CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2023, n. 5658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5658 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AE RI nato il [...] \d‘j, avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTCAPPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 5658 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO AR AE ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 30/09/2021 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di concorso in rapina aggravata (commessa da più persone riunite), con l'equivalenza delle attenuanti generiche. Al riguardo, la difesa del ricorrente deduce: 1. nullità della sentenza per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen. Si lamenta che la Corte di merito ha ritenuto la sopravvenuta impossibilità di ripetizione in assenza dello svolgimento di rigorosi ed opportuni accertamenti, tenuto conto che la persona offesa risultava priva di documenti di identità all'atto di presentazione della querela, non parlava e comprendeva la lingua italiana e privo di qualsivoglia collegamento con il territorio italiano;
da ciò ne conseguiva che l'impossibilità di ripetizione della testimonianza fosse già evidente al momento in cui questa ha reso dichiarazioni, dovendo ricorrersi all'incidente probatorio;
2. nullità della sentenza per inosservanza e/o erronea applicazione delle garanzie procedurali nell'acquisizione degli atti predibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen. Si lamenta che sia stata acquisita una querela sporta dal cittadino straniero che non parlava e comprendeva la lingua italiana, non coadiuvato da un interprete nel corso della presentazione della denuncia-querela, essendo tale funzione stata informalmente svolta da un conoscente il quale, a sua volta, al dibattimento è stato assistito da un interprete sul rilievo che non comprendeva e parlava la lingua italiana;
2.1. violazione dell'art. 6, commi 1 e 3 lett. d) CEDU per avere tratto la responsabilità dell'imputato in modo esclusivo dalla deposizione della persona offesa divenuta irreperibile;
3. vizio di motivazione in ordine al vaglio di attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dal teste KE BE. Si lamenta che il teste abbia operato una ricostruzione dei fatti incompatibile con quanto originariamente riferito nel corso delle indagini;
4. vizio di motivazione in ordine all'eccezione di inutilizzabilità del verbale di individuazione fotografica dell'imputato effettuata dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari ed acquisito al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., in ordine al cui rilievo erano spendibili le censure 2 mosse con riguardo al verbale di dichiarazioni rilasciate dalla stessa persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo che deduce la nullità della sentenza per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen. è manifestamente infondato. Al di là dell'errato richiamo nel caso in esame della categoria della nullità, dovendo semmai il vizio denunciato essere riferito a quella di inutilizzabilità dell'atto, la Corte di appello ha evidenziato come le ricerche fossero state effettuate in maniera completa ed esaustiva presso il DAP e presso l'anagrafe, ribadendo la ritenuta imprevedibilità della sopravvenuta irreperibilità in ragione della precisa indicazione in fase di indagini da parte della persona offesa di un indirizzo di residenza in Roma. Di conseguenza, quanto al territorio nazionale, del tutto confacente risultano, in difetto di contrarie allegazioni, gli accertamenti svolti presso l'anagrafe e gli istituti penitenziari. Né, nel caso di specie, per come rilevato dal Procuratore generale presso questa Suprema Corte nella requisitoria scritta, in assenza di specifici elementi concreti rilevanti sul punto, appare esigibile l'estensione delle ricerche anche all'estero, trattandosi di cittadino straniero e non comunitario, in ossequio al seguente principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui « Ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l'obbligo di effettuare ricerche, anche all'estero, va necessariamente correlato all'esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall'interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un'attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza » (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129 - 01). Quanto alla imprevedibilità della sopravvenuta irreperibilità, la circostanza, valorizzata sul punto dalla Corte di merito, dell'indicazione di un preciso indirizzo di residenza all'atto del rilascio delle dichiarazioni appare consentire di escludere, attraverso una valutazione ex ante, la sussistenza di elementi concreti che potessero fare ritenere prevedibile la successiva irreperibilità della persona offesa. La residenza, infatti, costituisce notoriamente un indice di idoneo radicamento sul territorio nazionale, in quanto ivi è stabilita la dimora abituale della persona, risultante anche a seguito dei controlli operati dal personale di polizia municipale. 