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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/11/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3115 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
IA IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. PONTE VALENTINA
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv. BOURSIER NIUTTA CARLO, , Controparte_2
SS MA
- RESISTENTE –
Oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 30/12/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, Ehi chiedendo di accertare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per il mancato lavaggio dei PI (scarpe antinfortunistiche, pettorina estiva ad alta visibilità, giubbino invernale ad alta visibilità con smanicato - maniche da unire allo smanicato - giacca più pesante da agganciare al di sopra, antipioggia ad alta visibilità con giacca – pantalone - stivali antinfortunistici) da quantificarsi in via equitativa in un'ora di lavoro straordinario diurno per ogni settimana e per l'effetto
1 condannare la datrice di lavoro a pagarla la ricorrente la somma di euro 3.729,04 calcolata dalla data di assunzione alla data del deposito del ricorso.
La parte ricorrente a sostegno della propria pretesa, deduceva:
- di aver iniziato a lavorare per la resistente in data 1 maggio 2019 con contratto di lavoro a tempo pieno in qualità di impiegata svolgendo mansioni di agente di rampa ed operando sul piazzale dell'aeroporto di Orio al Serio,
- di essere tenuta per le mansioni svolte ad indossare quotidianamente i dpi forniti dalla società,
- che la datrice di lavoro non ha messo a disposizione un servizio di lavanderia,
- di essersi sempre occupata personalmente di lavare i propri PI.
In diritto, la parte ricorrente deduceva che si trattava certamente di PI, ex art. 74 d.lgs. n.
81/2008, avendo lo scopo di protezione dai rischi di investimento e dagli agenti atmposferici e che sarebbe stato onere del datore di lavoro garantirne le condizioni di igiene (art. 77 c 4 d.lgs.
n. 81/2008).
***
Si è ritualmente costituita in giudizio la parte convenuta contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
La datrice di lavoro premetteva che la ricorrente ha sottoscritto un verbale di conciliazione in data 21.10.21 con efficacia novativa e comunque di aver sempre corrisposto un'indennità giornaliera omnicomprensiva di € 2,38 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro che include anche l'importo forfettario destinato alla cura del vestiario.
La convenuta, in fatto, confermava di aver assegnato alla lavoratrice i PI di cui al ricorso, ma, da una parte, che erano composti di materiali tecnici poco lavabili e di aver sempre provveduto alla tempestiva sostituzione se usurati e, dall'altra, che la ricorrente si è assentata per lunghi periodi.
Da ultimo precisava di aver concordato sul piano sindacale l'introduzione di un servizio di lavaggio dei PI per gli agenti di rampa per ora sullo scalo di Malpensa, ma che si intende estendere a tutti gli scali
Fallito il tentativo di conciliazione per mancata adesione della parte ricorrente alla proposta dell'ufficio pari alla corresponsione della retribuzione corrispondente a 30 minuti di lavoro straordinario settimanale per l'intero periodo oggetto di domanda, il Giudice ha ordinato di
2 redigere conteggi condivisi sulla base di 15 minuti di lavoro straordinario settimanale per ogni settimana di lavoro (anche ad orario ridotto) e nulla per le settimane intere di ferie e malattia.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Occorre premettere che è pacifico in giudizio:
- la natura di PI dei seguenti capi: giacca invernale ad alta visibilità pantaloni ad alta visibilità, gilet e/o pettorina ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche giacca e pantaloni antipioggia, stivali antipioggia (cap.
2.5 della memoria);
- l'utilizzo di tali PI da parte della ricorrente nello svolgimento delle proprie normali mansioni,
- l'assenza di un servizio di lavaggio dei PI apprestato dal datore di lavoro.
Ai fini della delimitazione del riconoscimento del diritto, la parte convenuta ha dedotto che la ricorrente ha sottoscritto una transazione novativa.
La parte ricorrente ha rilevato che non esiste alcun verbale di conciliazione con efficacia novativa tombale stipulato tra le parti, che infatti non è stato nemmeno prodotto.
Posto che l'onere di provare il fatto impeditivo, ossia la stipulazione di un verbale di conciliazione con effetto novativo grava sulla parte che se ne vuole avvalere e che nulla è stato prodotto dal datore di lavoro, il diritto della ricorrente non può essere limitato.
I. I PI e l'obbligo di lavaggio
Poste queste pacifiche premesse, come confermato da ultimo dalla Suprema Corte sez. lav.,
04/08/2025, (ud. 11/06/2025, dep. 04/08/2025), n.22540, la cui motivazione è condivisa dal
Tribunale:
L'art. 77 del citato decreto legislativo, la cui rubrica recita "Obblighi del datore", al comma 4 stabilisce, tra l'altro, che "Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i PI e ne assicura le condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante".
3 Il successivo art. 78 individua gli "Obblighi dei lavoratori" e, ai commi 2 e 3, dispone: "
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i PI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei PI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa". Il successivo comma 5 fa carico ai lavoratori di "segnala(re) immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei PI messi a loro disposizione".
4.2. L'interpretazione data dalla Corte d'Appello è assolutamente coerente col tenore letterale e la ratio degli articoli 77 e 78 cit. ed è la sola compatibile con il contesto normativo in cui i citati articoli sono inseriti e con i principi di diritto costantemente affermati da questa Corte in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
L'art. 74 del D.Lgs. 81 del 2008 definisce dispositivo di protezione individuale "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".
Data l'ampia gamma dei possibili dispositivi di protezione individuale (di cui il D.Lgs. n. 81 del
2008, nell'allegato VIII, contiene un "Elenco" espressamente definito "indicativo e non esauriente"), le espressioni adoperate negli artt. 77 e 78 sono necessariamente di carattere generale, per essere astrattamente riferibili ad attrezzature di forme, consistenza e condizioni di impiego molteplici e differenti.
Ciò posto, non pare possa dubitarsi, proprio sul piano del significato letterale delle parole usate, che, ove i D.P.I. consistano in capi di abbigliamento che proteggono i lavoratori da specifici rischi, il lavaggio degli stessi rientri nelle "condizioni di igiene" che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, ai sensi del citato art. 77. Tale conclusione non può dirsi contraddetta dalla previsione per cui le condizioni di igiene sono garantite "mediante la manutenzione" dei dispositivi di protezione poiché, ove essi siano capi di vestiario, il lavaggio rappresenta una delle modalità per realizzarne la "manutenzione", vale a dire per mantenere gli stessi in buono stato.
Peraltro, premessa l'autonomia concettuale degli obblighi che l'art. 77 assegna al datore di lavoro, di mantenere in efficienza i D.P.I. e di assicurarne le condizioni d'igiene, la Corte di
4 merito ha accertato in fatto come la corretta esecuzione del lavaggio fosse indispensabile per garantire la funzione protettiva degli indumenti forniti ai dipendenti. […]
Infine, non appare utile alla tesi difensiva della società il riferimento all'obbligo, che l'art. 78 addossa al lavoratore, di "provvede(re) alla cura dei PI" messi a sua disposizione.
Sul piano letterale, provvedere alla cura equivale ad occuparsi attivamente di qualcosa o qualcuno, provvedere alle sue necessità, alla sua conservazione. È espressione che non evoca un obbligo il cui adempimento sia indispensabile per garantire lo svolgimento in sicurezza della prestazione lavorativa, come appunto quello volto ad assicurare la manutenzione e l'efficienza dei D.P.I., ma unicamente un dover trattare bene le cose e usare una alta dose di diligenza per mantenerle in buono stato, non disperderle e non farle rovinare. Tale lettura è in linea con la previsione della successiva lett. b) dell'art. 78, che fa obbligo ai lavoratori di "non apporta(re) modifiche di propria iniziativa" ai D.P.I., cioè di non alterarne la conformazione e quindi di conservarne la originaria consistenza, che ne garantisce la funzione protettiva.
Peraltro, ai fini dell'interpretazione letterale e sistematica, è utile richiamare l'art. 20 del D.Lgs.
81/2008, che pone a carico del lavoratore un generale obbligo di "prendersi cura" della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, di cui l'art. 78 rappresenta una mera specificazione. Il secondo comma dell'art. 20 reca una elencazione dei comportamenti e delle forme di collaborazione esigibili dai dipendenti, che in nessun modo comprende neanche indirettamente, obblighi di manutenzione o qualsiasi iniziativa che sia necessaria per mantenere in efficienza le misure di sicurezza obbligatoriamente adottate. […]
Si finirebbe, in tal modo, per spostare sul lavoratore una serie di obblighi di prevenzione e precauzione che vanno molto al di là delle forme di collaborazione richieste dall'art. 20 del decreto legislativo in esame.
