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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
TR RI, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 765/2024
proposto da
Ricorrente_6 Spa C0nsolidante In Persona Del Curatore Dott. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 In Liquidazione E In Conc Prev Consolidata In Persona Del Liquidadore Rappresentante_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - P.zza Pontelandolfo 36100 Vicenza VI elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 487/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VICENZA sez. 4 e pubblicata il 18/08/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 84080100007 IRES-CONSOLIDATO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 84030100006 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 84030100006 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 410/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di una verifica fiscale effettuata nel 2009 dalla G. di F. di Vicenza, Nucleo Polizia Tributaria, nei confronti della società Ricorrente_3 srl in liquidazione, consolidata della società Ricorrente_6
spa (di seguito Ricorrente_6 spa), holding dell'omonimo gruppo operante nel settore conciario, era stato redatto pvc afferente l'anno d'imposta 2007, con il quale veniva rilevato il decremento delle rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione pari ad € 7.012.866,00.
A tal riguardo, i militari verbalizzanti, dopo aver contestato alla società in liquidazione una serie di irregolarità ed incongruenze di natura contabile, trasmettevano la documentazione all'Agenzia delle
Entrate di Arzignano - Vicenza, la quale emetteva due avvisi di accertamento ai fini IR, RA ed IV, il primo nei confronti della Ricorrente_3 per irregolare tenuta delle scritture contabili, in particolare le scritture di magazzino, il secondo anche nei confronti della Ricorrente_6 (ora Ricorrente_6 spa) per rideterminare un maggior reddito imponibile, sia nei confronti della società che della consolidante, con il quale veniva accertato un reddito di € 662.557,00 in luogo della perdita dichiarata di € 6.250.169,00.
L' ufficio, infatti, si sarebbe avvalso della presunzione di cessione “in nero” di cui agli artt. 1 e 4, comma 2 del D.P.R. n. 441/97, in base alla quale la società avrebbe ceduto merci per un imponibile pari ad
€ 6.912.726,00, omettendo di fatturare e registrare i ricavi di pari importo ai fini IR, RA ed IV.
Trattandosi di tassazione di gruppo ai sensi degli artt. 117 e ss.del TUIR, in caso di rettifica del reddito della consolidata Ricorrente_3, la stessa avrebbe assunto in via solidale con DMG l'obbligo di versare la maggior imposta accertata ai fini IR nonché di pagare le sanzioni riferite al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122 del TUIR.
La società, in concordato preventivo dal 2009, impugnava in via autonoma il primo atto impositivo e congiuntamente a Ricorrente_6 il secondo, avanti la Commissione tributaria provinciale di Vicenza.
Il giudice adito, previa riunione dei ricorsi ed avvalendosi di CTU, con sentenza n. 487/2014 accoglieva parzialmente gli stessi, rideterminando il valore fiscale da attribuire alle giacenze di magazzino al
31.12.2007 in € 521.314,76; a seguito di tale variazione, il recupero fiscale veniva rideterminato in
€ 6.782.535,00, qualificato come rettifica di natura straordinaria ai fini IR ed RA, irrilevante ai fini IV.
Le due società e l'ADE impugnavano la sentenza n. 487/2014.
La CTR del Veneto, con sentenza n. 1466/2015, accoglieva l'appello incidentale dell'ufficio, riformando la sentenza di primo grado con conferma degli avvisi di accertamento e compensazione delle spese di lite.
Le società impugnavano la sentenza de qua avanti la Corte di Cassazione eccependo, in particolare, la violazione degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 441/97, laddove la CTR non aveva preso atto che la ripresa fiscale operata dall'ADE ai fini IR, RA ed IV non si fondava sul riscontro di una differenza fisica o quantitativa di merci in magazzino bensì su una differenza di valore tra le rimanenze di inizio e fine anno iscritte a bilancio.
La Suprema Corte, con sentenza n. 4441/2023, riconosciuta la sussistenza del litisconsorzio necessario con la consolidante Ricorrente_6, circoscriveva il contraddittorio e l'oggetto del petitum agli accertamenti riguardanti la società Ricorrente_3 nonché alla parte dell'accertamento di secondo livello per la parte relativa alle ricadute fiscali in capo alla consolidante DMG spa.
