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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 06/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Günter Morandell - Giudice
ha pronunziato la seguente
Sentenza
nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta
(art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 1918/2025
tra:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. BERALDO FAUSTA, giusta procura in atti;
e
con l'intervento del Pubblico Ministero;
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato telematicamente il
9.5.2025 come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898,
poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più
ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il
19/03/2012
da
nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...]; Parte_2
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 40, Parte I, Serie /, dell'anno 2012 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge,
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1. affidare in modo condiviso i figli , e Per_1 Per_2 Per_3
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, presso cui manterranno la residenza anagrafica;
2. Salvo diverso miglior accordo tra le parti, e fermo restando il più
ampio diritto di visita del padre, sempre compatibilmente con le esigenze e gli impegni di tutti i componenti della famiglia, i figli staranno con il padre a week end alterni dal venerdì pomeriggio ore
18 circa, quando il padre terminerà l'attività lavorativa, sino alla domenica sera ore 20, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna, nonché due pomeriggi infrasettimanali, da individuarsi attualmente, ed in caso di mancato accodo tra le parti, nel lunedì e martedì o martedì e mercoledì dalle ore 18 circa, quando il padre termina l'attività lavorativa, con relativo pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo;
i figli staranno con il padre, altresì, in caso di mancato accordo su una diversa suddivisione, metà della vacanze di Carnevale, Pasqua e Ognissanti,
nonché tre settimane, attualmente non consecutive in ragione della tenera età di , durante le ferie estive;
il padre dovrà Per_3 comunicare alla madre entro il 30.4 di ogni anno i periodi in cui terrà i figli durante l'estate;
i ponti saranno, salvo diverso accordo, di competenza del genitore con cui trascorreranno il week end i figli;
per quanto attiene le festività natalizie, salvo diverso accordo tra le parti, saranno alternati tra i genitori i periodi negli anni e quindi dal
25.12 al 31.12 starà con un genitore e la sera del 24.12, nonché dal
31.12 sino alla ripresa delle attività scolastiche con l'altro genitore;
3. in considerazione dell'ammontare dell'assegno unico erogato attualmente pari ad € 453,00, dell'assegno asse pari ad € 165,00, il padre contribuirà al mantenimento dei figli sino al completo raggiungimento della piena indipendenza economica degli stessi,
mediante il versamento dell'importo mensile di € 600,00; tale importo verrà versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre, ed è soggetto a rivalutazione automatica annuale sulla base degli indici Astat per la Provincia di
Bolzano, prima rivalutazione aprile 2026 base aprile 2025; alla madre spettano tutti i contributi pubblici previsti per i figli, nonché,
integralmente, l'assegno unico;
nell'ipotesi in cui l'assegno unico dovesse essere diminuito le parti si impegnano a rivedere immediatamente l'importo che il padre versa a titolo di contributo al mantenimento per i figli;
4. le spese straordinarie necessarie ed opportune per i figli, e quindi quelle mediche non mutuabili, e scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnanti ecc.) ed almeno un corso sportivo/ricreativo a testa, compresa l'attrezzatura e l'abbigliamento verranno sostenute per il 70% dal padre e per il 30% dalla madre senza alcun accordo;
le parti concordano sin d'ora che comunque la spesa per la mensa dei figli e l'abbigliamento ordinario e straordinario (quindi a titolo esemplificativo dall'intimo, calzature, scarpe, jeans, felpe giacche ecc.) acquistato per gli stessi verrà pagato nella misura del 50% da parte di ciascun genitore;
tutte le altre spese verranno sostenute solo previo accordo tra le parti;
le parti richiamano qui espressamente il Protocollo del
Tribunale di Bolzano per quanto non dettagliatamente previsto;
la parte che avrà sostenuto l'esborso potrà ottenere la restituzione entro il mese successivo a quello in cui viene presentata la documentazione attestante l'esborso;
5. i genitori si impegnano ad interpellarsi reciprocamente nell'ipotesi in cui non possono occuparsi direttamente dei figli per motivi di lavoro o per altre esigenze. Solo qualora l'altro genitore non possa occuparsene in prima persona, i figli potranno esser affidati ai nonni, con i quali i bambini hanno uno stretto legame affettivo, ovvero anche in caso di impedimento di questi, a terze persone di comune fiducia.
6. le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti per l'espatrio dei figli;
7. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, avendo gli stessi definito ogni questione economico-patrimoniale tra di loro;
8. le parti rinunciano a termini per l'appello;
9. spese e competenze di lite a carico di entrambi nella misura di
1/2 cadauno.
Bolzano, lì 06/06/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo