Art. 122. (Orario e turni di lavoro - Aspettative - Permessi per frequenza corsi scolastici)
L'orario settimanale di lavoro e' ripartito in 5 giornate lavorative da lunedi a venerdi.
Una diversa regolamentazione dell'orario dovra' essere concordata con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale; resta fermo l'orario vigente per i doppi turni ed i cicli continui di lavoro.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali predette maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sara' provveduto alla disciplina:
a) del lavoro straordinario, dei doppi: turni e dei cicli continui di lavoro ai fini della piu' proficua utilizzazione degli impianti e dei macchinari;
b) delle assenze effettuate dai dipendenti per fruire del diritto allo studio;
c) delle aspettative sindacali di cui all'articolo 119.
L'orario settimanale di lavoro e' ripartito in 5 giornate lavorative da lunedi a venerdi.
Una diversa regolamentazione dell'orario dovra' essere concordata con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale; resta fermo l'orario vigente per i doppi turni ed i cicli continui di lavoro.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali predette maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sara' provveduto alla disciplina:
a) del lavoro straordinario, dei doppi: turni e dei cicli continui di lavoro ai fini della piu' proficua utilizzazione degli impianti e dei macchinari;
b) delle assenze effettuate dai dipendenti per fruire del diritto allo studio;
c) delle aspettative sindacali di cui all'articolo 119.