CASS
Sentenza 11 ottobre 2023
Sentenza 11 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2023, n. 41152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41152 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN RE nato a [...] il [...] AN OR nato a [...] il [...] OC IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile i ricorsi. uditi i difensori avv.ti Bizzarro Raffaele e Sabato AN i quali insistono nell'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 2 maggio 2022, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 15 marzo 2021 che aveva condannato AN OR, AN SA e MA AN alle pene di legge in quanto ritenuti colpevoli di distinte ipotesi di estorsione tentata e consumata aggravata ex art. 416 bisl cod.pen. nonché, il solo MA, anche di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi. 1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori;
l'Avv.to Bizzarro, per AN OR e AN SA deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione ex art. 606 lett.b) ed Penale Sent. Sez. 2 Num. 41152 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 28/09/2023 e) cod.proc.pen, in relazione agli artt. 110, 629 cod.pen.; . violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. non essendo stata rispettata la regola della condanna al di là di ogni ragionevole dubbio;
travisamento della prova, mancanza ed illogicità della motivazione ed apparenza della stessa, violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla incertezza delle prove acquisite;
nullità ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 187, 192 cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 56, 99, 416 bisl, 132 e 133 cod.pen.. Le doglianze procedevano ad una rivisitazione critica della ricostruzione dei fatti e delle due ipotesi estorsive in particolare, contestando la concludenza delle intercettazioni, sottolineando l'avvenuta desistenza dal proposito estorsivo, escludendo la rilevanza probatoria di ciascuno dei colloqui. Con particolare riferimento alla posizione di AN SA si esponeva ancora la estraneità dello stesso ai fatti che non poteva ricavarsi da un solo incontro con il IL. Quanto alla aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen. doveva escludersi il metodo mafioso;
in relazione alla pena si lamentava la mancata contestazione dell'aggravante di cui al n. 3 dell'art. 628 cod.pen. che avrebbe portato ad un successivo aumento di pena per l'ulteriore aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. ai sensi dell'art. 63 quarto comma cod.pen. e si rappresentava la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale oltre che il riconoscimento della recidiva per AN SA pur a fronte di una partecipazione marginale al fatto. 1.3 L'avv.to AN Sabato deduceva nell'interesse del MA: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 629 cod.pen., violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione, motivazione carente ed apparente, contraddittorietà con gli atti del procedimento e manifesta illogicità della stessa. In particolare si lamentava l'omessa risposta alle censure dedotte con l'appello; quanto all'estorsione VI difettavano gli elementi sulla base dei quali ritenere MA mandante della stessa ed errata era la valutazione delle intercettazioni del coimputato RE. In relazione alla estorsione ON mancava ogni risposta alle censure difensive non essendo sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità il dato ricavabile dalla intercettazione tra il ricorrente e la moglie né poteva escludersi che si fosse partecipato alla sola divisione di una somma senza avere concorso nel reato. In ogni caso, l'ipotesi doveva essere qualificata come tentata mancando la dimostrazione della consegna del denaro. Infine si deduceva violazione degli artt. 62 bis, 132, 133 cod.pen. quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso di AN OR appare manifestamente infondato oltre che puramente reiterativo di questioni di puro fatto già dedotte alla corte di merito e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto a tutte le censure in punto violazione dei criteri di valutazione della prova, va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel 2 caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del AN OR è costituito da una serie di elementi probatori del tutto univoci;
in particolare a pagina 7 della sentenza viene segnalato come la minaccia agli operai della ditta Vintino aveva ad oggetto proprio la consegna di un'ingente somma di denaro a AN OR e come ad essa sia seguito un inequivocabile messaggio telefonico rivolto proprio alla persona offesa ed altri contatti tra i soggetti coinvolti significativi della riferibilità al clan del ricorrente dell'operazione illecita. Alla successiva pagina 8 vengono poi individuate ed elencate le ulteriori emergenze scaturite dalle conversazioni intercettate mentre, con le osservazioni svolte a pagina 9, la corte di appello espone gli elementi sulla base dei quali ritenere il riferimento proprio al AN anche dell'estorsione ON stante il contatto che il coimputato ID aveva ottenuto con il capo cantiere IL. Correttamente poi la sentenza impugnata esclude ogni fondatezza alle doglianze in punto riconoscimento dell'aggravante mafiosa alla luce delle modalità delle azioni e del chiaro riferimento alla c.d. " messa a posto" nelle richieste effettuate all'indirizzo delle vittime. Risulta del tutto priva di interesse la doglianza con la quale si prospetta la mancata contestazione della aggravante di cui all'art. 628 n. 3 cod.pen. mentre le doglianze in punto determinazione della pena appaiono anche esse manifestamente infondate alla luce della motivazione della corte di appello priva di qualsiasi illogicità. 2.2 Anche il ricorso avanzato nell'interesse del MA si risolve in una contestazione di elementi di fatto e nella prospettazione di interpretazioni alternative di elementi probatori e deve quindi essere dichiarato inammissibile;
va rammentato che in tema di motivi di ricorso per 3 cassazione, il. vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). E nel caso di specie nella impugnata pronuncia non si ravvisano proprio i denunciati vizi di travisamento decisivo posto che il coinvolgimento del MA in entrambi gli episodi viene spiegato alla luce dei numerosi contatti del ricorrente con gli altri coimputati, nei quali viene programmata ed attuata l'estorsione ai danni del Vintino, che vengono confermati dal chiaro riferimento della conversazione intercettata nella quale il coimputato RE lo indica proprio quale mandante della richiesta. Analogamente priva di censure appare la motivazione della pronuncia quanto al concorso del MA nell'estorsione di cui al capo n. 3 che la corte di appello spiega con le diffuse argomentazioni, esposte alle pagine 18 e seguenti, fornendo risposta ai motivi di doglianza facendosi in particolare riferimento alla evidente chiarezza del colloquio con la moglie ed al riferimento all'ingente profitto illecito realizzato (p.22). Quanto alle doglianze in punto circostanza aggravante, valgono le argomentazioni già esposte in relazione alla posizione AN OR, avendo i giudici di merito esplicitato il chiaro riferimento al controllo del territorio da parte di organizzazioni malavitose che si accompagnavano alle richieste ed agli attentati. Ugualmente manifestamente infondati ed inammissibili appaiono tutte le doglianze in punto determinazione della pena, riconoscimento della recidiva, esclusione delle attenuanti generiche che la corte di appello motiva con specifici argomenti riferiti alla posizione di ciascun imputato ed al curriculum criminale degli stessi. In conclusione, le impugnazioni AN OR e MA devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. 2.3 Fondato è invece il ricorso avanzato nell'interesse di AN SA;
ed invero quanto al coinvolgimento nello stesso nel secondo episodio estorsivo, la corte di appello ha evidenziato per detto imputato quegli elementi (una conversazione con ID) sulla base dei quali ritenerne il concorso punibile limitandosi a richiamare le osservazioni svolte per il congiunto AN OR, nei cui confronti però, il materiale probatorio appare di consistenza del tutto differente come già precedentemente esposto. Tale conclusione si collega poi alle affermazioni svolte dal giudice di primo grado a pag. 32 della sentenza ove si sottolinea l'unico elemento ricavato dalle intercettazioni dal quale risulta 4 IL PRESIDENTE IS SI che il D.esiderio, soggetto che, per conto della cosca aveva contattato il c.apo cantiere della impresa, tale IL, aveva convocato anche AN SA per l'incontro ove doveva essere stabilito l'importo da versare a titolo di estorsione;
orbene a fronte di tale convocazione da parte del ID, nella ricostruzione dei giudici di merito, non è seguita la personale partecipazione di AN SA al colloquio con il IL nel quale sarebbe stato pattuito l'importo dell'estorsione né le sentenze di primo e secondo grado espongono di ulteriori incontri tra il ricorrente, il IL o la vittima, sicchè tale limitata comunicazione non seguita da alcuna adesione al programma criminoso non manifesta il coinvolgimento dello stesso AN SA nel proposito estorsivo. Manca pertanto, dalla ricostruzione conforme dei giudici di merito, l'individuazione di una condotta del predetto ricorrente tale da poterla fare qualificare come contributo concreto, materiale o morale, alla realizzazione dell'estorsione non potendosi tale dato ricavarsi dalla comunicazione di un appuntamento con un esponente della ditta della vittima cui non seguiva però alcuna adesione da parte del AN SA. Sarà pertanto cura del giudice di rinvio ricercare, nel coacervo del materiale probatorio, ulteriori elementi, ove sussistenti, dai quali risulti che il AN SA ebbe effettivamente a partecipare alla programmazione dell'estorsione di cui al capo n.3 nella fase ideativa ovvero a fornire altro contributo concreto alla fase esecutiva della stessa, eventualmente fornendo una differente e più precisa ricostruzione dei fatti. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN SA e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di AN OR e MA AN e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. ,Roma, 28 settembre 2023 IL CONSIGLIERE EtST.
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile i ricorsi. uditi i difensori avv.ti Bizzarro Raffaele e Sabato AN i quali insistono nell'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 2 maggio 2022, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 15 marzo 2021 che aveva condannato AN OR, AN SA e MA AN alle pene di legge in quanto ritenuti colpevoli di distinte ipotesi di estorsione tentata e consumata aggravata ex art. 416 bisl cod.pen. nonché, il solo MA, anche di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi. 1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori;
l'Avv.to Bizzarro, per AN OR e AN SA deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione ex art. 606 lett.b) ed Penale Sent. Sez. 2 Num. 41152 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 28/09/2023 e) cod.proc.pen, in relazione agli artt. 110, 629 cod.pen.; . violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. non essendo stata rispettata la regola della condanna al di là di ogni ragionevole dubbio;
travisamento della prova, mancanza ed illogicità della motivazione ed apparenza della stessa, violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla incertezza delle prove acquisite;
nullità ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 187, 192 cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 56, 99, 416 bisl, 132 e 133 cod.pen.. Le doglianze procedevano ad una rivisitazione critica della ricostruzione dei fatti e delle due ipotesi estorsive in particolare, contestando la concludenza delle intercettazioni, sottolineando l'avvenuta desistenza dal proposito estorsivo, escludendo la rilevanza probatoria di ciascuno dei colloqui. Con particolare riferimento alla posizione di AN SA si esponeva ancora la estraneità dello stesso ai fatti che non poteva ricavarsi da un solo incontro con il IL. Quanto alla aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen. doveva escludersi il metodo mafioso;
in relazione alla pena si lamentava la mancata contestazione dell'aggravante di cui al n. 3 dell'art. 628 cod.pen. che avrebbe portato ad un successivo aumento di pena per l'ulteriore aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. ai sensi dell'art. 63 quarto comma cod.pen. e si rappresentava la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale oltre che il riconoscimento della recidiva per AN SA pur a fronte di una partecipazione marginale al fatto. 1.3 L'avv.to AN Sabato deduceva nell'interesse del MA: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 629 cod.pen., violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione, motivazione carente ed apparente, contraddittorietà con gli atti del procedimento e manifesta illogicità della stessa. In particolare si lamentava l'omessa risposta alle censure dedotte con l'appello; quanto all'estorsione VI difettavano gli elementi sulla base dei quali ritenere MA mandante della stessa ed errata era la valutazione delle intercettazioni del coimputato RE. In relazione alla estorsione ON mancava ogni risposta alle censure difensive non essendo sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità il dato ricavabile dalla intercettazione tra il ricorrente e la moglie né poteva escludersi che si fosse partecipato alla sola divisione di una somma senza avere concorso nel reato. In ogni caso, l'ipotesi doveva essere qualificata come tentata mancando la dimostrazione della consegna del denaro. Infine si deduceva violazione degli artt. 62 bis, 132, 133 cod.pen. quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso di AN OR appare manifestamente infondato oltre che puramente reiterativo di questioni di puro fatto già dedotte alla corte di merito e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto a tutte le censure in punto violazione dei criteri di valutazione della prova, va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel 2 caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del AN OR è costituito da una serie di elementi probatori del tutto univoci;
in particolare a pagina 7 della sentenza viene segnalato come la minaccia agli operai della ditta Vintino aveva ad oggetto proprio la consegna di un'ingente somma di denaro a AN OR e come ad essa sia seguito un inequivocabile messaggio telefonico rivolto proprio alla persona offesa ed altri contatti tra i soggetti coinvolti significativi della riferibilità al clan del ricorrente dell'operazione illecita. Alla successiva pagina 8 vengono poi individuate ed elencate le ulteriori emergenze scaturite dalle conversazioni intercettate mentre, con le osservazioni svolte a pagina 9, la corte di appello espone gli elementi sulla base dei quali ritenere il riferimento proprio al AN anche dell'estorsione ON stante il contatto che il coimputato ID aveva ottenuto con il capo cantiere IL. Correttamente poi la sentenza impugnata esclude ogni fondatezza alle doglianze in punto riconoscimento dell'aggravante mafiosa alla luce delle modalità delle azioni e del chiaro riferimento alla c.d. " messa a posto" nelle richieste effettuate all'indirizzo delle vittime. Risulta del tutto priva di interesse la doglianza con la quale si prospetta la mancata contestazione della aggravante di cui all'art. 628 n. 3 cod.pen. mentre le doglianze in punto determinazione della pena appaiono anche esse manifestamente infondate alla luce della motivazione della corte di appello priva di qualsiasi illogicità. 2.2 Anche il ricorso avanzato nell'interesse del MA si risolve in una contestazione di elementi di fatto e nella prospettazione di interpretazioni alternative di elementi probatori e deve quindi essere dichiarato inammissibile;
