Art. 14.
E' garantita l'autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall' articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e successive modifiche e integrazioni.
E' garantita l'autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall' articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e successive modifiche e integrazioni.