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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 7126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7126 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. 5408/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 5408/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio di Nuzzo, pec: Controparte_2
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco CP_3 C.F._1
Battaglia, pec: Email_2
-Appellato–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nappo, pec: Email_3
- Appellato -
pagina 1 di 5 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 40513/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data
28.11.2022
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice CP_3 di Pace di Napoli l' e il , proponendo Controparte_5 Controparte_4 opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120110096882889
000, lamentando, stante l'ammissibilità della domanda, l'omessa notifica e la conseguente prescrizione del credito. L'attore chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, con dichiarazione di prescrizione del credito e con annullamento della cartella esattoriale impugnata, e la vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva e, contestando quanto dedotto dalla controparte, Controparte_1 eccepiva l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda attorea, precisando anche la ritualità della notifica effettuata. Concludeva per il rigetto della domanda e per la vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il che, deducendo l'inammissibilità e Controparte_4
l'infondatezza della spiegata opposizione, domandava il rigetto e la vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 40513/2022, depositata in data 28.11.2022, accoglieva il ricorso, disponendo l'annullamento della cartella impugnata e condannando le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, proponeva appello, lamentando l'erroneità Controparte_1 della decisione. In particolare, parte appellante rilevava l'erroneità dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure ed eccepiva l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse, stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo a seguito dell'intervenuta modifica legislativa dell'art. 12 del DPR
602/1973, secondo quanto disposto dal nuovo comma 4 bis.
Pertanto, domandava di accogliere l'appello e di riformare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze. si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli CP_3 artt. 339 c.p.c. e 342 c.p.c., la non applicabilità al caso di specie del modificato art.12 del D.P.R.
602/1973 e, in via gradata, la carenza di interesse al gravame. pagina 2 di 5 Il si costituiva e deduceva la correttezza del proprio operato, la carenza di Controparte_4 interesse ad agire della domanda, la propria carenza di legittimazione passiva.
Dunque, chiedeva di accoglier il proposto appello, mentre in subordine, e in caso di rigetto, domandava di essere tenuto indenne, con responsabilità da imputare esclusivamente all' RO
, il tutto con vittoria di spese.
[...]
All'udienza del 05.06.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 339 c.p.c. sollevata da sul presupposto che avendo l'opposizione a cartella esattoriale valore inferiore ad CP_3 euro 1.100,00 sarebbe stata decisa secondo equità ex art. 113 c.p.c., e pertanto sarebbe appellabile solo per violazione delle norme del procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero per i principi regolatori della materia.
Si osserva, infatti, che, nel caso delle sanzioni in esame, derivanti da violazione delle norme del Codice della strada, l'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dispone che il ricorso all'autorità giudiziaria venga effettuato secondo quanto previsto e regolato dall'articolo 6 del decreto legislativo del
2011 n. 150. Quest'ultimo, oltre a prevedere, salvo le eccezioni dei commi 4 e 5, la competenza del
Giudice di Pace, stabilisce esplicitamente che “nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Dunque, in virtù delle ragioni esposte, l'eccezione di inammissibilità dell'appello è da rigettare.
2. Sempre in via preliminare, relativamente all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., contrariamente a quanto affermato dall'appellato, si rileva che il gravame è conforme al dettato normativo di cui alla citata norma, atteso che l'appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le parti della sentenza che intendeva impugnare e i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure.
3. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. CP_3
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente. pagina 3 di 5 Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata pagina 4 di 5 dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata non CP_3 rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
4. Stante la sopravvenienza dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Controparte_1
40513/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 28.11.2022, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 53394/2019, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la CP_3 cartella di pagamento n. 07120110096882889 000;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 15.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 5408/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio di Nuzzo, pec: Controparte_2
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco CP_3 C.F._1
Battaglia, pec: Email_2
-Appellato–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nappo, pec: Email_3
- Appellato -
pagina 1 di 5 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 40513/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data
28.11.2022
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice CP_3 di Pace di Napoli l' e il , proponendo Controparte_5 Controparte_4 opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120110096882889
000, lamentando, stante l'ammissibilità della domanda, l'omessa notifica e la conseguente prescrizione del credito. L'attore chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, con dichiarazione di prescrizione del credito e con annullamento della cartella esattoriale impugnata, e la vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva e, contestando quanto dedotto dalla controparte, Controparte_1 eccepiva l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda attorea, precisando anche la ritualità della notifica effettuata. Concludeva per il rigetto della domanda e per la vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il che, deducendo l'inammissibilità e Controparte_4
l'infondatezza della spiegata opposizione, domandava il rigetto e la vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 40513/2022, depositata in data 28.11.2022, accoglieva il ricorso, disponendo l'annullamento della cartella impugnata e condannando le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, proponeva appello, lamentando l'erroneità Controparte_1 della decisione. In particolare, parte appellante rilevava l'erroneità dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure ed eccepiva l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse, stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo a seguito dell'intervenuta modifica legislativa dell'art. 12 del DPR
602/1973, secondo quanto disposto dal nuovo comma 4 bis.
Pertanto, domandava di accogliere l'appello e di riformare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze. si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli CP_3 artt. 339 c.p.c. e 342 c.p.c., la non applicabilità al caso di specie del modificato art.12 del D.P.R.
602/1973 e, in via gradata, la carenza di interesse al gravame. pagina 2 di 5 Il si costituiva e deduceva la correttezza del proprio operato, la carenza di Controparte_4 interesse ad agire della domanda, la propria carenza di legittimazione passiva.
Dunque, chiedeva di accoglier il proposto appello, mentre in subordine, e in caso di rigetto, domandava di essere tenuto indenne, con responsabilità da imputare esclusivamente all' RO
, il tutto con vittoria di spese.
[...]
All'udienza del 05.06.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 339 c.p.c. sollevata da sul presupposto che avendo l'opposizione a cartella esattoriale valore inferiore ad CP_3 euro 1.100,00 sarebbe stata decisa secondo equità ex art. 113 c.p.c., e pertanto sarebbe appellabile solo per violazione delle norme del procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero per i principi regolatori della materia.
Si osserva, infatti, che, nel caso delle sanzioni in esame, derivanti da violazione delle norme del Codice della strada, l'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dispone che il ricorso all'autorità giudiziaria venga effettuato secondo quanto previsto e regolato dall'articolo 6 del decreto legislativo del
2011 n. 150. Quest'ultimo, oltre a prevedere, salvo le eccezioni dei commi 4 e 5, la competenza del
Giudice di Pace, stabilisce esplicitamente che “nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Dunque, in virtù delle ragioni esposte, l'eccezione di inammissibilità dell'appello è da rigettare.
2. Sempre in via preliminare, relativamente all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., contrariamente a quanto affermato dall'appellato, si rileva che il gravame è conforme al dettato normativo di cui alla citata norma, atteso che l'appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le parti della sentenza che intendeva impugnare e i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure.
3. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. CP_3
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente. pagina 3 di 5 Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata pagina 4 di 5 dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata non CP_3 rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
4. Stante la sopravvenienza dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Controparte_1
40513/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 28.11.2022, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 53394/2019, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la CP_3 cartella di pagamento n. 07120110096882889 000;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 15.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria pagina 5 di 5