TAR
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00622/2021 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00232 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00622/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pienazza, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Solferino, 59;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Brescia Cat.A.12/2019/Immig/II Sez/-OMISSIS-
, emesso in data -OMISSIS-, notificato all'interessato in data -OMISSIS-, con il quale
è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. N. 00622/2021 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Alessandro
ED;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente aveva un permesso di soggiorno per lavoro subordinato con scadenza il
20.6.2019.
In data 10.7.2019 ne ha chiesto il rinnovo, che però gli è stato negato, con provvedimento emesso il 22.11.2019 dalla Questura di Brescia, per ragioni di pericolosità sociale: egli infatti è stato condannato, con sentenza irrevocabile, alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato di previsto dall'articolo 73, comma 1, D.P.R. 309/1990, il quale costituisce causa ostativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
Il provvedimento, tuttavia, è stato notificato al ricorrente quasi due anni dopo, il
12.8.2021.
Egli lo ha impugnato con ricorso notificato il 3.10.2021 e tempestivamente depositato.
Questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 29.10.2021, ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris.
L'Amministrazione ha poi depositato in giudizio una relazione con documenti, nella quale ha riferito che, emesso il provvedimento, aveva invitato il ricorrente, tramite il suo difensore, a presentarsi prima per il 24.7.2020, poi per il 21.6.2021 e infine per il N. 00622/2021 REG.RIC.
29.7.2021, ma il ricorrente ogni volta aveva chiesto le ragioni della convocazione, senza poi presentarsi, sicché alla fine la Questura ha fatto notificare il provvedimento tramite i Carabinieri.
A seguito della fissazione dell'udienza pubblica, l'Amministrazione ha depositato una nota in cui riferisce che il 27.11.2024 il ricorrente ha ottenuto una sentenza (della quale non viene specificata l'autorità emittente) che gli ha riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari vista la condizione di cui all'art. 19, comma 2, lett. c, d.lgs. 286/1998 (convivenza con parente entro il secondo grado di nazionalità italiana), e che pertanto egli ha avviato la procedura per l'ottenimento del visto di reingresso.
DIRITTO
1.- Il ricorrente ha dedotto che la pena è stata dichiarata estinta con ordinanza del
Tribunale di Sorveglianza di Brescia depositata il 25.1.2021 per il positivo completamento dell'affidamento in prova al servizio sociale, e che, nei due anni intercorsi tra l'emissione e la notifica del provvedimento impugnato, egli avrebbe intrapreso una decisiva svolta, seguendo uno stile di vita rispettoso delle norme: ha sostenuto di lavorare come operaio, di avere un immobile in locazione e di avere superato l'esame di lingua italiana di livello A2.
Il ricorrente lamenta che la Questura avrebbe dovuto compiere un bilanciamento tra la sua eventuale pericolosità e il suo inserimento sociale, desunto, fra l'altro, dalla sua capacità reddituale/lavorativa, dalla durata della sua permanenza sul territorio nazionale, dalla presenza di un nucleo familiare e dall'assenza di collegamenti con il
Paese di origine.
Il ricorrente sostiene inoltre che le circostanze sopravvenute avrebbero dovuto essere prese in considerazione dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs.
286/1998. N. 00622/2021 REG.RIC.
2.- Il ricorso non è fondato.
2.1.- Il provvedimento impugnato si fonda sulla condanna definitiva del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990, che, concernendo gli stupefacenti, rientra tra quelle automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 5, comma 5
d.lgs. n. 286/1998.
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha affermato che «La giurisprudenza della Sezione
(cfr., 26 giugno 2015, n. 3210) è consolidata nel giudicare legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per la pregressa condanna per reati ostativi - qual
è quella che ha raggiunto l'appellante - e la norma del T.U. sull'immigrazione ha superato il vaglio di legittimità costituzionale in quanto la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita "a monte" dallo stesso legislatore: ne consegue che nelle ipotesi tipizzate non è necessaria alcuna autonoma valutazione da parte del
Questore sulla pericolosità sociale del cittadino straniero. Solo se sussistono vincoli familiari, il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero, ai sensi dell'art.
5, comma 5, ultimo periodo, D.Lgs. n. 286 del 1998. Invero, nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, del familiare ricongiunto, ovvero dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato (sul punto, Corte cost. n. 202 del 2013), “si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”» (Cons. Stato, sez. III, 18.8.2022 n. 7248).