La Suprema Corte accoglieva, quindi, il ricorso per violazione degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 441/97, cassando con rinvio la sentenza n. 1466/2015.
Ricorrente_3 srl in liquidazione in concordato preventivo e Ricorrente_6 spa depositano atto di riassunzione ex art. 63 del D.Lgs. n. 546/92 chiedendo all'adito Collegio di voler disporre l'annullamento degli avvisi impugnati, in ossequio al disposto della Suprema Corte.
Si costituisce l'ufficio chiedendo il rigetto dell'appello principale proposto dalle due società e l'accoglimento dell'appello incidentale, con riforma parziale della sentenza n. 487/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto dalla società Ricorrente_3 in liquidazione in concordato preventivo é fondato e va accolto.
In ossequio a quanto disposto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4441/2023, questa Corte ritiene che la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Vicenza debba essere riformata, con ciò annullando integralmente gli avvisi impugnati.
In primo luogo, come chiarito dagli Ermellini, va evidenziato che l'attuale contenzioso ha ad oggetto gli avvisi di accertamento n. R84080100007/2010 e n. R8403010006/2010 afferenti IR, RA ed IV emessi nei confronti della consolidata Ricorrente_3 e nei confronti della consolidante Ricorrente_6 spa.
In ossequio alle precise direttive poste dalla Suprema Corte al giudice del rinvio, questa Corte non può non censurare l' illegittimo comportamento tenuto dai militari verbalizzanti e dall'ufficio, con riferimento alla violazione degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 441/97.
L'ufficio, infatti, facendo malgoverno dello speciale sistema presuntivo disciplinato dagli artt. 1 e 4 del D.P.
R. n. 447/97, ha contestato alla società, a seguito del decremento di euro 7.012.866,00 delle rimanenze finali al 31.12.2007, la cessione in nero di beni per euro 6.912.726,00 non a seguito del riscontro della mancanza fisica di beni al momento dell'accesso presso i locali dell'azienda ovvero di una differenza quantitativa tra i beni registrati nella contabilità di magazzino e risultanti dai documenti di acquisto e le rimanenze registrate in bilancio, ma dal mero riscontro di una differenza di valore tra le rimanenze iniziali e finali indicate in bilancio.
In presenza di ciò, l'ufficio non avrebbe potuto avvalersi della presunzione di cui al D.P.R. n. 441/97 ma avrebbe dovuto sostenere le proprie contestazioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a sostenere il gravissimo rilievo costituito dall'omessa contabilizzazione di ricavi.
Di nessuna di tali presunzioni si trova traccia nella documentazione prodotta dall' ufficio.
Appare, al contrario, più che verosimile e sostenibile la gravissima crisi economica che ha coinvolto, nel corso del 2007, il settore della conceria e che ha comportato la messa in liquidazione della società e la richiesta di ammissione al concordato preventivo, con la giustificabile esigenza di variare a valori di liquidazione le rimanenze di magazzino al 31.12.2007.
L'adozione di diversi criteri di valutazione delle rimanenze (costo storico per la stima al 31.12.2006, prezzo di liquidazione per la stima al 32.12.2007), sia pure contabilmente non corretta, é il solo motivo che giustifica tale differenza, mancando qualunque evidenza di cessioni di pellame non contabilizzate.
Sulla base delle predette argomentazioni, ed in ossequio alle statuizioni espresse dalla Suprema Corte,
l'appello incidentale dell'ufficio va respinto e, per l'effetto, si dispone l' annullamento degli atti impositivi impugnati.
Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell'evoluzione processuale della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio e di quello di legittimità.