3 La sentenza impugnata appare pertanto sul punto immune da censure. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia la nullità della sentenza per violazione delle garanzie procedurali nell'acquisizione di atti aventi carattere predibattimentale sul rilievo della loro sopravvenuta irreperibilità. Come affermato da Sez. F, sentenza n. 38508 del 13/09/2002, Albanese, 222795 - 01: «In tema di ricezione di denuncia orale e di successiva ricognizione fotografica della persona offesa di nazionalità straniera, la mancata nomina di un interprete, trattandosi di dichiarazioni e atti compiuti da persona diversa dall'imputato, non è causa di inutilizzabilità né di nullità degli atti medesimi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimamente utilizzabili, a seguito di lettura dibattimentale per sopravvenuta e impossibilità di ripetizione, la denuncia della persona offesa e la ricognizione fotografica effettuata da straniera assistita da connazionale, capace di esprimersi in lingua italiana)» (in termini, Sez. 5, n. 17967 del 22/01/2013, P.G. in proc. E., Rv. 256888 - 01). Quanto, poi, al rilievo attinente alla effettiva comprensione della lingua italiana da parte del teste che ha aiutato nella traduzione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la censura è volta a sollecitare alla Corte di legittimità una rilettura delle emergenze processuali non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione da cui risulta che la capacità del teste di comprendere e parlare l'italiano è stata ricavata per quanto notato dagli agenti di polizia giudiziaria il cui intervento, per quanto precisato anche dal primo giudice (vedi pag. 3 della sentenza del Tribunale), fu proprio sollecitato da detto testimone e da quanto dallo stesso confermato al dibattimento. 2.1. Manifestamente infondata è la dedotta violazione della disposizione convenzionale. L'affermazione di colpevolezza - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - lungi dal fondarsi sulle esclusive dichiarazioni della persona offesa rilasciate nel corso delle indagini ed acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., rinviene nell'istruttoria dibattimentale - per come emerge anche dalla lettura della motivazione del primo giudice alla quale quella impugnata ha fatto riferimento - altri elementi di prova a carico aventi carattere convergente ed individualizzante, di cui il giudice del merito ha dato conto facendo riferimento all'operato sequestro in danno dell'imputato del corpo del reato (ampolla rinvenuta all'interno dello zaino in uso allo stesso contenente la sostanza urticante negli occhi della vittima per aggredirla e sottrarle il telefono cellulare) ed alle dichiarazioni rilasciate dal testimone presente ai fatti, il quale ha riferito di avere assistito alla rapina, riconoscendone il ricorrente come uno degli autori. 4 3. Anche il terzo motivo - che lamenta nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., per vizio di motivazione sul rilievo della contraddittorietà intrinseca delle dichiarazioni rese dal teste KE BE - è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ritenuto le dichiarazioni rese, valutate complessivamente, attendibili e coerenti, superando la valutazione della portata di singole risposte a specifiche domande. La circostanza dedotta dal ricorrente, relativa alle contraddizioni delle dichiarazioni rese dal teste, anche per le sue conoscenze della lingua italiana, appare non rilevante nel caso di specie con riferimento alla mancata rilettura del verbale delle dichiarazioni rese, attesa l'avvenuta escussione dibattimentale del teste e dunque il superamento delle dichiarazioni predibattimentali, con relativa conferma delle stesse o contestazione del contenuto difforme. Né appaiono emergere ulteriori profili di valutazione idonei ad incidere sul giudizio di merito formulato dalla Corte territoriale. 4. Analogamente manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso che lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per insufficienza ed incongruenza della motivazione del provvedimento impugnato sull'inutilizzabilità dell'individuazione fotografica acquisita al fascicolo del dibattimento ex art. 512 cod. proc. pen. Alla luce, invero, degli elementi sopra evidenziati, ed in particolare della ritenuta corretta acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali e della assenza di violazioni procedimentali nell'acquisizione delle stesse in fase di indagini, non risultano emergere vizi in ordine alla ritenuta utilizzabilità del riconoscimento fotografico e delle dichiarazioni rese in tale sede. Di conseguenza, anche sotto tale profilo le conclusioni a cui perviene la sentenza impugnata appaiono immuni da censure. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (cfr. Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10/01/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 5658 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO AR AE ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 30/09/2021 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di concorso in rapina aggravata (commessa da più persone riunite), con l'equivalenza delle attenuanti generiche. Al riguardo, la difesa del ricorrente deduce: 1. nullità della sentenza per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen. Si lamenta che la Corte di merito ha ritenuto la sopravvenuta impossibilità di ripetizione in assenza dello svolgimento di rigorosi ed opportuni accertamenti, tenuto conto che la persona offesa risultava priva di documenti di identità all'atto di presentazione della querela, non parlava e comprendeva la lingua italiana e privo di qualsivoglia collegamento con il territorio italiano;
da ciò ne conseguiva che l'impossibilità di ripetizione della testimonianza fosse già evidente al momento in cui questa ha reso dichiarazioni, dovendo ricorrersi all'incidente probatorio;
2. nullità della sentenza per inosservanza e/o erronea applicazione delle garanzie procedurali nell'acquisizione degli atti predibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen. Si lamenta che sia stata acquisita una querela sporta dal cittadino straniero che non parlava e comprendeva la lingua italiana, non coadiuvato da un interprete nel corso della presentazione della denuncia-querela, essendo tale funzione stata informalmente svolta da un conoscente il quale, a sua volta, al dibattimento è stato assistito da un interprete sul rilievo che non comprendeva e parlava la lingua italiana;
2.1. violazione dell'art. 6, commi 1 e 3 lett. d) CEDU per avere tratto la responsabilità dell'imputato in modo esclusivo dalla deposizione della persona offesa divenuta irreperibile;
3. vizio di motivazione in ordine al vaglio di attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dal teste KE BE. Si lamenta che il teste abbia operato una ricostruzione dei fatti incompatibile con quanto originariamente riferito nel corso delle indagini;
4. vizio di motivazione in ordine all'eccezione di inutilizzabilità del verbale di individuazione fotografica dell'imputato effettuata dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari ed acquisito al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., in ordine al cui rilievo erano spendibili le censure 2 mosse con riguardo al verbale di dichiarazioni rilasciate dalla stessa persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo che deduce la nullità della sentenza per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen. è manifestamente infondato. Al di là dell'errato richiamo nel caso in esame della categoria della nullità, dovendo semmai il vizio denunciato essere riferito a quella di inutilizzabilità dell'atto, la Corte di appello ha evidenziato come le ricerche fossero state effettuate in maniera completa ed esaustiva presso il DAP e presso l'anagrafe, ribadendo la ritenuta imprevedibilità della sopravvenuta irreperibilità in ragione della precisa indicazione in fase di indagini da parte della persona offesa di un indirizzo di residenza in Roma. Di conseguenza, quanto al territorio nazionale, del tutto confacente risultano, in difetto di contrarie allegazioni, gli accertamenti svolti presso l'anagrafe e gli istituti penitenziari. Né, nel caso di specie, per come rilevato dal Procuratore generale presso questa Suprema Corte nella requisitoria scritta, in assenza di specifici elementi concreti rilevanti sul punto, appare esigibile l'estensione delle ricerche anche all'estero, trattandosi di cittadino straniero e non comunitario, in ossequio al seguente principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui « Ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l'obbligo di effettuare ricerche, anche all'estero, va necessariamente correlato all'esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall'interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un'attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza » (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129 - 01). Quanto alla imprevedibilità della sopravvenuta irreperibilità, la circostanza, valorizzata sul punto dalla Corte di merito, dell'indicazione di un preciso indirizzo di residenza all'atto del rilascio delle dichiarazioni appare consentire di escludere, attraverso una valutazione ex ante, la sussistenza di elementi concreti che potessero fare ritenere prevedibile la successiva irreperibilità della persona offesa. La residenza, infatti, costituisce notoriamente un indice di idoneo radicamento sul territorio nazionale, in quanto ivi è stabilita la dimora abituale della persona, risultante anche a seguito dei controlli operati dal personale di polizia municipale. 