Art. 4.
Nello statuto del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le disposizioni per l'amministrazione del Fondo ed i relativi controlli.
Nello statuto del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le disposizioni per l'amministrazione del Fondo ed i relativi controlli.