Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2001, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
02 5 1 9 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Vendita - Garanzia per LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE vizi e difetti della cosa venduta SEZIONE SECONDA CIVILE R.G. n. 16743/1998 Cron. 5188 composta da: Presidente Rep. 802 Franco PONTORIERI Udienza 16 novembre 2000 Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Olindo SCHETTINO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI UFFICIO COPIE Carlo CIOFFI Consigliere relatore Richiesta copia studic Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere dal Sig. per diritti L. 3000 ha pronunciato la seguente: 1121 FEC 2001- SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: HE NO e TT HE OR, elettivamente domi- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE . ciliati in Roma, via Alberico II n. 11, presso l'avv. Angelo Scarpa, difesel, Richiesta copia studio dall'avv. Italo Alessio di Trieste, come da procura in atti;
dal Sig. SCARPA - ricorrente per diritti (. il -3 MAG. 2001
contro
IL CANCELLIERE NI EP e CISCO NI AR, elettivamente domiciliati in Roma, via Fabio Massino n. 60, presso l'avv. Salvatore Mastrobuono, che li difende insieme con gli avv.ti Sergio Moze e Tiziana Zuppi di Trieste, come da procura in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 230 del 3 LIRE 3000 CANCELLERIA K CG074203 1866/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiestal copia studio dal Sig. Muestro bue 9000 per diritti L. 0 2 2001 IL CANCELLIERE maggio 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 novembre 2000 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DIRITTI DI Generale Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A 3 Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Trieste ha dichiarato che NO e OR EL sono tenuti a risarcire EP e AY683217 AR MI dei danni subiti a causa dei vizi e difetti delle parti comuni AY689218 dell'edificio di cui è parte l'unità immobiliare che avevano venduto ad essi, €0,52 L.1000 e che erano stati oggetto di una transazione stipulata dal condominio e CANCELLERIA dall'impresa costruttrice. La Corte ha in particolare affermato che i vizi e difetti lamentati dagli acquirenti non erano facilmente riconoscibili (più esattamente che non AY683219 era stata provata la loro riconoscibilità), e che erano stati da essi tempesti- vamente denunziati. AY102373 La Corte ha infine puntualizzato che l'ammontare del risarci- mento dovuto è costituito dalla somma che gli acquirenti dovranno pagare per la eliminazione dei vizi denunziati, al netto di quella a loro accreditata a 622+2+39 seguito dell'anzidetta transazione. NO e OR EL hanno chiesto la cassazione di tale senten- za per tre motivi. EP e AR MI hanno resisitito con controricorso. דו18 0007 82E+ 09 2 A N C E C רואן 0007 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del loro ricorso NO e OR EL af- fermano che dalla espletata consulenza tecnica di ufficio emerge che la spe- sa necessaria per eliminare i vizi e difetti lamentati da EP e AR MI ammonta a 5.300.000 lire, e dunque, tenuto conto dei millesimi rela- tivi all'appartamento ad essi venduto, il danno da essi subito è di circa 100.000 lire;
ne deducono che i vizi denunziati non riducono in modo ap- prezzabile il valore dell'immobile venduto, e dunque che gli acquirenti non hanno diritto alla garanzia di cui all'art. 1490 cod. civ., norma di cui denun- ziano la violazione. La censura è inammissibile. La tesi che con essa si propone si fonda sull'accertamento e la valutazione di fatti (in particolare sulla quantificazione del danno lamentato dai resistenti) che nessuna delle parti ha chiesto alla Corte d'appello di Trie- ste, e che quest'ultima non ha conseguentemente effettuato. Non risulta poi, dalla lettura della sentenza impugnata, che tale tesi sia stata prospettata nel giudizio di merito;