Come è noto, l'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro, e che trova fondamento nell'art. 32 Cost. oltre che nell'art. art. 31 della c.d. Carta di Nizza, ove si prevede che "ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose", è declinato attraverso specifiche disposizioni di legge, tra cui il D.Lgs. 81 del 2008, e attraverso la norma di chiusura dettata dall'art. 2087 c.c., così che è imposto al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, in base all'esperienza ed alla tecnica e tenuto conto della
5 concreta realtà aziendale e degli specifici fattori di rischio (v. in tal senso, Cass. n. 12863 del
2004; n. 14066 del 2019; n. 25597 del 2021; n. 30679 del 2019; n. 4980 del 2023).
Si è ulteriormente precisato che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti ascrivibili a sua imperizia, negligenza ed imprudenza. La dimensione dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro comporta che questi sia tenuto a proteggere l'incolumità dei lavoratori e a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal fine idonea (v. Cass. n. 4075 del 2004; n. 27127 del 2013;
n. 798 del 2017; n. 16026 del 2018). Con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dei danni eventualmente sofferti dal lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e non vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente (v. Cass. n. 2209 del 2016).
La lettura che la società ricorrente sollecita in merito agli artt. 77 e 78 cit. sovvertirebbe il corredo dei principi di diritto richiamati, ribaditi in modo costante nelle pronunce di legittimità.
L'interpretazione degli artt. 77 e 78 data dai giudici di appello e qui confermata trova supporto in numerosi precedenti specifici di questa Corte che, nel definire la nozione legale di
D.P.I., hanno concordemente affermato la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza, anche attraverso il lavaggio, degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I. (cfr. Cass. n. 10378 del
2023; n. 12709 del 2023; n. 10128 del 2023; n. 16749 del 2019 concernenti gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Cass. n. 13283 del 2024; n. 12710 del 2023;
n. 11069 del 2023; n. 32865 del 2021; n. 18656 del 2023; n. 10393 del 2023; n. 29720 del 2022 relative ai manutentori delle società ferroviarie).
Nello stesso depone la circolare del Ministero lavoro n. 34/1999, riferita alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 626 del 1994 aventi contenuto analogo a quelle in esame, in cui si legge:
"L'articolo 43, comma 4 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 prevede che il datore di lavoro debba assicurare le condizioni igieniche nonché l'efficienza dei D.P.I. ossia il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche specifiche quali, ad esempio, l'impermeabilità o la fluorescenza (vedi al riguardo la sentenza della
Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 11139/98 del 9 luglio 1998). Ciò vale ovviamente anche per gli
6 indumenti di lavoro che assumano la caratteristica di dispositivi personali di protezione. A tale scopo è necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia stabilendone altresì la periodicità. Detta pulizia può essere effettuata sia direttamente all'interno dell'azienda, sia correndo ad imprese esterne specializzate, la scelta, ricadetto la responsabilità del datore di lavoro".
Alla luce delle argomentazioni spese e della costante giurisprudenza, è accertato in giudizio che la giacca invernale ad alta visibilità, i pantaloni ad alta visibilità, il gilet e/o pettorina ad alta visibilità, le scarpe antinfortunistiche, la giacca e i pantaloni antipioggia, gli stivali antipioggia sono PI e che della pulizia di essi se ne sarebbe dovuto occupare il datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha dedotto di provvedere alla sostituzione dei PI anche solo macchiati, ma ciò, da una parte, è smentito dalla stessa produzione della parte resistente doc. 4 della resistente che prevede una sola richiesta PI per stagione (“entro e non oltre il 31 Gennaio per le necessità estive ed entro e non oltre il 30 Giugno per le necessità invernali”) nonché la previsione di un punteggio massimo da convertire in nuovi PI evidenziando la ridotta disponibilità alla sostituzione e, dall'altra, si osserva che il capo di vestiario deve essere lavato anche se non macchiato.
Il datore di lavoro ha, quindi, l'obbligo di provvedere al lavaggio periodico dei PI.
II. L'indennità giornaliera ex art. H19 del CCNL la parte convenuta ha dedotto che L'indennità giornaliera omnicomprensiva di euro 2,38 prevista dall'articolo h 19 del cc.nl trasporto aereo parte specifica handlers corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro include anche l'importo forfettario destinato alla cura del vestiario.
