CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18713 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE TI EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. LUIGI MONACO, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. EM IN del foro di Santa Maria Capua Vetere, che si è riportato al ricorso ed ha insistito per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18713 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 19/972022 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di De TI EL avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Napoli aveva disatteso l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti donniciliari. Il giudice del riesame ha fondato l'ordinanza sul rilievo che il De TI, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 31/12/2018 per il reato di estorsione continuata aggravata dalla mafiosità, era stato condannato per tale fatto alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione, poi ridotti dalla Corte di Appello ad otto anni di reclusione con sentenza del 23/5/2022, in ordine alla quale pende ricorso per cassazione. Ad avviso del Tribunale la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari, di cui all'art. 275 coma 3 cod. proc. pen., doveva ritenersi confermata dai "gravissimi precedenti penali riportati dal ricorrente per più reati di estorsione e rapina, nonché per la partecipazione ad associazione mafiosa operativa in Caserta": la misura degli arresti domiciliari in S. Marcellino (Ce), prospettata dalla difesa, pertanto, doveva ritenersi del tutto inadeguata a fronteggiare il pericolo di recidiva, ritenuto "strettamente connesso al fattore territoriale", alla luce delle modalità della condotta estorsiva oggetto dell'imputazione, né poteva attribuirsi rilevanza al corretto comportamento tenuto dal De TI nell'ambito della detenzione in carcere. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il De TI, a mezzo del suo difensore, deducendo la violazione di legge per inosservanza degli artt. 284 e 275 comma 3 cod. proc. pen., nonché la mancanza, o mera apparenza, della motivazione del provvedimento impugnato in punto di persistenza della presunzione di pericolosità ed inadeguatezza della misura autocustodiale richiesta. Si deduce, infatti, nel ricorso che il Tribunale del riesame non si sarebbe adeguatamente confrontato con la pluralità di elementi addotti dalla difesa per evidenziare l'evoluzione positiva dell'imputato, tra i quali non solo l'attestazione di grande professionalità e il senso di responsabilità riconosciuti ai detenuti nell'esecuzione dei lavori ai quali il De TI ha partecipato in carcere, ma anche il corretto comportamento tenuto in sede processuale, in alcun modo menzionato nel provvedimento impugnato, nonostante egli avesse avanzato una formale offerta reale, per quanto senza conseguire il riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., avesse rinunciato ai motivi assolutori e presentato una formale richiesta di scuse alla persona offesa. Inoltre, nell'atto di appello si erano prospettati ulteriori elementi idonei ad escludere il pericolo di fuga del De TI, quali la sua spontanea presentazione ai carabinieri all'epoca dell'arresto, ed il provvedimento impugnato non aveva dato adeguata motivazione in ordine all'irrilevanza di tali circostanze. 3. Con memoria scritta del 27/12/2022 il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su un unico motivo di impugnazione con il quale vengono prospettate argomentazioni non consentite in questa sede. In tema di ricorso per cassazione, infatti, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, ed essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, Sentenza n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ed anche di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, posta dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha ritenuto tale presunzione rafforzata dai gravissimi precedenti penali riportati dal ricorrente per più reati di estorsione e rapina, ed anche per la partecipazione ad associazione mafiosa operativa in provincia di Caserta (nel cui territorio è situato anche il Comune ove si chiedeva di applicare la misura autocustodiale), mostrando in tal modo di ritenere soccombenti, rispetto a così gravi elementi sintomatici di pericolosità sociale, il comportamento processuale del ricorrente ed anche lo svolgimento di attività lavorativa in ambito carcerario. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ie ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter. disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside e
sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. LUIGI MONACO, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. EM IN del foro di Santa Maria Capua Vetere, che si è riportato al ricorso ed ha insistito per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18713 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 19/972022 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di De TI EL avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Napoli aveva disatteso l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti donniciliari. Il giudice del riesame ha fondato l'ordinanza sul rilievo che il De TI, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 31/12/2018 per il reato di estorsione continuata aggravata dalla mafiosità, era stato condannato per tale fatto alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione, poi ridotti dalla Corte di Appello ad otto anni di reclusione con sentenza del 23/5/2022, in ordine alla quale pende ricorso per cassazione. Ad avviso del Tribunale la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari, di cui all'art. 275 coma 3 cod. proc. pen., doveva ritenersi confermata dai "gravissimi precedenti penali riportati dal ricorrente per più reati di estorsione e rapina, nonché per la partecipazione ad associazione mafiosa operativa in Caserta": la misura degli arresti domiciliari in S. Marcellino (Ce), prospettata dalla difesa, pertanto, doveva ritenersi del tutto inadeguata a fronteggiare il pericolo di recidiva, ritenuto "strettamente connesso al fattore territoriale", alla luce delle modalità della condotta estorsiva oggetto dell'imputazione, né poteva attribuirsi rilevanza al corretto comportamento tenuto dal De TI nell'ambito della detenzione in carcere. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il De TI, a mezzo del suo difensore, deducendo la violazione di legge per inosservanza degli artt. 284 e 275 comma 3 cod. proc. pen., nonché la mancanza, o mera apparenza, della motivazione del provvedimento impugnato in punto di persistenza della presunzione di pericolosità ed inadeguatezza della misura autocustodiale richiesta. Si deduce, infatti, nel ricorso che il Tribunale del riesame non si sarebbe adeguatamente confrontato con la pluralità di elementi addotti dalla difesa per evidenziare l'evoluzione positiva dell'imputato, tra i quali non solo l'attestazione di grande professionalità e il senso di responsabilità riconosciuti ai detenuti nell'esecuzione dei lavori ai quali il De TI ha partecipato in carcere, ma anche il corretto comportamento tenuto in sede processuale, in alcun modo menzionato nel provvedimento impugnato, nonostante egli avesse avanzato una formale offerta reale, per quanto senza conseguire il riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., avesse rinunciato ai motivi assolutori e presentato una formale richiesta di scuse alla persona offesa. Inoltre, nell'atto di appello si erano prospettati ulteriori elementi idonei ad escludere il pericolo di fuga del De TI, quali la sua spontanea presentazione ai carabinieri all'epoca dell'arresto, ed il provvedimento impugnato non aveva dato adeguata motivazione in ordine all'irrilevanza di tali circostanze. 3. Con memoria scritta del 27/12/2022 il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su un unico motivo di impugnazione con il quale vengono prospettate argomentazioni non consentite in questa sede. In tema di ricorso per cassazione, infatti, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, ed essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, Sentenza n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ed anche di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, posta dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha ritenuto tale presunzione rafforzata dai gravissimi precedenti penali riportati dal ricorrente per più reati di estorsione e rapina, ed anche per la partecipazione ad associazione mafiosa operativa in provincia di Caserta (nel cui territorio è situato anche il Comune ove si chiedeva di applicare la misura autocustodiale), mostrando in tal modo di ritenere soccombenti, rispetto a così gravi elementi sintomatici di pericolosità sociale, il comportamento processuale del ricorrente ed anche lo svolgimento di attività lavorativa in ambito carcerario. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ie ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter. disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside e