Sentenza 30 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2002, n. 11216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11216 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
el REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPR1 1216/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Illeciti RIB TARIA Valutari ţa dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: uno SACCUCCI Presidente R.G. N. 5319/99 Consigliere ssimo ODDO Cron.28823 Consigliere Dott. Antonio MERONE Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Rep. Ud. 30/04/02 Dott. Stefano BENINI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
MERRIL LYNCH SPA, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BABBUINO 51, difeso dall'avvocato RIDOLA MARIO G. giusta procura Notaio MARINA FANFANI di ROMA, rep. 2002 38385 del 22.03.1999; 1703 controricorrente nonchè contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA KELTON GERALD, DEL BABBUINO 51, presso lo studio dell'avvocato RIDOLA MARIO G., che lo difende, giusta procura Notaio MARCO FORCELLA di ROMA, rep. 5008 del 18.03.1999; controricorrente avverso la sentenza n. 1223/98 del Pretore di ROMA, depositata il 21/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il resistente, 1'Avvocato RIDOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Con decreto n.106765 del 14 dicembre 1992, no- tificato il 20 maggio 1994, il Ministro del Tesoro ir- rogò, nei confronti di LD KE e della RI £.319.176.780, per YN S.p.a, la pena pecuniaria di in violazione dell'art.1 della legge n.455 del avere, 1988, e più precisamente degli artt. 2, 5 e 8 del d.l. n. 476 del 1956, omesso di dichiarare all'Ufficio Ita- liano Cambi e di regolarizzare nei termini prescritti, 2 disponibilità illecitamente costituite all'estero prima del 6 marzo 1976, possedute da LD KE presso la Banca Solari & Blum di Lugano, di importo pari a £.13.550.000, nonché le ulteriori garanzie fornite dal- la Società alla Banca a fronte di finanziamenti per £.305.626.780. Avverso tale decreto la Società ed il Kel- ton, con ricorso del 16 giugno 1994, proposero opposi- zione dinanzi al Pretore di Roma, che, con sentenza n.1223/98 del 21 febbraio 1998, in accoglimento della domanda, annullò il decreto impugnato, in ragione della intervenuta depenalizzazione delle violazioni valuta- rie.
1.2 Avverso tale sentenza il Ministro del Tesoro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un uni- co motivo di censura. Resistono, con controricorso, LD KE e la RI YN S.p.a. in liquidazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 Con l'unico motivo (con cui deduce: 31 Viola- zione dell'art.23. 2° comma D. P. R. 31.3.88 n.148 con riferimento all'art. 360 n.3 c.p.c."), il ricorrente SO- stiene l'inapplicabilità, nella materia degli illeciti valutari, amministrativamente sanzionati, del principio del favor rei. 3 2.2 In relazione all'oggetto del motivo di ricor- SO, il Collegio ritiene che deve trovare applicazione il jus superveniens, costituito dalla legge 7 novembre 2000 n.326 (Modifiche al testo unico approvato con d. P. R. 31 marzo 1988 n. 148 in materia di sanzioni per le violazioni valutarie), pubblicata nella G.U. dell'11 novembre 2000 ed entrata in vigore il 26 novembre 2000. L'art. 1 comma 1 di tale legge ha disposto l'abrogazione dell'art.23 comma 2 del d. P. R. n.148 del 1988, che - nello stabilire che "le sanzioni ammini- strative si applicano ai fatti commessi quando le norme valutarie violate erano in vigore, anche se le norme medesime sono state successivamente modificate in senso più sfavorevole all'autore della violazione" aveva ribadito (cfr. artt. 20 della legge n.4 del 1929 e 3 del r.d.l. n.1928 del 1938, conv. nella legge n.739 del 1939), anche nella disciplina sanzionatoria amministra- tiva valutaria, il principio della c.d. "ultrattività" delle norme sanzionatorie vigenti alla data della com- missione dell'illecito valutario: principio, questo, costantemente applicato anche dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.7177 del 1992, 2742 e 5057 del 1993, 181 e 5127 del 1995, 4923 e 10595 del 1996, 9091 e 11098 del 1998, 2964, 3466 e 4704 del 1999, 