Tale deduzione della parte convenuta è del tutto priva di riscontro testuale nel contratto collettivo, infatti non è in alcun modo previsto che essa sia destinata a coprire i costi di lavaggio dei dispositivi di protezione individuale.
Inoltre, osservato che l'indennità giornaliera ex art. H19 è corrisposta anche ai soggetti che non sono tenuti a indossare dispositivi di protezione individuale, risulta ovvio che essa non può coprire tali costi che non sono sostenuti da alcuni dei dipendenti che fruiscono della predetta indennità.
III. L'obbligo di risarcimento del danno
7 La parte ricorrente chiesto di quantificare equitativamente in un'ora di lavoro straordinario settimanale il risarcimento per il mancato lavaggio dei PI.
Una volta che il danno è certo nella sua esistenza ontologica, perché la società non ha dimostrato di avere adempiuto l'obbligo di eseguire i lavaggi, lo stesso può essere determinato in base a una liquidazione equitativa (cfr. Cass. n. 13283 del 2024; n. 11069 del 2023).
Quest'ultima, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (Cass. n. 22272 del 2018; n. 18795 del 2021, Cassazione civile sez. lav., 04/08/2025, n.22539).
Accertata la natura di PI dei seguenti capi: giacca invernale ad alta visibilità, pantaloni ad alta visibilità, gilet e/o pettorina ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche giacca e pantaloni antipioggia, stivali antipioggia (cap.
2.5 della memoria).
Si osserva che
- le scarpe antinfortunistiche e gli stivali antipioggia non necessitano per la loro stessa natura di lavaggi,
- la giacca invernale si utilizza solo stagionalmente ed essendo esterna non necessita certo di lavaggio settimanale,
- gli indumenti antipioggia si utilizzano solo ovviamente in caso di pioggia ed essendo composti da semplice tessuto impermeabile possono essere lavati in lavatrice senza particolari accortezze in cicli brevi,
- gli indumenti ad alta visibilità devono anch'essi esser lavati solo con cicli brevi per non intaccare la catarifrangenza e, non essendo a contatto con la persona, non richiedono lavaggi particolarmente frequenti.
Nulla è stato dedotto dalla parte ricorrente in punto di lavaggio a mano e di utilizzo di PI a contatto diretto con il corpo del lavoratore. Invece la deduzione circa lo stiraggio non può essere accolta considerato il tessuto tecnico utilizzato per il confezionamento dei PI.
Considerati i PI oggetto di domanda, la stagionalità della giacca invernale e della pettorina estiva, l'utilizzo solo in caso di pioggia degli indumenti impermeabili, la semplicità del lavaggio
8 di essi, valutato che nessuno di tali capi richiede attività di stiraggio e che tutti possono essere lavati in lavatrice senza particolare dispendio di tempo nonchè l'utilizzo alternativo dei PI allegati a seconda delle condizioni climatiche, si ritiene che l'effettivo tempo medio settimanale da dedicare al lavaggio dei PI da parte del lavoratore può essere correttamente calcolato in 15 minuti di lavoro straordinario settimanale. Correttamente è da calcolarsi anche per le settimane in cui la prestazione è resa solo parzialmente (anche in caso di CIG non a zero ore), osservato che il lavaggio dei PI deve essere comunque svolto per mantenerli nelle corrette condizioni di igiene. Appare corretta la valorizzazione del tempo utilizzato per il lavaggio come attività lavorativa poiché si tratta di tempo comunque utilizzato per adempiere appieno la mansione in igiene e sicurezza.
Il Giudice ha ordinato la redazione di conteggi condivisi sulla scorta del criterio di 15 minuti di lavoro straordinario per tutte le settimane di lavoro, anche se parziali, e deve essere correttamente calcolato in € 786,36.
Ai fini del risarcimento deve essere poi valorizzato l'utilizzo di energia elettrica, detersivo e sfruttamento della lavatrice di proprietà della ricorrente che può essere equitativamente calcolato con un aumento del 20% del risarcimento riconosciuto per un totale di € 883,20.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando in parziale accoglimento del ricorso
- accertato l'obbligo contrattuale di parte resistente di provvedere al servizio di lavaggio degli indumenti di lavoro forniti alla ricorrente dall'assunzione, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 883,20, a titolo di risarcimento del danno, oltre interesse e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Bergamo, 5 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
IA IN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
IA IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. PONTE VALENTINA
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv. BOURSIER NIUTTA CARLO, , Controparte_2
SS MA
- RESISTENTE –
Oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 30/12/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, Ehi chiedendo di accertare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per il mancato lavaggio dei PI (scarpe antinfortunistiche, pettorina estiva ad alta visibilità, giubbino invernale ad alta visibilità con smanicato - maniche da unire allo smanicato - giacca più pesante da agganciare al di sopra, antipioggia ad alta visibilità con giacca – pantalone - stivali antinfortunistici) da quantificarsi in via equitativa in un'ora di lavoro straordinario diurno per ogni settimana e per l'effetto
1 condannare la datrice di lavoro a pagarla la ricorrente la somma di euro 3.729,04 calcolata dalla data di assunzione alla data del deposito del ricorso.
La parte ricorrente a sostegno della propria pretesa, deduceva:
- di aver iniziato a lavorare per la resistente in data 1 maggio 2019 con contratto di lavoro a tempo pieno in qualità di impiegata svolgendo mansioni di agente di rampa ed operando sul piazzale dell'aeroporto di Orio al Serio,
- di essere tenuta per le mansioni svolte ad indossare quotidianamente i dpi forniti dalla società,
- che la datrice di lavoro non ha messo a disposizione un servizio di lavanderia,
- di essersi sempre occupata personalmente di lavare i propri PI.
In diritto, la parte ricorrente deduceva che si trattava certamente di PI, ex art. 74 d.lgs. n.
81/2008, avendo lo scopo di protezione dai rischi di investimento e dagli agenti atmposferici e che sarebbe stato onere del datore di lavoro garantirne le condizioni di igiene (art. 77 c 4 d.lgs.
n. 81/2008).
***
Si è ritualmente costituita in giudizio la parte convenuta contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
La datrice di lavoro premetteva che la ricorrente ha sottoscritto un verbale di conciliazione in data 21.10.21 con efficacia novativa e comunque di aver sempre corrisposto un'indennità giornaliera omnicomprensiva di € 2,38 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro che include anche l'importo forfettario destinato alla cura del vestiario.
La convenuta, in fatto, confermava di aver assegnato alla lavoratrice i PI di cui al ricorso, ma, da una parte, che erano composti di materiali tecnici poco lavabili e di aver sempre provveduto alla tempestiva sostituzione se usurati e, dall'altra, che la ricorrente si è assentata per lunghi periodi.
Da ultimo precisava di aver concordato sul piano sindacale l'introduzione di un servizio di lavaggio dei PI per gli agenti di rampa per ora sullo scalo di Malpensa, ma che si intende estendere a tutti gli scali
Fallito il tentativo di conciliazione per mancata adesione della parte ricorrente alla proposta dell'ufficio pari alla corresponsione della retribuzione corrispondente a 30 minuti di lavoro straordinario settimanale per l'intero periodo oggetto di domanda, il Giudice ha ordinato di
2 redigere conteggi condivisi sulla base di 15 minuti di lavoro straordinario settimanale per ogni settimana di lavoro (anche ad orario ridotto) e nulla per le settimane intere di ferie e malattia.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Occorre premettere che è pacifico in giudizio:
- la natura di PI dei seguenti capi: giacca invernale ad alta visibilità pantaloni ad alta visibilità, gilet e/o pettorina ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche giacca e pantaloni antipioggia, stivali antipioggia (cap.
2.5 della memoria);
- l'utilizzo di tali PI da parte della ricorrente nello svolgimento delle proprie normali mansioni,
- l'assenza di un servizio di lavaggio dei PI apprestato dal datore di lavoro.
Ai fini della delimitazione del riconoscimento del diritto, la parte convenuta ha dedotto che la ricorrente ha sottoscritto una transazione novativa.
La parte ricorrente ha rilevato che non esiste alcun verbale di conciliazione con efficacia novativa tombale stipulato tra le parti, che infatti non è stato nemmeno prodotto.
Posto che l'onere di provare il fatto impeditivo, ossia la stipulazione di un verbale di conciliazione con effetto novativo grava sulla parte che se ne vuole avvalere e che nulla è stato prodotto dal datore di lavoro, il diritto della ricorrente non può essere limitato.
I. I PI e l'obbligo di lavaggio
Poste queste pacifiche premesse, come confermato da ultimo dalla Suprema Corte sez. lav.,
04/08/2025, (ud. 11/06/2025, dep. 04/08/2025), n.22540, la cui motivazione è condivisa dal
Tribunale:
L'art. 77 del citato decreto legislativo, la cui rubrica recita "Obblighi del datore", al comma 4 stabilisce, tra l'altro, che "Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i PI e ne assicura le condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante".
3 Il successivo art. 78 individua gli "Obblighi dei lavoratori" e, ai commi 2 e 3, dispone: "
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i PI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei PI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa". Il successivo comma 5 fa carico ai lavoratori di "segnala(re) immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei PI messi a loro disposizione".
4.2. L'interpretazione data dalla Corte d'Appello è assolutamente coerente col tenore letterale e la ratio degli articoli 77 e 78 cit. ed è la sola compatibile con il contesto normativo in cui i citati articoli sono inseriti e con i principi di diritto costantemente affermati da questa Corte in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
L'art. 74 del D.Lgs. 81 del 2008 definisce dispositivo di protezione individuale "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".
Data l'ampia gamma dei possibili dispositivi di protezione individuale (di cui il D.Lgs. n. 81 del
2008, nell'allegato VIII, contiene un "Elenco" espressamente definito "indicativo e non esauriente"), le espressioni adoperate negli artt. 77 e 78 sono necessariamente di carattere generale, per essere astrattamente riferibili ad attrezzature di forme, consistenza e condizioni di impiego molteplici e differenti.
Ciò posto, non pare possa dubitarsi, proprio sul piano del significato letterale delle parole usate, che, ove i D.P.I. consistano in capi di abbigliamento che proteggono i lavoratori da specifici rischi, il lavaggio degli stessi rientri nelle "condizioni di igiene" che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, ai sensi del citato art. 77. Tale conclusione non può dirsi contraddetta dalla previsione per cui le condizioni di igiene sono garantite "mediante la manutenzione" dei dispositivi di protezione poiché, ove essi siano capi di vestiario, il lavaggio rappresenta una delle modalità per realizzarne la "manutenzione", vale a dire per mantenere gli stessi in buono stato.
Peraltro, premessa l'autonomia concettuale degli obblighi che l'art. 77 assegna al datore di lavoro, di mantenere in efficienza i D.P.I. e di assicurarne le condizioni d'igiene, la Corte di
4 merito ha accertato in fatto come la corretta esecuzione del lavaggio fosse indispensabile per garantire la funzione protettiva degli indumenti forniti ai dipendenti. […]
Infine, non appare utile alla tesi difensiva della società il riferimento all'obbligo, che l'art. 78 addossa al lavoratore, di "provvede(re) alla cura dei PI" messi a sua disposizione.
Sul piano letterale, provvedere alla cura equivale ad occuparsi attivamente di qualcosa o qualcuno, provvedere alle sue necessità, alla sua conservazione. È espressione che non evoca un obbligo il cui adempimento sia indispensabile per garantire lo svolgimento in sicurezza della prestazione lavorativa, come appunto quello volto ad assicurare la manutenzione e l'efficienza dei D.P.I., ma unicamente un dover trattare bene le cose e usare una alta dose di diligenza per mantenerle in buono stato, non disperderle e non farle rovinare. Tale lettura è in linea con la previsione della successiva lett. b) dell'art. 78, che fa obbligo ai lavoratori di "non apporta(re) modifiche di propria iniziativa" ai D.P.I., cioè di non alterarne la conformazione e quindi di conservarne la originaria consistenza, che ne garantisce la funzione protettiva.
Peraltro, ai fini dell'interpretazione letterale e sistematica, è utile richiamare l'art. 20 del D.Lgs.
81/2008, che pone a carico del lavoratore un generale obbligo di "prendersi cura" della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, di cui l'art. 78 rappresenta una mera specificazione. Il secondo comma dell'art. 20 reca una elencazione dei comportamenti e delle forme di collaborazione esigibili dai dipendenti, che in nessun modo comprende neanche indirettamente, obblighi di manutenzione o qualsiasi iniziativa che sia necessaria per mantenere in efficienza le misure di sicurezza obbligatoriamente adottate. […]
Si finirebbe, in tal modo, per spostare sul lavoratore una serie di obblighi di prevenzione e precauzione che vanno molto al di là delle forme di collaborazione richieste dall'art. 20 del decreto legislativo in esame.
Come è noto, l'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro, e che trova fondamento nell'art. 32 Cost. oltre che nell'art. art. 31 della c.d. Carta di Nizza, ove si prevede che "ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose", è declinato attraverso specifiche disposizioni di legge, tra cui il D.Lgs. 81 del 2008, e attraverso la norma di chiusura dettata dall'art. 2087 c.c., così che è imposto al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, in base all'esperienza ed alla tecnica e tenuto conto della
5 concreta realtà aziendale e degli specifici fattori di rischio (v. in tal senso, Cass. n. 12863 del
2004; n. 14066 del 2019; n. 25597 del 2021; n. 30679 del 2019; n. 4980 del 2023).
Si è ulteriormente precisato che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti ascrivibili a sua imperizia, negligenza ed imprudenza. La dimensione dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro comporta che questi sia tenuto a proteggere l'incolumità dei lavoratori e a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal fine idonea (v. Cass. n. 4075 del 2004; n. 27127 del 2013;
n. 798 del 2017; n. 16026 del 2018). Con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dei danni eventualmente sofferti dal lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e non vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente (v. Cass. n. 2209 del 2016).
La lettura che la società ricorrente sollecita in merito agli artt. 77 e 78 cit. sovvertirebbe il corredo dei principi di diritto richiamati, ribaditi in modo costante nelle pronunce di legittimità.
L'interpretazione degli artt. 77 e 78 data dai giudici di appello e qui confermata trova supporto in numerosi precedenti specifici di questa Corte che, nel definire la nozione legale di
D.P.I., hanno concordemente affermato la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza, anche attraverso il lavaggio, degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I. (cfr. Cass. n. 10378 del
2023; n. 12709 del 2023; n. 10128 del 2023; n. 16749 del 2019 concernenti gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Cass. n. 13283 del 2024; n. 12710 del 2023;
n. 11069 del 2023; n. 32865 del 2021; n. 18656 del 2023; n. 10393 del 2023; n. 29720 del 2022 relative ai manutentori delle società ferroviarie).
Nello stesso depone la circolare del Ministero lavoro n. 34/1999, riferita alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 626 del 1994 aventi contenuto analogo a quelle in esame, in cui si legge:
"L'articolo 43, comma 4 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 prevede che il datore di lavoro debba assicurare le condizioni igieniche nonché l'efficienza dei D.P.I. ossia il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche specifiche quali, ad esempio, l'impermeabilità o la fluorescenza (vedi al riguardo la sentenza della
Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 11139/98 del 9 luglio 1998). Ciò vale ovviamente anche per gli
6 indumenti di lavoro che assumano la caratteristica di dispositivi personali di protezione. A tale scopo è necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia stabilendone altresì la periodicità. Detta pulizia può essere effettuata sia direttamente all'interno dell'azienda, sia correndo ad imprese esterne specializzate, la scelta, ricadetto la responsabilità del datore di lavoro".
Alla luce delle argomentazioni spese e della costante giurisprudenza, è accertato in giudizio che la giacca invernale ad alta visibilità, i pantaloni ad alta visibilità, il gilet e/o pettorina ad alta visibilità, le scarpe antinfortunistiche, la giacca e i pantaloni antipioggia, gli stivali antipioggia sono PI e che della pulizia di essi se ne sarebbe dovuto occupare il datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha dedotto di provvedere alla sostituzione dei PI anche solo macchiati, ma ciò, da una parte, è smentito dalla stessa produzione della parte resistente doc. 4 della resistente che prevede una sola richiesta PI per stagione (“entro e non oltre il 31 Gennaio per le necessità estive ed entro e non oltre il 30 Giugno per le necessità invernali”) nonché la previsione di un punteggio massimo da convertire in nuovi PI evidenziando la ridotta disponibilità alla sostituzione e, dall'altra, si osserva che il capo di vestiario deve essere lavato anche se non macchiato.
Il datore di lavoro ha, quindi, l'obbligo di provvedere al lavaggio periodico dei PI.
II. L'indennità giornaliera ex art. H19 del CCNL la parte convenuta ha dedotto che L'indennità giornaliera omnicomprensiva di euro 2,38 prevista dall'articolo h 19 del cc.nl trasporto aereo parte specifica handlers corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro include anche l'importo forfettario destinato alla cura del vestiario.
