Sentenza 9 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2020, n. 11747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11747 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2020 |
Testo completo
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Di NI UI, nato a [...], il [...]; GI ES, nato in [...], il [...]; avverso la sentenza del 10/1/2019 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alle pene accessorie fallimentari e il rigetto nel resto dei ricorsi;
udito per l'imputato l'avv. Giuseppe Della Monica, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di Di NI UI e GI ES per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché di cagionamento doloso del fallimento, commessi nella loro qualità di amministratori della MT Immobiliare s.r.I., fallita nel corso del 2013. 2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando sei motivi.
2.1 Con il primo vengono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla condotta di distrazione consumata attraverso l'assunzione senza corrispettivo dei debiti di MT NE Prodotti per l'Informatica s.r.l. In proposito i ricorrenti osservano come sarebbe frutto di mero travisamento l'affermazione per cui la fallita avrebbe rilasciato fideiussioni agli istituti bancari creditori per i debiti assunti dall'altra società. Tali istituti, infatti, si sono insinuati nel fallimento esclusivamente perché MT Immobiliare è società costituita a seguito della scissione da MT NE e dunque solidalmente responsabile, ai sensi degli artt. 2506-bis e 2506-quater c.c., nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti non onorati da quella scissa e non già a seguito del rilascio di garanzie volontarie, come per l'appunto ritenuto dalla Corte territoriale. Circostanza peraltro specificamente evidenziata con il gravame di merito e di cui il giudice dell'appello non avrebbe in alcun modo tenuto conto. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in ordine alla medesima condotta, lamentandosi che la sentenza impugnata, pur sollecitata in proposito con i motivi d'appello, non avrebbe in alcun modo dimostrato il concreto pregiudizio arrecato ai creditori della società scissa con la condotta contestata, posto che questi sono rimasti garantiti dal patrimonio assegnato alla fallita a seguito della scissione.
2.2 Sempre gli stessi vizi vengono denunziati con il terzo motivo in merito all'affermata responsabilità del Di NI per la distrazione del residuo di cassa e per le condotte di bancarotta documentale contestategli nella sua qualità di amministratore della fallita, nonostante si tratti di fatti consumati successivamente alla cessazione dalla carica.
2.3 Ancora erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione vengono dedotti con il quarto motivo in merito all'affermata sussistenza del dolo specifico necessario per al configurabilità dell'ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta contestata ed al rigetto della richiesta di derubricazione del fatto in bancarotta documentale semplice.
2.4 Con il quinto motivo vengono eccepiti vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso di tenere conto del risarcimento della parte civile intervenuto nelle more del giudizio d'appello ed a cui è conseguita la revoca della costituzione della medesima. Mentre con il sesto motivo si lamenta la mancata revisione della quantificazione delle pene accessorie fallimentari irrogate agli imputati alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. ad opera di Corte Cost. n. 222/2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti.
2. I primi due motivi sono invero infondati al limite dell'inammissibilità. L'assunzione della garanzia dei debiti di MT NE non è stata infatti contestata agli imputati come distrazione o dissipazione e quindi sotto il titolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale, bensì come condotta che ha dolosamente cagionato il fallimento. Coerentemente all'imputazione la Corte territoriale ha dunque valutato nel suo complesso l'operazione che ha portato alla costituzione per scissione della fallita. In tal senso la sentenza ha evidenziato come alla stessa fosse stato assegnato un patrimonio ab origine insufficiente a soddisfare l'esposizione debitoria della società scissa, essendo costituto da un unico bene immobile, valutato artatamente, in assenza della dovuta perizia estimativa, in misura esorbitante rispetto al suo effettivo valore, poi accertato dalla curatela, e mai messo a reddito. Ha poi evidenziato come la società scissa sia stata immediatamente cancellata dal registro delle imprese e trasferita all'estero, in notorio "paradiso" societario e fiscale (lo Stato del Delaware). Sulla base di tali elementi, nemmeno contestati dal ricorrente nella loro oggettività, del tutto logicamente i giudici dell'appello hanno dunque ritenuto provata l'intenzione degli imputati di concentrare sulla società beneficiaria le attenzioni dei creditori di quella scissa, condannandola sin dalla sua costituzione al fallimento e nella piena consapevolezza della sua sorte. Con tale percorso argomentativo - e prima ancora con l'effettiva imputazione contestata agli imputati - i ricorrenti non si sono invero confrontati, rimanendo irrilevante l'obiezione relativa all'origine legale e non contrattuale della responsabilità della fallita per i debiti della società scissa. Anche volendo ammettere che sul punto la Corte territoriale si sia limitata a riproporre tralaticiamente un errore contenuto originariamente nella relazione del curatore e che alcuna fideiussione sia mai stata rilasciata, si tratterebbe infatti di un errore irrilevante, proprio perché riconoscere la fonte legale della responsabilità della società beneficiaria per i debiti di quella scissa non incide sulla tenuta del ragionamento probatorio, posto che sono stati gli imputati a scegliere l'istituto della scissione nella inevitabile consapevolezza delle conseguenze giuridiche, resa ancor più evidente dalle modalità e dal contesto dell'operazione. Quanto infine alle censure relative alla mancata dimostrazione dell'offensività della condotta contestata, si tratta di doglianze che si fondano nuovamente sull'erroneo presupposto che gli imputati siano stati condannati per il delitto di bancarotta patrimoniale - che è reato di pericolo - e non già per quello di cagionamento doloso - che invece è reato di danno del quale il fallimento costituisce l'evento.