va rammentato che in tema di motivi di ricorso per 3 cassazione, il. vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). E nel caso di specie nella impugnata pronuncia non si ravvisano proprio i denunciati vizi di travisamento decisivo posto che il coinvolgimento del MA in entrambi gli episodi viene spiegato alla luce dei numerosi contatti del ricorrente con gli altri coimputati, nei quali viene programmata ed attuata l'estorsione ai danni del Vintino, che vengono confermati dal chiaro riferimento della conversazione intercettata nella quale il coimputato RE lo indica proprio quale mandante della richiesta. Analogamente priva di censure appare la motivazione della pronuncia quanto al concorso del MA nell'estorsione di cui al capo n. 3 che la corte di appello spiega con le diffuse argomentazioni, esposte alle pagine 18 e seguenti, fornendo risposta ai motivi di doglianza facendosi in particolare riferimento alla evidente chiarezza del colloquio con la moglie ed al riferimento all'ingente profitto illecito realizzato (p.22). Quanto alle doglianze in punto circostanza aggravante, valgono le argomentazioni già esposte in relazione alla posizione AN OR, avendo i giudici di merito esplicitato il chiaro riferimento al controllo del territorio da parte di organizzazioni malavitose che si accompagnavano alle richieste ed agli attentati. Ugualmente manifestamente infondati ed inammissibili appaiono tutte le doglianze in punto determinazione della pena, riconoscimento della recidiva, esclusione delle attenuanti generiche che la corte di appello motiva con specifici argomenti riferiti alla posizione di ciascun imputato ed al curriculum criminale degli stessi. In conclusione, le impugnazioni AN OR e MA devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. 2.3 Fondato è invece il ricorso avanzato nell'interesse di AN SA;
ed invero quanto al coinvolgimento nello stesso nel secondo episodio estorsivo, la corte di appello ha evidenziato per detto imputato quegli elementi (una conversazione con ID) sulla base dei quali ritenerne il concorso punibile limitandosi a richiamare le osservazioni svolte per il congiunto AN OR, nei cui confronti però, il materiale probatorio appare di consistenza del tutto differente come già precedentemente esposto. Tale conclusione si collega poi alle affermazioni svolte dal giudice di primo grado a pag. 32 della sentenza ove si sottolinea l'unico elemento ricavato dalle intercettazioni dal quale risulta 4 IL PRESIDENTE IS SI che il D.esiderio, soggetto che, per conto della cosca aveva contattato il c.apo cantiere della impresa, tale IL, aveva convocato anche AN SA per l'incontro ove doveva essere stabilito l'importo da versare a titolo di estorsione;
orbene a fronte di tale convocazione da parte del ID, nella ricostruzione dei giudici di merito, non è seguita la personale partecipazione di AN SA al colloquio con il IL nel quale sarebbe stato pattuito l'importo dell'estorsione né le sentenze di primo e secondo grado espongono di ulteriori incontri tra il ricorrente, il IL o la vittima, sicchè tale limitata comunicazione non seguita da alcuna adesione al programma criminoso non manifesta il coinvolgimento dello stesso AN SA nel proposito estorsivo. Manca pertanto, dalla ricostruzione conforme dei giudici di merito, l'individuazione di una condotta del predetto ricorrente tale da poterla fare qualificare come contributo concreto, materiale o morale, alla realizzazione dell'estorsione non potendosi tale dato ricavarsi dalla comunicazione di un appuntamento con un esponente della ditta della vittima cui non seguiva però alcuna adesione da parte del AN SA. Sarà pertanto cura del giudice di rinvio ricercare, nel coacervo del materiale probatorio, ulteriori elementi, ove sussistenti, dai quali risulti che il AN SA ebbe effettivamente a partecipare alla programmazione dell'estorsione di cui al capo n.3 nella fase ideativa ovvero a fornire altro contributo concreto alla fase esecutiva della stessa, eventualmente fornendo una differente e più precisa ricostruzione dei fatti. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN SA e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di AN OR e MA AN e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. ,Roma, 28 settembre 2023 IL CONSIGLIERE EtST.