Tutte le altre questioni rimangono assorbite dall' accoglimento dell'appello principale proposto dalla società.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello principale, annulla gli avvisi di accertamento n. R84080100006/2010 e
R8403010007/2010. Respinge l'appello incidentale dell'ufficio. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
TR RI, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 765/2024
proposto da
Ricorrente_6 Spa C0nsolidante In Persona Del Curatore Dott. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 In Liquidazione E In Conc Prev Consolidata In Persona Del Liquidadore Rappresentante_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - P.zza Pontelandolfo 36100 Vicenza VI elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 487/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VICENZA sez. 4 e pubblicata il 18/08/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 84080100007 IRES-CONSOLIDATO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 84030100006 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 84030100006 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 410/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di una verifica fiscale effettuata nel 2009 dalla G. di F. di Vicenza, Nucleo Polizia Tributaria, nei confronti della società Ricorrente_3 srl in liquidazione, consolidata della società Ricorrente_6
spa (di seguito Ricorrente_6 spa), holding dell'omonimo gruppo operante nel settore conciario, era stato redatto pvc afferente l'anno d'imposta 2007, con il quale veniva rilevato il decremento delle rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione pari ad € 7.012.866,00.
A tal riguardo, i militari verbalizzanti, dopo aver contestato alla società in liquidazione una serie di irregolarità ed incongruenze di natura contabile, trasmettevano la documentazione all'Agenzia delle
Entrate di Arzignano - Vicenza, la quale emetteva due avvisi di accertamento ai fini IR, RA ed IV, il primo nei confronti della Ricorrente_3 per irregolare tenuta delle scritture contabili, in particolare le scritture di magazzino, il secondo anche nei confronti della Ricorrente_6 (ora Ricorrente_6 spa) per rideterminare un maggior reddito imponibile, sia nei confronti della società che della consolidante, con il quale veniva accertato un reddito di € 662.557,00 in luogo della perdita dichiarata di € 6.250.169,00.
L' ufficio, infatti, si sarebbe avvalso della presunzione di cessione “in nero” di cui agli artt. 1 e 4, comma 2 del D.P.R. n. 441/97, in base alla quale la società avrebbe ceduto merci per un imponibile pari ad
€ 6.912.726,00, omettendo di fatturare e registrare i ricavi di pari importo ai fini IR, RA ed IV.
Trattandosi di tassazione di gruppo ai sensi degli artt. 117 e ss.del TUIR, in caso di rettifica del reddito della consolidata Ricorrente_3, la stessa avrebbe assunto in via solidale con DMG l'obbligo di versare la maggior imposta accertata ai fini IR nonché di pagare le sanzioni riferite al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122 del TUIR.
La società, in concordato preventivo dal 2009, impugnava in via autonoma il primo atto impositivo e congiuntamente a Ricorrente_6 il secondo, avanti la Commissione tributaria provinciale di Vicenza.
Il giudice adito, previa riunione dei ricorsi ed avvalendosi di CTU, con sentenza n. 487/2014 accoglieva parzialmente gli stessi, rideterminando il valore fiscale da attribuire alle giacenze di magazzino al
31.12.2007 in € 521.314,76; a seguito di tale variazione, il recupero fiscale veniva rideterminato in
€ 6.782.535,00, qualificato come rettifica di natura straordinaria ai fini IR ed RA, irrilevante ai fini IV.
Le due società e l'ADE impugnavano la sentenza n. 487/2014.
La CTR del Veneto, con sentenza n. 1466/2015, accoglieva l'appello incidentale dell'ufficio, riformando la sentenza di primo grado con conferma degli avvisi di accertamento e compensazione delle spese di lite.
Le società impugnavano la sentenza de qua avanti la Corte di Cassazione eccependo, in particolare, la violazione degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 441/97, laddove la CTR non aveva preso atto che la ripresa fiscale operata dall'ADE ai fini IR, RA ed IV non si fondava sul riscontro di una differenza fisica o quantitativa di merci in magazzino bensì su una differenza di valore tra le rimanenze di inizio e fine anno iscritte a bilancio.
La Suprema Corte, con sentenza n. 4441/2023, riconosciuta la sussistenza del litisconsorzio necessario con la consolidante Ricorrente_6, circoscriveva il contraddittorio e l'oggetto del petitum agli accertamenti riguardanti la società Ricorrente_3 nonché alla parte dell'accertamento di secondo livello per la parte relativa alle ricadute fiscali in capo alla consolidante DMG spa.