3. Coglie invece nel segno il terzo motivo, proposto nell'interesse esclusivo del Di NI. La sentenza risulta infatti apodittica nell'attribuire anche a quest'ultimo la responsabilità per i reati di bancarotta documentale e patrimoniale contestati ai punti 1 e 2 dell'editto imputativo. Acclarato che egli aveva dismesso qualsiasi carica in MTV Immobiliare ben prima del suo fallimento, essendogli succeduto nella gestione il GI, era compito dei giudici di merito dimostrare che l'occultamento (o distruzione) della contabilità e la distrazione della cassa fossero avvenuti nel corso della sua gestione ovvero che si tratti di condotte nelle quali egli è concorso come extraneus, indicando specificamente gli elementi in grado di avvalorare tali conclusioni che non possono esaurirsi nell'accertato concorso nel cagionamento doloso del fallimento della società, o ancora che egli sia stato amministratore di fatto della fallita una volta cessato dalla carica formale. Sul punto la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame, limitatamente alla posizione del Di NI.
4. Parimenti fondato è il quarto motivo, proposto nell'interesse di entrambi gli imputati. Anche in merito al dolo specifico del reato di bancarotta documentale, infatti, la motivazione della sentenza impugnata, pur a fronte degli specifici rilievi svolti con il gravame di merito, risulta meramente apparente al punto da rasentare l'assenza grafica, risolvendosi nella laconica affermazione dell'evidenza della relativa prova. In proposito era invece compito della Corte individuare eventuali indici della fraudolenza della mancata consegna della contabilità, tenendo altresì conto del fatto che la fallita sostanzialmente è rimasta inerte fino al fallimento e prendendo dunque in considerazione la possibilità, anche in presenza di un mero ragionevole dubbio sulla volontà di arrecare un pregiudizio ai creditori, di derubricare il fatto ai sensi dell'art.217 legge fall. Anche in riferimento alle statuizioni relative a questo reato la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame, ma per entrambi gli imputati.
5. Ferma l'irrevocabilità della condanna degli imputati per il reato di cagionamento doloso e di quella del GI per quello di bancarotta patrimoniale - per il quale, in relazione alla sua posizione, invero nemmeno è stato proposto ricorso - l'accoglimento del terzo e del quarto motivo comporta l'assorbimento del quinto e del sesto. Quanto a quest'ultimo deve comunque osservarsi come le censure del ricorrente siano manifestamente infondate e generiche, posto che la sentenza ha tenuto conto di quanto stabilito da Corte Cost. n. 222/2018, confermando la quantificazione delle pene accessorie fallimentari sulla base di una autonoma valutazione di adeguatezza dell'entità di tali sanzioni, che risulta in linea con gli stessi principi affermati dal giudice delle leggi nella pronunzia citata, nella quale per l'appunto si sottolinea come la loro durata possa, sia per eccesso che per difetto, non corrispondere a quella della pena principale. Manifestamente infondato è dunque che la sentenza abbia applicato la norma di riferimento nel testo dichiarato costituzionalmente illegittimo, mentre le doglianze dei ricorrenti in alcun modo si sono confrontate con la motivazione resa dai giudici dell'appello a giustificazione della dosimetria delle menzionate pene accessorie, risultando per questo verso pertanto del tutto generiche. Il giudice del rinvio peraltro dovrà autonomamente provvedere alla commisurazione delle pene accessorie alla luce delle decisioni assunte in merito ai reati oggetto dei capi annullati, potendo confermare eventualmente le decisioni assunte nella sentenza annullata purchè motivando adeguatamente sul punto.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata con riferimento a Di NI UI relativamente ai punti nn. 1 e 2 dell'imputazione e con riferimento a GI ES limitatamente al punto n. 2 dell'imputazione, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso