022 inattendibilità del riconoscimento operato dalla vittima: riporta passi dell'atto di appello con cui la difesa aveva evidenziato una serie di contraddizioni tra la deposizione della vittima e quanto risultato anche dagli accertamenti degli investigatori, sia per quanto concerne l'autovettura del ricorrente che la sua targa come indicata, sia pure parzialmente, dalla persona offesa;
sottolinea, quindi, come a carico del ricorrente militasse soltanto il riconoscimento operato dalla persona offesa a fronte della pacifica inattendibilità delle ulteriori indicazioni fornite dalla Lai;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che si è in presenza di una ipotesi di doppia conforme di merito sulla responsabilità e che la Corte territoriale ha analizzato puntualmente i motivi di gravame che ha disatteso con motivazione esente da profili di manifesta illogicità; sottolinea che la presenza dell'imputato sul posto era un dato pacifico laddove le incongruenze sul modello di autovettura sono state motivatamente ritenute non decisive. 4. Il ricorso è inammissibile. NI AL era stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, ed in forza di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di rapina in danno di tale IT OI, cui avrebbe sottratto il telefonino dopo averla strattonata a fatta cadere a terra intimandole di consegnargli la borsetta. Il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità del ricorrente sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa che aveva riferito di aver riconosciuto il AL nella persona che le si era affiancata poco prima, all'interno del bar, e che, subito dopo, all'esterno del locale, passando di fianco ad una vettura, aveva notato nell'atto di pulirne la targa quando, improvvisamente, la aveva aggredita nei termini e con le modalità descritte nell'imputazione. I giudici di merito hanno formulato una valutazione di complessiva attendibilità della testimonianza della Lai e del riconoscimento operato dalla persona offesa che ha anche ribadito la identificazione dell'imputato nelle foto che le erano state mostrate in aula. In particolare, poi, la Corte di appello, avendo preso in esame i rilievi difensivi richiamati anche nel ricorso, ha confermato il giudizio di attendibilità della Lai, nata nel 1951 e, pertanto, non certo, come opinato dalla difesa, una "anziana donna", che avrebbe serbato un ricordo non corretto in quanto ancora sconvolta per l'accaduto. 2 Per altro verso, ha sottolineato che il AL era pacificamente presente all'interno del bar tabacchi Splendor in quanto ripreso dal sistema di videosorveglianza oltre che, in quelle immagini, riconosciuto dagli operanti oltre e dalla stessa Lai;
ha chiarito, quindi, che la testimonianza della persona offesa non potesse essere inficiata dalla mancata coincidenza del tipo di veicolo indicato dalla donna rispetto a quello effettivamente posseduto dall'imputato (Lancia Y o Lancia Y10), di colore bianco, tenuto anche conto che sulla sigla alfanumerica della targa la stessa Lai si era espressa in termini dubitativi. Tanto premesso, i rilievi difensivi reiterati nel ricorso non sono consentiti in questa sede, finendo per contestare l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato e per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione;
a tal proposito, va ribadito che l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (cfr., Sez. 4 - , n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20.10.2022