Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7721 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Aula A 1 772140 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPP M. / 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CA SEZI NE 1 VORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Battimiello Bruno R.G. N. 5731/99 Presidente Dott. Foglia Raffaele Consigliere Dott. Stile Paolo Consigliere Cron. 17748 Dott. D'Agostino Giancarlo Consigliere Rep. Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore Ud. 18/04/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da TI NI, TI LV, EL IA, tutti nella qualità di eredi di TI IO, rappresentati e difesi dall'avv.to Michele di Criscio, f'ultime nella qualité dizen. Tore esercente lepetrie poteste sulle giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente Minore TI RI domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.
- ricorrente -
CORTE SUPREMADIC AZIONE UFFICIO COPIC
contro
Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI, in persona del dal Sig. per diritti 1300 legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso, 1761 2001.. giusta procura a margine del controricorso, dall'avv.to IL CANCELLANE 14 18 1 Pasquale Litterio, ed entrambi elettivamente domiciliato in Napoli, via Sannio n.19. controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1476 del 7/4/1998 - R.G. 42903/1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/5/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Pasquale Litterio Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 1992 ON TI, dipendente del Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli, proponeva ricorso innanzi al Pretore della sezione distaccata di Pozzuoli, chiedendo accertarsi che il compenso per lavoro straordinario prestato con continuità venisse computato ai fini della determinazione del TFR da accantonare annualmente. 2 Il Consorzio convenuto eccepiva l'inammissibilità del ricorso, asserendo che il ricorrente aveva già in precedenza proposto analoga domanda, accolta con sentenza passata in giudicato, con riferimento ad retributiva, per cui sulla una diversa voce questione della determinazione delle voci retributive della base di calcolo del trattamento di fine rapporto si era formato il giudicato. Il Pretore, in accoglimento della eccezione proposta, rigettava il ricorso. Il Tribunale di Napoli, in sede di appello, ha confermato la pronuncia pretorile. laA fondamento della decisione, ha richiamato sentenza delle Sezioni Unite della Suprema corte n. 1892 del 28/4/1989, per la quale la formazione del giudicato sulla domanda diretta a conseguire la maggiore liquidazione della indennità di fine rapporto in relazione al computo di un elemento della retribuzione, che si assume utile a tal fine, preclude la proponibilità di una successiva domanda intesa a conseguire ulteriore liquidazione della indennità di anzianità o di buonuscita, ancorché fondata su ragioni diverse da quelle fatte valere in precedenza. Avverso tale pronuncia gli eredi del lavoratore propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 3 Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso, gli attori lamentano la violazione dell'art 360 n. 3 e 5 c.p.c., sulla base del rilievo che la precedente sentenza pretorile, passata in giudicato, non aveva avuto ad oggetto la liquidazione della indennità di fine rapporto in tutte le sue componenti, ma soltanto il diritto del lavoratore a vedersi accantonare per il futuro, ovvero in vista della definitiva liquidazione del medesimo trattamento, un elemento (le maggiorazioni retributive percepite per lo straordinario fisso e continuativo) che la ル controparte riteneva escluso dal computo del t.f.r. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, qualora il trattamento di fine rapporto formi oggetto di una azione giudiziaria di condanna proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro dopo la cessazione del rapporto, resta preclusa una domanda di riliquidazione dello stessonuova trattamento, ancorché fondata su ragioni non dedotte, ma tuttavia deducibili, nel precedente 4 giudizio;
e ciò in base al principio secondo cui la cosa giudicata copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile (Cass. 23 novembre 1997 n. 8656). In questo caso, una volta determinata la base di calcolo del t.f.r., vale a dire la retribuzione annua, con l'inclusione di una о più voci retributive, non può successivamente chiedersi la rideterminazione della stessa base di calcolo con l'inclusione di un'altra voce e la conseguente nuova condanna del datore di lavoro a pagare la differenza di ammontare del trattamento (Cass S.U. 21 aprile 1992 n. 1892; Cass S.U. 5 marzo 1993 n. M 2708; Cass. 17 marzo 2001, n.3894). Diverso è il caso in cui il trattamento di rapporto formi oggetto di un'azione fine giudiziaria proposta nel corso del rapporto di lavoro. Poiché, com'è noto, in base alla meccanica prefigurata dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto a differenza di quanto previsto dalla precedente disciplina dettata dall'art.2120 c.c. - si matura di anno in anno, nel corso del rapporto di lavoro, potendo rifluire in esso