3 La sentenza impugnata appare pertanto sul punto immune da censure. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia la nullità della sentenza per violazione delle garanzie procedurali nell'acquisizione di atti aventi carattere predibattimentale sul rilievo della loro sopravvenuta irreperibilità. Come affermato da Sez. F, sentenza n. 38508 del 13/09/2002, Albanese, 222795 - 01: «In tema di ricezione di denuncia orale e di successiva ricognizione fotografica della persona offesa di nazionalità straniera, la mancata nomina di un interprete, trattandosi di dichiarazioni e atti compiuti da persona diversa dall'imputato, non è causa di inutilizzabilità né di nullità degli atti medesimi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimamente utilizzabili, a seguito di lettura dibattimentale per sopravvenuta e impossibilità di ripetizione, la denuncia della persona offesa e la ricognizione fotografica effettuata da straniera assistita da connazionale, capace di esprimersi in lingua italiana)» (in termini, Sez. 5, n. 17967 del 22/01/2013, P.G. in proc. E., Rv. 256888 - 01). Quanto, poi, al rilievo attinente alla effettiva comprensione della lingua italiana da parte del teste che ha aiutato nella traduzione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la censura è volta a sollecitare alla Corte di legittimità una rilettura delle emergenze processuali non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione da cui risulta che la capacità del teste di comprendere e parlare l'italiano è stata ricavata per quanto notato dagli agenti di polizia giudiziaria il cui intervento, per quanto precisato anche dal primo giudice (vedi pag. 3 della sentenza del Tribunale), fu proprio sollecitato da detto testimone e da quanto dallo stesso confermato al dibattimento. 2.1. Manifestamente infondata è la dedotta violazione della disposizione convenzionale. L'affermazione di colpevolezza - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - lungi dal fondarsi sulle esclusive dichiarazioni della persona offesa rilasciate nel corso delle indagini ed acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., rinviene nell'istruttoria dibattimentale - per come emerge anche dalla lettura della motivazione del primo giudice alla quale quella impugnata ha fatto riferimento - altri elementi di prova a carico aventi carattere convergente ed individualizzante, di cui il giudice del merito ha dato conto facendo riferimento all'operato sequestro in danno dell'imputato del corpo del reato (ampolla rinvenuta all'interno dello zaino in uso allo stesso contenente la sostanza urticante negli occhi della vittima per aggredirla e sottrarle il telefono cellulare) ed alle dichiarazioni rilasciate dal testimone presente ai fatti, il quale ha riferito di avere assistito alla rapina, riconoscendone il ricorrente come uno degli autori. 4 3. Anche il terzo motivo - che lamenta nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., per vizio di motivazione sul rilievo della contraddittorietà intrinseca delle dichiarazioni rese dal teste KE BE - è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ritenuto le dichiarazioni rese, valutate complessivamente, attendibili e coerenti, superando la valutazione della portata di singole risposte a specifiche domande. La circostanza dedotta dal ricorrente, relativa alle contraddizioni delle dichiarazioni rese dal teste, anche per le sue conoscenze della lingua italiana, appare non rilevante nel caso di specie con riferimento alla mancata rilettura del verbale delle dichiarazioni rese, attesa l'avvenuta escussione dibattimentale del teste e dunque il superamento delle dichiarazioni predibattimentali, con relativa conferma delle stesse o contestazione del contenuto difforme. Né appaiono emergere ulteriori profili di valutazione idonei ad incidere sul giudizio di merito formulato dalla Corte territoriale. 4. Analogamente manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso che lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per insufficienza ed incongruenza della motivazione del provvedimento impugnato sull'inutilizzabilità dell'individuazione fotografica acquisita al fascicolo del dibattimento ex art. 512 cod. proc. pen. Alla luce, invero, degli elementi sopra evidenziati, ed in particolare della ritenuta corretta acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali e della assenza di violazioni procedimentali nell'acquisizione delle stesse in fase di indagini, non risultano emergere vizi in ordine alla ritenuta utilizzabilità del riconoscimento fotografico e delle dichiarazioni rese in tale sede. Di conseguenza, anche sotto tale profilo le conclusioni a cui perviene la sentenza impugnata appaiono immuni da censure. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (cfr. Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10/01/2023