2585 del 2000). Operando, com'è noto, 4 l'abrogazione ex nunc, l'efficacia abrogativa di tale disposizioni decorre dalla data della sua entrata in vigore, e cioè dal 26 novembre 2000. Il secondo comma dello stesso articolo ha, peraltro, inserito dopo l'art. 23 del d. P. R. n. 148 del 1988 l'art. 23-bis, che reca la rubrica “principio di legalità". Il primo comma di tale nuovo articolo ("Nessuno può essere assoggettato a sanzione se non in forza di una legge entrata in vigore prima della com- missione della violazione"). stabilisce espressamente (cfr. art.25 comma 2 Cost.), anche in materia di san- zioni per le violazioni valutarie, i principi di "legalità" e di "irretroattività" (nonché, implicita- mente, di "tassatività-determinatezza" delle fattispe- di “divieto di analogia in malam partem"), già cie e sanciti, in via generale, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pa- gamento di una somma di denaro dall'art.1 della legge n. 689 del 1981 (cfr. anche art.12 primo periodo della stessa legge), e, in particolare, dall'art.3 comma 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472, in materia di san- zioni amministrative per la violazione di norme tribu- tarie. Il secondo "Nessuno può essere assoggetta- 5 to a sanzione amministrativa per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione puni- bile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito resi- duo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato" ed il terzo comma del nuovo articolo "Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo" introducono, anche nella disciplina san- zionatoria valutaria (come già, espressamente, in quel- la tributaria: cfr. art.3 commi 2 e 3 del d.lgs. n.472 del 1997), il principio del c.d. "favor rei" (cfr. art.2 commi 2 e 3 cod.pen.), relativamente sia all'ipotesi della c.d. "abolitio criminis" (comma 2) nella quale, ancorché non venga travolta l'eventuale, intervenuta definitività del provvedimento sanzionato- rio, tuttavia il conseguente debito pecuniario si estingue, quantomeno pro parte sia a quella della successione di legge più favorevole (comma 3), nella quale, però, l'applicazione di quest'ultima è preclusa dall'eventuale, intervenuta definitività del provvedi- mento stesso. La circostanza, poi, che il legislatore del 6 2000 non abbia dettato analogamente a quello del 1997 disposizioni di diritto intertemporale del tipo di quelle previste dall'art.25 commi 1 e 2 del d.lgs. n.472 del 1997, non incide affatto sull'applicabilità tra l'altro, in tutti i procedimenti giurisdizionali, pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 326 del 2000 ed aventi ad oggetto l'opposizione a provvedimento di irrogazione delle sanzioni in materia valutaria del principio del favor rei: l'affermazione di tale principio, e delle disposizioni che ne costi- tuiscono l'oggetto, nell'ordinamento implica, infatti, di per se solo, la sua "naturale" retroattività senza necessità di disciplina transitoria, ed esige il dove- re, dal momento della sua entrata in vigore, di appli- cazione della lex mitior. L'unico limite a siffatta re- troattività sta, secondo la nuova legge (come già se- condo l'art.3 commi 2 e 3 del d.lgs. n.472 del 1997), nell'eventuale, intervenuta definitività del provvedi- mento di irrogazione della sanzione: definitività, che, peraltro, come già detto, opera diversamente, a seconda che si verta in ipotesi di abolitio criminis, ovvero in quella di successione di legge più favorevole. Dalle considerazioni che precedono discende agevolmente che, nella fattispecie, abrogato il predet- to principio di "ultrattività", deve applicarsi il so- 7 pravvenuto art. 23-bis del d. P.R. n.148 del 1988. Il fondamento della (ormai astratta) sanzio- nabilità, come illecito amministrativo, della condotta contestata ai controricorrenti e posta a base del prov- vedimento ministeriale di irrogazione della sanzione l'aver essi, cioè, omesso di dichiarare all'Ufficio Italiano Cambi e di regolarizzare nei termini prescrit- ti, disponibilità illecitamente costituite all'estero prima del 6 marzo 1976, possedute da LD KE presso la Banca Solari & Blum di Lugano, di importo pari a £.13.550.000, nonché le ulteriori garanzie for- nite dalla Società alla Banca a fronte di finanziamenti per £.305.626.780 (cfr., supra, n.1.1) - sta (va) nel 5 e 8 del d.l. n.476combinato disposto degli artt. 2, del 1956, conv., con mod., nella legge n.786 del 1956, e 1 comma 2 secondo periodo della legge 21 ottobre 1988 n. 455 (Depenalizzazione degli illeciti valutari), en- trata in vigore il 13 novembre 1988, secondo cui, in ogni caso, ai fatti costituenti reato e depenalizzati, commessi prima del 13 novembre 1988, "si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie vigenti per gli illeciti non costituenti reato di pari valore". Orbene, alla predetta data del 13 novembre 1988, era vigente il d. P. R. 29 settembre 1987 n.454 (Disposizioni in materia valutaria, emanato in forza 8 dell'art.1 della legge di delegazione 26 settembre 1986 n. 599, recante revisione della legislazione in materia valutaria), che, all'art. 6 comma 2 lett.a) (dal 1° gen- naio 1989, art.6 comma 2 lett.a del d. P. R. n.148 del 1988, t.u. emanato in forza del disposto dell'art.1 comma 3 della legge n.599 del 1986: cfr. art.44 di tale decreto), dispone (va) che "il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti i divieti: a) di costituire depositi, esportare ○ detenere all'estero disponibilità in valuta о in lire". Peraltro, il comma 5 del medesimo articolo (ora, art.6 comma 5 del d. P. R. n. 148 del 1988) prevede (va) che "il Ministro del com- mercio con l'estero. e il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, con decreto interministeriale, pos- sono introdurre deroghe aventi carattere generale agli obblighi e ai divieti previsti ai precedenti commi, in relazione anche all'attuazione dell'Atto unico europeo ratificato con legge 23 dicembre 1986 n.909 e alla pro- gressiva integrazione monetaria europea”. Proprio sulla base di quest'ultima disposizione, riprodotta, appunto, dall'art.6 comma 5 del t.u. del 1988, è stato adottato il D.m. 27 aprile 1990 (Disposizioni in materia valuta- ria), entrato in vigore il 14 maggio 1990 (art.11 comma 2), che, nell'art.1 (che reca la rubrica "Deroghe e au- torizzazioni di carattere generale ai residenti"), ha 9 statuito che "i residenti possono detenere in Italia ed all'estero, sotto qualsiasi forma, valute estere, tito- li ed altri valori mobiliari esteri in deroga agli ob- blighi previsti dal comma 1 dell'art. 6" del d. P. R. n. 148 del 1988 (comma 1); e, tra l'altro, che "i resi- denti sono autorizzati in via generale:.... b) а costi- tuire e detenere all'estero conti e depositi in valute estere ed in lire...." (comma 2 lett.b). Sicché, alla data del 14 maggio 1990 dal momento che al divieto per i residenti di costituire ○ detenere all'estero disponibilità in valuta era stato sostituito l'opposto regime di autorizzazione generale in tal senso non era più ipotizzabile, non che un reato, nemmeno un illecito amministrativo avente ad og- getto una condotta siffatta, divenuta sostanzialmente libera. Con la conseguenza, sul piano squisitamente formale e con riferimento alla fattispecie, che l'art. 7 del d.l. n.476 del 1956 doveva ritenersi abrogato, in parte qua, per incompatibilità con la nuova disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 6 comma 5 del d. P. R. n. 148 del 1988 e 1 del D.m. 27 aprile 1990. In ogni caso, è evidente che la norma pre- statuente il divieto della condotta posta а cettiva, base del provvedimento ministeriale sanzionatorio, ri- sulta abrogata;
sicché, nella fattispecie, vertendosi 10 in ipotesi di abolitio criminis, si rende applicabile l'art. 23-bis comma 2 del d. P. R. n. 148 del 1988 (cfr., nel medesimo senso della considerazioni svolte, Cass. nn. 12543, 12865 e 13807 del 2001).
2.3 Le considerazioni che precedono determinano, con ogni evidenza, la reiezione del ricorso e giustifi- cano la compensazione per intero, tra le parti, delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, lo rigetta e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del- ' la Sezione Tributaria, il 30 aprile 2002 Il relatore ed estensore Il Presidente Bruno Saccucci PalmaCabre rar IL CANCELLERE C1 Innocenze Battista 30 LUG✶ 2002 11