La Suprema Corte accoglieva, quindi, il ricorso per violazione degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 441/97, cassando con rinvio la sentenza n. 1466/2015.
Ricorrente_3 srl in liquidazione in concordato preventivo e Ricorrente_6 spa depositano atto di riassunzione ex art. 63 del D.Lgs. n. 546/92 chiedendo all'adito Collegio di voler disporre l'annullamento degli avvisi impugnati, in ossequio al disposto della Suprema Corte.
Si costituisce l'ufficio chiedendo il rigetto dell'appello principale proposto dalle due società e l'accoglimento dell'appello incidentale, con riforma parziale della sentenza n. 487/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto dalla società Ricorrente_3 in liquidazione in concordato preventivo é fondato e va accolto.
In ossequio a quanto disposto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4441/2023, questa Corte ritiene che la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Vicenza debba essere riformata, con ciò annullando integralmente gli avvisi impugnati.
In primo luogo, come chiarito dagli Ermellini, va evidenziato che l'attuale contenzioso ha ad oggetto gli avvisi di accertamento n. R84080100007/2010 e n. R8403010006/2010 afferenti IR, RA ed IV emessi nei confronti della consolidata Ricorrente_3 e nei confronti della consolidante Ricorrente_6 spa.
In ossequio alle precise direttive poste dalla Suprema Corte al giudice del rinvio, questa Corte non può non censurare l' illegittimo comportamento tenuto dai militari verbalizzanti e dall'ufficio, con riferimento alla violazione degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 441/97.
L'ufficio, infatti, facendo malgoverno dello speciale sistema presuntivo disciplinato dagli artt. 1 e 4 del D.P.
R. n. 447/97, ha contestato alla società, a seguito del decremento di euro 7.012.866,00 delle rimanenze finali al 31.12.2007, la cessione in nero di beni per euro 6.912.726,00 non a seguito del riscontro della mancanza fisica di beni al momento dell'accesso presso i locali dell'azienda ovvero di una differenza quantitativa tra i beni registrati nella contabilità di magazzino e risultanti dai documenti di acquisto e le rimanenze registrate in bilancio, ma dal mero riscontro di una differenza di valore tra le rimanenze iniziali e finali indicate in bilancio.
In presenza di ciò, l'ufficio non avrebbe potuto avvalersi della presunzione di cui al D.P.R. n. 441/97 ma avrebbe dovuto sostenere le proprie contestazioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a sostenere il gravissimo rilievo costituito dall'omessa contabilizzazione di ricavi.
Di nessuna di tali presunzioni si trova traccia nella documentazione prodotta dall' ufficio.
Appare, al contrario, più che verosimile e sostenibile la gravissima crisi economica che ha coinvolto, nel corso del 2007, il settore della conceria e che ha comportato la messa in liquidazione della società e la richiesta di ammissione al concordato preventivo, con la giustificabile esigenza di variare a valori di liquidazione le rimanenze di magazzino al 31.12.2007.
L'adozione di diversi criteri di valutazione delle rimanenze (costo storico per la stima al 31.12.2006, prezzo di liquidazione per la stima al 32.12.2007), sia pure contabilmente non corretta, é il solo motivo che giustifica tale differenza, mancando qualunque evidenza di cessioni di pellame non contabilizzate.
Sulla base delle predette argomentazioni, ed in ossequio alle statuizioni espresse dalla Suprema Corte,
l'appello incidentale dell'ufficio va respinto e, per l'effetto, si dispone l' annullamento degli atti impositivi impugnati.
Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell'evoluzione processuale della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio e di quello di legittimità.
Tutte le altre questioni rimangono assorbite dall' accoglimento dell'appello principale proposto dalla società.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello principale, annulla gli avvisi di accertamento n. R84080100006/2010 e
R8403010007/2010. Respinge l'appello incidentale dell'ufficio. Spese compensate.