Sentenza 25 settembre 2002
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina della materia ad opera del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 113, che non ha espressamente ripetuto, quanto alla competenza per la liquidazione delle spese relative ai procedimenti incidentali, il riferimento al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è avvenuta la prestazione, detta competenza, per ragioni sistematiche, continua ad appartenere a quest'ultimo giudice e non a quello del procedimento incidentale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto competente a disporre la liquidazione delle spese di gratuito patrocinio della fase di riesame il g.u.p. che aveva giudicato l'istante con rito abbreviato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2002, n. 35071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35071 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI - Presidente - del 25/09/2002
1. Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - N. 2868
3. Dott. GIANFRANCO RIGGIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - N. 19111/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza nei confronti del G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio, rilevato dal Tribunale di Milano in procedimento penale a carico di:
RE BO Denise, n. 21.7.1978 con ordinanza in data 8.5.2002 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni;
Udite le richieste del P.M., Dott. Mario FRATICELLI, che conclude per la competenza del Tribunale di Milano
O S S E R V A
Il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva giudicato con rito abbreviato RE BO Denise, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, provvedeva con decreto in data 19.10.2001 sulla richiesta di liquidazione delle competenze del grado avanzata dal difensore, "esclusa la fase del riesame da liquidarsi dal predetto organo". Il Tribunale di Milano, cui gli atti erano stati rimessi per la liquidazione relativa al procedimento incidentale di riesame di misura cautelare dinanzi ad esso svoltasi, osservava che tale adempimento doveva essere effettuato "al termine di ciascuna fase o grado del procedimento... dall'autorità giudiziaria che ha proceduto" (art. 12 L. 30.7.1990 n. 217); ne conseguiva la competenza a provvedere del giudice procedente nel merito, anche per gli eventuali incidenti "de libertate" inseriti nell'ambito della fase o grado del processo svoltosi dinanzi a lui. Rilevava pertanto conflitto negativo di competenza con l'ordinanza in epigrafe, qui rimettendo gli atti per la soluzione.
Sussiste il conflitto, essendosi verificata - una situazione di contemporaneo rifiuto di provvedere da parte di due organi giurisdizionali, con stasi insuperabile del procedimento di liquidazione. Quanto alla soluzione, occorre tener conto della sopravvenuta abrogazione della L. n. 217/1990 e della nuova disciplina della materia ad opera del T.U. emanato con D.L.vo 30.5.2002 n. 113 (v., in particolare, gli artt. 82, 105, 299 e 302),
entrato in vigore il 1.7.2002 e di immediata applicazione, secondo le regole di successione delle leggi nel tempo. Durante la vigenza dell'anteriore testo legislativo la giurisprudenza, dopo un iniziale orientamento in senso contrario (su cui v., in particolare, Cass., Sez. 1^, 6.5/20.9.1999, confl. comp. in proc. Sapere), era pervenuta alla conclusione che la competenza a liquidare il compenso al difensore spettava, per ciascun grado del giudizio, interamente e inderogabilmente al giudice di merito del grado e, per l'attività professionale prestata nel corso delle indagini preliminari, al G.I.P. (come espressamente previsto per quest'ultimo dall'art. 7 L. n. 217/1990). Il giudice di merito era perciò tenuto a liquidare anche i compensi per i subprocedimenti incidentali innestatisi nel corso della fase o del grado, di sua competenza, non esclusi quelli "de libertate"; ciò per tassativa indicazione degli artt. 7 e 12, co. 2, L. citata (Cass., Sez. 1^, c.c. 22.5.2002, Piccolo). Tale disciplina appariva coerente con la "ratio" di assegnare la decisione all'organo meglio in grado di apprezzare l'importanza complessiva dell'opera svolta e quantificare il compenso alla stregua delle tariffe professionali, che appunto fanno riferimento alle caratteristiche del procedimento nel suo complesso, secondo parametri variabili in ragione della tipologia dell'ufficio giudiziario competente per il merito. La nuova disciplina, nel confermare la competenza del G.I.P. per la fase delle indagini (art. 105 D.L.vo n.113/2002), non ha invece espressamente ripetuto il riferimento al giudice "della fase o grado" in cui è avvenuta la prestazione (art. 82 del T.U.). Tale omissione non incide però sulla "ratio" sottostante, come sopra individuata, e la competenza del giudice di merito del grado può tuttora desumersi da considerazioni sistematiche, in ragione cio della presupposta competenza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 93, co. 1) e di quanto espressamente stabilito per le parallele procedure di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici ed ausiliari del giudice (art. 83, co. 2).
Nel caso di specie va perciò dichiarata la competenza del G.U.P., quale giudice di merito in primo grado nel rito abbreviato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, risolvendo il conflitto dichiara la competenza del G.U.P. del Tribunale di Busto Arsizio.
Così deciso in Roma, 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2002