Legge 11 agosto 1984, n. 449

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      Versioni del testo

      • Art. 1.
        I rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base della Intesa stipulata il 21 febbraio 1984, allegata alla presente legge.
        Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilita' nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 .
      • Art. 2.
        La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese.
        La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
        La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.
      • Articolo 3
        Art. 3.
        La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dal bilancio dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo all'assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subiti, dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.