Sentenza 26 marzo 2001
Massime • 1
Qualora in un contratto di assicurazione le parti abbiano espressamente convenuto per qualsiasi comunicazione l'uso della raccomandata a mezzo del servizio postale, sono inefficaci, e, quindi, non sono idonei ad interrompere la prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa a favore dell'assicurato, le comunicazioni inviate da quest'ultimo all'assicuratore in forma diversa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4350 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIERO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOIRAN 23, presso lo studio dell'avvocato CONTENTO GIANCARLO, che lo difende unitamente agli avvocati MIGLIAROTTI LUCIO, AUFIERO ANGELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SERI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Ing. Sergio Bedini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell'avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO, che la difende unitamente all'avvocato MOLLAME RICCARDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 424/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 20/3/98, depositata il 16/04/98; RG. 1348/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 17.1.1991 PO DI, assicurato contro gli infortuni dalla SERI Assicurazioni spa, premesso di aver subito l'1.1.1988 un infortunio con conseguenti lesioni personali, convenne dinanzi al Tribunale di Bologna la SERI per esserne indennizzato. La società oppose che la richiesta stragiudiziale di indennizzo, che l'assicurato sosteneva di averle inviato con lettera recapitata a mano in data 20.12.1988, quand'anche effettivamente proposta, avrebbe dovuto considerarsi inefficace perché non fatta con raccomandata spedita a mezzo del servizio postale nazionale, come previsto dalle condizioni generali di assicurazione. Eccepì, quindi, la prescrizione del credito dell'assicurato in esito all'inutile decorso del termine annuale previsto dall'art. 2952 cod. civ.. Con sentenza non definitiva del 28.5.1996 il Tribunale rigettò la eccezione di prescrizione. Su appello della SERI la Corte di Bologna, con sentenza del 16.4.1988, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di indennizzo, osservando: 1) che la forma della raccomandata a mezzo del servizio postale, pattuita dai contraenti per le comunicazioni dell'assicurato, doveva, ai sensi dell'art. 1352 cod. civ., considerarsi voluta anche per la validità degli atti unilaterali di costituzione in mora;
2) che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., l'atto unilaterale corrispondente alla richiesta di indennizzo del 20.12.1988, rivolta all'assicuratore a mezzo di lettera recapitata a mano, non aveva validamente interrotto la prescrizione del credito dell'assicurato. Ricorre il PO con due motivi, illustrati anche da memoria. Resiste la SERI Assicurazioni con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1219, 2943, 1352 e 1324 cod. civ.. Sostiene che la previsione dell'art. 1324 cod. civ., secondo cui le norme che regolano i contratti si osservano anche per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, riferendosi - secondo il costante orientamento della dottrina e della giurisprudenza - soltanto agli atti unilaterali di carattere negoziale, comporterebbe che anche le forme convenzionali pattuite dalle parti per la futura conclusione dei loro contratti dovrebbero, ai sensi dell'art. 1352 cod. civ., considerarsi volute, oltre che per la validità di tali contratti (come testualmente si esprime quest'ultima norma) anche per la validità dei soli atti unilaterali a carattere negoziale. Deduce, quindi, che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la forma della raccomandata a mezzo del servizio postale, prevista dalle condizioni di polizza per le comunicazioni dell'assicurato all'assicuratore, condizionasse la validità dell'atto di costituzione in mora, giacché avrebbe dovuto considerare che quest'atto integrava un atto unilaterale in senso stretto, sottratto, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1352 cod. civ.. Lamenta, quindi, che la Corte bolognese abbia, altrettanto erroneamente, ritenuto inidonea ad interrompere la prescrizione del diritto all'indennizzo la richiesta di pagamento fatta dall'assicurato a mezzo di "raccomandata a mano", sebbene tale richiesta, in quanto proposta per iscritto, rispondesse al requisito di forma stabilito dall'art. 1219 cod. civ. per la validità degli atti di costituzione in mora.
La doglianza non ha fondamento. Sul punto la Corte territoriale si è uniformata alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, se in un contratto di assicurazione le parti abbiano (come nella specie) espressamente convenuto per qualsiasi comunicazione l'uso della raccomandata a mezzo del servizio postale, sono inefficaci e, quindi, non sono idonee ad interrompere la prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa a favore dell'assicurato le comunicazioni inviate da quest'ultimo all'assicuratore in forma diversa (Cass. 19.7.1967 n. 1847; Cass. 23.6.1975 n. 2493). Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1366 e 1175 cod. civ.. Afferma che numerose altre comunicazioni dell'assicurato, effettuate nella forma della "raccomandata a mano", erano state accettate dall'agente dell'assicuratore senza "eccezioni di sorta circa la non conformità delle stesse alle pattuizioni contrattuali" e sostiene che ciò aveva dato vita ad una "prassi contrattuale", sulla quale l'assicurato aveva fatto legittimo affidamento. Lamenta, quindi, che la Corte di merito non abbia ritenuto contrastante col principio di buona fede il comportamento dell'assicuratore, indottosi inopinatamente - ad avviso del ricorrente - a contestare per ragioni di mera forma la validità e l'efficacia dell'atto di costituzione in mora.
La doglianza è inammissibile perché risulta prospettata per la prima volta col ricorso per cassazione e comporta una indagine di fatto non consentita nel giudizio di legittimità.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in L. 2.500.000.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 267.400, oltre agli onorari, liquidati in L.
2.500.000. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2001