Decreto cautelare 15 novembre 2025
Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 23/02/2026, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01281/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06189/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6189 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo -OMISSIS- di -OMISSIS- Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del VERBALE FINALE del GLO della -OMISSIS-, -OMISSIS-, redatto in data 25.06.2025 dal medesimo organo tecnico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, che proponeva l’assegnazione alla minore -OMISSIS-, per l’anno scolastico successivo (2025/2026) di un numero di ore settimanali di sostegno pari a 18, a fronte dell’intero orario curriculare obbligatorio di 30 ore settimanali;
- del P. E. I. redatto per l’a. s. 2024/2025) dall’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, in data 31.10.2024, dove a pag 16, nella sez. 11, in relazione alla proposta del numero di ore di sostegno per l’anno scolastico successivo (2025/2026), si rimandava alle determinazioni contenute nel verbale del GLO finale; documento poi redatto in data 25.06.2026, prevedendo (solo) 18 ore di sostegno a fronte dell’intero tempo scuola, pari a 30 ore settimanali;
- della nota del Dirigente scolastico dell’I.C. “-OMISSIS-”, del 25.09.2025, con la quale – in riscontro alla diffida dei genitori della minore a mezzo del procuratore – si negava l’assegnazione di ulteriori ore di sostegno in deroga (rispetto alle 18 ore effettivamente attribuite);
- nonché del P.E.I. 2025/2026, ancorché ad oggi non redatto dall’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”;
- di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, comunque connessi, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell’organico per il sostegno determinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per (tra gli altri) dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, -OMISSIS-, supm. pi. -OMISSIS- del 29.07.2025 e relativo allegato;
nonché per il riconoscimento alla minore d’essere assistita da un insegnante di sostegno specializzato secondo il rapporto 1/1, per tutta la durata dell’orario scolastico (30 ore settimanali) o comunque per un numero di ore massime adeguate alla patologia sofferta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per Campania e Istituto Comprensivo -OMISSIS- di -OMISSIS- Napoli;;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Alfonso IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che i ricorrenti sono genitori della minore -OMISSIS-, studentessa che nello scorso anno scolastico 2024/2025 ha frequentato il -OMISSIS-di Napoli, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” nella -OMISSIS-, risultando ammessa al -OMISSIS-);
l’alunna è affetto da “Sindrome di down”, e necessita di un sostegno scolastico specializzato e di aiuto personale in quanto non completamente autonoma (cfr. Diagnosi funzionale del Distretto Sanitario n. -OMISSIS- di -OMISSIS- - -OMISSIS- DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE - NAPOLI, all. 7del ric.);
come emerge dalla relazione dell’Asl -OMISSIS-, centro di Salute Mentale, redatta in data 25.11.2024 (all. 7), la bambina risulta affetta da una condizione genetica che comporta un ritardo cognitiva e di sviluppo fisico, con patologie e problematiche che la rendono portatrice di handicap psicofisico con necessità degli interventi di sostegno di cui agli artt. 12 e 13 della L. 104/92; 4. dalla medesima documentazione si evince che la piccola -OMISSIS- presenta svariate lacune di natura psichica per tutte le aree oggetto di indagine
I deducenti lamentano che tuttavia nel P.E.I redatto nell’anno scolastico precedente (anno 2024/2025), al fine di consentire la possibilità per l’allieva di raggiungere gli obiettivi educativi e didattici, venivano proposte per l’anno scolastico 2025/2026, solo n. 18 ore di sostegno alla settimana (all.1 pag.2) rispetto all’orario completo di 30 ore settimanali, ovvero un numero di ore assolutamente insufficiente tenuto conto delle patologie e delle disabilità della minore:
I ricorrenti gravano, pertanto, Verbale Finale del GLO della -OMISSIS-, -OMISSIS-, redatto in data 25.06.2025 dal medesimo organo tecnico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, che proponeva l’assegnazione alla studente -OMISSIS-, per l’anno scolastico successivo (2025/2026) di un numero di ore settimanali di sostegno pari a 18 a fronte dell’intero orario curriculare obbligatorio di 30 ore settimanali (all. 1); - il P. E. I. redatto per l’a. s. 2024/2025) (all. 2), dall’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, in data 31.10.2024, laddove a pag 16, nella sez. 11, in relazione alla proposta del numero di ore di sostegno per l’anno scolastico successivo (2025/2026), si rimandava alle determinazioni contenute nel verbale del GLO finale; documento poi redatto in data 25.06.2026 prevedendo (solo) 18 ore di sostegno a fronte dell’intero tempo scuola pari a 30 ore settimanali (all. 1); - la nota del Dirigente scolastico dell’I.C. “-OMISSIS-”, del 25.09.2025, con la quale – in riscontro alla diffida dei genitori della minore -OMISSIS- a mezzo dello scrivente procuratore (all. 3 del ric.) – si negava l’assegnazione di ulteriori ore di sostegno in deroga (rispetto alle 18 ore effettivamente attribuite) (all.4); - nonché il P.E.I. 2025/2026, ancorché ad oggi non redatto dalla Scuola dall’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”;
Rammentato che il Presidente della Sezione con decreto cautelare n. -OMISSIS- del 15 novembre 2025 accoglieva la domanda di misura cautelare monocratica, motivando come segue:
“ Rilevato che i ricorrenti instano per l’attribuzione di un numero di ore di sostegno scolastico, alla minore, pari all’intera frequenza settimanale (30 ore), anziché delle 18 ore, assegnate con il provvedimento gravato;
Rilevato che gli stessi instano, altresì, per la concessione di misura cautelare monocratica, ex art. 56 c.p.a., stante la dedotta irrinunciabilità delle ore di sostegno alla minore (in numero pari all’intera frequenza settimanale: 30 ore); tanto, in considerazione della sua situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della l. 104/92), del suo stato d’invalidità con indennità d’accompagnamento e della prescrizione del sostegno in deroga per gravità, in sede di diagnosi funzionale;
Rilevato che, pertanto, sussiste un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire d’attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio, come infra fissata;
Ritenuto che misura cautelare idonea si palesa quella dell’ordine, al dirigente scolastico dell’Istituto intimato, di provvedere, nel più breve tempo possibile, al riesame del provvedimento gravato, limitatamente all’interesse fatto valere dai ricorrenti in giudizio, ed a redigere il P.E.I. per il corrente a.s. 2025-2026, con conseguente assegnazione, alla minore, delle ore di sostegno, necessarie alla sua piena integrazione scolastica”;
Contestualmente con tale si rinviava la causa alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 per la verifica dell’adempimento al dictum presidenziale.
Rilevato che con richiesta di passaggio in decisione del 15 dicembre 2025 il procuratore costituito per i ricorrenti rappresentava al Collegio che la minore, successivamente alla nomina di altro docente di sostegno, beneficia di ulteriori ore di sostegno didattico a copertura della frequenza complessiva, dal che emerge una carenza di interesse ad una pronuncia nel merito richiedendosi allo stesso esclusivamente una pronuncia sulla soccombenza virtuale.
Il Collegio, ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., prende atto di quanto rappresentato da parte ricorrente e alla luce dell’istanza formulata, opina di dover dichiarare il proposto ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., atteso che l’Istituto scolastico resistente si è conformato al decisum cautelare che attribuiva alla minore 25 ore si sostegno scolastico settimanale.
Ritenuto che gli impugnati provvedimenti (tra cui la “attestazione” prot. -OMISSIS- emesso dal dirigente dall’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS-), recanti assegnazione alla minore per cui è controversia, di un numero inadeguato di ore di sostegno, risultano carenti di motivazione rapportata alla gravità della patologia sofferta dall’alunna e alla necessità del correlato numero di ore di sostegno, essendo ancorati alla sola considerazione dei vincoli imposti all’organico di diritto e dell’eventuale assegnazione di posti in deroga;
Considerato, conseguentemente, che la proposizione del ricorso, notificato il 13 novembre 201 ha all’evidenza avuto efficacia causale sulla nuova manifestazione di volontà provvedimentale dell’Amministrazione, attuata mediante l’assegnazione alla minore per cui è causa, delle ore di sostegno nel numero stabilito con il decreto cautelare n. -OMISSIS- del 2025.
Ritenuto, pertanto, che possa essere dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con la conseguente condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’Amministrazione scolastica resistente a corrispondere ai ricorrenti spese e compensi di lite, che liquida in Euro 1000,00 (mille) oltre accessori di legge, con attribuzione all’Avv. Vincenzo Grimaldi antistatario ex art. 93, c.p.c..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso IA, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Alfonso IA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.