Tale deduzione della parte convenuta è del tutto priva di riscontro testuale nel contratto collettivo, infatti non è in alcun modo previsto che essa sia destinata a coprire i costi di lavaggio dei dispositivi di protezione individuale.
Inoltre, osservato che l'indennità giornaliera ex art. H19 è corrisposta anche ai soggetti che non sono tenuti a indossare dispositivi di protezione individuale, risulta ovvio che essa non può coprire tali costi che non sono sostenuti da alcuni dei dipendenti che fruiscono della predetta indennità.
III. L'obbligo di risarcimento del danno
7 La parte ricorrente chiesto di quantificare equitativamente in un'ora di lavoro straordinario settimanale il risarcimento per il mancato lavaggio dei PI.
Una volta che il danno è certo nella sua esistenza ontologica, perché la società non ha dimostrato di avere adempiuto l'obbligo di eseguire i lavaggi, lo stesso può essere determinato in base a una liquidazione equitativa (cfr. Cass. n. 13283 del 2024; n. 11069 del 2023).
Quest'ultima, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (Cass. n. 22272 del 2018; n. 18795 del 2021, Cassazione civile sez. lav., 04/08/2025, n.22539).
Accertata la natura di PI dei seguenti capi: giacca invernale ad alta visibilità, pantaloni ad alta visibilità, gilet e/o pettorina ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche giacca e pantaloni antipioggia, stivali antipioggia (cap.
2.5 della memoria).
Si osserva che
- le scarpe antinfortunistiche e gli stivali antipioggia non necessitano per la loro stessa natura di lavaggi,
- la giacca invernale si utilizza solo stagionalmente ed essendo esterna non necessita certo di lavaggio settimanale,
- gli indumenti antipioggia si utilizzano solo ovviamente in caso di pioggia ed essendo composti da semplice tessuto impermeabile possono essere lavati in lavatrice senza particolari accortezze in cicli brevi,
- gli indumenti ad alta visibilità devono anch'essi esser lavati solo con cicli brevi per non intaccare la catarifrangenza e, non essendo a contatto con la persona, non richiedono lavaggi particolarmente frequenti.
Nulla è stato dedotto dalla parte ricorrente in punto di lavaggio a mano e di utilizzo di PI a contatto diretto con il corpo del lavoratore. Invece la deduzione circa lo stiraggio non può essere accolta considerato il tessuto tecnico utilizzato per il confezionamento dei PI.
Considerati i PI oggetto di domanda, la stagionalità della giacca invernale e della pettorina estiva, l'utilizzo solo in caso di pioggia degli indumenti impermeabili, la semplicità del lavaggio
8 di essi, valutato che nessuno di tali capi richiede attività di stiraggio e che tutti possono essere lavati in lavatrice senza particolare dispendio di tempo nonchè l'utilizzo alternativo dei PI allegati a seconda delle condizioni climatiche, si ritiene che l'effettivo tempo medio settimanale da dedicare al lavaggio dei PI da parte del lavoratore può essere correttamente calcolato in 15 minuti di lavoro straordinario settimanale. Correttamente è da calcolarsi anche per le settimane in cui la prestazione è resa solo parzialmente (anche in caso di CIG non a zero ore), osservato che il lavaggio dei PI deve essere comunque svolto per mantenerli nelle corrette condizioni di igiene. Appare corretta la valorizzazione del tempo utilizzato per il lavaggio come attività lavorativa poiché si tratta di tempo comunque utilizzato per adempiere appieno la mansione in igiene e sicurezza.
Il Giudice ha ordinato la redazione di conteggi condivisi sulla scorta del criterio di 15 minuti di lavoro straordinario per tutte le settimane di lavoro, anche se parziali, e deve essere correttamente calcolato in € 786,36.
Ai fini del risarcimento deve essere poi valorizzato l'utilizzo di energia elettrica, detersivo e sfruttamento della lavatrice di proprietà della ricorrente che può essere equitativamente calcolato con un aumento del 20% del risarcimento riconosciuto per un totale di € 883,20.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando in parziale accoglimento del ricorso
- accertato l'obbligo contrattuale di parte resistente di provvedere al servizio di lavaggio degli indumenti di lavoro forniti alla ricorrente dall'assunzione, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 883,20, a titolo di risarcimento del danno, oltre interesse e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Bergamo, 5 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
IA IN
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