voci retributive di varia natura che possono o meno essere presenti, anche in base a variazioni 5 nella disciplina individuale о collettiva, un giudicato formatosi su una domanda avente ad oggetto la commutabilità nella base di calcolo del t.f.r. di una determinata voce retributiva, e proposta nel corso del rapporto di lavoro, prima cioè che il t.f.r. si sia maturato nella sua entità, e che sia divenuto cosìdefinitiva compiutamente esigibile alla fine del rapporto stesso, non può pregiudicare accertamenti successivi che abbiano ad oggetto altri elementi pure in tesi idonei a concorrere alla liquidazione finale del trattamento. In proposito occorre distinguere situazioni diverse а seconda dei possibili contenuti della domanda proposta in corso di rapporto di lavoro, perché diverso può essere l'ambito del giudicato precedentemente formatosi: a) condanna del datore di lavoro a corrispondere un'anticipazione del t.f.r. ai sensi dell'art. 2120, c. 6 e SS. C.C.: il giudicato formatosi su tale domanda preclude nelle successive eventuali azioni di condanna о di mero accertamento aventi ad oggetto la parte di t.f.r. maturata in 6 b) seguito la deduzione di voci retributive da includere nella base di calcolo venute in essere prima della sentenza passata in giudicato, ossia deducibili nel relativo processo;
accertamento fondato sull'interesse a determinare, anno per anno, l'ammontare trattamento già maturato ed adel l'esattezza degli verificare accantonamenti dovuti dal datore di lavoro, quando quest'ultimo opponga contestazioni in proposito (Cass. S.U., 15 dicembre 1990, n. 11945; Cass. S.U., 14 agosto 1991, n. 8861; Cass. S.U., 11 novembre 1996, n. 9819). Oggetto di tale accertamento è una situazione giuridica soggettiva di aspettativa, ossia un effetto preliminare della fattispecie che insieme ad altre situazioni costituirà, alla fine del rapporto di lavoro, il diritto al t.f.r. Quanto all'estensione oggettiva del giudicato, vale quanto già appena detto sub a); 7 c) accertamento della necessità di includere una o più voci nella base di calcolo del t.f.r., prescindendo dall'accertamento del relativo ammontare, sempre che il datore di lavoro contesti quella necessità. In tal caso la delimitazione del petitum si riflette sulla limitata estensione del giudicato, il quale non preclude una successiva domanda di corresponsione dell'anticipazione o del trattamento definitivo, che si riferisca ad altre voci retributive. All'obiezione che una tale limitazione del petitum, e dei confini del giudicato può risolversi in una moltiplicazione di controversie e in un aggravio di spese e di attività giudiziaria per il datore di lavoro, vale a dire in una violazione delle norme di buona fede e correttezza che impongono al creditore di non aggravare inutilmente la posizione del debitore (artt. 1175 e 1375 c.C.) questa Corte ha già risposto osservando che il datore di lavoro può evitare gli effetti sfavorevoli chiedendo a sua volta un accertamento dell'intera base di calcolo ossia dell'ammontare 8 del trattamento già maturato (Cass., 17 marzo 2001 n. 3894). Nella fattispecie in esame si è verificata quest'ultima ipotesi poiché, come risulta dal ricorso per cassazione, il lavoratore aveva chiesto - in costanza di rapporto di lavoro in precedente processo definito con giudicato, che nella base di calcolo fossero inclusi anche i punti 3, 4 e 5 dell'accordo nazionale 21/5/1981, mentre con -successiva domanda per cui ora è causa proposta rapporto - egli chiede anche al termine del delle somme relativa allo l'inclusione prestato in modo fisso e straordinario continuativo. Il precedente giudicato, in sostanza, non riguardò l'intero trattamento già maturato, ma solo l'inclusione di alcune voci. Erroneamente, quindi, il Tribunale, ravvisando una identità di oggetto delle due controversie, ha affermato la preclusione da "giudicato". Poiché, come si è detto, prima della negazione da parte del debitore non sorge l'interesse del creditore (art. 100 c.p.c.) all'azione di accertamento del credito, non si potrebbe senza imporre al creditore medesimocontraddizione - 9 l'onere di esercitare "quando non gli sia stato ancora opposto alcunché dalla controparte" un'actio nondum nata al fine di evitare la preclusione da giudicato: questo si formerebbe su questione non ancora deducibile e la contraddizione si risolverebbe in una lesione del diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 c. 2 Cost. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli la quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati, pronunciandosi nel merito della computabilità dei compensi per straordinario percepiti nel corso del rapporto di lavoro, nel trattamento di fine rapporto maturato dal ricorrente. РОМ La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le I 33 D A , S 5 S O spese, alla Corte di Appello di Napoli. A L 0 N. T L 1 , 3 O . A B T S I R E Così deciso in Roma, il 18/04/2001. D P A ' S L A I A L T N E S G D O O P I Il Presidente Il Consigliere estensore S A M I N D "Hell Hatherle Mi E E A S , E D I Bruno Battimiello Raffaele Di Le. O G E A R Bruno Batiniello T G T O S E N I T L E G T S I E E R A R I L D L E hille O D 200