Nel senso che l'attuale disciplina, per gli stranieri privi di legami familiari, fa discendere dalle condanne previste dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 la N. 00622/2021 REG.RIC.
conseguenza automatica del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno,
v. anche Corte cost. 8.5.2023 n. 88 (paragrafo 6.1 della motivazione).
Nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto, né tantomeno documentato, di avere legami familiari nel territorio dello Stato, sicché la condanna riportata è automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.
L'effetto ostativo della condanna non viene meno per il fatto che la pena è stata estinta.
2.2.- In ogni caso l'estinzione della pena, e le altre circostanze delle quali il ricorrente lamenta che la Questura non abbia tenuto conto (svolgimento di attività lavorativa, locazione di immobile e superamento di un esame di lingua), sono sopravvenute dopo l'emissione del provvedimento impugnato (ancorché antecedentemente alla notifica dello stesso).
Come già evidenziato da questa Sezione, “La legittimità di un provvedimento deve essere valutata con riferimento al tempo in cui esso è stato emanato, perché è in quel momento che il provvedimento si perfeziona e viene ad esistenza. La notificazione del provvedimento rileva invece ai diversi fini dell'efficacia del provvedimento stesso, peraltro unicamente per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati
(art. 21 bis legge 241/1990), e della decorrenza del termine per impugnare. (…)
Eventuali produzioni documentali successive all'emissione del provvedimento non possono, ex post, rendere illegittimo un provvedimento che al momento dell'emissione non lo era. Né sussiste un obbligo per l'Amministrazione, una volta ricevuta tardivamente la documentazione che mancava, di revocare il provvedimento in precedenza legittimamente emesso e di sostituirlo con uno diverso che tenga conto della predetta documentazione: la decisione di procedere al riesame in autotutela è infatti discrezionale e non obbligata” (sentenze 14.12.2023 n. 914 e 15.10.2024 n.
800). N. 00622/2021 REG.RIC.
3.- Le spese del giudizio di merito possono essere compensate, considerando che il ricorrente è già stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare e che, da allora, l'Amministrazione non ha svolto difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG RI, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro ED, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 00622/2021 REG.RIC.
Alessandro ED NG RI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00232 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00622/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pienazza, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Solferino, 59;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Brescia Cat.A.12/2019/Immig/II Sez/-OMISSIS-
, emesso in data -OMISSIS-, notificato all'interessato in data -OMISSIS-, con il quale
è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. N. 00622/2021 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Alessandro
ED;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente aveva un permesso di soggiorno per lavoro subordinato con scadenza il
20.6.2019.
In data 10.7.2019 ne ha chiesto il rinnovo, che però gli è stato negato, con provvedimento emesso il 22.11.2019 dalla Questura di Brescia, per ragioni di pericolosità sociale: egli infatti è stato condannato, con sentenza irrevocabile, alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato di previsto dall'articolo 73, comma 1, D.P.R. 309/1990, il quale costituisce causa ostativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
Il provvedimento, tuttavia, è stato notificato al ricorrente quasi due anni dopo, il
12.8.2021.
Egli lo ha impugnato con ricorso notificato il 3.10.2021 e tempestivamente depositato.
Questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 29.10.2021, ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris.
L'Amministrazione ha poi depositato in giudizio una relazione con documenti, nella quale ha riferito che, emesso il provvedimento, aveva invitato il ricorrente, tramite il suo difensore, a presentarsi prima per il 24.7.2020, poi per il 21.6.2021 e infine per il N. 00622/2021 REG.RIC.
29.7.2021, ma il ricorrente ogni volta aveva chiesto le ragioni della convocazione, senza poi presentarsi, sicché alla fine la Questura ha fatto notificare il provvedimento tramite i Carabinieri.
A seguito della fissazione dell'udienza pubblica, l'Amministrazione ha depositato una nota in cui riferisce che il 27.11.2024 il ricorrente ha ottenuto una sentenza (della quale non viene specificata l'autorità emittente) che gli ha riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari vista la condizione di cui all'art. 19, comma 2, lett. c, d.lgs. 286/1998 (convivenza con parente entro il secondo grado di nazionalità italiana), e che pertanto egli ha avviato la procedura per l'ottenimento del visto di reingresso.
