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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 375 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to SCARPINO GIOVANNI Parte_1 appellante
E con l'avv.to MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 330 2021 0000214072 Parte_1
000, notificato in data 16.11.2021, con il quale l'Istituto le aveva intimato il CP_2 pagamento della somma complessiva di € 3.408,24, a titolo di contributi accertati e dovuti alla
Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi ed Associati per l'anno 2019.
Il tribunale di Catanzaro ha rigettato il ricorso, rilevando che: CP_ 1. La pretesa contributiva dell' trae origine da una verifica conseguente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola, presentata dalla ricorrente per l'anno 2010.
2. All'esito dell'ispezione, in particolare, l'ufficio amministrativo competente accertava che la ricorrente era titolare di partita Iva, era iscritta alla Camera di Commercio sin dal 27.4.2004, era proprietaria di terreni in agro del comune di Belcastro dell'estensione di ettari 3.28.70 circa coltivati ad uliveto, oltre ad essere affittuaria al 50% del fondo sito in agro di Belcastro di ha 1.69.00 e, sulla base dei dati del fascicolo Arcea, risultava condurre una superficie complessiva di ha 6.39.78.
Risultava, inoltre, che la sig.ra aveva richiesto e ricevuto sussidi ed aiuti Parte_1 proprio da Arcea, sin dall'anno 2004 a tutto l'anno 2014 e che, per fruire di detti aiuti comunitari, è necessario che il reddito proveniente dall'azienda agricola sia pari o superiore al
50% del reddito totale dell'imprenditore.
3. L'iscrizione d'ufficio della ricorrente nella gestione CD/CM, con riferimento alle annualità dal 2010 al 2013, è stata giudicata legittima da questo Tribunale, con sentenza n. 826/2016, avverso la quale, per come è stato affermato da parte resistente e non contestato da parte ricorrente, non è stato proposto alcun gravame (cfr. doc. n. 12 del fascicolo di parte resistente).
4. Dagli atti di causa emerge, inoltre, che, sul presupposto dello svolgimento, da parte della ricorrente, dell'attività di lavoro autonomo in agricoltura, è stata respinta la domanda finalizzata ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola tanto per l'annualità 2015 (cfr. sentenza n. 379/2019 di questo Tribunale – doc. n. 13), quanto per l'annualità 2016 (cfr. sentenza n. 792/2019 – doc. n. 15, confermata dalla sentenza della Corte d'appello n.
893/2021 – doc. n. 16).
5. Vi è la prova, infine, che non sono stati opposti gli avvisi di addebito n. 330 2018
00021841, notificato il 6.12.2018, riguardante il recupero dei contributi dovuti alla gestione
CD/CM per l'anno 2017 e n. 33020190002738050000 notificato il 23.12.2019 riguardante il recupero dei contributi dovuti alla gestione CD/CM per l'anno 2018 (cfr. doc. n. 14), sicché
l'iscrizione nella suddetta gestione deve ritenersi irretrattabile anche per gli anni 2017 e 2018.
6. Sul punto, parte ricorrente sostiene di non aver ricevuto la notifica dei predetti avvisi di addebito, essendo stato disattivato l'indirizzo pec cui gli stessi erano stati inviati, contestualmente alla cancellazione della ditta individuale avvenuta il Parte_1
31.12.2014, ma l'assunto non può essere condiviso, scontrandosi col dato documentale dell'avvenuta ricezione, sulla casella di pec di Email_1 entrambi i predetti avvisi di addebito, come attestato dalla generazione, da parte del sistema di posta elettronica certificata, delle rispettive ricevute di avvenuta consegna. Non vi è, pertanto, la prova che l'indirizzo di pec su indicato fosse disabilitato al momento della notifica degli avvisi di addebito.
7. Di fronte a tale quadro probatorio, non sono stati acquisiti in giudizio elementi tali da far ritenere che, per il 2019, la ricorrente abbia svolto attività di lavoro subordinato in agricoltura.
Pag. 2 di 5 8. Non possono essere ritenute idonee allo scopo le buste paga prodotte in atti, né il modello
C2 storico, dal momento che, a fronte della contestazione, operata dall'Istituto previdenziale, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente stagionale con la mansione di bracciante agricola, soltanto la dimostrazione dell'effettiva prestazione dell'attività lavorativa che la ricorrente ha allegato di aver svolto alle dipendenze dell'Azienda Agricola di Gualtieri
Valentina, avrebbe potuto essere idonea a confutare la pretesa contributiva fatta valere dall' . CP_1
9. Né detta prova può essere ricavata per il tramite delle richieste di istruttoria orale articolate in ricorso, essendo parte ricorrente decaduta dal diritto alla relativa ammissione, in quanto non ha indicato i nominativi delle persone da escutere.
In definitiva, ha ritenuto fondata la pretesa contributiva fatta valere dall'Istituto e derivante dall'iscrizione della ricorrente, anche per l'anno 2019, nella gestione CD/CM.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la lamentandone l'erroneità tanto Pt_1 nella ricostruzione in fatto che nell'applicazione del diritto, avendo il giudice di prime cure ritenuto provata per tabuas la prevalenza dell'attività di coltivatrice diretta in capo all'appellante pur in assenza di validi e positivi elementi probatori e solo sulla scorta delle CP_ deduzioni astratte fornite dall' non suffragate da alcun riscontro positivo, senza valorizzare la copiosa e qualificata allegazione documentale che già di per sé contiene la piena ed inconfutabile prova delle ragioni dell'appellante, e omettendo di ammettere l'attività istruttoria ritualmente articolata. Ha denunciato, infine, l'erronea condanna alle spese di lite in violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Ha dato atto che l' sede di Catanzaro ha emesso in data 11.4.2023 provvedimento di annullamento totale dell'avviso di addebito n. 330 2021 0000214072 000, che è la conseguenza del provvedimento amministrativo, adottato sempre dallo stesso ente , di cancellazione con efficacia retroattiva al 31.12.2014 della dalla gestione Parte_1
CD/CM, sicchè l' sostanzialmente ha fatto propria la tesi difensiva della ricorrente. CP_3
Ha evidenziato che sono stati annullati anche gli avvisi di addebito notificati all'appellante dall'anno 2015 fino all'anno 2021 (all.1, 2 e 3) i quali danno contezza della fondatezza ab initio del ricorso volto all'annullamento giudiziale dell'avviso di addebito CD/CM per l'anno
2019 (oggi annullato in via amministrativa dalla stessa con efficacia retroattiva anche CP_1 per le annualità successive e pregresse siccome illegittimamente emessi).
Ha concluso, chiedendo:
Pag. 3 di 5 “-Accogliere integralmente il ricorso r.g. 2213/2021 e per l'effetto dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere atteso l'annullamento in via amministrativa dell'avviso di addebito impugnato, con ogni statuizione con ogni statuizione;
- Condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari Controparte_4 dei giudizi;
- In via gradata, dichiarare la cessazione della materia del contendere, emendare la sentenza in parte qua con riferimento all'irripetibilità delle spese e dei compensi del primo grado stante la dichiarazione di incapienza resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. Cpc, ovvero compensare le spese di lite in primo grado“. CP_ L' si è costituito in giudizio, eccependo che è stata disposta la cancellazione dell'appellante dalla gestione dei coltivatori diretti solo a far data dal 31.12.2019 secondo quanto risulta dal modello CD4 che si allega. Sicchè eventuali comunicazioni pervenute all'odierna appellante riguardanti una diversa datazione della cancellazione e/o lo sgravio degli avvisi di addebito riferiti a periodi contributivi sino a tutto l'anno 2019 devono ritenersi frutto di un errore materiale e, quindi, rettificate dall'Ente nei termini sopradetti
(cancellazione a far data dal 31.12.2019) o, comunque, da intendersi annullate con efficacia ex tunc a seguito di un riesame complessivo della sua posizione contributiva e lavorativa anche alla luce dei precedenti pronunciamenti giudiziari, molti dei quali già passati in giudicato, intervenuti tra le parti.
Ha, inoltre, rimarcato che la norma di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. non si applica alla materia contributiva.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1. Si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, rammentandosi che tale pronuncia - che deve essere adottata dal giudice anche d'ufficio - si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto (cfr Cass. n. 14194 del 28/07/2004).
Nel caso di specie, l'avviso di addebito oggetto della presente opposizione risulta totalmente sgravato in data 11.4.2023 con la causale cessazione dell'attività. CP_ L' sostiene che si tratta di un errore materiale e a supporto dell'assunto allega un documento (cfr doc. 4) che è una nota di trasmissione del modello CD4, in cui il responsabile
Pag. 4 di 5 del procedimento afferma che da esso la data di cessazione è al 31.12.2019; sennonchè il modello CD4, al quale fa riferimento, non risulta versato in atti;
il doc. 4.1 è un avviso di ricevimento. CP_ Al contrario nel cassetto previdenziale la data di cessazione dell'attività risulta il
31.12.2014 ed anche all'Agenzia delle Entrate la partita Iva risulta chiusa al 31.12.2014 come pure nella visura camerale.
2.Le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate, considerata la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 20.4.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro giudice del lavoro, n. 713/2022, così provvede:
1. in riforma della gravata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 375 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to SCARPINO GIOVANNI Parte_1 appellante
E con l'avv.to MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 330 2021 0000214072 Parte_1
000, notificato in data 16.11.2021, con il quale l'Istituto le aveva intimato il CP_2 pagamento della somma complessiva di € 3.408,24, a titolo di contributi accertati e dovuti alla
Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi ed Associati per l'anno 2019.
Il tribunale di Catanzaro ha rigettato il ricorso, rilevando che: CP_ 1. La pretesa contributiva dell' trae origine da una verifica conseguente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola, presentata dalla ricorrente per l'anno 2010.
2. All'esito dell'ispezione, in particolare, l'ufficio amministrativo competente accertava che la ricorrente era titolare di partita Iva, era iscritta alla Camera di Commercio sin dal 27.4.2004, era proprietaria di terreni in agro del comune di Belcastro dell'estensione di ettari 3.28.70 circa coltivati ad uliveto, oltre ad essere affittuaria al 50% del fondo sito in agro di Belcastro di ha 1.69.00 e, sulla base dei dati del fascicolo Arcea, risultava condurre una superficie complessiva di ha 6.39.78.
Risultava, inoltre, che la sig.ra aveva richiesto e ricevuto sussidi ed aiuti Parte_1 proprio da Arcea, sin dall'anno 2004 a tutto l'anno 2014 e che, per fruire di detti aiuti comunitari, è necessario che il reddito proveniente dall'azienda agricola sia pari o superiore al
50% del reddito totale dell'imprenditore.
3. L'iscrizione d'ufficio della ricorrente nella gestione CD/CM, con riferimento alle annualità dal 2010 al 2013, è stata giudicata legittima da questo Tribunale, con sentenza n. 826/2016, avverso la quale, per come è stato affermato da parte resistente e non contestato da parte ricorrente, non è stato proposto alcun gravame (cfr. doc. n. 12 del fascicolo di parte resistente).
4. Dagli atti di causa emerge, inoltre, che, sul presupposto dello svolgimento, da parte della ricorrente, dell'attività di lavoro autonomo in agricoltura, è stata respinta la domanda finalizzata ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola tanto per l'annualità 2015 (cfr. sentenza n. 379/2019 di questo Tribunale – doc. n. 13), quanto per l'annualità 2016 (cfr. sentenza n. 792/2019 – doc. n. 15, confermata dalla sentenza della Corte d'appello n.
893/2021 – doc. n. 16).
5. Vi è la prova, infine, che non sono stati opposti gli avvisi di addebito n. 330 2018
00021841, notificato il 6.12.2018, riguardante il recupero dei contributi dovuti alla gestione
CD/CM per l'anno 2017 e n. 33020190002738050000 notificato il 23.12.2019 riguardante il recupero dei contributi dovuti alla gestione CD/CM per l'anno 2018 (cfr. doc. n. 14), sicché
l'iscrizione nella suddetta gestione deve ritenersi irretrattabile anche per gli anni 2017 e 2018.
6. Sul punto, parte ricorrente sostiene di non aver ricevuto la notifica dei predetti avvisi di addebito, essendo stato disattivato l'indirizzo pec cui gli stessi erano stati inviati, contestualmente alla cancellazione della ditta individuale avvenuta il Parte_1
31.12.2014, ma l'assunto non può essere condiviso, scontrandosi col dato documentale dell'avvenuta ricezione, sulla casella di pec di Email_1 entrambi i predetti avvisi di addebito, come attestato dalla generazione, da parte del sistema di posta elettronica certificata, delle rispettive ricevute di avvenuta consegna. Non vi è, pertanto, la prova che l'indirizzo di pec su indicato fosse disabilitato al momento della notifica degli avvisi di addebito.
7. Di fronte a tale quadro probatorio, non sono stati acquisiti in giudizio elementi tali da far ritenere che, per il 2019, la ricorrente abbia svolto attività di lavoro subordinato in agricoltura.
Pag. 2 di 5 8. Non possono essere ritenute idonee allo scopo le buste paga prodotte in atti, né il modello
C2 storico, dal momento che, a fronte della contestazione, operata dall'Istituto previdenziale, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente stagionale con la mansione di bracciante agricola, soltanto la dimostrazione dell'effettiva prestazione dell'attività lavorativa che la ricorrente ha allegato di aver svolto alle dipendenze dell'Azienda Agricola di Gualtieri
Valentina, avrebbe potuto essere idonea a confutare la pretesa contributiva fatta valere dall' . CP_1
9. Né detta prova può essere ricavata per il tramite delle richieste di istruttoria orale articolate in ricorso, essendo parte ricorrente decaduta dal diritto alla relativa ammissione, in quanto non ha indicato i nominativi delle persone da escutere.
In definitiva, ha ritenuto fondata la pretesa contributiva fatta valere dall'Istituto e derivante dall'iscrizione della ricorrente, anche per l'anno 2019, nella gestione CD/CM.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la lamentandone l'erroneità tanto Pt_1 nella ricostruzione in fatto che nell'applicazione del diritto, avendo il giudice di prime cure ritenuto provata per tabuas la prevalenza dell'attività di coltivatrice diretta in capo all'appellante pur in assenza di validi e positivi elementi probatori e solo sulla scorta delle CP_ deduzioni astratte fornite dall' non suffragate da alcun riscontro positivo, senza valorizzare la copiosa e qualificata allegazione documentale che già di per sé contiene la piena ed inconfutabile prova delle ragioni dell'appellante, e omettendo di ammettere l'attività istruttoria ritualmente articolata. Ha denunciato, infine, l'erronea condanna alle spese di lite in violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Ha dato atto che l' sede di Catanzaro ha emesso in data 11.4.2023 provvedimento di annullamento totale dell'avviso di addebito n. 330 2021 0000214072 000, che è la conseguenza del provvedimento amministrativo, adottato sempre dallo stesso ente , di cancellazione con efficacia retroattiva al 31.12.2014 della dalla gestione Parte_1
CD/CM, sicchè l' sostanzialmente ha fatto propria la tesi difensiva della ricorrente. CP_3
Ha evidenziato che sono stati annullati anche gli avvisi di addebito notificati all'appellante dall'anno 2015 fino all'anno 2021 (all.1, 2 e 3) i quali danno contezza della fondatezza ab initio del ricorso volto all'annullamento giudiziale dell'avviso di addebito CD/CM per l'anno
2019 (oggi annullato in via amministrativa dalla stessa con efficacia retroattiva anche CP_1 per le annualità successive e pregresse siccome illegittimamente emessi).
Ha concluso, chiedendo:
Pag. 3 di 5 “-Accogliere integralmente il ricorso r.g. 2213/2021 e per l'effetto dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere atteso l'annullamento in via amministrativa dell'avviso di addebito impugnato, con ogni statuizione con ogni statuizione;
- Condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari Controparte_4 dei giudizi;
- In via gradata, dichiarare la cessazione della materia del contendere, emendare la sentenza in parte qua con riferimento all'irripetibilità delle spese e dei compensi del primo grado stante la dichiarazione di incapienza resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. Cpc, ovvero compensare le spese di lite in primo grado“. CP_ L' si è costituito in giudizio, eccependo che è stata disposta la cancellazione dell'appellante dalla gestione dei coltivatori diretti solo a far data dal 31.12.2019 secondo quanto risulta dal modello CD4 che si allega. Sicchè eventuali comunicazioni pervenute all'odierna appellante riguardanti una diversa datazione della cancellazione e/o lo sgravio degli avvisi di addebito riferiti a periodi contributivi sino a tutto l'anno 2019 devono ritenersi frutto di un errore materiale e, quindi, rettificate dall'Ente nei termini sopradetti
(cancellazione a far data dal 31.12.2019) o, comunque, da intendersi annullate con efficacia ex tunc a seguito di un riesame complessivo della sua posizione contributiva e lavorativa anche alla luce dei precedenti pronunciamenti giudiziari, molti dei quali già passati in giudicato, intervenuti tra le parti.
Ha, inoltre, rimarcato che la norma di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. non si applica alla materia contributiva.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1. Si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, rammentandosi che tale pronuncia - che deve essere adottata dal giudice anche d'ufficio - si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto (cfr Cass. n. 14194 del 28/07/2004).
Nel caso di specie, l'avviso di addebito oggetto della presente opposizione risulta totalmente sgravato in data 11.4.2023 con la causale cessazione dell'attività. CP_ L' sostiene che si tratta di un errore materiale e a supporto dell'assunto allega un documento (cfr doc. 4) che è una nota di trasmissione del modello CD4, in cui il responsabile
Pag. 4 di 5 del procedimento afferma che da esso la data di cessazione è al 31.12.2019; sennonchè il modello CD4, al quale fa riferimento, non risulta versato in atti;
il doc. 4.1 è un avviso di ricevimento. CP_ Al contrario nel cassetto previdenziale la data di cessazione dell'attività risulta il
31.12.2014 ed anche all'Agenzia delle Entrate la partita Iva risulta chiusa al 31.12.2014 come pure nella visura camerale.
2.Le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate, considerata la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 20.4.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro giudice del lavoro, n. 713/2022, così provvede:
1. in riforma della gravata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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