ed i ricorrenti non hanno al- legato di averla proposta, specificandone il tempo e il modo, e non ne hanno denunziato l'omesso esame. Con il secondo motivo i ricorrenti affermano che i vizi denun- ziati da EP e AR MI “consistono nella mancanza di intonaco in alcuni punti delle facciate" dell'edificio, e dunque che essi non erano affatto occulti, e che non furono tempestivamente denunziati;
denunziano pertanto violazione dell'art. 1491 cod. civ.. La censura è inammissibile. 3 La Corte territoriale ha affermato, nella sua sentenza, che gli at- tori (ed attuali resistenti) non hanno specificato in che cosa consistono ed in qual modo si sono manifestati i vizi per cui è causa, ma solo che essi rendo- no necessario "il rifacimento delle facciate e di altre opere"; e che "dalla do- cumentazione esibita e dalle stesse ammissioni dei convenuti (ed attuali ri- correnti) non emerge che i vizi fossero facilmente riconoscibili e quindi non occulti". Anche questa censura si fonda dunque su un fatto che non è stato accertato dal giudice del merito, e del quale non risulta, dalla sentenza e dal ricorso, che sia stato chiesto l'accertamento. Con il terzo motivo del loro ricorso NO e OR EL cen- surano la sentenza impugnata per aver qualificato l'azione esperita da Giu- seppe e AR MI come risarcitoria, e ritenuto applicabile l'art. 1494 cod. civ.. Anche questa censura è inammissibile. La qualificazione dell'azione esperita e l'individuazione del pa- radigma normativo al quale deve essere riferita suppone l'interpretazione della domanda, che compete al giudice del merito ed è sindacabile in cassa- zione solo se non sorretta da motivazione adeguata e corretta sotto il profilo logico e giuridico. Nel caso di specie la corte di merito ha qualificato giuridica- mente la domanda nel modo riferito tenendo presenti le espressioni usate nella sua formulazione, ed osservando che gli attori avevano chiesto l'accertamento dei vizi e difetti del bene da essi acquistato e l'affermazione 4 del loro diritto ad essere rimborsati della spesa che dovranno sostenere per- ché siano eliminati. I ricorrenti non denunziano specifiche carenze di motivazione né errori logici e giuridici dell'operazione ermeneutica. Quanto poi al fatto che la corte si è attardata a specificare che in sede di liquidazione del danno dovrà tenersi conto di quanto versato dal co- struttore dell'edificio per via della transazione stipulata con il condominio, si rileva che tale superflua puntualizzazione non vale a modificare la natura dell'azione esperita, di mero accertamento, e non di condanna, neppure ge- nerica. Con il quarto motivo del loro ricorso NO e OR EL ri- propongono la tesi che avevano già sostenuto in appello, e con la quale ave- vano affermano che EP e AR MI è infondata perché essi non hanno interesse alla domanda proposta, essendo stata risolta, con la transa- zione di cui appena innanzi si è detto, ogni questione relativa agli "ipotetici vizi” da essi denunziati quidate ogni passatile downs. Anche questa censura è inammissibile, perché i ricorrenti non hanno preso in considerazione, ed opportunamente censurato, le osservazio- ni svolte al riguardo dalla corte di merito. Quest'ultima ha in particolare affermato, nella sua sentenza, che la quota della somma (che l'impresa costruttrice dell'edificio si è impegnata a pagare per transigere con il condominio la controversia relativa ai vizi e difetti in questa controversia lamentati dai resistenti) a quest'ultimi accre- ditata, "diminuisce il loro diritto risarcitorio, ma non è di per sé esaustiva, salvo diversa quantificazione da effettuarsi in separata sede”. 5 Tali considerazioni, come si è detto, non sono state censurate dai ricorrenti, e sono entrambe idonee, sotto il profilo indicato dai ricorrenti con la censura in esame, a dar adeguato conto della statuizione adottata. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire oltre lire 2.000.000 per onorari.211.999 hoooo Roma, 16 novembre 2000 290000 Il presidente n (Franco Pontorieri) L'estensore (Carlo Cioffi) Cen IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Dohatella D'Anna 2.1 FEG. 2001 3. APR. 2001 16067 (like P E O L I L UFIC E D