Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 06/08/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01909/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2025, proposto da AV GI, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Picone e Simona Grazia Fulco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 465/2024, del 02/04/2024, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale del lavoro di Agrigento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Annalisa Stefanelli;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025, il difensore di parte resistente presente così come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso il sig. AV GI ha chiesto di dare esecuzione alla sentenza n. 465/2024, del 02/04/2024, pubblicata in pari data, con cui il Tribunale del lavoro di Agrigento ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, della L. n. 107/2015, della somma complessiva di euro 1.000,00 per gli anni di insegnamento 2021/2022 e 2022/2023; il tutto per il lavoro svolto a tempo determinato alle dipendenze del medesimo Ministero.
L'amministrazione resistente non avrebbe dato attuazione al predetto provvedimento. Il ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un Commissario ad acta , affinché provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero e la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Ministero si è costituito in giudizio rappresentando come il ritardo nell’emissione delle carte sia dovuto alle numerosissime richieste pervenute, a seguito del contenzioso seriale sorto repentinamente in materia in tutto il Paese, e alla mancanza dei relativi fondi.
Alla camera di consiglio del 24 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio rileva come, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, considerato che la sentenza è passata in giudicato in data 23 settembre 2024 (come da attestazione in atti).
Risultano, inoltre, espletati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza, atteso che:
i) il provvedimento risulta notificato presso la sede dell’amministrazione resistente in data 23 agosto 2024;
ii) il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 27 dicembre 2024, successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996.
Del resto il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha contestato la debenza delle somme intimate.
La domanda deve pertanto essere accolta e, conseguentemente, deve essere ordinato all’amministrazione resistente di dare integrale esecuzione al provvedimento in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate nei limiti precisati in ricorso, insieme con gli accessori ivi individuati e computati ai sensi di legge, pagamento che dovrà avere luogo nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Il Collegio nomina sin d'ora, quale commissario ad acta , il Direttore della Direzione generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del merito con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, il quale dovrà attivarsi per l'esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine indicato l’amministrazione non abbia ancora adempiuto.
Il medesimo commissario dovrà adottare ogni misura idonea a consentire il dovuto pagamento al ricorrente degli importi indicati nel provvedimento in epigrafe, entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies,comma 8, l. n. 89 del 2001, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una penalità di mora in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Si liquidano, pertanto, gli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla scadenza del termine per provvedere e fino all’insediamento del Commissario ad acta .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI (Sezione Quarta):
- ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, il quale provveder a dare esecuzione al titolo in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- fissa, nei termini e nella misura di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione debitrice per ogni ulteriore giorno di ritardo;
- condanna l’amministrazione resistente a rimborsare in favore del ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 500,00 (euro cinquecento/00), per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Luca Girardi, Primo Referendario
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO