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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4331/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO ELIA e l'avv. DANIELA Parte_1
DE VA ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ALESSIA CP_1
MANNO
Resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (rgn. 5743/2022) al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili per la concessione dell'assegno di assistenza ex art. 13 l. 118/71 nonché per l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario dalla data della domanda amministrativa;
che in sede di atp il ricorrente veniva riconosciuto invalido al 67%; di aver quindi contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 7.7.2023. La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha chiesto che gli sia riconosciuto il requisito di cui all'art. 13 l. 118/71
a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
L' resistente, costituitosi, ha eccepito la inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_2 specifiche contestazioni e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa, istruita mediante CTU medico-legale, e decisa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre. Quanto al requisito sanitario, in accoglimento delle doglianze di parte ricorrente, si è reso necessario disporre il rinnovo della CTU svolta nella fase sommaria.
L'esito della nuova perizia, tuttavia, conferma quello della precedente: gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta evidenziano a carico della parte ricorrente l'insussistenza del requisito legittimante il riconoscimento dei benefici invocati.
Il consulente, infatti, ha correttamente tenuto conto della pluralità di patologie che affliggono il periziando, ha esaminato le stesse singolarmente per poi procedere ad una valutazione complessiva utilizzando le tabelle del Decreto Ministeriale e ha concluso ritendo il ricorrente portatore di una minorazione fisica pari al 67%. Pertanto, lo stesso non presenta una riduzione della capacità lavorativa tale da integrare i requisiti per il riconoscimento dell'art. 13 l. 118/71.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
Deve tuttavia essere dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari, già riconosciuti in fase di ATP, ovvero l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario dalla domanda amministrativa. L'omologa di tali requisiti non era possibile in sede di ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio e quindi soccombenza soltanto parziale laddove, come nel caso di specie, i motivi di opposizione siano rigettati (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del
5/2/2019).
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto.
Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4331/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo al ricorrente di una percentuale di invalidità pari al 67% utile ai fini della concessione dei benefici sociosanitari di cui all'art. 5 comma 4 della legge 407/90
(esenzione pagamento ticket sanitario); - Respinge per il resto la domanda;
- Compensa tre le parti le spese legali;
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
IB OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4331/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO ELIA e l'avv. DANIELA Parte_1
DE VA ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ALESSIA CP_1
MANNO
Resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (rgn. 5743/2022) al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili per la concessione dell'assegno di assistenza ex art. 13 l. 118/71 nonché per l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario dalla data della domanda amministrativa;
che in sede di atp il ricorrente veniva riconosciuto invalido al 67%; di aver quindi contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 7.7.2023. La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha chiesto che gli sia riconosciuto il requisito di cui all'art. 13 l. 118/71
a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
L' resistente, costituitosi, ha eccepito la inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_2 specifiche contestazioni e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa, istruita mediante CTU medico-legale, e decisa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre. Quanto al requisito sanitario, in accoglimento delle doglianze di parte ricorrente, si è reso necessario disporre il rinnovo della CTU svolta nella fase sommaria.
L'esito della nuova perizia, tuttavia, conferma quello della precedente: gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta evidenziano a carico della parte ricorrente l'insussistenza del requisito legittimante il riconoscimento dei benefici invocati.
Il consulente, infatti, ha correttamente tenuto conto della pluralità di patologie che affliggono il periziando, ha esaminato le stesse singolarmente per poi procedere ad una valutazione complessiva utilizzando le tabelle del Decreto Ministeriale e ha concluso ritendo il ricorrente portatore di una minorazione fisica pari al 67%. Pertanto, lo stesso non presenta una riduzione della capacità lavorativa tale da integrare i requisiti per il riconoscimento dell'art. 13 l. 118/71.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
Deve tuttavia essere dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari, già riconosciuti in fase di ATP, ovvero l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario dalla domanda amministrativa. L'omologa di tali requisiti non era possibile in sede di ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio e quindi soccombenza soltanto parziale laddove, come nel caso di specie, i motivi di opposizione siano rigettati (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del
5/2/2019).
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto.
Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4331/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo al ricorrente di una percentuale di invalidità pari al 67% utile ai fini della concessione dei benefici sociosanitari di cui all'art. 5 comma 4 della legge 407/90
(esenzione pagamento ticket sanitario); - Respinge per il resto la domanda;
- Compensa tre le parti le spese legali;
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
IB OT