DIRITTO
1.- Il ricorrente ha dedotto che la pena è stata dichiarata estinta con ordinanza del
Tribunale di Sorveglianza di Brescia depositata il 25.1.2021 per il positivo completamento dell'affidamento in prova al servizio sociale, e che, nei due anni intercorsi tra l'emissione e la notifica del provvedimento impugnato, egli avrebbe intrapreso una decisiva svolta, seguendo uno stile di vita rispettoso delle norme: ha sostenuto di lavorare come operaio, di avere un immobile in locazione e di avere superato l'esame di lingua italiana di livello A2.
Il ricorrente lamenta che la Questura avrebbe dovuto compiere un bilanciamento tra la sua eventuale pericolosità e il suo inserimento sociale, desunto, fra l'altro, dalla sua capacità reddituale/lavorativa, dalla durata della sua permanenza sul territorio nazionale, dalla presenza di un nucleo familiare e dall'assenza di collegamenti con il
Paese di origine.
Il ricorrente sostiene inoltre che le circostanze sopravvenute avrebbero dovuto essere prese in considerazione dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs.
286/1998. N. 00622/2021 REG.RIC.
2.- Il ricorso non è fondato.
2.1.- Il provvedimento impugnato si fonda sulla condanna definitiva del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990, che, concernendo gli stupefacenti, rientra tra quelle automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 5, comma 5
d.lgs. n. 286/1998.
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha affermato che «La giurisprudenza della Sezione
(cfr., 26 giugno 2015, n. 3210) è consolidata nel giudicare legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per la pregressa condanna per reati ostativi - qual
è quella che ha raggiunto l'appellante - e la norma del T.U. sull'immigrazione ha superato il vaglio di legittimità costituzionale in quanto la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita "a monte" dallo stesso legislatore: ne consegue che nelle ipotesi tipizzate non è necessaria alcuna autonoma valutazione da parte del
Questore sulla pericolosità sociale del cittadino straniero. Solo se sussistono vincoli familiari, il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero, ai sensi dell'art.
5, comma 5, ultimo periodo, D.Lgs. n. 286 del 1998. Invero, nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, del familiare ricongiunto, ovvero dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato (sul punto, Corte cost. n. 202 del 2013), “si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”» (Cons. Stato, sez. III, 18.8.2022 n. 7248).
Nel senso che l'attuale disciplina, per gli stranieri privi di legami familiari, fa discendere dalle condanne previste dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 la N. 00622/2021 REG.RIC.
conseguenza automatica del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno,
v. anche Corte cost. 8.5.2023 n. 88 (paragrafo 6.1 della motivazione).
Nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto, né tantomeno documentato, di avere legami familiari nel territorio dello Stato, sicché la condanna riportata è automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.
L'effetto ostativo della condanna non viene meno per il fatto che la pena è stata estinta.
2.2.- In ogni caso l'estinzione della pena, e le altre circostanze delle quali il ricorrente lamenta che la Questura non abbia tenuto conto (svolgimento di attività lavorativa, locazione di immobile e superamento di un esame di lingua), sono sopravvenute dopo l'emissione del provvedimento impugnato (ancorché antecedentemente alla notifica dello stesso).
Come già evidenziato da questa Sezione, “La legittimità di un provvedimento deve essere valutata con riferimento al tempo in cui esso è stato emanato, perché è in quel momento che il provvedimento si perfeziona e viene ad esistenza. La notificazione del provvedimento rileva invece ai diversi fini dell'efficacia del provvedimento stesso, peraltro unicamente per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati
(art. 21 bis legge 241/1990), e della decorrenza del termine per impugnare. (…)
Eventuali produzioni documentali successive all'emissione del provvedimento non possono, ex post, rendere illegittimo un provvedimento che al momento dell'emissione non lo era. Né sussiste un obbligo per l'Amministrazione, una volta ricevuta tardivamente la documentazione che mancava, di revocare il provvedimento in precedenza legittimamente emesso e di sostituirlo con uno diverso che tenga conto della predetta documentazione: la decisione di procedere al riesame in autotutela è infatti discrezionale e non obbligata” (sentenze 14.12.2023 n. 914 e 15.10.2024 n.
800). N. 00622/2021 REG.RIC.
3.- Le spese del giudizio di merito possono essere compensate, considerando che il ricorrente è già stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare e che, da allora, l'Amministrazione non ha svolto difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG RI, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro ED, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 00622/2021 REG.RIC.
Alessandro ED NG RI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.